Tipologia: CCNL
Data firma: 20 maggio 1963
Validità: 01.06.1963 - 31.12.1963
Parti: Associazione cerai d'Italia e Filcep-Cgil, Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil e Federazione nazionale lavoratori chimici-Cisnal
Settori: Chimici, Candele e lumini

Sommario:

Parte Prima Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti e residenza.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli operai.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Abiti da lavoro.
Art. 10. - Orario normale di lavoro.
Art. 11. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 12. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 15. - Festività.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 17. - Disposizioni per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 18. - Premi di anzianità.
Art. 19. - Lavoro a cottimo.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 22. - Reclami sulla paga.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Trasferta.
Art. 27. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 28. - Infortunio e malattie professionali.
Art. 29. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 30. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 31. - Disciplina aziendale.
Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 33. - Assenze.
Art. 34. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 35. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
Art. 39. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
Art. 42. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 43. - Trattamento salariale minimo.
Art .44. - Condizioni di miglior favore.
Retribuzione minima oraria per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di candele e lumini
Parte Seconda Categorie speciali
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 16. - Pagamento della retribuzione.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Permessi.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trasferta.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 25. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27. - Indennità di licenziamento.
Art. 28. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 29. - Trattamento economico minimo.
Art. 30. - Decorrenza e durata.
Retribuzione minima mensile per le categorie speciali dipendenti dalle aziende produttrici di candele e lumini
Parte Terza Impiegati

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Classificazione degli impiegati.
Art. 4. - Cumulo di mansioni.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica speciale (equiparati) I alla qualifica impiegatizia.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Elementi della retribuzione.
Art. 15. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 16. - Sospensioni di lavoro.
Art. 17. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 18. - Tredicesima mensilità.
Art. 19. - Mense aziendali.
Art. 20. - Alloggio.
Art. 21. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Assenze e permessi.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 26. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Trasferta.
Art. 29. - Trasferimenti.
Art. 30. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 31. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 40. - Previdenza.
Art. 41. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 42. - Certificati di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 43. - Reclami e controversie.
Art. 44. - Commissioni interne.
Art. 45. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 46. - Condizioni di miglior favore.
Art. 47. - Norme generali e speciali.
Art. 48. - Decorrenza e durata.
Retribuzione minima mensile per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di candele e lumini
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a fasore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle aziende produttrici di candele e lumini, 20 maggio 1963

Addì 20 maggio 1963, in Milano, tra l’Associazione cerai d'Italia [...] e la Federazione italiana lavoratori chimici e petrolieri (Filcep) [...], con l’assistenza, della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) [...] e la Federchimici (Organizzazione sindacale fra lavoratori chimici ed affini), [...] e da una delegazione di lavoratori, con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...] e la Uilcid [...] e da una delegazione di lavoratori, con la partecipazione dei Segretari Nazionali [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di candele e lumini.
Addì 20 maggio 1963, in Milano, tra l’Associazione cerai d'Italia [...] e la Federazione nazionale lavoratori chimici (Cisnal) [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di candele e lumini.

Parte Prima Operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le norme di legge.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita all’operaio non lo esime dal prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.

Art. 8. - Istruzione professionale.
Agli operai che comprovino la frequenza a scuole professionali, compatibilmente con le esigenze aziendali saranno concessi i necessari permessi e facilitazioni nell’orario di lavoro, per la frequenza dei suddetti corsi e per la partecipazione agli eventuali esami.

Art. 9. - Abiti da lavoro.
Ogni anno le aziende forniranno agli operai un indumento di lavoro, sostenendo la relativa spesa nella misura dell’80 per cento, a meno che l'operaio non vi rinunci.

Art. 10. - Orario normale di lavoro.
1) Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro normale è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, si conviene che la durata media settimanale dell’orario normale per il singolo operaio venga ridotta di un’ora e mezza nel ciclo annuo e che, a fronte di tale minore prestazione, venga corrisposto un compenso pari a 1% quote orarie della retribuzione globale di fatto percepita in servizio.
In relazione alle esigenze tecniche la riduzione di cui sopra potrà essere attuata dalle Direzioni aziendali attraverso una riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 48 a 46 % ore o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo come sopra retribuite (riposi di conguaglio) aventi ciascuno durata non inferiore a 4 ore.
Nel primo caso oltre a retribuire le ore lavorate sarà corrisposto il compensa sopra precisato ragguagliato a 15 minuti per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione (112 ½ secondi per ora).
Nel secondo caso si accantoneranno le 1 ½ quote orarie sopra previste per ogni gruppo di 48 ore di effettiva prestazione corrispondendole in occasione del godimento del riposo di conguaglio.
Per stabilire le ore di effettiva prestazione, non si tiene conto delle ore straordinarie e si conteggiano invece le giornate di ferie godute, di festività godute e di riposo di conguaglio.
Nel caso in cui tra la Direzione aziendale e la Commissione interna si riconoscesse concordemente la impossibilità tecnica della riduzione dell’orario di lavoro settimanale o della concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, agli operai che ne abbiano diritto saranno corrisposte, al termine dell’anno solare, in sostituzione, tante quote della retribuzione globale di fatto percepite in servizio quante sono lo correlative ore già maturate.
2) L’orario giornaliero di lavoro è fissato dall’Azienda ed esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Ove esistano orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri o notturni e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’Azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite nell’articolo 16 per il lavoro straordinario.
Dichiarazione a verbale.
Conformemente al disposto dell’articolo 18, comma secondo, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un’ora al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere e a mezz’ora nel caso di lavoro a turni con prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

Art. 12. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovrà usufruire de! riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 14. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge (n. 653, del 26 aprile 1934).

