Tipologia: CCNL
Data firma: 17 luglio 1957
Validità: 01.07.1957 - 31.12.1959
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi-Confdindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica ed Affini Cisl, Unione Italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica
Settori: Chimici, Abrasivi, Industria, Operai

Sommario:

Norme generali
Art. 1. - Commissioni Interne.
Art. 2. - Mense aziendali.
Art. 3. - Permessi.
Art. 4. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 5. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 6. - Certificato di lavoro.
Art. 7. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 8. - Trasferimenti.
Art. 9. - Trapasso, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 10. - Indennità in caso di morte.
Norme relative agli operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti di lavoro e visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Art. 6. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Disciplina aziendale.
Art. 9. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 10. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 11. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 15. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 16. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 17. - Precedenze.
Art. 18. - Assenze.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Festività.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Lavoro a cottimo e premi di maggior produzione.
Art. 27. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 28. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 29. - Servizi igienici.
Art. 30. - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 31. - Somministrazioni speciali.
Art. 32. - Abiti da lavoro.
Art. 33. - Gratifica natalizia.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Richiami, multe e sospensioni.
Art. 36. - Licenziamento per punizione.
Art. 37. - Preavviso.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 40. - Calcolo indennità.
Art. 41. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 42. - Reclami e controversie.
Art. 43. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 44. - Premio di anzianità.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
Contratto collettivo nazionale salariale per gli operai addetti alle industrie degli abrasivi, 17 luglio 1957

Contratto collettivo nazionale normativo di lavoro per gli operai addetti alle industrie degli abrasivi, 17 luglio 1957

In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi [...], con l’intervento, in rappresentanza delle aziende industriali [...] dell’Associazione Industriale Lombarda, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini (Cgil) [...], con l’intervento della Delegazione dei lavoratori [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica ed Affini [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Unione Italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi [...], con l’assistenza dell’Unione Italiana Lavoro [...]
Tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi [...], con l’intervento, in rappresentanza delle aziende industriali [...] dell’Associazione Industriale Lombarda, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica [...]
è stato stipulato il presente contratto collettivo normativo nazionale di lavoro a valere per gli operai addetti all’industria degli abrasivi.

Norme generali
Art. 1. - Commissioni Interne.

I compiti delle Commissioni Interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.

Art. 2. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennità sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilità di esame locale o aziendale della materia.

Norme relative agli operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
L’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 2. - Documenti di lavoro e visita medica.
[...]
Per l’assunzione, l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 4. - Orario di lavoro.
La normale durata dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 ore settimanali, salvo le deroghe previste dalla legge stessa, dalle norme contrattuali e dagli accordi interconfederali.

Art. 5. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi i guardiani nonché i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze di esso per i quali valgono le disposizioni di legge o degli accordi interconfederali.
[...]

Art. 6. - Inizio e cessazione del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da due segnali: il primo dato cinque minuti prima della cessazione stessa, il secondo all’ora della cessazione.
Nessun operaio deve cessare il lavoro, né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Gli operai che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana che deve essere prefissato e che si chiamerà «riposo compensativo».
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’operaio avrà diritto, per il lavoro prestato nei giorni in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’art. 12 per il lavoro festivo.

Art. 8. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascuno lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
L’operaio deve osservare i rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché cordialità verso i compagni di lavoro. Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 10. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che normalmente nell’azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l’uomo per il lavoro ad economia.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopraddetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di un’eguale tariffa.

Art. 11. - Passaggio di mansioni e di categoria e cumulo di mansioni.
La categoria attribuita all’operaio non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alla quale è normalmente adibito, purché ciò non comporti una diminuzione di salario.
[...]

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’art. 4 (Orario di lavoro) e all’art. 5 (Addetti ai lavori discontinui) del presente contratto e di regola non potrà avere carattere di normalità.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
[...]
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
L’operaio non può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
Gli operai che frequentano scuole serali o festive sono esonerati rispettivamente dal lavorò straordinario o festivo.
[...]

Art. 14. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, potrà essere disposto il recupero, a salario ordinario, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 19. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie compensato con la retribuzione giornaliera di fatto, nella seguente misura:
- con anzianità da 1 a 8 anni compiuti: 12 giorni lavorativi;
- con anzianità da oltre gli 8 e fino ai 16 anni compiuti: 14 giorni lavorativi;
- con anzianità da oltre i 16 e fino ai 22 anni compiuti: 16 giorni lavorativi;
- con anzianità oltre i 22 anni: 18 giorni lavorativi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione l’operaio non sia ammesso al godimento dell’intero periodo di ferie, è ammessa la sostituzione del godimento delle stesse con una indennità sostitutiva pari alla retribuzione giornaliera di fatto.
[...]

