Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1959
Validità: 01.07.1959 - 10.05.1961
Parti: Aapi e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Cartellonistica stradale, ecc.

Sommario:

Data di stipulazione e costituzione delle parti
Sfera di applicazione
Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Donne e minori.
Art. 4. - Documenti e residenza.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Qualifiche operaie.
Art. 9. - Apprendistato e istruzione professionale.
Art. 10. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 11. - Cumulo di mansioni.
Art. 12. - Passaggio di categoria.
Art. 13. - Orario di lavoro.
Art. 14. - Sospensioni di breve durata ed interruzioni di lavoro.
Art. 15. - Recuperi.
Art. 16. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 17. - Riposo settimanale.
Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 19. - Modalità di corresponsione della paga.
Art. 20. - Lavoro a cottimo.
Art. 21. - Reclami sulla paga.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 24. - Indennità di zona malarica.
Art. 25. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 26. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio sul lavoro.
Art. 27. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 29. - Congedo matrimoniale.
Art. 30. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 31. - Ferie.
Art. 32. - Gratifica natalizia.
Art. 33. - Disciplina aziendale.
Art. 34. - Regolamento interno di azienda.
Art. 35. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 36. - Visite d’inventario e di controllo.
Art. 37. - Divieti.
Art. 38. - Assenze.
Art. 39. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 40. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 41. - Multe e sospensioni.
Art. 42. - Licenziamenti per mancanze senza preavviso e senza indennità.
Art. 43. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 44. - Indennità di licenziamento.
Art. 45. - Indennità di dimissioni.
Art. 46. - Indennità in caso di morte.
Art. 47. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 48. - Reclami e controversie.
Art. 49. - Commissioni interne.
Art. 50. - Aspettativa per cariche sindacali e cariche pubbliche.
Art. 51. - Norme complementari.
Art. 52. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 53. - Disposizioni finali.
Allegato A) - Accordo per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne

Art. 1. - Costituzione delle commissioni e nomina dei delegati d’impresa.
Art. 2. - Compiti delle commissioni interne e dei delegati d’impresa.
Art. 3. - Norme particolari per le attività stagionali.
Art. 4. - Assunzioni.
Art. 5. - Composizione della commissione.
Art. 6. - Numero dei componenti.
Art. 7. - Elezioni.
Art. 8. - Durata della commissione.
Art. 9. - Sostituzione di membri delle commissioni interne.
Art. 10. - Attività delle commissioni.
Art. 11. - Locali.
Art. 12. - Affissioni.
Art. 13. - Riunioni.
Art. 14. - Tutela dei componenti delle commissioni interne e dei delegati di impresa.
Regolamento per le elezioni
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Tabelle delle retribuzioni minime orarie

Contratto collettivo nazionale di lavoro per aziende esercenti l’attività di installazione e costruzione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti in genere, 1 luglio 1959

Data di stipulazione e costituzione delle parti
Oggi 1 luglio 1959 è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende esercenti l’attività di costruzione e installazione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti in genere tra le organizzazioni nazionali così rappresentate: tra l’Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane - Aapi [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell’Edilizia e Industrie Affini - Fillea - aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil [...], con la partecipazione dei Delegati dal Sindacato Nazionale Lavoratori Cartelli Pubblicitari [...], con l’assistenza [...] della Confederazione Generale Italiana del Lavoro; la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Liberi, Cisl [...], con l’assistenza [...] del Sindacato Lavoratori Cartelloni Pubblicitari e la Federazione Nazionale Edili ed Affini - Feneal - aderente alla Unione Italiana del Lavoro, Uil [...], con la partecipazione del Segretario Provinciale di Milano [...] e con la partecipazione di una Delegazione Operaia [...], con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro - Ufficio Contratti e Vertenze [...]

Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle aziende esercenti l’attività di costruzione e installazione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti attinenti alla pubblicità.
Il presente contratto non si riferisce alle agenzie di pubblicità ed agli studi tecnici di pubblicità, né alle aziende grafiche produttrici di manifesti o decalcomanie, nonché alle agenzie e case di pubblicità e affissioni previste dall’art. 1 lett. d del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da Aziende Commerciali. 

Art. 3. - Donne e minori.
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 5. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda prima dell’assunzione in servizio e durante il rapporto. In questo caso l’operaio potrà richiedere copia del referto medico, salva sempre la sua facoltà di sottoporsi alla visita di un medico di sua fiducia.
Potrà ugualmente essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda durante il rapporto di lavoro l’operaio che contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili per la maggiore gravosità con la propria idoneità fisica.

