Tipologia: Accordo europeo
Data firma: 26 aprile 2012
Parti: Coiffure EU e UNI Europa Hair & Beauty
Settori: Servizi, Parrucchieri
Fonte: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Sommario:

Preamble
General considerations
Part 1 - General Provisions
Clause 1 - Objectives
Clause 2 - Scope
Clause 3 - Definitions
Clause 4 - Principles
Clause 5 - Use of materials, products and tools; protection of the skin and respiratory tract
Clause 6 - Prevention of musculo-skeletal disorders
Clause 7 - Working environment and organisation of work
Clause 8 - Maternity protection
Clause 9 - Mental health and wellbeing
Part 2 - Specific protective measures at work
Clause l - Individual protective measures
Clause 2 - Collective protective measures
Part 3 - Implementation

European framework agreement on the protection of occupational health and safety in the hairdressing sector

Preamble
(l) Health and safety at work is an issue which should be important to everyone in the hairdressing sector.
(2) The social partners Coiffure EU and UNI Europa Hair & Beauty intend to contribute to protecting occupational health and safety in the hairdressing sector and have therefore concluded this Agreement.
(3) In accordance with Article 155 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the Parties to this Agreement jointly call upon the European Commission to present this framework agreement to the Council for a decision, so that the agreement becomes binding in the Member States of the European Union with a view to the improvement in particular of the working environment to protect workers' health and safety.
(4) However, the Parties are of the view that all self-employed in the sector face similar risks to their health and safety as do workers: the objective of protecting health and safety at work and the application of the prevention measures laid down in this Agreement should not depend on employment status, but should benefit all persons active in hairdressing. The Parties therefore urge the Member States to complement the implementation of the Council decision implementing this Agreement by appropriate measures to ensure that the entire hairdressing sector is covered and in particular that all self-employed active in this sector benefit from the same level of protection as foreseen in this Agreement.
(5) The Parties will set up a working group in the sector at European level. The group will be made up of five representatives of each of the Parties and will meet once a year. The group will report annually to the European Social Dialogue Committee on progress achieved nationally in implementing the Agreement. The group will periodically reassess risks in light of the state of the art, including scientific developments and findings of relevant bodies.
(6) The Parties undertake to make this agreement public in the Member States.

General considerations
(l) Whereas more than one million workers in 400 000 hairdressing salons receive 350 million potential customers;
(2) Whereas hairdressing constitutes an important labour-intensive branch of the economy providing services to persons;
(3) Whereas the development of hairdressing requires respect for the highest quality standards, both for customers and for workers, and imposes social and ecological responsibility;
(4) Whereas the quality of social relations is based on mutual trust, a spirit of cooperation and a continuous social dialogue between employers and workers and constitutes a productive factor;
(5) Whereas the occupational risks are virtually the same, whatever the Member State m which the activity is performed;
(6) Whereas the Parties to this Agreement are acting in the firm belief that it will contribute to protecting jobs and securing the economic future of hairdressing and businesses within a framework of sustainable development and qualitative growth;
(7) Whereas the Parties will make every effort to achieve application of this Agreement in all hairdressing businesses;
(8) Whereas the objective of promoting health and safety of workers requires ensuring a healthy and safe working environment in hairdressing salons;
(9) Whereas it is therefore necessary that self-employed persons and employers, where they are personally engaged in work activity in a hairdressing salon that is also the workplace of workers, comply with the provisions of this Agreement as specified below;
(10) Having regard to Article 155 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
(11) Having regard to the Framework Directive 89/391/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work1;
(12) Having regard to the individual Directives in the sense of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC, in particular Directives 89/654/EEC 2, 89/656/EEC 3, 92/85/EEC 4, 98/24/EC 5, 2004/37/EC 6 and 2009/104/EC 7 ;

Part 1 - General Provisions
Clause 1 - Objectives

This Agreement of the social partners of the hairdressing sector aims at:
(l) An integrated approach for the prevention of risks and protection of health and safety at the workplace, particularly in the following areas:
• use of materials, products and tools; protection of the skin and respiratory tract;
• prevention of musculo-skeletal disorders;
• working environment and organisation of work;
• maternity protection;
• mental health and wellbeing.
(2) Work in a healthy environment, which is a precondition to providing efficient service.
(3) Establishing provisions in order to prevent, eliminate or reduce work-related health risks in the sector.
(4) Retaining skilled workers in the sector.
(5) Ensuring and promoting a high level of protection of the health and safety for all workers within the European Union.
(6) Strengthening the role and importance of national and European sectoral social dialogue.

