Tipologia: CCNL
Data firma: 9 maggio 1937
Validità: 09.05.1937 - 08.05.1939
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Carta e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Cellulosa, carta, ecc., Industria
Fonte: G.U. 11 gennaio 1938, n. 7, p. II

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Documenti e visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Apprendisti.
Art. 7. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Riposo domenicale e settimanale.
Art. 11. - Sospensione e interruzione di lavoro.
Art. 12. - Riduzione di lavoro.
Art. 13. - Cambio delle squadre.
Art. 14. - Squadre a personale ridotto.
Art. 15. - Passaggio di categoria.
Art. 16. - Lavoro a cottimo.
Art. 17. - Lavoro festivo e notturno.
Art. 18. - Lavoro straordinario.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Corresponsione della paga.
Art. 21. - Deposito di garanzia.
Art. 22. - Chiamata e richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N.
Art. 23. - Malattia.
Art. 24. - Assenze.
Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 26. - Multe e sospensioni.
Art. 27. - Licenziamenti disciplinari.
Art. 28. - Preavviso di licenziamento.
Art. 29. - Indennità di licenziamento.
Art. 30. - Trapasso e cessazione di azienda.
Art. 31. - Regolamento d’azienda.
Art. 32. - Reclami e controversie.
Art. 33. - Tabelle salariali.
Contratto collettivo nazionale per la determinazione delle categorie e delle tabelle salariali degli operai addetti all’industria della cellulosa, della pasta di legno e della carta, 20 dicembre 1938

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze addette all’industria della cellulosa, della pasta legno e della carta, 9 maggio 1937

In Roma, addì 9 maggio 1937-XV, II dell’impero, fra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Carta [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa [...], sentita la Federazione Naz. Fasc. delle Cooperative di produzione e lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le ditte esercenti l’industria della produzione della cellulosa, della pasta legno e della carta in tutto il territorio del Regno e per tutte le maestranze dipendenti.
Il presente contratto collettivo di lavoro verrà depositato per la pubblicazione a sensi di legge entro il termine di 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina i rapporti fra le aziende esercenti l’industria della fabbricazione della pasta di legno, della cellulosa e della carta e le maestranze addette alle medesime.

Art. 4. - Documenti e visita medica.
[...]
È in facoltà della Direzione di sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 6. - Apprendisti.
S’intendono per apprendisti coloro che vengono adibiti a lavori diretti ad apprendere la conoscenza del mestiere.
Il periodo di tirocinio per gli apprendisti è stabilito in tre anni per gli uomini ed in due anni per le donne.
[...]
L’apprendistato non è ripetibile.

Art. 7. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le vigenti disposizioni di legge.
La mano d’opera femminile sarà sostituita con quella maschile nelle lavorazioni proprie delle categorie maschili.
Qualora tuttavia le donne venissero adibite a tali lavorazioni, sarà ad esse corrisposto un salario uguale a quello degli uomini, fatta eccezione per il personale femminile che al 30 aprile 1937 vi fosse già adibito.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali per le attività a carattere non continuativo e di 42 ore settimanali per le attività che si svolgono in modo continuativo, ripartito in non più di 8 ore giornaliere.
È in facoltà della ditta di disporre un orario di 48 ore settimanali per gli addetti alle riparazioni e manutenzioni, per i capi operai e maestre e per i conduttori di macchine continue ed in tondo. 
Restano ferme in ogni caso le disposizioni della legge sul sabato fascista nonché te deroghe e le eccezioni previste dalla legge sull’orario di lavoro.
Le ore effettive di lavoro per i reparti ad unico turno giornaliero dovranno essere ripartite in due riprese con un intervallo di almeno un’ora per la colazione, da fissarsi normalmente tra le 12 e le 14.
Il lavoratore deve prestare la propria opera nelle ore stabilite dall’orario ed in qualunque degli eventuali turni stabiliti dalla Direzione anche se fatti solo in determinati reparti.
In ogni azienda dovrà essere esposto, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con le indicazioni dell’ora d’inizio e di termine per il lavoro stesso e dell’ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.
Quando l'orario non è comune per tutto il personale, tali indicazioni dovranno essere riportate sull’orario di lavoro per reparto o per categoria. Quando il lavoratore è disimpegnato a squadre, le indicazioni suaccennati dovranno ripartirsi per ciascuna squadra.

Art. 10. - Riposo domenicale e settimanale.
Per il riposo domenicale e settimanale valgono le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370 e di cui al D.M. 22 giugno 1935.