Art. 6. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Per quanto concerne l’igiene e la sicurezza del lavoro si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 9. - Apprendistato e istruzione professionale.
La materia di cui al presente articolo formerà oggetto di separata regolamentazione.

Art. 10. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 12. - Passaggio di categoria.
L’operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario.
[...]

Art. 13. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato in orario inferiore alle otto ore, la ripartizione dell’orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso (sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza della azienda), per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall’azienda.

Art. 15. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 40 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l’interruzione.

Art. 16. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della direzione. Salvo speciale permesso della direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall’operaio alla direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
[...]

Art. 17. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
La ditta, quando avesse necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo prestabilito per un lavoratore, dovrà di norma preavvertire l’interessato entro il giorno precedente la vigilia del riposo.
In caso di mancato preavviso ai sensi del precedente comma, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trattamento stabilito dall’art. 30 per dette festività. 

Art. 18. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’art. 13.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, nei limiti previsti dalla legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario, di regola, non potrà essere abituale.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino.
[...]
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma dell’art. 17.
[...]

Art. 20. - Lavoro a cottimo.
Per il lavoro a cottimo si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 24. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che par ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25. - Lavori nocivi e pericolosi.
Qualora venissero effettuati lavori nocivi, le parti contraenti si incontreranno per esaminare una opportuna regolamentazione.
Agli operai che svolgono lavori su ponti mobili a bilancino o a sbalzo oppure su scale tipo porta, verrà corrisposta una maggiorazione dell’8 % della retribuzione minima (paga + contingenza + eventuale terzo elemento) limitatamente alle ore di effettiva durata di tali prestazioni. 

Art. 26. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio sul lavoro.
[...]
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera, e tale da consentire la continuità dell’attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze, in quanto possibile. 
[...]

Art. 27. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 31. - Ferie.
L’operaio che ha un’anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto a un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (paga base più contingenza più eventuale terzo elemento) nella misura di:
dal 1° al 9° anno compiuto di anzianità: giorni 12 (escluse le domeniche);
dopo il nono anno compiuto di anzianità: giorni 15 (escluse le domeniche).
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie. È tuttavia consentito per esigenze della lavorazione, di suddividere in due periodi nell’anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 33. - Disciplina aziendale.
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare. 
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti coi dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 34. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere nonno in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 35. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’Azienda dovrà porre l’operaio in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. [...]
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati all’operaio senza l’autorizzazione della direzione dell’Azienda o da chi per essa.
[...]

Art. 37. - Divieti.
[...]
È proibito fumare nell’interno dello stabilimento ed introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della direzione.
[...]
È proibito all’operaio di eseguire lavori per conto di terzi, e nel luogo di lavoro, anche per conto proprio, senza l’autorizzazione dell’azienda.
L’operaio che commette tale mancanza, incorre nella applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all’azienda.

Art. 40. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell’operaio alle norme del presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza:
а) con il richiamo verbale;
b) con la multa fino all’importo di tre ore di paga, contingenza ed eventuale terzo elemento; 
c) con la sospensione del lavoro e della retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell’art. 42.

Art. 41. - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente all’operaio che:
а) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell’art. 38 (assenze) o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all’osservanza delle norme del presente contratto o dell’eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quella di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[...]

Art. 42. - Licenziamenti per mancanze senza preavviso e senza indennità.
La direzione potrà infliggere il provvedimento di cui trattasi all’operaio che commetta infrazioni di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 41 (multe e sospensioni). 
Comunque rientrano nelle infrazioni di cui sopra le seguenti:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) azioni che provochino all’azienda grave nocumento morale o materiale o azioni delittuose o che costituiscono delitto a termine di legge;
c) contravvenzione al divieto di fumare in quei luoghi ove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali;
d) guasti o danneggiamenti volontari al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[...]
f) passaggio a vie di fatto sul posto di lavoro;
[...]
h) esecuzioni dei lavori vietati dall’ultimo comma dall’articolo 37;
i) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, nonché abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all’incolumità delle persona o alla sicurezza degli impianti e dei materiali di lavorazione, o, comunque, compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 41 (multe e sospensioni) che abbiano dato luogo nell’anno a due provvedimenti di sospensione.