Clause 2 - Scope
(l) This Agreement addresses health and safety-related aspects of the working environment in the hairdressing sector.
(2) In order to preserve safety and health in the hairdressing salon, where self-employed persons or employers are personally engaged in work activity in a hairdressing salon that is the workplace of a worker, these self-employed persons and employers shall comply, mutatis mutandis, with the following provisions of this Agreement that apply to workers:
• Part l , Clauses 5(3), 6(3) and 7(5)
• Part 2, Clauses l, 2(1) and 2(2)
(3) In order to preserve safety and health in the hairdressing salon, where self-employed persons are engaged in work activity in a hairdressing salon that is the workplace of a worker, these self-employed persons shall comply, mutatis mutandis, with the following provisions of this Agreement that apply to employers:
• Part 1, Clauses 5(4) to 5(6), 6(5) to 6(9), 7(l) and 7(7)
• Part 2, Clauses 2(4) to 2(6)

Clause 3 - Definitions
(l) Employers are persons who have an employment relationship with workers and have responsibility for an undertaking.
(2) Workers are persons employed by employers in the hairdressing sector, including trainees and apprentices.
(3) Self-employed persons are all persons, other than employers and workers, whose professional activity is hairdressing.
(4) The Parties that are the signatories to this Agreement are the European federations representing employers and workers.
(5) 'National practices' means guidelines or standards issued by competent authorities or the hairdressing sector which are neither laws nor regulations.

Clause 4 - Principles
(l) The Parties will cooperate to reduce health and safety risks in the hairdressing sector at local, national and European levels, inter alia through the dissemination of this Agreement.
(2) The Parties recognise that there is a need for a common prevention strategy in all Member States, to be pursued as a priority and taking account of the most recent scientific findings.
(3) The Parties take note that the general principles of risk assessment and prevention are laid down in the Framework Directive 89/391/EEC and its relevant individual directives. They take note of the provisions laid down in the Cosmetics Directive 76/768/EEC as amended, including the obligations of manufacturers, importers or distributors under that Directive.8

Clause 5 - Use of materials, products and tools; protection of the skin and respiratory tract
(l) In accordance with Articles 6(3) and 9 of Framework Directive 89/391/EEC, the employer shall carry out a risk assessment and shall take measures on the basis of the conclusions of such an assessment, making it possible to eliminate or reduce to a minimum the risks. The hierarchy of general principles of prevention according to Article 6 of Directive 89/391/EEC is applicable.
In carrying out this risk assessment and in taking the corresponding prevention and protection measures, the employer shall take into account the possible and specific risks that result from the presence, at the same workplace, of hairdressers operating under different contractual statuses. Such risks include the risks resulting from the shared use of the same materials, products and tools and the risks deriving from the work organisation in the salon. Self-employed persons that are engaged in work activity in a hairdressing salon that is the workplace of a worker shall comply with the prevention and protection measures that address these risks.
(2) The parties agree upon the specific protective measures set out in Part 2 of this agreement.
(3) In order to avoid repeated contact for long periods of time with water and skin­irritating substances that may cause irritations and allergic reactions, the employer shall take individual protective measures and organise a balance between wet and dry work activities. The workers shall comply with these safety instructions in accordance with the workers' obligations laid down in Article 13 of the Framework Directive 89/391/EEC.
(4) The employer shall only use materials, products and tools that are authorised on the European market and that are not considered harmful for professional use according to the state of the art.
(5) In addition the employer shall endeavour to use materials, products and tools which are safer to the health and safety of workers. If the use of less hazardous alternatives is not possible, the employer shall use materials, products and tools in a form which involves low exposure (dual chamber applicators, pastes, granulates, etc.).
(6) In particular, the principle of substitution, as outlined in point (5), shall be applied to the following materials, products and tools:
• permanent wave compositions containing thioglycolic acid ester (acidic permanent wave compositions)
• hair cosmetics (e.g. blonding agents, dyes) releasing dust into the air
• powdered natural rubber latex gloves
• tools (e.g. clippers and scissors) which can transfer nickel to the skin when in contact with it for a lengthy period of time.

Clause 6 - Prevention of musculo-skeletal disorders
(l) The Parties recognise that musculo-skeletal disorders (MSD) mainly occur in the muscles, tendons and nerves in the wrist, fingers, elbows, shoulder and back. They cause pain and limit flexibility, which may lead to impairment in occupational and private life.
(2) The Parties recognise that MSD are caused by various factors, such as repetitive hand movements, mental load, inadequate rest periods, unsuitable tools or incorrect use of equipment, strain at work, etc.
(3) The employer shall organise the rotation of tasks whenever possible in order to avoid repetitive movements or strenuous work over an extended period of time and give appropriate instructions to workers in this sense. The workers shall comply with these safety instructions in accordance with the workers' obligations laid down in Article 13 of the Framework Directive 89/391/EEC.
(4) The employer shall comply with the provisions regarding working hours as laid down by European Union and national law, collective agreements or the individual employment contract in order to prevent health and safety risks.
(5) The employer shall take account of the most recent ergonomic good practices when purchasing new equipment and tools.
(6) From the entry into force of this Agreement, whenever newly furnishing or re­equipping premises, employers shall, in keeping with the most recent ergonomic good practices, purchase height-adjustable, rotating chairs and height-adjustable roller stools (for support when standing), which ensure that arms, shoulders and backs are at the right working height.
(7) From the entry into force of this Agreement, whenever newly furnishing or re­equipping hair wash installations, the employer shall consider a selection based on work processes and ergonomic good practices with respect to design, function and layout of the installations, which enables working in a position that is as ergonomic as possible, while taking into account the comfort of the customer.
(8) Handheld hair dryers and scissors in particular must meet ergonomic requirements.
Handheld hair dryers must also be as light, quiet and low in vibration as possible without this affecting their technical efficiency.
(9) The employer shall ensure that the organisation of the salon makes it possible that tools and products to be used (except products prepared at mixing stations) are within reach of the workstation. Preference is to be given to trolleys, which should generally be equipped with care products, especially protective gloves, to keep the skin healthy.
(10) The Parties recommend that workers consult a doctor of their choice or an occupational physician as soon as experiencing initial signs of MSD, such as recurrent pain, numbness or tingling. This does not free employers from their existing national obligations regarding prevention.