Art. 23. - Trattamento in caso di maternità.
Per il trattamento in caso di maternità si applicano le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge.

Art. 26. - Lavoro a cottimo e premi di maggior produzione.
[...]
Nel caso in cui l’azienda richieda una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, o valutando il lavoro dell’operaio in base alla misurazione dei tempi di produzione, o organizzando il lavoro in modo che ne derivi l’impostazione di un minimo di produzione attraverso un determinato ritmo produttivo, dovrà essere garantita al lavoratore una percentuale di maggiorazione non inferiore a quella minima contrattuale di cottimo.
Eventuali contestazioni circa l’applicazione delle tariffe di cottimo saranno esaminate tra la Direzione e la Commissione Interna Aziendale.
Allo scopo di stimolare l’aumento della produzione, nelle aziende nelle quali le possibilità tecniche lo consentano, si potranno istituire premi di maggior produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo individuali o collettive, secondo gli accordi che potranno intervenire.

Art. 27. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
L’operaio è responsabile degli utensili e dei materiali che riceve in regolare consegna per il disimpegno delle sue mansioni; l’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sulla retribuzione, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso e naturale logorio e sempreché risultino a lui imputabili.
L’operaio non potrà apportare, senza autorizzazione, modifiche agli oggetti affidatigli. In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati.

Art. 29. - Servizi igienici.
Fatte salve le disposizioni di legge, le aziende sono tenute ad avere nell’interno dello stabilimento i necessari servizi igienici e gli operai sono tenuti a valersene curandone la decorosa conservazione.

Art. 30. - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell’azienda e degli operai.
A tale effetto l’azienda, ove lo ritenga opportuno, potrà sottoporre gli operai a visite mediche o ad esami clinici, anche se addetti a lavorazioni per le quali ciò non sia direttamente previsto dalla legge.
Per le lavorazioni per le quali è obbligatoria l’assicurazione contro le malattie professionali, l’azienda è tenuta ad applicare le disposizioni particolari concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive prescritte dai regolamenti di legge.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni di legge e di quelle che, nell’ambito della legge, gli ver-ranno impartite dall’azienda per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Art. 31. - Somministrazioni speciali.
Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle norme di legge, mentre per i correttivi dissetanti le aziende avranno cura, nel periodo estivo, di metterne a disposizione degli operai addetti a lavori che si svolgano in ambienti polverosi o a temperature anormali.

Art. 32. - Abiti da lavoro.
[...]
Per le lavorazioni che, per la loro specifica natura, impongano una particolare usura degli abiti da lavoro o espongano necessariamente all’azione di sostanze imbrattanti, l’azienda fornirà agli operai interessati gli indumenti adatti (tuta o grembiule o pantaloni o vestaglia), con un concorso spese pari al 90 %. Tale concorso verrà meno quando il rapporto di lavoro venga comunque risolto prima di sei mesi.
In vista di un più esteso impiego degli abiti da lavoro, le aziende ne faciliteranno l’adozione da parte degli operai che lo richiedano mediante agevolazioni di pagamento.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari dell’operaio potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di tre ore di retribuzione;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
5) licenziamento.
[...]

Art. 35. - Richiami, multe e sospensioni.
Tali provvedimenti saranno applicati a seconda della gravità della mancanza e, fin dove possibile, con criteri di gradualità al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 18 o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso, o senza giustificato motivo;
c) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) arrechi per disattenzione lievi danni al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi ove è fatto espresso divieto di fumare, introduca bevande alcooliche senza regolare permesso o che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro o dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizio alla disciplina, alla morale e all’igiene.
[...]

Art. 36. - Licenziamento per punizione.
Il licenziamento con l’immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) Con la perdita dell’indennità di preavviso ma non del l'indennità di anzianità, quando il lavoratore commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al seguente punto secondo.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
a) recidiva nelle mancanze di cui all’articolo precedente con reiterata applicazione delle sanzioni ivi previste;
[...]
c) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque il compimento di azione che implichi agli stessi pregiudizio;
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’Azienda o di lavorazione;
e) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenute nel recinto dello stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
f) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione di superiori, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
g) inosservanza all’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente (multe o sospensioni);
h) lieve insubordinazione verso i superiori.
2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
a) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda o di lavorazione;
[...]
c) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi con grave danno per l’Azienda;
d) grave insubordinazione verso i superiori.

Art. 42. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità d’intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa, previste dai relativi accordi interconfederali vigenti, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 43. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo o revisione in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, per quanto riguarda le norme generali e regolamentari del presente contratto, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria degli industriali e dei lavoratori.