Art. 48. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, e salve le norme regolanti i licenziamenti individuali e per riduzione di personale, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite la commissione interna, vorranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo.

Art. 49. - Commissioni interne.
Per le commissioni interne e i delegati di impresa si fa riferimento alle norme di cui all’accordo che si allega (sub. A).

Art. 51. - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge.

Allegato A) - Accordo per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne
Art. 1. - Costituzione delle commissioni e nomina dei delegati d’impresa.

Per ciascuna sede, stabilimento, filiale ed ufficio autonomo di imprese industriali presso cui sia occupato normalmente un numero di lavoratori superiore a 40 è eletta una Commissione Interna in rappresentanza dei lavoratori nei confronti di ciascuna Direzione.
Presso le predette unità aziendali che occupino un numero di lavoratori superiore a 5 ma non a 40 è eletto un Delegato d’impresa al quale sono attribuiti gli stessi compiti delle Commissioni Interne.
Ferme restando le normali competenze delle organizzazioni sindacali, le Commissioni Interne ed i Delegati d’impresa non possono trasferire o delegare in tutto o in parte, neppure transitoriamente, le proprie funzioni di rappresentanza del personale nei confronti della Direzione delle predette unità aziendali.

Art. 2. - Compiti delle commissioni interne e dei delegati d’impresa.
Compito fondamentale della Commissione Interna e del Delegato d’impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la Direzione dell’azienda, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell’attività produttiva.
Per l’esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta alla Commissione Interna:
1) intervenire presso la Direzione per la esatta applicazione dei contratti di lavoro s degli altri accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro, salva la eventuale successiva azione presso i competenti organi ispettivi;
2) tentare il componimento delle controversie collettive ed individuali di lavoro che sorgessero nell’azienda;
3) esaminare con la Direzione, preventivamente alla loro attuazione: gli schemi di regolamenti interni da questa predisposti, l’epoca delle ferie, l’introduzione di nuovi sistemi di retribuzione, In determinazione dell’orario di inizio e di cessazione di lavoro nei vari giorni della settimana, anche in caso di turni, sia che si tratti di variazioni di tale distribuzione restando immutato l’orario di lavoro in atto, sia in relazione a modifiche di orario determinate dalla Direzione;
4) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi aziendali tendenti al perfezionamento dei metodi di lavoro onde conseguire un maggiore rendimento ed una maggiore produttività, vagliando e trasmettendo quelle ritenute utili, suggerite dai lavoratori;
5) contribuire alla elaborazione degli statuti s dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo), delle mense e spacci, e vigilare attraverso propri componenti per il migliore funzionamento delle istituzioni stesse.
Le Commissioni Interne rimetteranno alle propria organizzazioni sindacali, per la trattazione nei confronti delle organizzazioni che rappresentano le aziende, tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro ed alle relative controversie.
I Delegati d’impresa esplicano le stesse mansioni attribuite alle Commissioni Interne.
Nota a verbale.
In relazione al disposto dell’art. 2, comma 3, le parti concordano che, qualora l’esame preventivo non porti ad una auspicata soluzione di comune soddisfazione, resta salva la facoltà della Direzione dell’azienda di attuare i provvedimenti che essa ritiene opportuni così come resta salva la facoltà dell’azione sindacala da parte dei lavoratori.

Art. 3. - Norme particolari per le attività stagionali.
Nelle unità aziendali a carattere stagionale nelle quali sia già costituita la Commissione Interna o nominato il Delegato di impresa in relazione al personale in servizio non stagionale, l’assunzione di lavoratori per esigenze stagionali, non modifica la composizione della rappresentanza già costituita, salvo quanto disposto al comma successivo.
Il gruppo dei lavoratori stagionali ove raggiunga il numero di 50 e sia assunto per un periodo superiore a 15 giorni, può procedere nel proprio seno alla elezione di membri aggiunti alla C.I. già costituita o al Delegato d’impresa nel numero di due fino a 200 assunti e 4 oltre tale numero; tali membri parteciperanno all’attività della C.I. con gli stessi poteri degli altri componenti solo per la tutela degli interessi dei lavoratori stagionali.
Il mandato conferito ai membri aggiunti scade automaticamente alla fine del periodo stagionale e per essi alla scadenza di detto periodo o del contratto a termine eventualmente più breve non si applicano le norme di cui all’art. 14.