Clause 7 - Working environment and organisation of work
The employer shall comply with the provisions of Directives 89/654/EEC and 98/24/EC. In addition:
(l) The employer shall provide sufficient space to the workers at their workstations to carry out their duties without getting in each other's way, even when there are a lot of customers.
(2) The employer shall ensure that the electrical, gas and water installations comply with relevant international, European and national standards, and that the workrooms are illuminated evenly and glare avoided. The light intensity at workstations shall comply with national standards but the Parties recommend a minimum of 400 lux.
(3) When newly furnishing or re-equipping premises, the employer shall equip the salon with floor coverings that are non-slip so that persons can move about safely.
(4) The employer shall ensure that hairdressing rooms are properly ventilated. A fresh air flow of 100 m3/hour per person working at the workplace is normally sufficient. Ventilation can be provided by fans, natural cross ventilation or a technical ventilation system.
(5) The mixing or transferring of chemical substances that can generate hazardous gases, fumes or particulates shall take place at special workstations that have an appropriate complementary ventilation system, provided and maintained by the employer. Such workstations are unnecessary only if the mixing and transfer procedures used ensure that no hazardous gases, fumes or particulates can escape (e.g. hermetic systems).
(6) The employer shall provide facilities dedicated to hand hygiene and care of the workers and put at their disposal adequate equipment and products for this purpose.
(7) The employer shall ensure that cosmetics are stored under suitable conditions (cool conditions up to room temperature), bottles are stored sealed in the original package and products that are a fire hazard are kept away from flammable materials and out of the reach of children. Empty or partially used product containers shall be disposed of in a safe and environmentally-friendly manner.
(8) Employers and workers shall comply with European Union and national legislation, and, where relevant, collective agreements with regard to working hours, work breaks and holidays.

Clause 8 - Maternity protection
(l) The employment of pregnant women shall be in accordance with European Union legislation, particularly Directive 92/85/EEC, and national legislation and collective agreements. The employer shall take into account the special requirements of pregnant women and nursing mothers when preparing and organising work.
(2) While respecting existing specific national legislation, the employer and the worker assess whether the working conditions are opposed to having a task carried out by pregnant women. In case of doubts about a possible prohibition of certain work, a doctor has to be consulted.
(3) The doctor decides which tasks may be harmful. The employer shall respect the decision of the doctor. In case of reasonable doubts the employer can ask the pregnant woman to consult another doctor.
(4) If the doctor prohibits certain tasks for the pregnant woman, the employer shall take the necessary measures regarding the organisation of work and shall entrust the tasks to other workers.

Clause 9 - Mental health and wellbeing
(l) The Parties recognise that effective social dialogue at the workplace makes an important contribution to creating a working environment that is conducive to high levels of mental health and wellbeing. They acknowledge that an active dialogue on the establishment's operations enhances mutual trust, creativity and the performance of the company and its workers.
(2) To contribute to a healthy and balanced mental environment, the employer shall ensure a careful preparation of work, an appropriate planning of the working time and work organisation aiming at optimising resource management and preventing emotional collapses.
(3) The Parties confirm their commitment to fully implement the European Social Partners' Framework Agreement on Work-Related Stress of 8 October 2004 in accordance with the procedures and practices specific to management and labour and the Member States.
(4) In order to prevent, eliminate or reduce problems of mental health and wellbeing the employer takes measures as soon as possible, especially those recommended in Article 6 of the European Social Partners' Framework Agreement on Work-Related Stress. They include in particular measures regarding management and communication, such as the clarification of business objectives and the role of the individual workers, ensuring appropriate support for the individual and the teams, clarification of responsibilities and decision making powers.

Part 2 - Specific protective measures at work
Complementing the Framework Directive 89/391/EEC, in particular the obligation to take collective protective measures (Article 6(2)(h)), and the individual directives 89/654/EEC, 2009/104/EC, 89/656/EEC and 98/24/EC, the following specific protective measures are agreed:

Clause l - Individual protective measures
(l) Workers shall wear suitable clothes for their activities or workwear clothing and, in particular, shoes with non-slip soles.
(2) Workers shall not wear jewellery on their hands or arms during work, as the skin underneath them is particularly prone to disease as a result of dampness or chemicals.
(3) Workers shall not leave aqueous solutions containing irritating substances or preparations to dry on the skin, but shall wash them off.
(4) To prevent involuntary contact with hairdressing chemicals, workers shall not dry their hands with the customers' towels.
(5) Workers shall wear suitable protective gloves, provided by the employer, when
• applying dyes, tints and blonding agents, including when checking the results, emulsifying and rinsing;
• applying permanent waves, including trial curling and setting;
• preparing, mixing or transferring chemical substances;
• washing hair;
• washing or disinfecting equipment, instruments or rooms.
In particular, disposable single-use gloves shall be used for operations involving hairdressing chemicals, including rinsing of dyes.
(6) To ensure a high level of skin protection and hand hygiene, workers shall cream their hands with skin protection preparations before starting work, before breaks and at the end of the working day. In addition, when appropriate, workers shall cleanse their hands with pH-neutral cleanser, dry them well and cream them.

