Categoria: 1939
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 febbraio 1939
Validità: 01.01.1939 - 31.12.1943
Parti: Federazione Nazionale Fascista Editori di Giornali e Agenzie di Stampa e Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Giornalisti
Fonte: G.U. 28 marzo 1940, n. 74, p. II

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Annesso

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti, 22 febbraio 1939

In Roma il 22 febbraio 1939-XVII, fra la Federazione Nazionale Fascista Editori di Giornali e Agenzie di Stampa [...] ed il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti [...], è stato stipulato il seguente contratto di lavoro giornalistico.

Art. 1.
La prestazione d’opera giornalistica è regolata dalle norme del presente contratto collettivo stipulato tra la Federazione Nazionale Fascista Editori di Giornali e Agenzie di Stampa ed il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti.

Art. 2.
Il presente contratto collettivo si applica ai giornalisti inscritti nell’elenco professionisti dell’Albo professionale a norma del R.D. 26 febbraio 1928, n. 384, con i quali sussista un regolare rapporto di impiego, anche se assunti all’estero.
Si applica anche ai praticanti e ai pubblicisti che abbiano rapporto d’impiego, ma con le limitazioni e le modalità di cui appresso.
Il presente contratto si applica anche ai giornalisti che prestino soltanto opera di collaboratori e di articolisti con i quali però il datore di lavoro stipuli regolare convenzione scritta.

Art. 4.
Sono nulli gli accordi che menomino i diritti sanciti dal presente contratto. I contratti a termine che non tutelino almeno tali diritti sono ammessi soltanto per i prestatori d’opera assunti con un incarico speciale, ben determinato, o per il periodo di tempo prestabilito durante il quale i giornali, periodici, affini ed agenzie di stampa che li assumono, vengono pubblicati.

Art. 7.
Il direttore del giornale stabilisce le mansioni di ogni giornalista e dà tutte le disposizioni per il buon andamento del servizio fissando anche gli orari quando lo ritenga necessario. I poteri del direttore, per quello che riguarda gli impegni di carattere finanziario, dovranno essere determinati da particolari accordi da stipularsi tra editore e direttore.
I poteri e le mansioni del direttore dei giornali e periodici editi o comunque appartenenti al P.N.F. sono fissati dal Ministro Segretario del P.N.F.

Art. 10.
[...]
Il riposo domenicale, salvo quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, per quello che riguarda i redattori sportivi e teatrali ed il personale dell’Agenzia Stefani, può essere sostituito dal riposo settimanale; in tal caso è dovuta al prestatore d’opera pel suo lavoro domenicale una maggiorazione del 60 % calcolata sul ventiseiesimo dello stipendio mensile, esclusione fatta pei redattori sportivi e teatrali e per il personale dell’Agenzia Stefani.
[...]

Art. 11.
Il numero massimo di ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore di notte e le sette di giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che ha termine dopo la mezzanotte. Restano fermi i massimi di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata in vigore del presente contratto dagli stenografi dei singoli giornali in quanto costituiscano condizioni di maggior favore.
Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi, oltre gli orari massimi predetti, deve essere compensato con una maggiorazione del 50 % se diurno e del 60 % se notturno sulla cifra dello stipendio e in aggiunta allo stesso, ragguagliato a ore. [...]

Art. 21.
Il giornalista la cui prestazione d’opera costituisca rapporto d’impiego ha diritto ad un mese di vacanza retribuita ogni anno dopo il primo anno compiuto di servizio.
Nel caso che il giornalista per esigenze di servizio non abbia potuto godere totalmente o parzialmente delle ferie, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere richiesto non oltre il 31 dicembre dell’anno nel quale le vacanze dovevano essere godute, oppure se ne potrà stabilire d’accordo il cumulo nell’anno seguente. [...]
Le vacanze annuali non spettano ai giornalisti assunti per un incarico speciale temporaneo predeterminato inferiore a dodici mesi, o in giornali, agenzie di stampa, periodici e affini di pubblicazione a temporaneità determinata, ma non superiore ad un anno; non spettano inoltre ai collaboratori ed agli articolisti che non abbiano obbligo di residenza e di lavoro continuativo. Ai giornalisti che abbiano una retribuzione inferiore alle L. 4.840 annue spettano soltanto quindici giorni di ferie.
[...]

Art. 34.
La prestazione d’opera dei pubblicisti giuridicamente qualificati a norma del R.D. 26 febbraio 1928, n. 384, quando costituisca rapporto di impiego, è regolata dalle norme del presente articolo:
a) ai pubblicisti si applicano le norme di carattere generale contenute negli articoli: 3, 4, per la parte che li riguarda, 6, 7, 8, 10, 17, 18, ma limitatamente a mezza mensilità di stipendio salvo i migliori usi locali; 21, ma limitatamente a 20 giorni all’anno di ferie, e gli art. 24, 26, 27, 28, 29, 31 del presente contratto; 
[...]
d) tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto d’impiego saranno regolati a norma di legge.

Art. 36.
I prestatori d’opera al servizio delle Agenzie di Stampa con impiego non giornalistico non acquistano il diritto all’applicazione del presente contratto anche se esercitano il giornalismo in altra azienda non essendo esclusiva la loro prestazione, e ciò ancorché avessero erroneamente ottenuta l’iscrizione nell’albo professionale.

Art. 39.
Il presente contratto si applica pure a decorrere dal 1° gennaio 1939 ai giornalisti professionisti che prestano la loro opera alla dipendenza di Aziende rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista Editori Giornali e Agenzie di Stampa, editrici di periodici, quando l’opera stessa costituisca rapporto d’impiego.
[...]
Ai giornalisti professionisti che prestano la loro opera presso i periodici editi dalle stesse aziende editrici di quotidiani, si applicano integralmente le norme del presente contratto.

Art. 40.
Il presente contratto è valido per tutto il territorio del Regno a decorrere dal 1° gennaio 1939 ed ha la durata di cinque anni.
[...]