Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 30 dicembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.03.1962
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli abrasivi-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini-Cgil, Federazione Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica Affini-Cisl, Uilc-Uil
Settori: Chimici, Abrasivi, Industria, Operai

Sommario:

Dichiarazione a verbale.
Art. 19. - Ferie.
Art. 37. - Preavviso.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 44. - Premio di anzianità.

Accordo di aumento retributivo e di rinnovo contrattuale - operai, 30 dicembre 1959


Addì 30 dicembre 1959, in Milano presso l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi - Via Filippo Corridoni 3, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli abrasivi [...], con l’intervento in rappresentanza delle Aziende Industriali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini (Cgil) [...], assistiti [...] dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, con l’intervento di una Delegazione di lavoratori [...], la Federazione Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica Affini (Cisl) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], l'Unione Italiana Lavoratori Chimici (Uilc) [...], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori, con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], si conviene quanto segue:
[...]
2) Il Contratto collettivo nazionale normativo di lavoro per gli operai addetti alle industrie degli abrasivi del 17 luglio 1957 si intende rinnovato a far tempo dal 1° gennaio 1960 con le modifiche portate agli artt. 19, 37, 38, 44 come testo allegato;
3) La durata sia del contratto salariale di cui al punto 1) che del contratto normativo di cui al punto 2) viene fissata fino al 31 marzo 1962; essa si intenderà tacitamente prorogata alla scadenza, di anno in anno, qualora non venga disdettata da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza stessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 19. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie compensato con la retribuzione giornaliera di fatto, nella seguente misura:
- con anzianità da 1 a 8 anni compiuti 12 giorni lavorativi
- con anzianità da oltre gli 8 e fino ai 10 anni compiuti 14 giorni lavorativi
- con anzianità da oltre i 10 e fino ai 21 anni compiuti 10 giorni lavorativi
- con anzianità oltre i 21 anni 18 giorni lavorativi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione l’operaio non sia ammesso al godimento dell’intero periodo di ferie, è ammessa la sostituzione del godimento delle stesse con una indennità sostitutiva pari alla retribuzione giornaliera di fatto.
[...]