Cassazione Civile., Sez. 3, 11 maggio 2012, n. 7260 - Manutenzione della copertura del capannone industriale, infortunio mortale e subappalto di manodopera




Fatto



Con atto di citazione notificato il 4 settembre 2001 A.B. , già amm.re unico della s.r.l. A.B., e quest’ultima società in persona del liquidatore, hanno convenuto davanti al Tribunale di Bergamo la s.p.a. W., per esserne tenuti indenni da quanto l’A. è stato condannato a pagare a seguito della morte dell’operaio P.C.

Il sinistro è avvenuto in occasione dell’esecuzione dei lavori di manutenzione della copertura di un capannone industriale, lavori affidati in appalto ad A.B., che a sua volta li ha affidati in subappalto all’impresa I. di Ca.Ge. , alle cui dipendenze lavorava l’infortunato. Il processo penale conseguito all’incidente si è svolto a carico sia del Ge. , sia dell’A. e si è concluso con sentenza 23 novembre 2000 n. 2224 della Corte di appello di Brescia, che ha condannato il Ge. per omicidio colposo ed ha ritenuto l’A. responsabile civile per il sinistro, condannandolo in solido con il Ge. al risarcimento dei danni, avendo ravvisato nel contratto di subappalto una fattispecie di appalto di manodopera, vietato dall’art. 1 legge 23 novembre 1960 n. 1369; ritenendo quindi la committente A.B. - e per essa il suo amministratore corresponsabile della gestione della sicurezza nel cantiere. L’A. ha chiesto che W. fosse condannata a tenerlo indenne delle conseguenze economiche del sinistro, in virtù della polizza in corso con la società, che prevedeva in favore di A.B. un’assicurazione per i danni subiti dai dipendenti ed un’assicurazione contro la responsabilità civile per danni a terzi.
La polizza specificava, quanto ai dipendenti, che la copertura assicurativa era subordinata alla condizione che il dipendente fosse in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge; quanto alla responsabilità civile verso terzi, che non sono considerati terzi i dipendenti dell’assicurato, i subappaltatori e i loro dipendenti e tutti coloro che avessero subito il danno nello svolgimento dei compiti loro spettanti in relazione all’attività coperta da assicurazione.
Una clausola integrativa aggiungeva, in parziale deroga, che sono considerati terzi anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall’evento lesivo derivino la morte o lesioni personali gravissime.
La compagnia assicuratrice ha resistito alla domanda di indennizzo, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire dell’A. , per essere stato il contratto di assicurazione stipulato non dallo stesso personalmente, ma dalla s.r.l. A.B., e nel merito l’inoperatività della garanzia, trattandosi di danno verificatosi nei confronti di un soggetto che - per effetto dell’accertata intermediazione vietata di mano d’opera - è da considerare dipendente dell’assicurato, non in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi di legge, quindi non coperto dall’assicurazione in favore dei dipendenti; e che, per avere subito l’infortunio nell’esecuzione della prestazione di lavoro, non è considerato terzo, né coperto dall’assicurazione contro la responsabilità civile. Il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto la legittimazione attiva dell’A. ed ha accolto la domanda attrice, condannando W. a prestare la garanzia. Proposto appello dalla compagnia assicuratrice, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto ogni domanda, ponendo a carico degli appellati le spese del doppio grado di giudizio.
L’A. propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la s.p.a. U.G., subentrata a W., proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Diritto



1.- La Corte di appello ha respinto le domande del ricorrente con la motivazione che la soc. A.B. non può invocare la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi poiché, essendo stato accertato in sede penale un illecito appalto di mano d’opera fra la società assicurata e la I. di Ca.Ge. , la posizione dell’infortunato C. è da ritenere equivalente a quella di un dipendente di A.B., ai sensi dell’art. 1 legge 23 novembre 1960 n. 1369. Neppure può invocare la garanzia assicurativa stipulata in favore dei propri dipendenti, perché essa è subordinata all’esistenza di un regolare rapporto di lavoro, e tale non può considerarsi quello derivante dall’illecito appalto di manodopera.
2.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 654 cod. proc. pen. e insufficiente motivazione, il ricorrente addebita alla sentenza di appello di avere erroneamente ritenuto che la sentenza penale n. 2224/2000 della Corte di appello di Brescia abbia accertato con efficacia di giudicato che il contratto di subappalto intercorso fra A.B. e I. avesse ad oggetto la sola manodopera. Assume che il principio è stato affermato come un mero obiter dictum, e che la responsabilità civile gli è stata attribuita per avere interferito nell’attività del cantiere; che l’attribuzione alla società committente di responsabilità diretta, quale datrice di lavoro del C. , risulta incompatibile con il fatto che il solo Ge. è stato condannato per omicidio colposo, quale effettivo datore di lavoro.
Soggiunge che la sentenza penale non potrebbe comunque esplicare efficacia di giudicato nel presente giudizio, quanto alla prova della posizione soggettiva dell’assicurato, poiché l’ultimo comma dell’art. 654 cod. proc. pen., limita l’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile ai soli casi in cui la legge non ponga limitazioni alla prova del diritto controverso.
Nella specie un tale limitazione deriverebbe dall’art. 1888 cod. civ., che richiede che il contratto di assicurazione sia provato per iscritto.