Clause 2 - Collective protective measures
(l) For reasons of hygiene, workers shall not eat or smoke in workrooms.
(2) Workers shall use mixing appliances, portion dispensers and suitable containers for diluting concentrates.
(3) The employer shall equip the hand wash and care facilities for workers with suitable skin cleansing, protection and care agents and disposable towels.
(4) The employer shall provide protective gloves that are sufficiently resistant to hairdressing chemicals and strong enough to ensure that they are not damaged by normal work. They shall be non-sensitising and shall be of such a size and style as to fit the hands of users. The cuffs of washing gloves must stretch well beyond the wrist, so that no liquids can enter the gloves.
(5) The employer shall ensure that tools (combs, scissors, hair clips, razors and clippers) are cleaned and disinfected systematically.
(6) The employer shall ensure that the premises, including the toilets, are maintained in a clean condition and that the floors are maintained regularly with a view to avoiding slips, trips and falls.

Part 3 - Implementation
This agreement shall be without prejudice to existing or future national and European Union legislation and practices which are more favourable to workers' protection in the hairdressing sector.


Done at Brussels on 26 April 2012

Coiffure EU
UNI Europa Hair & Beauty


1 OJ L 183, 29.6.1989, p. l.
2 OJ L 393, 30.12.1989, p. l.
3 OJ L 393, 30.12.1989, p. 18.
4 OJ L 348, 28.11.1992, p. l.
5 OJ L 131, 5.5.1998, p. 11.
6 OJ L 158, 30.4.2004, p. 50.
7 OJ L 260, 3.10.2009, p. 5.
8 OJ L 262, 27.9.1976, p. 169. The Cosmetics Directive 76/768/EEC will be replaced by Regulation (EC) 1223/2009, which will apply as from 11 July 2013 (OJ L 342, 22.12.2009, p. 59).


Accordo quadro europeo sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel settore dell'acconciatura

Preambolo

(1) La salute e la sicurezza sul lavoro sono una questione che dovrebbe essere importante per tutti nel settore dell'acconciatura.

(2) Le parti sociali Coiffure EU e UNI Europa Hair & Beauty intendono contribuire alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel settore dell'acconciatura e hanno quindi concluso il presente accordo.

(3) In conformità all'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le parti contraenti del presente accordo invitano congiuntamente la Commissione europea a sottoporre il presente accordo quadro al Consiglio per decisione, affinché diventi vincolante negli Stati membri dell'Unione europea, al fine di migliorare in particolare l'ambiente di lavoro in modo da tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

(4) Le parti sono però del parere che tutti i lavoratori autonomi del settore siano esposti a rischi per la salute e la sicurezza analoghi a quelli cui sono esposti i lavoratori dipendenti: l'obiettivo di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente accordo non devono dipendere dalla situazione professionale, ma proteggere tutte le persone attive nel settore dell'acconciatura. Per tale motivo le parti invitano gli Stati membri a completare l'attuazione della decisione del Consiglio che attua il presente accordo mediante misure adeguate, che garantiscano la copertura dell'intero settore dell'acconciatura e in particolare che tutti i lavoratori autonomi di tale settore beneficino dello stesso livello di tutela previsto dal presente accordo.

(5) Le parti costituiranno un gruppo di lavoro nel settore a livello europeo. Tale gruppo sarà composto da cinque rappresentanti di ogni parte e si riunirà una volta l'anno. Il gruppo riferirà annualmente al comitato del dialogo sociale europeo sui progressi compiuti a livello nazionale per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo. Il gruppo effettuerà una rivalutazione periodica dei rischi in considerazione del livello attuale delle conoscenze, compresi gli sviluppi e i risultati scientifici degli organismi pertinenti.

(6) Le parti si impegnano a portare a conoscenza del pubblico il presente accordo negli Stati membri.

