Tipologia: CCNL
Data firma: 12 novembre 1942
Validità: 12.11.1942*
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria Grafica ed Affini, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Aziende grafiche, Operai cat. complementari
Fonte: G.U. 28 gennaio 1943, n. 22, p. II

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Pattuizioni locali.
Art. 3. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai delle categorie complementari dipendenti dalle aziende grafiche, 12 novembre 1942

Il giorno 12 novembre 1942-XXI in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria Grafica ed Affini [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’industria Grafica ed Affini, stipulato il 30 marzo 1931-IX, pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 15 gennaio 1932-X, fascicolo 62, allegato 251 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1932-X, n. 10 parte seconda; il Contratto Collettivo di Lavoro per gli operai addetti alla Industria Grafica (modificazioni), stipulato il 26 marzo 1938-XVI, pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 15 ottobre 1938-XVI, fascicolo 187, allegato n. 1427 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1938-XVI n. 235, parte seconda; il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria Grafica (modificazioni), stipulato il 13 luglio 1938-XVI, pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 30 aprile 1939-XVII, fascicolo 202, allegato 1584 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1939-XVII n. 100, parte seconda, vengono estesi agli operai, delle categorie complementari (meccanici, elettricisti, autisti, falegnami, imballatori ecc.) dipendenti dalle Aziende Grafiche Industriali, Artigiane e Cooperative, precisando che il periodo di prova per gli operai stessi è quello previsto dal primo comma dell’art. 7 citato Contratto Nazionale 10 marzo 1931-IX e che il licenziamento dell’operaio o le sue dimissioni (art. 26) potranno aver luogo mediante preavviso non inferiore a una settimana.
Agli operai vengono altresì estesi i contratti integrativi provinciali dei contratti nazionali citati.

Art. 3. - Decorrenza e durata del contratto.
Il presente contratto ha decorrenza dalla data della sua stipulazione ed avrà la durata del citato contratto collettivo nazionale 10 marzo 1931-IX, seguendone le sorti.