Tipologia: CCNL
Data firma: 16 maggio 1961
Validità: 01.05.1961 - 31.12.1963
Parti: Associazione dell’industria italiana del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso-Confindustria e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Federazione nazionale lavoratori dell’edilizia ed affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Calce e gesso, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Classifica operai.
Art. 7. - Passaggio di mansioni.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 9. - Passaggio da operaio a intermedio.
Art. 10. - Mansioni promiscue.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 13. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Sospensione di lavoro.
Art. 16. - Interruzione di lavoro.
Art. 17. - Riduzione di lavoro.
Art. 18. - Ricuperi.
Art. 19. - Giorni festivi.
Art. 20. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 21. - Lavori a turno.
Art. 22. - Incasellamene merceologico e minimi di paga base.
Art. 23. - Cottimi.
Art. 24. - Lavori pesanti, disagiati e pericolosi.
Art. 25. - Conteggio della paga.
Art. 26. - Gratifica natalizia.
Art. 27. - Premio di anzianità.
Art. 28. - Trasferte.
Art. 29. - Trasferimenti.
Art. 30. - Entrata ed uscita dallo stabilimento.
Art. 31. - Permessi.
Art. 32. - Assenze.
Art. 33. - Congedo matrimoniale.
Art. 34. - Ferie.
Art. 35. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 36. - Trattamento di malattia od infortunio.
Art. 37. - Gravidanza e puerperio.
Art. 38. - Previdenze sociali.
Art. 39. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Art. 40. - Pronto soccorso.
Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 42. - Multe e sospensioni.
Art. 43. - Licenziamento per mancanze.
Art. 44. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 45. - Indennità di licenziamento.
Art. 46. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 47. - Indennità in caso di morte - Decesso dell’operaio in trasferta.
Art. 48. - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 49. - Certificato di lavoro.
Art. 50. - Conservazione utensili.
Art. 51. - Visite d’inventario.
Art. 52. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 53. - Mense.
Art. 54. - Commissioni interne.
Art. 55. - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni.
Art. 56. - Accordi interconfederali.
Art. 57. - Reclami e controversie.
Art. 58. - Durata e decorrenza del contratto.
Accordo conglobamento e riassetto zonale
Conglobamento ed assetto zonale per gli operai addetti alla produzione della calce e del gesso, 13 ottobre 1961

Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione della calce e del gesso, 16 maggio 1961

Addì 16 maggio 1961, tra l’Associazione dell’industria italiana del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso [...], con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende [...] e di rappresentanti di varie Associazioni Territoriali e con l’intervento della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca) [...] con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...] e la Federazione italiana lavoratori del legno, dell’edilizia e industrie affini (Fillea) [...] e il Sindacato italiano lavoratori cementieri, aderenti alla Fillea [...], con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) [...] e la Federazione nazionale edili, affini e del legno (Feneal) [...] e con l’assistenza dell’Uil [...]
Addì 16 maggio 1961, tra l’Associazione dell’industria italiana del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso [...], con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende [...] e di rappresentanti di varie Associazioni Territoriali e con l’intervento della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione nazionale lavoratori dell’edilizia ed affini [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal) [...]
è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro femminili nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 4. - Visita medica.
Quando se ne presenti la necessità e l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’azienda, sia prima dell’assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.

Art. 7. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario.
[...]

Art. 11. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Art. 12. - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere, in relazione a quanto prevedono le nonne degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
[...]

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale, godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.

Art. 18. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 20. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Entro i limiti consentiti dalla legge, l’operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno eseguito contrariamente alle disposizioni dell’azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’articolo 11.
È lavoro notturno quello effettuato dalla ore 22 alle 6.
[...]

Art. 21. - Lavori a turno.
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
Gli operai dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi.
Il lavoro eseguito di domenica e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall’articolo 20. Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano in detti turni periodici, sulla paga base degli stessi sarà applicata una maggiorazione del:
6 per cento per le ore lavorate di notte;
2 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni).
[...]

Art. 23. - Cottimi.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi nel ciclo lavorativo di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell’ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l’organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese e nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacati territoriali e successivamente, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

Art. 24. - Lavori pesanti, disagiati e pericolosi.
Agli effetti dell’applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti, disagiati e pericolosi quelli di cui all’elenco che segue.
Per il solo loro tempo di esecuzione, verranno applicate sulla paga base contrattuale le indennità sottoindicate:

а) pulizia interna camere filtri 12 %
b) pulizia eseguita interamente in caldaie e tubazioni 12 %
c) recupero materiali interno silos 19 %
d) riparazioni all’interno dei forni in ambiente eccezionalmente polveroso 7 %
e) insaccatori addetti a macchine insaccatrici 7 %
f) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di sospensione che implicano particolare pericolosità 6 %
g) lavori in sospensione in condizioni di particolare pericolo ad altezza elevata su frontoni di cava 10 %
h) lavori in sottosuolo:

1) nel caso in cui tali lavori si effettuano in condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l’indennità è fissata in ragione del

12 %

2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopradescritte, l’indennità, a partire dal 6 per cento della paga base, verrà fissata dalle Associazioni locali con l’intervento dell’ispettorato del lavoro

dal 6 %
al massimo 12 %
i) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria o locali chiusi, in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi 5%
l) scarico (cavata) forni verticali non automatici 5%

Al personale trasferito in zone malariche, la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali.
Chiarimento a verbale.
Si precisa che l’indennità del 10 per cento prevista dal comma g) del presente articolo verrà applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pure poggiando i piedi su gradini del frontone di cava il suo equilibrio sia assicurato alla corda a cui è sospeso.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando il principio che, là dove esistano, permangono le condizioni di maggior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.

Art. 30. - Entrata ed uscita dallo stabilimento.
L’entrata e l’uscita dei lavoratori dallo stabilimento è disciplinata dal regolamento interno.
Durante il lavoro, nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro.
Salvo casi eccezionali il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al proprio capo nella prima ora di lavoro.

Art. 34. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annuali, con decorrenza della retribuzione globale nella seguente misura:
per anzianità di servizio da 1 anno e fino a 5 anni: 12 giorni lavorativi (ore 96);
per anzianità di servizio oltre 5 anni e fino a 10 anni: 14 giorni lavorativi (ore 112);
per anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a lo anni: 16 giorni lavorativi (ore 128);
per anzianità di servizio oltre i 15 anni: 18 giorni lavorativi (ore 144).
[...]
Per tutto quanto non compreso nel presente articolo valgono le disposizioni dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946 relativo alle ferie.

Art. 37. - Gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda la gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 39. - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni.
Per l’igiene e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell’operaio, l’approvvigionamento di acqua potabile, l’istituzione di bagni e docce, la installazione di spogliatoi,
Il materiale sanitario in dotazione agli stabilimenti sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all’occorrenza, sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 40. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.

Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite:
а) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di paga;
b) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
c) con il licenziamento In tronco ai sensi dell’articolo 43.
[...]

Art. 42. - Multe e sospensioni.
Le multe saranno inflitte all’operaio che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
3) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni per disattenzione al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
5) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione

Art. 43. - Licenziamento per mancanze.
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso, né indennità nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
3) rissa nell’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza, che abbia dato luogo a più sospensioni nell’anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico;
[...]
7) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[...]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, l’operaio sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 50. - Conservazione utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti, e qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi delle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà - e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché l’operaio sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli.
[...]

Art. 53. - Mense.
[...]
Per quanto concerne l’istituzione di refettori e cucine, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[...]

Art. 54. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 56. - Accordi interconfederali.
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto dove questo non disponga diversamente. 

Art. 57. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.