Considerazioni generali

(1) Considerato che il settore dell'acconciatura conta oltre un milione di lavoratori che forniscono servizi in 400 000 saloni a 350 milioni di clienti potenziali;

(2) considerato che il settore dell'acconciatura costituisce un'importante attività economica ad alta intensità di manodopera per la prestazione di servizi alle persone;

(3) considerato che lo sviluppo di tale settore richiede il rispetto di norme qualitative di livello elevatissimo, sia per i clienti che per i lavoratori, nonché l'assunzione di responsabilità a livello sociale ed ecologico;

(4) considerato che la qualità delle relazioni sociali si basa sulla fiducia reciproca, sullo spirito di collaborazione e su un dialogo sociale costante tra datori di lavoro e lavoratori e costituisce un fattore produttivo;

(5) considerato che i rischi professionali sono praticamente gli stessi in tutti gli Stati membri in cui viene esercitata quest'attività;

(6) considerato che le parti del presente accordo agiscono nella ferma convinzione che l'accordo contribuirà a tutelare i posti di lavoro e garantire il futuro economico del settore dell'acconciatura e delle imprese nell'ambito di uno sviluppo sostenibile e di una crescita qualitativa;

(7) considerato che le parti si impegnano fermamente per ottenere l'applicazione del presente accordo in tutte le imprese del settore dell'acconciatura;

(8) considerato che, per raggiungere l'obiettivo di promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve essere garantito un ambiente lavorativo sano e sicuro nel settore dell'acconciatura;

(9) considerato che è pertanto necessario che i lavoratori autonomi e i datori di lavoro impegnati personalmente in attività lavorative in un salone in cui operano anche lavoratori rispettino le disposizioni del presente accordo come specificato di seguito;

(10) visto l'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

(11) vista la direttiva quadro 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro1;

(12) viste le direttive particolari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, segnatamente le direttive 89/654/CEE2, 89/656/CEE3, 92/85/CEE4, 98/24/CE5, 2004/37/CE6 e 2009/104/CE7;


Parte 1
Disposizioni generali

Clausola 1 - Obiettivi


Gli obiettivi del presente accordo sono:

(1) un approccio integrato per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare negli ambiti seguenti:
uso di sostanze, prodotti e strumenti;
protezione della cute e delle vie respiratorie;
prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche;
ambiente di lavoro e organizzazione del lavoro;
protezione della maternità;
salute e benessere mentali.

(2) Il lavoro in un ambiente sano, condizione preliminare per la fornitura di servizi efficienti.

(3) L'adozione di norme volte a prevenire, eliminare o ridurre i rischi professionali per la salute nel settore.

(4) Il mantenimento di lavoratori qualificati nel settore.

(5) La garanzia e la promozione di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza per tutti i lavoratori dell'Unione europea.

(6) Il rafforzamento del ruolo e dell'importanza del dialogo sociale settoriale a livello nazionale ed europeo.

Clausola 2 – Campo di applicazione

(1) Il presente accordo riguarda gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro nel settore dell'acconciatura.

(2) Per tutelare la sicurezza e la salute nel salone, in cui i lavoratori autonomi o i datori di lavoro sono personalmente impegnati in attività lavorativa e che costituisce il luogo di lavoro di lavoratori, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro devono rispettare, mutatis mutandis, le seguenti disposizioni del presente accordo che si applicano ai lavoratori:
Parte 1, clausola 5, punto 3, clausola 6, punto 3 e clausola 7, punto 5.
Parte 2, clausola 1, clausola 2, punto 1 e clausola 2, punto 2.

(3) Per tutelare la sicurezza e la salute nel salone, in cui i lavoratori autonomi sono impegnati in attività lavorativa e che costituisce il luogo di lavoro di lavoratori, i lavoratori autonomi devono rispettare, mutatis mutandis, le seguenti disposizioni del presente accordo che si applicano ai datori di lavoro:
Parte 1, clausola 5, punti da 4 a 6, clausola 6, punti da 5 a 9, clausola 7, punto 1 e clausola 7, punto 7.
Parte 2, clausola 2, punti da 4 a 6.

Clausola 3 - Definizioni

(1) Per "datore di lavoro" si intende la persona che ha concluso un contratto di lavoro con un lavoratore ed è responsabile dell'impresa.

(2) Per "lavoratore" si intende la persona assunta da un datore di lavoro nel settore dell'acconciatura, anche come apprendista e tirocinante.

(3) Per "lavoratore autonomo" si intende la persona, diversa dal datore di lavoro e dal lavoratore, che svolge la propria attività professionale nel settore dell'acconciatura.

(4) Per "parti" si intendono i firmatari dell'accordo, cioè le federazioni europee che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori.

(5) Per "prassi nazionali" si intendono le linee guida o le norme stabilite dalle autorità competenti o dal settore dell'acconciatura, che non costituiscono leggi o regolamenti.

Clausola 4 - Principi

(1) Le parti si impegnano a collaborare per ridurre, anche tramite la diffusione del presente accordo, i rischi per la salute e la sicurezza nel settore dell'acconciatura a livello locale, nazionale ed europeo.

(2) Le parti riconoscono la necessità di applicare in primo luogo una strategia comune di prevenzione in tutti gli Stati membri, tenendo conto dei dati scientifici più recenti.

(3) Le parti prendono atto dei principi generali della valutazione e della prevenzione dei rischi stabiliti nella direttiva quadro 89/391/CEE e nelle pertinenti direttive particolari. Esse prendono atto delle disposizioni della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, modificata, compresi gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori di cui alla suddetta direttiva8.