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’art. 10 ossia le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
[...]

Art. 17. - Disposizioni per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per gli addetti ai lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dal vigente accordo interconfederale in materia.
Agli operai discontinui la riduzione della durata media settimanale dell’orario di lavoro, verrà applicata nella misura di 15 minuti per ogni giornata di effettiva prestazione e la retribuzione sarà calcolata secondo i criteri di cui al successivo comma,
Resta fermo quanto previsto all’art. 10 circa la possibilità di sostituire la riduzione della durata media settimanale dell’orario di lavoro con l’attribuzione di riposi di conguaglio o con il pagamento delle correlative quote orarie.
[...]

Art. 19. - Lavoro a cottimo.
Alto scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire fra le parti direttamente interessate.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed all'operaio devono essere concessi acconti di circa il 90 per cento sul presumibile guadagno.
Quando l’operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

Art. 23. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale l’operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto i percepita in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 6 anni compiuti;
giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 e fino a 12 anni compiuti;
giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 12 e fino a 18 anni compiuti;
giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]
A norma del secondo comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo è consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di 6 giorni.

Art. 27. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Le prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.

Art. 28. - Infortunio e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[...]
Gli operai, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri operai, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

Art. 30. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 31. - Disciplina aziendale.
L’operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione o di urbanità.

Art. 32. - Permessi di entrata e di uscita.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un operaio entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
L’operaio licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun operaio può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediatamente nella prima mezz’ora di lavoro.
[...]
In via eccezionale il permesso di uscita può essere richiesto in qualsiasi momento dell’orario di lavoro [...]

Art. 34. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, l’operaio deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza.
L’operaio non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione l’operaio:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dal regolamento interno aziendale o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto.
d) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
e) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, come in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 37 (multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 37 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 37.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento, incorre l’operaio che provochi alla azienda grave nocumento morale e materiale o che compia in connessione con
lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o ai materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove è espressamente proibito;
g) rissa nei reparti di lavorazione.

Parte Seconda Categorie speciali
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che gradino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 7 e 19.

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacità ed attitudine o comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per la durata di lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le S ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro.
Restano salve le deroghe per l’orario di lavoro previste dalla legge.
Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali dei lavoratori a regime normale di lavoro, verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di una quota oraria di stipendio (contingenza esclusa).
Nei casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore in tal modo non lavorate in detto giorno, possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, con un massimo di un’ora al giorno.

Art. 8. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge (L. 26 aprile 1934, n. 653) mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge (L. 26 aprile 1934, n. 370) il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’articolo 16 della regolamentazione operaia e comunque oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni dall’articolo 10 della regolamentazione operaia sul recupero delle ore non compiute nel sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
[...]
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo (prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d’altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni diurni.

Art. 17. - Ferie.
Il lavoratore che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile o contingenza) non inferiore a:
13 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
16 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
20 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 e fino ai 22 anni compiuti;
26 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 22 anni compiuti. 
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[...]
Chiarimento a verbale
È consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall’art. 13 per ogni giorno di ferie non goduto.

Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.

Parte Terza Impiegati
Art. 1. - Assunzione.

[...]
L’azienda, inoltre, potrà, prima dell’assunzione, fare sottoporre l’impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro.
Restano salve le deroghe per l’orario di lavoro previste dalla legge.
Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 e fino le 48 ore settimanali degli impiegati a regime normale di lavoro, verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di una quota oraria di stipendio (contingenza esclusa).
Nei casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore in tal modo non lavorate in detto giorno, possono essere recuperate a regime normale, negli altri giorni della settimana, con un massimo di un’ora al giorno.

Art. 10. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino, la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 12 per il lavoro festivo sempreché non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell’art. 9.
Per lavoro notturno s’intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
[...]
Nessun impiegato può rifiutarsi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti e autorizzati.
[...]

Art. 19. - Mense aziendali.
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostituiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 22. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato e per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione pari a:
giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio fino a due anni;
giorni 20 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 2 e fino ai 10 anni;
giorni 25 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 e fino ai 18 anni;
giorni 30 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 18 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Art. 31. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela dell'impiegata durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950, n. 860 e relativo regolamento.

Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari delle norme della presente regolamentazione possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni Sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto 3.
[...]

Art. 34. - Sospensioni.
Incorre nel provvedimento della .sospensione, l’impiegato:
а) che non si presenti al lavoro come previsto dall’articolo 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi fa cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rap]torlo di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro; in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva nel divieto di fumare di cui al punto d) dell’articolo 34 sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque al compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nelle mancanze di cui al punto c) dell’art. 34 sempreché non riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell’adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamentazione interna, quando sia già stato comminato il provvedimento disciplinare di cui all’art. 34.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale della azienda;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell’articolo precedente qualora vi sia dolo.

Art. 43. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne previste dagli accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali Territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro o dei lavoratori, per la loro definizione.

Art. 44. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne e dei delegati di impresa, si ta riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 47. - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda e dagli accordi sindacali, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a fasore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. - Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferine restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità. 
[...]