2.1.- Il motivo non è fondato.
Lo stesso ricorrente riporta nel ricorso parte della motivazione della sentenza penale, dalla quale risulta inequivocabilmente che l’accertamento dell’intervenuto (sub)appalto di manodopera, vietato dall’art. 1 legge n. 1369/1960, ha costituito premessa logica e giuridica determinante della decisione di condanna dell’A. quale responsabile civile.
Si veda a pag. 17-18 del ricorso, il seguente brano della sentenza penale: “…L’A. , legale rappresentante della società subappaltante, non può essere considerato estraneo alle modalità con cui in concreto si svolgevano le operazioni di manutenzione della copertura del capannone industriale, che anzi proprio costui, in quanto ritenuto ope legis (ex art. 1 ult. comma legge n. 1369/1960) effettivo datore di lavoro delle maestranze ivi occupate, va prioritariamente individuato come soggetto occupante la posizione di garanzia che impone la tutela antinfortunistica, quale fruitore dell’utile economico proveniente dall’organizzazione del lavoro altrui…”.
La motivazione della Corte di appello circa il carattere vincolante nel giudizio civile del suddetto accertamento non può che essere condivisa.
Né tale effetto trova ostacolo nei limiti di prova del contratto di assicurazione di cui all’art. 1888 cod. civ., poiché la sentenza penale non è stata invocata nel giudizio civile al fine di dimostrare che il contratto di assicurazione aveva un contenuto diverso da quello risultante dal documento scritto; ma solo ai fini dell’interpretazione del contratto, così come documentato per iscritto: cioè per stabilire se, alla luce dei fatti accertati in sede penale, esso consenta o meno di estendere al caso di specie la copertura assicurativa.
Il problema dell’interpretazione è ovviamente diverso da quello della formazione del contratto e della sua documentazione, a cui si riferiscono i limiti all’efficacia civile del giudicato penale di cui al citato art. 654 cod. proc. pen..

3.- Con il secondo motivo, denunciando violazione degli art. 1362, 1366 e 1370 cod. civ. ed insufficiente o contraddittoria motivazione, il ricorrente assume che la Corte di appello - nell’escludere l’applicabilità alla fattispecie della garanzia derivante dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi - ha trascurato di prendere in esame il testo letterale della clausola “t” delle condizioni aggiuntive di polizza, che equipara ai terzi i dipendenti dei subappaltatori, quando dal sinistro siano derivati la morte o lesioni personali gravissime. Il C. era per l’appunto dipendente della subappaltatrice I.
Contesta poi che la posizione dell’infortunato possa essere equiparata a quella di un dipendente di A.B., poiché la sentenza penale ha accertato che i rapporti di lavoro fra I. ed i suoi dipendenti, ivi incluso il C. , erano effettivi, regolari ed assistiti da tutte le garanzie contributive ed assicurative di legge; che - se si vuole attribuire efficacia di giudicato alla sentenza penale - tale efficacia essa riveste anche quanto ai suddetti accertamenti, da cui deriva che il rapporto di lavoro con il C. non può essere considerato irregolare, quindi sottratto alla garanzia assicurativa, sia perché una tale limitazione non è prevista dalla polizza; sia perché - nel valutare la regolarità o meno della posizione assicurativa del dipendente - devesi avere riguardo al comportamento del datore di lavoro effettivo (nella specie, I. in persona del Ge. ), non a quello del subcommittente, quale datore di lavoro ex lege.