Art. 11. - Sospensione e interruzione di lavoro.
[...]
Il recupero delle ore perdute - per il quale valgono le norme di legge - potrà avvenire entro le due settimane successive al giorno della ripresa del lavoro, qualora l’interruzione non superi una giornata; potrà invece avvenire entro le cinque settimane successive al giorno della ripresa del lavoro, qualora l’interruzione superi una giornata.
Le ore cosi ricuperate saranno retribuite senza alcuna percentuale di maggiorazione.

Art. 13. - Cambio delle squadre.
Nessun lavoratore delle squadre addette alle macchine continue in genere potrà lasciare il lavoro se non è sopraggiunto il corrispondente lavoratore della squadra di ricambio.
Qualora uno o più lavoratori di quest’ultima ritardino, la Direzione verserà ai lavoratori della squadra cessante, dei quali si è reso necessario prolungare il turno, il maggior compenso dovuto per lavoro straordinario, trattenendo il relativo importo ai ritardatari.

Art. 16. - Lavoro a cottimo.
[...]
Fermo restando alle aziende il diritto di retribuire i lavoratori a cottimo o ad economia secondo le esigenze della produzione, l’effettuazione del passaggio dal sistema del cottimo a quello ad economia in una data lavorazione, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, non dovrà apportare diminuzioni salariali.

Art. 17. - Lavoro festivo e notturno.
[...]
Per le ore di lavoro eventualmente eseguite, nei casi consentiti dalla legge, nel giorno di riposo compensativo saranno corrisposte le percentuali di maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 18. - Lavoro straordinario.
È retribuito come lavoro straordinario sia quello eseguito oltre le otto ore giornaliere (eventualmente prolungate ai sensi e nei limiti previsti dalla legge sul sabato fascista) sia quello eseguito oltre le 48 ore settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni contemplate dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.
[...]

Art. 19. - Ferie.
Il lavoratore che abbia raggiunto un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la Ditta in cui è occupato ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale di sei giorni (48 ore) retribuiti a salario normale.
Considerato lo scopo igienico e sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia tacita od espressa alle ferie stesse.
[...]

Art. 23. - Malattia.
[...]
Il trattamento della donna in istato di gravidanza o di puerperio è regolato dalle leggi.

Art. 25. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari del lavoratore saranno passibili dei seguenti provvedimenti:
1) multa fino a tre ore di paga normale;
2) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
3) licenziamento ai sensi dell’art. 27.
[...]

Art. 26. - Multe e sospensioni.
Potrà essere punito con multa il lavoratore:
1) che senza giustificato motivo si presenti in ritardo nello stabilimento o che abbandoni temporaneamente il proprio posto di lavoro;
2) che ritardi nell’inizio del lavoro, che lo sospenda o che ne anticipi la cessazione;
3) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
4) che guasti, anche se per disattenzione, il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione, ovvero che non avverta subito il suo capo dirotto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
5) che offenda i compagni di lavoro;
6) che sia trovato addormentato;
7) che fumi o introduca bevande alcooliche nello stabilimento senza il permesso della Direzione; che si presenti o che si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
[...]
9) che arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla Direzione. A seconda della gravità potranno applicarsi in tal caso le sanzioni di cui all’articolo seguente;
10) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza dello stabilimento ed al normale e puntuale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva potrà essere, inflitta al lavoratore la punizione di cui al punto 2 del precedente articolo.

Art. 27. - Licenziamenti disciplinari.
La Direzione potrà licenziare senza preavviso né indennità il lavoratore colpevole di:
1) insubordinazione verso i superiori;
2) furti, danneggiamenti volontari al materiale di stabilimento o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell’azienda;
3) omissioni o negligenze implicanti colpa grave (siano o meno seguite da danneggiamenti economici) nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative, di manutenzione, di vigilanza, ecc.;
4) risse nell’interno dello stabilimento;
[...]
6) lavori e costruzione di oggetti per proprio uso o per uso di terzi; in tal caso l’operaio è tenuto inoltre all’eventuale risarcimento del danno arrecato all’azienda;
[...]
8) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione;
9) recidiva in qualunque delle mancanze che hanno dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza, che abbia già dato luogo a due sospensioni.
Il licenziamento per le cause sopra indicate è indipendente dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui incorre il lavoratore.

Art. 31. - Regolamento d’azienda.
Oltre che al presente contratto collettivo, i lavoratori debbono uniformarsi alle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione nel regolamento d’azienda, purché non contrastino con le disposizioni del presente contratto.
Il Regolamento dovrà essere esposto in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

Art. 32. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento ed essere risoluti direttamente fra i lavoratori interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale scopo l’associazione che riceverà la denunzia della controversia a norma dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934 n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denunzia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto verranno esaminate dalle competenti associazioni e in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di conciliazione della competente Corporazione ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.