Tipologia: CCNL
Data firma: 17 dicembre 1957
Validità: 01.12.1957 - 31.12.1959*
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli abrasivi-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini-Cisl, Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica
Settori: Chimici, Abrasivi, Industria, Cat. Speciali

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Art. 3. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica speciale (già equiparati).
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Elementi della retribuzione.
Art. 10. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 16. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 18. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 19. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 20. - Decorrenza e durata.
Accordo tabellare da valere per gli impiegati e per gli addetti alle categorie speciali (già equiparati) dell’industria degli abrasivi, 24 novembre 1959
Minimi tabellari mensili

Contratto collettivo nazionale normativo di lavoro da valere per gli appartenenti alle categorie speciali (già equiparati) nelle industrie degli abrasivi, 17 dicembre 1957

In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi [...], con l’intervento in rappresentanza delle aziende industriali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini (Cgil) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini, (Cisl) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Unione Italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi [...], con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro [...]
Tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della, Ceramica e degli Abrasivi [...], con l’intervento, in rappresentanza delle aziende industriali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica [...]
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale normativo di lavoro a valere per gli appartenenti alle categorie speciali (ex equiparati) nelle industrie degli abrasivi.

Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con abituale continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico.
[...]

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 4 della regolamentazione operaia.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
[...]
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.
Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]

Art. 13. - Ferie.
Il lavoratore che abbia un’anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di riposo (ferie), compensato con la retribuzione (paga mensile e contingenza) nella seguente misura:
- giorni 15 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da uno a quattro anni compiuti;
- giorni 20 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da oltre quattro a nove anni compiuti;
- giorni 25 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da oltre i nove a 20 anni compiuti;
- giorni 30 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti..
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva pari alla retribuzione giornaliera di fatto.
[...]

Art. 19. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nel Contratto operai del 17 luglio 1957 (Norme generali e norme relative agli operai), ad eccezione di quelle relative agli articoli 15 e 26 delle Norme relative agli operai.

Accordo tabellare da valere per gli impiegati e per gli addetti alle categorie speciali (già equiparati) dell’industria degli abrasivi, 24 novembre 1959

In Milano presso l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi - Via Filippo Corridoni, 3, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi [...], con l’intervento in rappresentanza delle Aziende Industriali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini (Cgil) [...], assistiti [...] dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, con l’intervento di una Delegazione di lavoratori [...], la Federazione Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica Affini (Cisl) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati lavoratori [...], l’Unione Italiana Lavoratori Chimici (Uilc) [...], con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori, con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
Tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi [...], con l’intervento in rappresentanza delle aziende industriali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica [...]
si conviene quanto segue:
[...]
3) In considerazione inoltre che alla data del 31 dicembre 1959 verranno a scadere i Contratti Collettivi Normativi di Lavoro per gli impiegati e le categorie speciali addetti all’industria degli abrasivi, le parti stipulanti, hanno convenuto di prorogarne la validità fino al 31 marzo 1962, con l’intesa del tacito rinnovo, alla scadenza, dei contratti stessi, di anno in anno, nel caso non siano stati disdetti da una delle parti con le formalità di cui al precedente comma.