3.1.- Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
La sentenza impugnata ha escluso l’operatività della copertura assicurativa in favore del C. sul rilievo che questi è da considerare come dipendente della soc. A.B. (e per essa dell’A. ), quindi sottratto alla garanzia per la r.c. verso terzi; ma neppure può ritenersi coperto dalla garanzia per i dipendenti poiché “la garanzia assicurativa non poteva riguardare i dipendenti assunti illecitamente” (cfr. sentenza impugnata, p. 10), essendo derivato il rapporto di lavoro da una fattispecie di illecita interposizione di mano d’opera.
Correttamente rileva il ricorrente che la clausola del contratto di assicurazione non menziona la fattispecie, ma solo condiziona la copertura assicurativa dei dipendenti al fatto che l’assicurato “sia in regola con gli obblighi di assicurazione di legge”, e che la Corte di appello avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui da un lato ha ritenuto di dover equiparare la posizione dei dipendenti ex lege, per effetto dell’intermediazione di mano d’opera, a quella dei dipendenti “in nero”, esclusi dalle assicurazioni sociali; dall’altro lato ha omesso di considerare che il C. non era un dipendente in nero, rispetto ad I. - cioè rispetto al datore di lavoro interposto - pur essendosi il rapporto di lavoro istituito in termini anomali nei confronti dell’interponente assicurato.
Non si può certo escludere a priori che le situazioni possano essere equiparate, ma ciò avrebbe richiesto specifica motivazione sulle questioni sopra indicate, la cui soluzione è da ritenere tutt’altro che scontata.
Quanto al testo letterale della clausola, potrebbero deporre in senso contrario all’estensione al caso di specie della clausola limitativa della garanzia varie considerazioni: per esempio quella che la clausola non menziona qualunque forma di irregolarità del rapporto di lavoro, ma solo la mancanza delle “assicurazioni di legge”, cioè un presupposto che incide sulla delimitazione del rischio assicurato, in quanto le assicurazioni di legge riducono l’eventualità che, in caso di sinistro, la compagnia assicuratrice sia chiamata a rispondere dell’intero danno.
Se quindi lo scopo della clausola fosse quello di delimitare il rischio assicurato, la circostanza che il dipendente ex lege (per effetto di intermediazione illecita) sia coperto dalle assicurazioni sociali (ancorché pagate da altri) non potrebbe considerarsi irrilevante.
Ed ancora, il riconoscimento del rapporto di dipendenza fra l’interponente e i dipendenti dell’interposto, ai sensi dell’art. 1 legge n. 1369/1960, ha lo scopo di rafforzare la tutela dei lavoratori, non quello di limitarla (in particolare per quanto concerne la questione della sicurezza sul posto di lavoro), e l’esclusione della garanzia assicurativa privatamente stipulata dall’interponente in favore dei propri dipendenti non va certo in questa direzione.
La Corte di appello ha quindi adottato un’interpretazione per cui il riconoscimento del rapporto di dipendenza ex lege ha l’effetto di restringere le tutele in favore del dipendente infortunato, anziché di ampliarle.
Trattasi di soluzione in astratto ammissibile con riferimento a peculiari effetti (pur se contrastante con le finalità della legge n. 1369), ma che richiederebbe adeguata motivazione.
Vale a dire, se si fosse trattato di un dipendente di I. non coperto da alcuna assicurazione di legge, la clausola limitativa della garanzia sarebbe risultata indubbiamente applicabile, trattandosi della fattispecie espressamente contemplata dal testo letterale.
La situazione è diversa con riguardo ai lavoratori regolarmente assunti dall’interposto, dei cui diritti l’assicurato-interponente è tenuto a rispondere, ai sensi dell’art. 1 legge n. 1369/1960.
Va tenuto presente che - quanto meno nei casi di interposizione reale (non meramente fittizia) nel rapporto di lavoro, quali sono le fattispecie espressamente menzionate dall’art. 1 legge n. 1369/1960 - è da ritenere che la responsabilità del committente-interponente per l’adempimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti si aggiunga a quella dell’appaltatore-interposto e datore di lavoro effettivo, ma non la sopprima. (Nel caso di insolvenza del committente- interponente, per esempio, non potrebbe certo negarsi ai dipendenti il diritto di agire a tutela dei propri diritti nei confronti dell’interposto).
Ragioni di simmetria imporrebbero di affermare che il primo, così come è responsabile nei confronti del personale - quale datore di lavoro ex lege - per il caso di inadempimento dell’altro, parimenti ha il diritto di avvalersi degli effetti per sé favorevoli dell’adempimento di lui, come del resto la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato: “In tema d’intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, è fatta salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180, primo comma, cod. civ., e quindi anche di quelli effettuati dal datore di lavoro apparente, la cui conseguente responsabilità per il pagamento dei contributi previdenziali si aggiunge in via autonoma a quella del datore di lavoro effettivo”, ferma restando la responsabilità di quest’ultimo verso l’ente previdenziale (Cass. civ. Sez. Lav. 21 dicembre 2011 n. 28061; Idem, 16 gennaio 2012 n. 463. Cfr. anche Cass. civ. Sez. Lav. 15 novembre 2011 n. 23844).
Né si può in linea di principio escludere, senza adeguata motivazione, che ciò possa avvenire anche per quanto concerne il perfezionamento della fattispecie a cui è subordinata la garanzia assicurativa privata.
Di questi problemi la Corte di merito non si è data carico, sicché la motivazione non appare sufficiente, né adeguata, a giustificare la decisione.
Le ulteriori censure risultano assorbite.