Art. 4. - Assunzioni.
L’assunzione dei lavoratori deve essere fatta in conformità delle norme di legge sul collocamento.

Art. 5. - Composizione della commissione.
La C.I. è unica per tutto il personale di ciascuna sede, stabilimento, filiale od ufficio autonomo e deve essere composta da impiegati e da operai, eletti separatamente in rappresentanza di ciascuna della predette categorie in relazione alla entità numerica dei due gruppi.
Il rappresentante di un gruppo non può essere scelto tra gli appartenenti all’altro ed in ogni caso almeno un posto deve essere riservato agli impiegati sempre quando il numero di essi nell’unità aziendale sia superiore alle tre unità.

Art. 6. - Numero dei componenti.
La Commissione Interna sarà composta dal seguente numero di membri a seconda del numero dei lavoratori occupati in ciascuna della unità aziendali di cui all’art. 1:
da 41 a 175 lavoratori n. 3 membri
da 176 a 500 lavoratori n. 5 membri
da 501 a 1500 lavoratori n. 7 membri
da 1501 a 3000 lavoratori n. 9 membri
da 3001 a 5000 lavoratori n. 11 membri
da 5001 a 10.000 lavoratori n. 13 membri
oltre 10.000 lavoratori n. 15 membri

Art. 7. - Elezioni.
Per le elezioni delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa valgono le norme concordate nel regolamento allegato.

Art. 8. - Durata della commissione.
La Commissione Interna resta in carica un anno e può essere revocata prima del temine per deliberazione conforme di almeno il 51 % dei dipendenti della unità aziendale presso la quale la Commissione stessa è costituita, adottata con voto segreto e diretto. I suoi membri sono rieleggibili.
La richiesta di indire le consultazioni di cui al comma precedente deve essere sottoscritta da almeno il 25 % dei dipendenti della unità aziendale, con un massimo di mille firmatari per le unità aziendali con non più di diecimila dipendenti e di duemila firmatari per le unità aziendali con più di diecimila dipendenti.

Art. 9. - Sostituzione di membri delle commissioni interne.
I membri decaduti per dimissioni dalla carica o dall’azienda, per trasferimento, licenziamento (fermo restando quanto previsto dall’art. 14), morte, quando dette decadenza, nel periodo di durata in carica della Commissione, non superino nel loro complesso, il numero rispettivamente indicato nella seguente tabella, saranno sostituiti con i nominativi, aventi i previsti requisiti per l’eleggibilità, immediatamente seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti:

Numero del membri della Commissione Numero delle sostituzioni consentite
3 1
5 2
7 3
9 4
11 4
13 5
15 6

Superando i limiti predetti dovrà procedersi alla totale rielezione della Commissiona Interna.
Le norme di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche ai Delegati d’impresa.

Art. 10. - Attività delle commissioni.
L’attività della Commissioni Interne e dei Delegati d’impresa deve svolgersi senza creare intralcio alla produzione ed al normale andamento del lavoro nell’impresa. 
I membri delle Commissioni Interne ed i Delegati d’impresa sono soggetti alle comuni norme contrattuali e quindi devono osservare l’orario di lavoro come tutti gli altri dipendenti. In casi eccezionali ed urgenti per l’espletamento del loro mandato possono assentarsi dal loro posto di lavoro o dall’azienda su autorizzazione della Direzione o di chi ne abbia avuto da essa facoltà.

Art. 11. - Locali.
Le imprese che abbiano più di 300 dipendenti metteranno a disposizione delle Commissioni Interne, nelle ore da convenirsi con la Direzione, un locale perché le Commissioni Interne possano riunirsi e ricevere comunicazioni e reclami da parte dei lavoratori.
Eguale concessione sarà fatta, in quanto possibile, dalle aziende che occupino da oltre 200 a 300 dipendenti.

Art. 12. - Affissioni.
La Direzione metterà presso l’ingresso un albo a disposizione della Commissione Interna e del Delegato d’impresa, perché vi possano essere affissi, previa comunicazione alla Direzione, soltanto i comunicati inerenti ai loro compiti e a quelli di carattere sindacale.

Art. 13. - Riunioni.
Per qualsiasi riunione di lavoratori da tenersi dalla Commissione Interna nell’ambito dello stabilimento, collegata ai compiti delle Commissioni Interne o per discutere problemi sindacali, l’ora ed il luogo saranno concordati con la Direzione.
Salvo casi eccezionali dette riunioni debbono essere tenute fuori dell’orario di lavoro.

