Tipologia: CPL
Data firma: 17 Maggio 2012
Validità: 01.04.2012 - 31.03.2015
Parti: Sezione Costruttori Edili di Confindustria Foggia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Foggia
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Elemento Variabile della Retribuzione - EVR
• Aumenti salariali derivanti da applicazione EVR (decorrenza 01/04/2012) 
• Tabelle di calcolo EVR
Indennità territoriale di settore per gli operai e premio di produzione per gli impiegati.
Mensa
Attrezzi di lavoro
Indennità per lavori speciali disagiati
Trasporto
Servizio sicurezza
Carenza malattia
Part-time
Decorrenza e durata
Allegato 1
Verbale di accordo - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale - provincia di Foggia
Verbale adesione progetto Borsa Lavoro (BLEN.IT) art. 114 CCNL 19/04/2010

Contratto provinciale di lavoro 17 Maggio 2012 per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli - Integrativo al CCNL 19/04/2010

L’anno 2012, il giorno 17 del mese di maggio in Foggia presso la sede di Confindustria Foggia - Associazione degli Industriali di Capitanata tra: la [...], con l’assistenza di Confindustria Foggia [...]. È presente il Direttore della Cassa Edile di Capitanata [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno Feneal Uil - aderente all’Unione Italiana del Lavoro [...], la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini Filca Cisl - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini ed Estrattive - Fillea Cgil - aderente alla Confederazione Generale Italiana Lavoratori [...], si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale di lavoro che svolgerà i suoi effetti nei confronti dei dipendenti delle imprese edili ed affini nel seguente ambito contrattuale: comuni della provincia di Foggia, unitamente ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Premessa
La perdurante crisi congiunturale del comparto delle Costruzioni in Capitanata ha inciso negativamente sull’intero sistema economico provinciale e sull’occupazione. La contrazione della massa salari denunciata dalle imprese in Cassa Edile per la liquidazione degli accantonamenti ai lavoratori aventi diritto e la riduzione del numero dei lavoratori attivi testimoniano, ineluttabilmente, che l’edilizia sta subendo gli effetti negativi della crisi globalizzata che ha sconvolto i mercati finanziari ed ha determinato notevoli squilibri di natura economica e sociale.
La Capitanata, come le altre zone meno evolute del Paese, si caratterizza per la presenza, sul piano economico e produttivo, del settore delle Costruzioni quale comparto dinamico e trainante delle attività indotte e dei flussi occupazionali. Ovviamente non si può restare immobili, in presenza di una crisi che ha assunto proporzioni allarmanti. La stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale del settore è finalizzato ad intraprendere ogni concreta iniziativa per ripristinare il risveglio delle attività produttive e per riprendere il cammino della crescita, che significa, per il territorio, benessere e pacifica convivenza sociale.
L’impulso per rivitalizzare il settore e l’indotto che ruota attorno all’edilizia dovrà essere movimentato dall’azione di stimolo delle Parti Sociali. Organizzazioni imprenditoriali ed Organizzazioni sindacali che devono promuovere la stagione della progettualità con le Pubbliche Istituzioni e con gli Enti locali al fine di cantierizzare qualsiasi tipo di opera di natura infrastrutturale, Contemporaneamente, va dedicata particolare cura al restauro ed alla manutenzione del patrimonio architettonico presente nella provincia, all’edilizia economica e popolare e all’edilizia sovvenzionata per garantire gli alloggi ai ceti meno abbienti.
Sul piano sociale, dovrà essere sviluppata ogni efficace azione per garantire le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, alle attestazioni di regolarità contributiva - Durc - rilasciate dalla locale Cassa Edile. È indispensabile, altresì, fortificare il sistema della bilateralità mediante l’incentivazione di corsi di formazione professionale per promuovere il turnover in edilizia e per elevare il livello di professionalità delle maestranze impiegate. Le funzioni del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT) dovranno essere sviluppate sul territorio a beneficio delle imprese e dei lavoratori, determinando, in tal modo, un rapporto costante di collaborazione tra gli enti paritetici. Anche nei confronti della Cassa Edile va attuata una azione costante di monitoraggio dei Durc emessi e della verifica dell’assolvimento degli adempimenti previdenziali da carte delle imprese.

Mensa
Le parti riconoscono la validità sociale della mensa e si impegnano a ricercare soluzioni atte a garantirne l’istituzione.
[...]
Ove non si renda possibile l’attuazione della mensa, l’impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di Euro 21 mensili pari a Euro 0,12 per ogni ora di effettiva presenza.
[...]

Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sulla paga base di fatto, indennità dì contingenza e indennità territoriale di settore e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sui minimi contrattuali di cottimo:
Gruppo A) - Lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora); 4%
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli); 5%
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango; 5%
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario; 8%
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume; 8%
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe; 8%
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando la elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio; 10%
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria compressa oppure con impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio; 10%
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento.
La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano 11% obiettive condizioni di nocività; 11%
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione); 12%
11) Lavori di scavo a sezione obbligata ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio; 13%
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre; 13%
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti; 16%
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi Protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a centimetri 12); 16%
15) Lavori su scale aeree tipo Porta; 17%
16) Costruzione di camini in muratura senza impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall5altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino e incorporato nel fabbricato stesso; 17%
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.; 19%
18) Lavori per fognature nuove in galleria; 19%
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3; 20%
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti; 21%
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.; 22%
22) Lavori in pozzi neri preesistenti. 27%
Gruppo B) - Lavori in galleria
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio; 46%
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; 26%
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; 18%
d) lavori eseguiti in presenza di gas. 20%
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
a) da 0 a 10 metri; 54%
b) da oltre 10 a 16 metri; 72%
c) da oltre 16 a 22 metri; 120%
d) oltre 22 metri. 180%
Gruppo D) - Lavori marittimi
Lavori sotto acqua: Palombari - Indennità del 100% da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Gruppo E) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un’indennità nella misura del 15,50%.
Gruppo F) - Lavori di armamento ferroviario
Agli operai addetti ai lavori di armamento ferroviario in genere è dovuta una indennità nella misura del 15,50%.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall’operaio, dei trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali dell’art. 21 del CCNL, ove spettante, nei casi di passaggio dell’operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.
Le percentuali di cui sopra - fatta eccezione per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell’opera nei casi e nelle condizioni sopra previste. 

Servizio sicurezza
Le parti ritengono opportuno intervenire in modo rilevante al fine di contribuire alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nell’industria delle costruzioni.
A tal fine, le parti concordano di istituire il “Servizio Sicurezza” che viene disciplinato, così come previsto dagli accordi sottoscritti a livello nazionale e locale (Tecnici e RLST), senza oneri aggiuntivi per le aziende.

Part-time
Con riferimento all'art. 78 del vigente CCNL, le parti demandano alla Cassa Edile il compito di verificare i contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali prescritte e invitano l'Ente stesso a segnalare tempestivamente alle parti firmatarie i casi di superamento delle norme contrattuali. 

Decorrenza e durata
Il presente accordo è valido per tutto il territorio della Provincia di Foggia, unitamente ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli, dal 1° di aprile 2012, ed avrà una durata di 3 anni, salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del CCNL.

Allegato 1 Verbale di accordo - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale - provincia di Foggia
Tra la Sezione Costruttori Edili di Confindustria Foggia, e la Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil considerato che le parti firmatarie del presente accordo portano a compimento l’impegno in tema di sicurezza sul lavoro nel settore dell’edilizia, iniziato a partire dalla sottoscrizione dell'accordo del 24 settembre 2001 e completato la costituzione di un “Servizio Sicurezza” sul lavoro stabile e strutturato per il settore dell’edilizia della Provincia di Foggia;
ravvisata l’opportunità di dare una regolamentazione a livello territoriale, di fornire agli addetti alle imprese, ed alle stazioni appaltanti, certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione del D.Lgs. n. 81/08, che sono di rilevante interesse per il settore delle costruzioni;
si conviene che: nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST). 
Gli RLST sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori nel numero di 3. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno i nominativi dei lavoratori, tramite comunicazione scritta, all'Associazione Costruttori Edili della provincia, al Comitato Paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il RLST esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
1) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m), il RLST informa il Comitato paritetico territoriale per l'adozione delle necessarie misure.
Il RLST, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, co. 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, co. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18, co.1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda. 
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
Avuto l'incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici Territoriali, in collaborazione con l'Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale. 
Il RLST viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST.
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l'attività di coordinatore dei RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
Agli oneri per la realizzazione del presente accordo provvederà il CPT, come da intese tra le parti.

Verbale adesione progetto Borsa Lavoro (BLEN.IT) art. 114 CCNL 19/04/2010
L' anno 2012 il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 10,30, nella sede dell’Associazione degli Industriali Confindustria Foggia sono presenti: per la Sezione Costruttori Edili [...], per la Cassa Edile di Capitanata [...], per la Feneal Uil [...], per la Filca Cisl [...], per la Fillea Cgil [...]
Giusto quanto definito nell’art. 114 del CCNL in vigore le parti, come sopra convenute, aderiscono alla sperimentazione Nazionale del progetto per l’istituzione della Borsa Lavoro (BLEN.IT) presso la struttura bilaterale del Formedil di Foggia.