Tipologia: CCNL
Data firma: 13 luglio 1938
Validità: 21.04.1938*
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria Grafica ed Affini e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Industria grafica
Fonte: G.U. 27 aprile 1939, n. 100, p. II

Sommario:

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria grafica (modificazioni), 13 luglio 1938
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo.
Art. 20. - Categorie e paghe.
Art. 25. - Ferie.
Art. 27. - Indennità di licenziamento.
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria grafica (integrativo del contratto nazionale: estensione ad altre categorie di lavoratori e relativa regolamentazione dell’apprendistato), 18 dicembre 1939 (G.U. 12 luglio 1940, n. 162, p. II)
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale operaio dipendente dagli industriali editori, 13 maggio 1940 (G.U. 24 luglio 1940, n. 172, p. II)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria grafica (modificazioni), 13 luglio 1938

Addì 13 luglio 1938-XVI in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria Grafica ed Affini [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di produzione e Lavoro [...], ripreso in esame il contratto collettivo stipulalo in data 26 marzo 1938-XVI, pubblicato nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, Fase. n. 187 del 15 ottobre 1938-XVI, alleg. n. 1427, e per estratto nella Gazz. Uff. del 13 ottobre 1938-XVI, n. 235, Parte 2a, si è convenuto di apportarvi le seguenti modificazioni.

Art. 8. - Orario di lavoro.
Aggiungere prima della dizione «Nessun operaio potrà rifiutarsi ecc.» il seguente capoverso:
«Qualora, nei casi di particolare necessità, alle aziende venisse concesso dalle competenti Autorità l’esonero dalla osservanza del Sabato Fascista, gli operai che lavorano a turno potranno compiere rispettivamente un altro turno di lavoro retribuito con la paga di cui sopra, fermi restando i limiti di orario previsti dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768».
Nelle aziende ove il lavoro si svolge con un solo turno di lavoro, nei casi sopraddetti, gli operai saranno retribuito fino alla 8a ora a paga normale.

Art. 10. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo.
In sostituzione di quello di cui al Contratto Nazionale 10 marzo 1931-IX:
[...]
Il lavoro straordinario non potrà superare i limiti stabiliti dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6.
[...]
Le Associazioni Sindacali locali stabiliranno le percentuali di maggiorazione da corrispondersi per il lavoro straordinario, per quello notturno e festivo.

Art. 20. - Categorie e paghe.
Aggiungere al gruppo: «Legatori, Librai e Cartotecnici» dopo il comma e) «Cartotecniche»:
b) «Apprendisti»:
Aggiungere inoltre il seguente gruppo di lavorazione:
Smaltografi e fotoceramisti
a) Smaltografi
b) Fotoceramisti
c) Apprendisti
Durata apprendistato e limitazione numerica come i fotoineisori (comma A), «Contratto collettivo apprendistato grafico 1° febbraio 1936-XIV, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, fascicolo n. 142 del 31 ottobre 1938-XV, allegato n. 907, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1936-XIV, n. 250, parte seconda ».

Il presente contratto collettivo entra in vigore a partire dal 21 aprile 1938-XVI (Natale di Roma) e per la sua scadenza seguirà le sorti del contratto nazionale 10 marzo 1931-IX, del quale forma parte integrante.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria grafica (integrativo del contratto nazionale: estensione ad altre categorie di lavoratori e relativa regolamentazione dell’apprendistato), 18 dicembre 1939 (G.U. 12 luglio 1940, n. 162, p. II)
Addì 18 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria Grafica ed Affini [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa [...] sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], si conviene che il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria grafica ed affini, stipulato in Roma il 10 marzo 1931-IX, e successive modificazioni, e i contratti integrativi provinciali, regolano anche le seguenti lavorazioni assegnate all’industria grafica:
а) Fotografi di aziende industriali;
b) Eliografi;
a) Cianografi;
b) Aerofotogrammetrici.
Le rispettive Unioni Provinciali dovranno quindi provvedere alla fissazione dei relativi minimi di paga, tenendo conto che, ad integrazione del contratto collettivo interfederale 1° febbraio 1936-XIV sulla regolamentazione nazionale dell'apprendistato grafico e delle terze categorie, la durata massima dell’apprendistato è così stabilita:
а) Fotografi di aziende industriali anni 5
b) Eliografi anni 5
a) Cianografi anni 5
d) Aerofotogrammetrici anni 5
e) Cartotecnici anni 3
f) Cartotecniche anni 2
Il presente contratto entra in vigore col giorno 1° gennaio 1940- XVIII ed avrà la stessa durata del citato contratto nazionale 10 marzo 1931-IX, del quale forma parte integrante.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale operaio dipendente dagli industriali editori, 13 maggio 1940 (G.U. 24 luglio 1940, n. 172, p. II)
In Milano, addì 13 maggio 1940-XVIII, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Editori [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa [...], allo scopo di dare una rapida regolamentazione contrattuale al personale operaio dipendente dagli industriali editori rappresentati dalla Federazione stipulante; si stabilisce che ai predetti operai si applichi il contratto nazionale di lavoro per la industria grafica ed affini, stipulato il 10 marzo 1931-IX, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Corporazioni il 15 gennaio 1932-X fasc. 62, allegato n. 251 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1932-X, n. 10 parte seconda, nonché: il contratto collettivo per la regolamentazione dell’apprendistato e delle terze categorie operaie dipendente dall’industria grafica, stipulato il 1° febbraio 1936-XIV, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 31 ottobre 1936-XV - fascicolo 142, allegato n. 907 - e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1936-XIV, n. 250, parte seconda; il contratto collettivo relativo all’apprendistato e alle terze categorie operaie nell’industria grafica (legatrici e libraie) integrativo del contratto nazionale 1° febbraio 1936, stipulato il 10 maggio 1937-XV, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 30 settembre 1937 - fascicolo 162, allegato n. 1233 – e, per - estratto, nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1937-XV, n. 227, parte seconda; il contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti alla industria grafica (modificazioni) stipulato il 26 marzo 1938-XV, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 15 ottobre 1938-XVI - fascicolo 187, allegato n. 1427 - e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1938-XVI, n. 235 parte seconda; il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria grafica (modificazioni) stipulato il 13 luglio 1938-XVI, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 30 aprile 1939-XVII - fascicolo 202, allegato n. 1584 - e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1939-XVII n. 100, parte seconda; il contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione dell’apprendistato e terza categoria industria grafica (riconoscimento dell’anzianità per i provenienti dagli istituti di beneficenza e dagli istituti privati) pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 15 settembre 1939-XVII - fascicolo 210, allegato 1688 - e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1939-XVII n. 213, parte seconda.
Si stabilisce inoltre che al personale operaio dipendente dagli industriali editori si applicano i contratti provinciali integrativi del predetto contratto nazionale 10 marzo 1931-IX.
Il presente contratto entra in vigore il 1° giugno 1940-XVIII ed ha la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale 10 marzo 1931-IX modificato ed integrato con i contratti 26 marzo 1938-XVI e 13 luglio 1938-XVI.