Art. 14. - Tutela dei componenti delle commissioni interne e dei delegati di impresa.
Nel concorde intento di prevenire i licenziamenti ingiustificati dei membri delle Commissioni Interne e dei Delegati d’impresa e possibilità di turbamenti in occasione dei licenziamenti stessi, si conviene quanto segue:
1) I membri delle Commissioni Interne e i Delegati d’impresa in carica ed uscenti fino ad un anno dalla cessazione della carica, non possono essere licenziati o trasferiti senza il nulla-osta delle Organizzazioni sindacali territoriali che rappresentano rispettivamente il lavoratore interessato e l’azienda, le quali si pronunceranno in merito - dopo un esame conciliativo su eventuale richiesta dell’organizzazione dei lavoratori - entro sei giorni dalla notifica fatta dall’Associazione industriali a quella dei lavoratori, la quale notifica segue la comunicazione fatta dall’azienda alla propria Organizzazione e al lavoratore interessato.
2) Se il nulla-osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente il provvedimento aziendale diviene operativo. Ove il nulla-osta sia stato negato, il lavoratore interessato, con ricorso da lui sottoscritto, potrà ricorrere - tramite l’Organizzazione sindacale territoriali cui è iscritto o conferisce mandato - entro il decimo giorno dalla notifica di cui al numero precedente, a pena di decadenza, avverso il provvedimento aziendale ad un Collegio arbitrale composto come al seguente punto 3.
Detto ricorso, sempre a pena di decadenza, dovrà essere entro lo stesso termine notificato alla controparte. In caso di Collegio a carattere non continuativo il termine per la presentazione del ricorso al Collegio è di 4 giorni a decorrere dalla data di costituzione di questo ultimo.
3) Il Collegio arbitrale di cui sopra è composto da un rappresentante dell’Associazione territoriale che rappresenta il lavoratore e da un rappresentante dell’Associazione territoriale che rappresenta l’azienda ed è presieduto da un arbitro da scegliersi di comune accordo dalle dette Associazioni. In mancanza di accordo il nominativo del Presidente potrà essere sorteggiato tra quelli compresi in apposita lista predisposta di comune accordo o, in difetto, designato - su richiesta di uno o di entrambe le Associazioni - dal Presidente del Tribunale preferibilmente tra magistrati in quiescenza. Il predetto Collegio potrà avere eventualmente incarico continuativo.
4) Il Collegio espleterà il tentativo di conciliazione e, ove questo non riesca, emanerà il giudizio senza obbligo di formalità e di procedura, entro dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso al Collegio stesso.
5) Il Collegio, indipendentemente dai motivi addotti dal datore di lavoro, accerterà se il licenziamento o il trasferimento dipende dall’esercizio, da parte del lavoratore interessato, degli specifici compiti spettanti alle Commissioni Interne o ai Delegati d’impresa, nel qual caso il Collegio dichiarerà inoperante il licenziamento o il trasferimento.
Il Collegio qualora abbia esaurito il compito di cui al comma precedente con la conferma del licenziamento e tuttavia dovesse ritenere non sufficientemente provati i fatti addebitati il lavoratore, o che il motivo addotto non fosse tale da giustificare il licenziamento, potrà attribuire al lavoratore interessato, oltre alle competenze di liquidazione, un Indennizzo speciale da un minimo di 5 mesi ad un massimo di 8 mesi di retribuzione globale.
11 minimo ed il massimo dell’indennizzo sono ridotti alla metà per le aziende che occupino fino a 80 lavoratori.
6) In caso di licenziamento per motivi previsti dalla legge o dai contratti di lavoro senza corresponsione di indennità di licenziamento e/o di preavviso, la Direzione aziendale potrà sospendere con effetto immediato il rapporto di lavoro, salvo poi ad espletare la procedura di cui al presente articolo.
7) Esaurito da parte del Collegio il compito di cui al primo comma del n. 5 con la conferma del licenziamento, qualora questo sia stato notificato senza indennità di licenziamento e/o di preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere la sospensione del giudizio per la parte di cui al secondo comma del citato n. 5 e, in tal caso, su richiesta della Organizzazione dei lavoratori, sarà esperito il tentativo di conciliazione in sede interconfederale.
Nel caso di' mancato accordo il lavoratore può promuovere il giudizio dell’Autorità giudiziaria ordinaria sulla mancata concessione da parte dell’Azienda dell’indennità di licenziamento e/o di preavviso.
Se l’Autorità giudiziaria abbia giudicato che siano dovute le indennità di licenziamento e/o di preavviso "il lavoratore avrà diritto di chiedere l’applicazione del seguito della procedura di cui al presente articolo, e, in tale ipotesi, ove il Collegio arbitrale dovesse ritenere non valide le ragioni addotte dal datore di lavoro, l’indennizzo potrà essere maggiorato fino al doppio delle misure previste al punto 5.
8) Per i membri ed i Delegati d’impresa scaduti, uscenti o dimissionari la cui permanenza in carica sia stata inferiore ai 12 mesi si applicano le norme di cui al presente articolo limitatamente ad un periodo pari a quello di permanenza in carica; tuttavia qualora la permanenza in carica sia stata superiore ai 7 mesi consecutivi le norme di cui al presente articolo si applicano fino ad un anno dalla cessazione dalla carica.
9) La procedura di cui al presente articolo si applica ai membri aggiunti della C.I. di cui all’art. 3 comunque entro i limiti, ad ogni effetto, del loro particolare rapporto stagionale; non si applica invece ai licenziamenti effettuati per scadenza dei rapporti regolati con contratto a termine nonché a quelli per fine lavoro come nelle costruzioni edili, nelle industrie stagionali e nelle industrie saltuarie.
Chiarimento a verbale sul punto 9 dell’art. 14. - Si ritiene opportuno chiarire che il concetto di fine lavoro comprende anche i casi del graduale esaurirsi di singole fasi di lavoro che comportano la utilizzazione successiva di lavoratori di differente qualifica. 

