Tipologia: CCNL
Data firma: 30 agosto 1937
Validità: 30.08.1937 - 29.08.1939
Parti: Federazione Nazionale Fascista, degli Industriali della Carta, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e della Stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Carta e cartone
Fonte: G. U. 11 gennaio 1938, n. 7, p. II

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Documenti e visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Apprendisti.
Art. 7. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Riposo domenicale e settimanale.
Art. 11. - Sospensione e interruzione di lavoro.
Art. 12. - Riduzione di lavoro.
Art. 13. - Cambio delle squadre.
Art. 14. - Passaggio di categoria.
Art. 15. - Lavoro a cottimo.
Art. 16. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Corresponsione della paga.
Art. 19. - Deposito di garanzia.
Art. 21. - Malattia.
Art. 22. - Assenze.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24. - Multe e sospensioni.
Art. 25. - Licenziamenti disciplinari.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento.
Art. 27. - Indennità di licenziamento.
Art. 28. - Trapasso e cessazione di azienda.
Art. 29. - Regolamento di azienda.
Art. 30. - Reclami e controversie.
Art. 31. - Contratti integrativi.
Art. 32. - Norme particolari per le aziende artigiane.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti l’industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone, 30 agosto 1937

In Roma, addì 30 agosto 1937-XV, II dell’impero, tra la Federazione Nazionale Fascista, degli Industriali della Carta [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e della Stampa [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di produzione e lavoro [...] si è stipulato il presente contratto collettivo da valere per le ditte industriali, artigiane e cooperative esercenti l’industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone in tutto il territorio del Regno e per le maestranze dipendenti.
Il presente contratto collettivo di lavoro verrà depositato per la pubblicazione a sensi di legge entro il termine di 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina i rapporti fra le aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti l’industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone e le maestranze addette alle medesime in tutto il territorio del Regno.

Art. 4. - Documenti e visita medica.
[...]
È in facoltà della Direzione dì sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 6. - Apprendisti.
S’intendono per apprendisti coloro che vengono adibiti a lavori diretti ad apprendere la conoscenza del mestiere.
L’apprendistato avrà la durata massima di tre anni per gli uomini e di due per le donne.
L’apprendistato non è ripetibile.

Art. 7. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le disposizioni di legge.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali per le attività a carattere non continuativo e di 42 ore settimanali per le attività che si svolgono in modo continuativo, ripartito in non più di 8 ore giornaliere.
È in facoltà della ditta di disporre un orario di 48 ore settimanali per gli addetti alle riparazioni e manutenzioni, per i capi operai e maestre e per gli addetti a macchine speciali, non suscettibili, per ragioni tecniche, di sostituzione o partecipazione a turni.
Restano ferme in ogni caso le disposizioni della legge sul sabato fascista nonché le deroghe e le eccezioni previste dalla legge sull’orario di lavoro.
Le ore effettive di lavoro per i reparti ad unico turno giornaliero dovranno essere ripartite in due riprese con un intervallo di almeno un’ora per la colazione, da fissarsi normalmente tra le 12 e le 14.
Il lavoratore deve prestare la propria opera nelle ore stabilite dall’orario ed in qualunque degli eventuali turni stabiliti dalla Direzione, anche se fatti solo in determinati reparti.
In ogni azienda dovrà essere esposto, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con le indicazioni dell’ora di inizio e di termine per il lavoro stesso e dell'ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.
Quando l’orario non è comune per tutto il personale, tali indicazioni dovranno essere riportate sull’orario di lavorò per reparto o per categoria. Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, le indicazioni suaccennate dovranno riportarsi per ciascuna squadra.

Art. 10. - Riposo domenicale e settimanale.
Per il riposo domenicale e settimanale valgono le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 1984, n. 870 e di cui al D.M. 22 giugno 1935.

Art. 11. - Sospensione e interruzione di lavoro.
[...]
Il ricupero delle ore perdute - per il quale valgono le norme di legge - potrà avvenire entro le due settimane successive al giorno della ripresa del lavoro, qualora l’interruzione non superi una giornata; potrà invece avvenire entro le cinque settimane successive al giorno della ripresa del lavoro, qualora l’interruzione superi una giornata.
Le ore così ricuperate saranno retribuite senza alcuna percentuale di maggiorazione.

Art. 13. - Cambio delle squadre.
Nessun lavoratore delle squadre addette alle macchine in genere potrà lasciare il lavoro se non è sopraggiunto il corrispondente lavoratore della squadra di ricambio.
Qualora uno o più lavoratori di quest’ultima ritardino, la Direzione verserà ai lavoratori della squadra cessante, dei quali si è reso necessario prolungare il turno, il maggior compenso dovuto per lavoro straordinario trattenendo il relativo importo ai ritardatari

Art. 15. - Lavoro a cottimo.
[...]
Fermo restando alle aziende il diritto di retribuire i lavoratori a cottimo o ad economia, secondo le esigenze della produzione, l'effettuazione del passaggio dal sistema del cottimo a quello ad economia in una data lavorazione, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, non dovrà apportare diminuzioni salariali.