4.- L’accoglimento del ricorso principale impone di esaminare il ricorso incidentale condizionato.
Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto essersi formato il giudicato sulla legittimazione attiva dell’A., per non essere stato proposto appello contro il capo della sentenza di primo grado che ha così deciso.
Assume che non si trattava di un capo autonomo, nei confronti del quale fosse necessario proporre specifica impugnazione;
né si trattava di eccezione in senso proprio, perché afferente alla negazione della titolarità del rapporto, costituente mera allegazione difensiva volta a contestare il fondamento della domanda attrice.


4.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, anche ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., poiché la ricorrente né ha riprodotto nel ricorso l’esatto tenore della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, nelle parti rilevanti ai fini dell’illustrazione del motivo (salvo poche righe, non significative se avulse dal contesto); né ha dichiarato di avere prodotto in questa sede, anche in allegato al suo fascicolo di ufficio, i predetti documenti, indicando come essi siano contrassegnati e dove siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, si da permettere a questa Corte di verificarne e valutarne il contenuto, alla luce delle argomentazioni difensive, come prescritto a pena di inammissibilità dal citato art. 366 n. 6, con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3, 12 dicembre 2008 n. 29279; Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).
In ogni caso, la stessa ricorrente ammette che la sentenza impugnata si è pronunciata sul punto, ritenendo sussistente la legittimazione, pur se con motivazione a suo dire insufficiente.
Tanto basta a dimostrare che la parte interessata avrebbe dovuto specificamente impugnare quella statuizione con l’atto di appello, non potendosi lasciare nell’incertezza e nell’ombra l’efficacia giuridica di un’affermazione giudiziale su di un aspetto di tale importanza.
Il motivo risulta quindi comunque infondato.


5.- Deve essere accolto il secondo motivo del ricorso principale, mentre vanno rigettati il primo motivo e il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata è annullata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e proceda all’interpretazione del contratto di assicurazione e delle sue clausole, con congrua e completa motivazione, tenendo conto di tutti i principi di legge in materia (art. 1362 ss. cod. civ.), ed in particolare della necessità di coordinare il significato del testo letterale con lo scopo perseguito dalle parti, in relazione alla natura del rischio assicurato, agli effetti conseguenti all’una od all’altra interpretazione ed alla loro conformità alle finalità perseguite dalla legge nel dettare condizioni e presupposti della regolare formazione dei rapporti di lavoro, e ad ogni altra circostanza; specificando in particolare: a) se, agli effetti della garanzia assicurativa in favore dei dipendenti, i rapporti di lavoro acquisiti dall’assicurato ai sensi dell’art. 1 legge n. 1369/1960 debbano essere indiscriminatamente equiparati ai rapporti illecitamente costituiti senza il rispetto degli obblighi di legge in materia assicurativa, previdenziale, ecc, o se si debba avere riguardo alle peculiari circostanze del caso, ed in particolare alla regolarità o meno della posizione dei dipendenti nei confronti dell’imprenditore interposto ed al fatto che questi abbia regolarmente adempiuto alle prestazioni assicurative di legge;
b) se il committente-interponente possa avvalersi delle prestazioni assicurative eseguite dall’interposto, pur restando obbligato anche in proprio verso l’ente previdenziale, anche agli effetti della copertura assicurativa privata, o se ciò debba escludersi, e per quali ragioni.
Salva restando al giudicante ogni ulteriore valutazione circa i criteri interpretativi da adottare.


6.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



La Corte di cassazione, decidendo i ricorsi riuniti, accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo e il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 11.05.2012