Clausola 5 – Uso di sostanze, prodotti e strumenti; protezione della cute e delle vie respiratorie

(1) In conformità all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 9 della direttiva quadro 89/391/CEE, il datore di lavoro effettua una valutazione dei rischi e adotta provvedimenti in base ai risultati di tale valutazione, in modo che i rischi possano essere evitati o ridotti al minimo. Si applicano i principi generali di prevenzione secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE.

Nell'effettuare la valutazione dei rischi e nell'adottare i relativi provvedimenti di prvenzione e protezione, il datore di lavoro tiene conto degli eventuali specifici rischi derivanti dalla presenza, nello stesso luogo di lavoro, di acconciatori che operano sotto regimi contrattuali diversi. Tali rischi includono quelli connessi all'uso condiviso delle stesse sostanze, degli stessi prodotti e degli stessi strumenti nonché i rischi derivanti dall'organizzazione del lavoro nel salone. I lavoratori autonomi impegnati in attività lavorativa in un salone, che costituisce il posto di lavoro di lavoratori, rispettano le misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai suddetti rischi.

(2) Le parti convengono di adottare le misure specifiche di protezione indicate nella parte 2 del presente accordo.

(3) Per evitare il contatto prolungato e ripetuto con l'acqua e con prodotti irritanti che possono provocare irritazioni cutanee e reazioni allergiche, il datore di lavoro adotta misure di protezione individuali e provvede a un'alternanza equilibrata fra attività a contatto con l'umidità e attività in condizioni secche. I lavoratori si attengono a queste misure di sicurezza, in conformità agli obblighi dei lavoratori stabiliti dall'articolo 13 della direttiva quadro 89/391/CEE.

(4) Il datore di lavoro utilizza solo sostanze, prodotti e strumenti autorizzati sul mercato europeo e ritenuti non nocivi per l'uso professionale secondo il livello attuale delle conoscenze.

(5) Inoltre il datore di lavoro si adopera per utilizzare sostanze, prodotti e strumenti più sicuri per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Qualora l'utilizzo di prodotti sostitutivi meno pericolosi non sia possibile, il datore di lavoro ricorre a sostanze, prodotti e strumenti il cui impiego comporta una minore esposizione (applicatori a due fasi, paste, granulati, ecc.).

(6) In particolare, il principio della sostituzione, illustrato al punto 5, deve essere applicato alle sostanze, ai prodotti e agli strumenti seguenti:
prodotti usati per la permanente contenenti esteri dell'acido tioglicolico (le cosiddette permanenti acide)
prodotti cosmetici per i capelli (p.es. prodotti ossigenanti, tinte) che rilasciano polveri guanti in lattice di gomma naturale ricoperti di talco strumenti (p.es. tosatrici e forbici) che dopo un contatto prolungato con la pelle possono lasciarvi tracce di nichel.

Clausola 6 – Prevenzione delle patologie muscoloscheletriche

Le parti riconoscono che le patologie muscoloscheletriche interessano principalmente muscoli, tendini e nervi del polso, delle dita, delle spalle, dei gomiti e della schiena.

Queste affezioni provocano dolori e limitano la mobilità, causando impedimenti nella vita professionale e privata.

Le parti riconoscono che le patologie muscoloscheletriche sono dovute a diverse cause, ad esempio movimenti ripetitivi, stress mentale, fasi di riposo insufficienti, strumenti di lavoro inadeguati o uso scorretto dell'attrezzatura, tensione sul lavoro, ecc.

Il datore di lavoro organizza il lavoro alternando per quanto possibile le mansioni, in modo da evitare la continua ripetizione degli stessi movimenti o il protrarsi di attività gravose per periodi prolungati e fornisce ai lavoratori adeguate istruzioni a tal fine. I lavoratori si attengono a queste misure di sicurezza, in conformità agli obblighi dei lavoratori stabiliti dall'articolo 13 della direttiva quadro 89/391/CEE.

Il datore di lavoro rispetta le norme concernenti gli orari di lavoro stabilite dalla legislazione dell'Unione europea o nazionale, dai contratti di lavoro collettivi o individuali, al fine di evitare rischi per la salute e la sicurezza.

Nell'acquisto di nuove attrezzature e strumenti, il datore di lavoro tiene conto delle buone pratiche più recenti in materia di ergonomia.

A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, in occasione di nuovi acquisti di attrezzature o di rinnovi dell'arredamento, il datore di lavoro sceglie poltrone girevoli e regolabili in altezza secondo i più recenti criteri ergonomici, nonché sgabelli (sostegni) di altezza regolabile con ruote, che permettano di assumere una posizione di lavoro appropriata per braccia, spalle e schiena.

A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, in occasione dell'acquisto o del rinnovo di una postazione di lavaggio, il datore di lavoro effettua, per quanto riguarda il design, la funzione e la disposizione della postazione, una scelta basata sulla metodologia di lavoro e su criteri ergonomici, che consenta di assumere una posizione di lavoro possibilmente ergonomica, tenendo conto della comodità dei clienti.

In particolare gli asciugacapelli e le forbici devono rispondere a criteri ergonomici. Gli asciugacapelli devono inoltre essere possibilmente leggeri, silenziosi e produrre poche vibrazioni, senza che ciò influisca sulla loro efficacia tecnica.