Art. 16. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È retribuito come lavoro straordinario sia quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere (eventualmente prolungate ai sensi e nei limiti previsti dalla legge sul sabato fascista) sia quello eseguito oltre le 48 ore settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni contemplate dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.
[...]
Le percentuali del lavoro festivo non saranno corrisposte ai lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica e godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Non saranno considerate ore di lavoro festivo e notturno le ore incluse in regolari turni periodici. Nel lavoro a turno, tuttavia, la squadra che in permanenza compisse il lavoro notturno sarà retribuita con una maggiorazione del 15 % sulla paga normale.
Per le ore di lavoro eventualmente eseguite, nei casi consentiti dalla legge, nel giorno di riposo compensativo saranno corrisposte le percentuali di maggiorazione di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 17. - Ferie.
Il lavoratore che abbia raggiunto una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la Ditta in cui è occupato ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale di 6 giorni (48 ore) retribuiti a salario normale.
Considerato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia tacita od espressa alle ferie stesse.
[...]

Art. 21. - Malattia.
[...]
Il trattamento della donna in istato di gravidanza o di puerperio è regolato dalla legge.

Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari del lavoratore saranno passibili dei seguenti provvedimenti:
1) multa fino a tre ore di paga normale;
2) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
3) licenziamento ai sensi dell’art. 25.
[...]

Art. 24. - Multe e sospensioni.
Potrà essere punito con multa il lavoratore:
1) che senza giustificato motivo si presenti in ritardo nello stabilimento o che abbandoni temporaneamente il proprio posto di lavoro;
2) che ritardi nell’inizio del lavoro, che lo sospenda o che ne anticipi la cessazione;
3) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
4) che guasti, anche se per disattenzione, il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione, ovvero che non avverta subito il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
5) che offenda i compagni di lavoro;
6) che sia trovato addormentato;
7) che fumi o introduca bevande alcooliche nello stabilimento senza il permesso della Direzione; che si presenti o che si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
[...]
9) che arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla Direzione. A seconda della gravità, potranno applicarsi in tal caso le sanzioni di cui all’articolo seguente;
10) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza dello stabilimento ed al normale e puntuale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva potrà essere inflitta al lavoratore la punizione di cui al punto 2 del precedente articolo.

Art. 25. - Licenziamenti disciplinari.
La Direzione potrà licenziare senza preavviso né indennità il lavoratore colpevole di:
1) insubordinazione verso i superiori;
2) furti, danneggiamenti volontari al materiale di stabilimento o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell’azienda;
3) omissioni o negligenza implicanti colpa grave (siano o meno seguite da danneggiamenti economici) nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative, di manutenzione, di vigilanza, ecc.;
4) risse nell’interno dello stabilimento;
[...]
6) lavori e costruzione di oggetti per proprio uso o per uso di terzi; in tal caso l’operaio è tenuto inoltre all’eventuale risarcimento del danno arrecato all’azienda;
[...]
8) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione;
9) recidiva in qualunque delle mancanze che hanno dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.
Il licenziamento per le cause sopra indicate è indipendente dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui incorre il lavoratore.

Art. 29. - Regolamento di azienda.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro i lavoratori debbono uniformarsi alle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione nel Regolamento d’azienda, purché non contrastino con le disposizioni del presente contratto.
Il regolamento dovrà essere esposto in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

Art. 30. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento ed essere risoluti direttamente tra i lavoratori interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industria e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale scopo l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a norma dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni e, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 31. - Contratti integrativi.
In ogni singola provincia verranno stipulati gli accordi integrativi del presente contratto per la determinazione:
а) delle categorie di lavoratori e dei relativi minimi di paga;
b) dei giorni festivi retribuiti ove si debbano fissare in conformità dell’art. 9;
c) del maggior numero di ferie per capi operai e per capi reparti ove si debba fissare in conformità dell’art. 17;
d) della maggiore indennità di licenziamento ove si debba fissare in conformità dell’art. 27;
Nel frattempo restano in vigore le disposizioni contenute nei contratti collettivi vigenti per quanto si riferisce alle materie indicate nei capi a), b), c), d) del presente articolo intendendosi tutte le altri parti dei contratti stessi annullate e sostituite dalle disposizioni del presente contratto.

Art. 32. - Norme particolari per le aziende artigiane.
[...]
Le norme di cui al 1° comma dell’art. 8 (orario di lavoro) dovranno applicarsi alle aziende artigiane secondo le modalità e le condizioni del contratto collettivo relativo alla settimana lavorativa di quaranta ore nelle aziende industriali, del 23 giugno 1935-XIII, ed eventuale successive modificazioni.