Regolamento per le elezioni
Art. 1.

Per la nomina della C.I. o del Delegato d'impresa la C.I. o il Delegato, a partire dall’inizio del 12° mese di permanenza in carica, provvederà ad indire le elezioni; inoltre a partire dalla seconda quindicina dello stesso mese la stessa iniziativa può essere assunta dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti o da Associazioni o gruppi di lavoratori, non iscritti alle Organizzazioni stesse, quando questi ultimi (Associazioni e Gruppi) abbiano avuto già membri eletti della C.I. uscente.
Qualora superato il 12° mese non siano state indette le elezioni della C.I. o del Delegato d’impresa, l’iniziativa può essere assunta anche da Associazioni o gruppi, sia pur non rappresentati nella C.I. uscente, purché dichiarino preventivamente di presentare liste di candidati.
L’anzidetta iniziativa si concreta in una comunicazione dell’intendimento di procedere alle nuove elezioni, comunicazione che deve essere in ogni caso affissa nell’albo, esistente presso l’azienda, di cui all’art. 12 dell’accordo.
Il termine per la presentazione delle liste è di 7 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra.

Art. 2.
Il Comitato Elettorale viene inizialmente composto da non più di due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, purché rispettivamente presentino proprie liste di candidati, e si intenderà definitivamente costituito e funzionante ai fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso il termine utile per la presentazione delle liste.
Esso si integrerà, all’atto della presentazione di proprie liste da parte di gruppi di lavoratori non iscritti alle Organizzazioni predette, con un rappresentante per ciascuna lista.
I componenti del Comitato Elettorale devono in ogni caso essere dipendenti dell’Azienda e non candidati.
Il Comitato Elettorale avrà cura di fissare, d’intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni, sovraintendendo alle operazioni relative.
Il Comitato Elettorale nella fase iniziale ha il compito di ricevere le liste rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento. 

Art. 3.
Ogni gruppo di lavoratori dall’azienda può presentare una lista di candidati. Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista.
Le liste che rispondono ai requisiti richiesti dal presente regolamento devono avere regolare corso ed essere affisse ai sensi del comma 3° dell’art. 9.