Il datore di lavoro deve garantire che l'organizzazione del salone sia tale che gli strumenti e i prodotti da usare (eccetto i prodotti da miscelare prima dell'uso) siano raggiungibili dalla stazione di lavoro. Per questo motivo sono preferibili i carrelli, che devono essere provvisti generalmente di prodotti per la cura della pelle, in particolare di guanti di protezione.

Le parti raccomandano che i lavoratori consultino un medico di loro scelta o uno specialista di medicina del lavoro se notano la comparsa di sintomi iniziali di patologie muscoloscheletriche, ad esempio dolori ricorrenti, insensibilità o formicolio.

Ciò non esonera i datori di lavoro dagli obblighi nazionali esistenti in materia di prevenzione.

Clausola 7 – Ambiente di lavoro e organizzazione del lavoro

Il datore di lavoro applica le disposizioni delle direttive 89/654/CEE e 98/24/CEE. Inoltre:

(1) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori uno spazio di lavoro sufficientemente ampio, che consenta di lavorare senza ostacolarsi reciprocamente anche in caso di grande afflusso di clienti.

(2) Il datore di lavoro garantisce che gli impianti dell'elettricità, del gas e dell'acqua siano conformi alle pertinenti norme internazionali, europee e nazionali e che gli spazi di lavoro siano illuminati in modo omogeneo, evitando zone con luci abbaglianti. L'illuminazione delle postazioni di lavoro corrisponde alla norme nazionali, ma le parti raccomandano un minimo di 400 lux.

(3) In occasione di nuovi acquisti di attrezzature o di rinnovi dell'arredamento, il datore di lavoro sceglie una pavimentazione possibilmente antiscivolo, installata in modo tale da permettere di muoversi con sicurezza.

(4) Il datore di lavoro si assicura che i saloni di acconciatura siano aerati in modo adeguato. Un apporto di aria fresca di 100 m³/ora per persona che lavora nella stazione di lavoro è sufficiente. L'areazione può essere ottenuta tramite ventilatori, correnti naturali o impianti di aria condizionata.

(5) La miscelazione o il travaso di sostanze chimiche che possono generare gas, fumi o particolati pericolosi devono essere effettuati in apposite postazioni di lavoro, provviste di un sistema di aerazione complementare, fornito e mantenuto dal datore di lavoro. È possibile fare a meno di queste postazioni di lavoro unicamente se le operazioni di miscelatura e travaso non comportano l'esalazione di gas, vapori o particolato pericolosi (p.es. sistemi chiusi).

(6) Il datore di lavoro predispone uno spazio apposito per l'igiene e la cura delle mani dei lavoratori, mettendo a disposizione mezzi e prodotti adeguati a tale scopo.

(7) Il datore di lavoro garantisce che i prodotti cosmetici siano conservati in condizioni appropriate (temperatura fresca o ambiente), le bottiglie vanno conservate chiuse nella confezione originaria, i prodotti infiammabili devono essere tenuti lontani da fonti di accensione e fuori dalla portata dei bambini. I contenitori vuoti o parzialmente usati vanno smaltiti nel rispetto della sicurezza e della tutela ambientale.

(8) I datori di lavoro e i lavoratori devono rispettare la legislazione dell'Unione europea e nazionale e, se del caso, gli accordi collettivi per quanto riguarda gli orari lavorativi, le pause e le ferie.

Clausola 8 – Protezione della maternità

(1) L'attività lavorativa delle donne in stato di gravidanza si svolge nell'osservanza delle norme dell'Unione europea, in particolare della direttiva 92/85/CEE, delle norme e delle direttive nazionali o dei contratti collettivi. Il datore di lavoro tiene conto, nella preparazione e nell'organizzazione del lavoro, delle esigenze particolari delle dipendenti durante il periodo di gestazione e allattamento.

(2) Nel rispetto delle leggi specifiche nazionali, il datore di lavoro e la lavoratrice giudicano se le condizioni di lavoro nell'esecuzione di determinate mansioni siano pregiudizievoli per una donna incinta. In caso di dubbio sulla possibile interdizione di determinate mansioni occorre consultare un medico.

(3) Il medico decide quali attività possano rappresentare un rischio. Il datore di lavoro rispetta la decisione del medico. In caso di dubbi giustificati, il datore di lavoro può invitare la donna incinta a consultare un altro medico.

(4) Se il medico esonera la donna incinta dallo svolgimento di determinate mansioni, il datore di lavoro adotta i relativi provvedimenti nell'organizzazione del lavoro ed affida queste mansioni ad altri lavoratori.

Clausola 9 – Salute e benessere mentali

(1) Le parti riconoscono che un dialogo sociale efficace sul luogo di lavoro contribuisce in ampia misura all'instaurare un ambiente di lavoro favorevole alla salute e al benessere mentali. Riconoscono che un dialogo attivo sulle condizioni in cui si svolge la loro attività professionale accresce la fiducia reciproca, la creatività e migliora le prestazioni dell'impresa e dei suoi dipendenti.