Art. 4.
Sono eleggibili i lavoratori di età superiore ai 18 anni, salvo deroga nei caso di notevole aliquota di giovani inferiori ai 18 anni nell’Azienda.
Per la eleggibilità è richiesto il requisito di almeno 9 mesi di anzianità presso l’azienda.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica nelle aziende che abbiano iniziata la loro attività da meno di 12 mesi, nonché nelle industrie nelle quali l’anzianità media dal personale normalmente addettovi sia inferiore a 6 mesi.
Nelle industrie stagionali, mentre per i lavoratori fissi si richieda l’anzianità di 9 mesi, per gli altri valgono le norme previste nell’articolo 3 dell’accordo.
Delle liste dei candidati impiegati non possono far parte candidati operai e viceversa.
Dichiarazione a verbale.
Nel caso in cui sia stata avanzata richiesta per la procedura di cui all’accordo 21 aprile 1950 e la richiesta stessa riguardi un numero relativamente apprezzabile di lavoratori, si riconosce l’opportunità, in linea di massima, di un rinvio delle elezioni dopo che la procedura sia stata esaurita.

Art. 5.
Gli elementi necessari per determinare il numero complessivo dei membri della C.I. risultante dall’art. 6 dell’accordo, nonché per la ripartizione dei posti rispettivamente spettanti agli operai e agli impiegati, ai sensi dall’art. 5 dell’accordo stesso, saranno forniti dalla Direzione aziendale.
La ripartizione dei posti tra gli operai e gli impiegati viene effettuata nel modo seguente:
1) si divide il numero complessivo dei lavoratori per il numero delle unità di cui dovrà essere composta la Commissione;
2) il numero degli operai e quello degli impiegati si dividono per il quoziente ottenuto ai sensi del punto precedente; i risultanti quozienti interi indicheranno il numero dei seggi da riservarsi rispettivamente agli operai e agli impiegati;
3) nel caso di esistenza di resti, il seggio residuo sarà assegnato alla categoria operaia o alla categoria impiegatizia a seconda che l’una o l’altra abbia riportato il resto maggiore anche se non sia stato raggiunto il quoziente di cui al punto uno.
Nella Commissione Interna sarà in ogni caso attribuito un posto agli impiegati sempre quando il numero di essi nella unità aziendale sia superiore alle tre unità.

Art. 6.
Il numero dei candidati per ciascuna lista di operai e di impiegati non può superare quello indicato nella seguente tabella in correlazione al numero dei membri rispettivamente da eleggere:

numero di membri candidati
1 3
2 4
3 5
4 6
5 8
6 9
7 11
8 12
9 13
10 14
11 16
12 17
13 18
14 20

Art. 7.
La presentazione di ogni lista deve essere accompagnata dalla designazione di uno scrutatore, per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori ma non candidati.

Art. 8.
Sono elettori tutti i lavoratori non in prova dell’Azienda, iscritti o meno alle Organizzazioni sindacali, che abbiano superato i 16 anni di età.

Art. 9.
Il Comitato Elettorale entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione aziendale ai fini degli articoli 2 e 15 del presente regolamento.
Ove, nonostante il divieto di cui all’art. 3 del presente regolamento, un candidato risulti compreso in più di una lista, il Comitato elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione dello liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura del Comitato elettorale, mediante affissione negli albi esistenti presso le aziende, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’inizio delle elezioni.
Eventuali modifiche delle liste conseguenti ad opzioni di cui al 2° comma, nonché a contestazioni o reclami definiti dal Comitato elettorale, sono ammesse entro i primi tre giorni dall’affissione senza che ciò dia luogo a proroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche sarà data notizia nell’albo e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale di cui al 5° comma dell’art. 21.

Art. 10.
La Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato Elettorale e dei dipendenti un elenco aggiornato degli elettori divisi per operai ed impiegati.

Art. 11.
Nelle elezioni delle Commissioni Interne si applica il sistema proporzionale previsto dalle norme di cui all’art. 21.
Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma degli articoli precedenti.
La votazione degli operai avverrà sulla lista dei candidati operai; la votazione degli impiegati avverrà sulla lista separata dei candidati impiegati.

Art. 12.
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art. 13.
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, rispettivamente per impiegati ed operai, comprendente tutte le liste disposte in ordina di presentazione e con la stessa evidenza. 
In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire In modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di Individuazione.

Art. 14.
L’elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.
L’indicazione di una o più preferenze date alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

Art. 15.
Il luogo, il giorno e l’orario della votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione svitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Luogo, giorni ed orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione negli albi esistenti presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 16.
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 del presente regolamento e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale, appartenente alla unità aziendale di cui all’art. 1 dell’accordo per la quale si svolgono le elezioni. 