(2) Per contribuire ad un ambiente sano ed equilibrato dal punto di vista mentale, il datore di lavoro garantisce un'attenta organizzazione del lavoro, una programmazione adeguata degli orari e un'organizzazione volta ad ottimizzare la gestione delle risorse e a prevenire disagi emotivi.

(3) Le parti ribadiscono il loro impegno ad attuare pienamente l'accordo quadro relativo allo stress sul luogo di lavoro approvato dalle parti sociali dell'8 ottobre 2004 in conformità alle procedure e alle prassi specifiche per i datori di lavoro, i lavoratori e gli Stati membri.

(4) Per prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress mentale e promuovere il benessere, il datore di lavoro adotta provvedimenti al più presto, in particolare le misure raccomandate nell'articolo 6 dell'accordo quadro relativo allo stress sul luogo di lavoro approvato dalle parti sociali. Tali provvedimenti includono in particolare misure di gestione e di comunicazione, come il chiarimento degli obiettivi dell'impresa e dei ruoli di ciascun lavoratore, un adeguato sostegno agli individui e ai gruppi, la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri decisionali.


Parte 2
Misure di protezione specifiche durante il lavoro


A complemento dalla direttiva quadro 89/391/CEE, in particolare dell'obbligo di adottare misure di protezione collettive (articolo 6, paragrafo 2, lettera h)) e delle direttive particolari 89/654/CEE, 2009/104/CE, 89/656/CEE e 98/24/CE, sono adottate le seguenti misure di protezione specifiche.

Clausola 1 – Misure di protezione individuali

(1) I lavoratori indossano indumenti adeguati all'attività svolta o indumenti professionali e in particolare calzature con suole antiscivolo.

(2) Durante il lavoro i lavoratori non portano braccialetti o anelli, sotto i quali possono sorgere facilmente affezioni patologiche della cute per effetto dell'umidità o delle sostanze chimiche.

(3) Le soluzioni acquose contenenti sostanze o preparati irritanti non vanno lasciate asciugare sulla pelle, ma devono essere rimosse con il lavaggio.

(4) Per evitare il contatto involontario con sostanze chimiche impiegate nel settore dell'acconciatura, i lavoratori non si asciugano le mani con gli asciugamani riservati ai clienti.

(5) I lavoratori indossano guanti di protezione adeguati, messi a disposizione dal datore di lavoro, durante:
la tintura, la colorazione e l'ossigenazione, compresi il controllo dei risultati, l'emulsione e il risciacquo;
la permanente, compresi l'applicazione dei bigodini e il fissaggio;
la preparazione, la miscelatura e il travaso di sostanze chimiche;
il lavaggio dei capelli;
il lavaggio o la disinfezione delle attrezzature, degli strumenti di lavoro e dei locali.
Durante l'utilizzo delle sostanze chimiche, compreso il risciacquo delle tinture, vanno indossati guanti monouso.

(6) Per garantire un livello elevato di protezione della pelle e di igiene delle mani, i lavoratori applicano sulle mani preparati protettivi per la pelle prima di iniziare il lavoro, prima delle pause e alla fine della giornata lavorativa. Dopo ciascuna attività le mani vanno lavate, se necessario, con un detergente a pH neutro e asciugate bene, applicandovi poi una crema.

Clausola 2 – Misure di protezione collettive

(1) Per motivi igienici, i lavoratori non possono mangiare o fumare nei locali di lavoro.

(2) I lavoratori devono utilizzare applicatori di miscele, dosatori e contenitori adeguati per diluire i concentrati.

(3) Il datore di lavoro deve equipaggiare lo spazio riservato ai lavoratori per il lavaggio e la cura delle mani con prodotti per la protezione, la pulizia e la cura della pelle e asciugamani monouso.

(4) Il datore di lavoro deve fornire guanti protettivi sufficientemente resistenti alle sostanze chimiche utilizzate nel settore dell'acconciatura e abbastanza solidi da resistere all'usura del lavoro normale. Non devono essere sensibilizzanti e devono essere di misura e forma corrispondenti alle mani degli utilizzatori. I guanti per i lavaggi devono avere un risvolto che copra abbondantemente i polsi, affinché i liquidi non possano entrare all'interno.

(5) Il datore di lavoro deve garantire che gli strumenti (pettini, forbici, pinze, rasoi e tosatrici) siano puliti e disinfettati sistematicamente.

(6) Il datore di lavoro deve garantire che i locali, compresi i bagni, siano mantenuti puliti e che i pavimenti siano trattati a scadenza regolare al fine di evitare scivolamenti e cadute.


Parte 3
Attuazione


Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e le prassi attuali e future, nazionali e dell'Unione europea che sono più favorevoli alla protezione dei lavoratori del settore dell'acconciatura.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2012.

Per Coiffure EU

Horst Hofmann
Presidente
Per UNI Europa Hair & Beauty

Poul Monggaard
Presidente

1 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
2 GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.
3 GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.
4 GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
5 GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
6 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.
7 GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5.
8 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. La direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici sarà sostituita dal regolamento (CE) n. 1223/2009, che si applicherà a decorrere dall'11 luglio 2013 (GU L 342 del 22.12.2009, pag.59).