Art. 17.
A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di una cassetta, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art. 18.
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 19.
Il Presidente segnerà nell’elenco di cui all’art. 17, a fianco del nome dell’elettore, l’indicazione che lo stesso ha votato, scrivendone il nominativo.

Art. 20.
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.
Al termine dello scrutinio a cura del Presidente del seggio il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvedere a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della Commissione Interna, sarà conservato secondo accordi tra il Comitato elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della Direzione.

Art. 21.
Ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i
voti validi ed il numero dei posti riservati agli operai o agli impiegati ai sensi dell’art. 5. I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste - anche se non abbiano raggiunto il quoziente - che avranno riportato i maggiori resti.
Nelle Commissioni Interne di 3 membri, dei quali uno sia riservato agli impiegati e gli altri due siano risultati attribuiti ad operai appartenenti a liste diverse, al rappresentante della lista operaia che abbia conseguito la maggioranza verrà attribuito un voto doppio sempre che concorrano le seguenti circostanze:
1) il rappresentante degli impiegati appartenga ad Organizzazione o gruppo diverso da quello operaio di maggioranza;
2) il totale dei voti ottenuti dall’Organizzazione o gruppo che ha conseguito la maggioranza nella votazione per i membri operai, sommato con quello dei voti conseguiti dalla stessa Organizzazione o gruppo nella votazione per il membro della categoria degli impiegati, rappresenti almeno il 50 % più uno del numero di tutti i dipendenti dell’azienda.
Le norme di cui sopra valgono anche nel caso che sia una lista di impiegati a raggiungere la maggioranza assoluta.
Esaurite le preferenze, verranno considerati eletti i candidati secondo la successione dei nominativi delle liste.
Il Comitato, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei posti e alla redazione del verbale sulle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti i componenti.
Il Comitato elettorale darà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione.
Trascorsi i 3 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati reclami da parte dei dipendenti, si intende confermata l’assegnazione dei posti di cui al quinto comma e il Comitato ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati reclami nei termini suddetti, il Comitato deve provvedere al loro esame entro 24 ore inserendo nel verbale suddetto le conclusioni alle quali è pervenuto.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni e gruppi di cui all’art. 2 del presente regolamento entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, altresì, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura del Comitato elettorale, alla Organizzazione territoriale dei datori di lavoro che a sua volta ne darà pronta comunicazione all’azienda.

Art. 22.
Le eventuali contestazioni dei destinatari delle notifiche di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente devono essere avanzate da parte degli stessi, a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla data della chiusura del verbale conclusivo del Comitato elettorale. Per l’Organizzazione dei datori di lavoro il termine predetto decorrerà dalla data della notifica ricevuta.
Le contestazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a tutte le Organizzazioni e ai rappresentanti dei gruppi di lavoratori nonché alla Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, la quale provvederà ad effettuare le relative comunicazioni all’azienda.
Parimenti, per le contestazioni dell’azienda, l’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro provvederà a fare le comunicazioni di cui al comma precedente alle Organizzazioni e ai rappresentanti dei gruppi di lavoratori.
I risultati delle elezioni si intenderanno definitivi trascorsi i termini di cui al 1° comma senza che siano state avanzate contestazioni.
In caso di contestazioni le Organizzazioni predette e ì rappresentanti dei gruppi ad esse interessati si incontreranno per l’esame delle contestazioni stesse entro 20 giorni dalla data della chiusura del verbale conclusivo del Comitato elettorale.

Art. 23.
Per la elezione del Delegato d’impresa, le norme del presente regolamento, per quanto attiene all’intero svolgimento delle elezioni, non trovano applicazione salvo, in ogni caso, quanto disposto al 1° e al 2° comma dell’art. 1; apposite intese saranno stabilite di volta in volta, tra l’azienda e i lavoratori dipendenti, in modo che siano comunque osservati i concetti informatori del presente regolamento relativi alla libertà elettorale ed alla segretezza del voto.

Art. 24.
Per l’elezione della Commissione Interna presso le minori aziende, opportune intese possono intervenire ai fini di consentire il maggiore possibile snellimento delle operazioni relative, naturalmente senza pregiudizio delle garanzie perseguite dal presente regolamento per la regolarità delle operazioni stesse e per la segretezza del voto.

Art. 25.
Nel presente regolamento il termine «azienda» si intende riferito anche alle unità aziendali di cui all’art. 1 dell’accordo.