Tipologia: CCNL
Data firma: 20 novembre 1957
Validità: 01.11.1957 - 31.12.1959*
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica ed Affini-Cisl, Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica
Settori: Chimici, Abrasivi, Industria, Impiegati

Sommario:

Norme generali
Art. 1 - Commissioni Interne.
Art. 2. - Mense aziendali.
Art. 3. - Permessi.
Art. 4. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 5.- Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 6. - Certificalo di lavoro.
Art. 7. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 8. - Trasferimenti.
Art. 9. - Trapasso, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 10. - Indennità in caso di morte.
Norme relative agli impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Categorie.
Art. 4. - Trattamento laureati e diplomati.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica di operaio o di equiparato a quella di impiegato.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Indennità per maneggio di denaro e cauzioni.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Trasferte.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 22. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 25. - Previdenza.
Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 29. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 30. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 31. - Reclami e controversie.
Art. 32. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 33. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 34. - Condizioni di miglior favore.
Art. 35. - Disposizioni generali.
Art. 36. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale normativo di lavoro per gli impiegati addetti alle industrie degli abrasivi, 20 novembre 1957

In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi [...], con l’intervento, in rappresentanza delle aziende industriali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini (Cgil) [...], con l’intervento della Delegazione dei lavoratori [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica ed Affini (Cisl) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], l'Unione Italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi [...], con l’assistenza dell’Unione Italiana Lavoro [...]
Addì 20 novembre 1951 in Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi [...], con l’intervento, in rappresentanza delle aziende industriali [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica [...]
è stato stipulato il presente contratto collettivo normativo nazionale di lavoro a valere per gli impiegati addetti all’industria degli abrasivi.

Norme generali
Art. 1 - Commissioni Interne.

I compiti delle Commissioni Interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.

Art. 2. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennità sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilità di esame locale o aziendale della materia.

Norme relative agli impiegati
Art. 1. - Assunzione.

[...]
L’azienda inoltre potrà prima dell’assunzione, fare sottoporre l’impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelli inerenti alla sua categoria o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
[...]
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell’azienda, tenendo conto delle consuetudini in atto.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13, del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purché non superino le ore giornaliere o le 48 settimanali.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell’officina, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per gli operai.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo, e di concedere all’impiegato un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell’art. 9 (orario di lavoro) del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le 22 e le ore 7.
[...]
L’impiegato non può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato.
[...]

Art. 19. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato, e per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:
- giorni l'5 lavorativi in caso di anzianità da un anno compiuto fino a tre anni compiuti; 
- giorni 20 lavorativi in caso di anzianità da oltre tre anni fino a otto anni compiuti;
- giorni 25 lavorativi in caso di anzianità da oltre otto anni fino a diciotto anni compiuti;
- giorni 30 lavorativi in caso di anzianità oltre diciotto anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi in ragione di un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione globale mensile per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 22. - Trattamento in caso di maternità.
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalla legge 26 agosto 1950 n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
Norma transitoria
Le parti si danno atto che le impiegate in forza alla data di entrata in vigore del presente contratto, e che vengono a trovarsi nelle condizioni tutelate dalla legge, conserveranno «ad personam» il trattamento economico rispondente a quello già previsto dall’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale 30 aprile 1949 e precisamente:
- intera retribuzione mensile per i primi quattro mesi;
- mezza retribuzione mensile per altri due mesi;
fatta deduzione di quanto esse eventualmente percepiranno per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per l’evenienza di gravidanza e di puerperio.

Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare;
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commette infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate a), b), c), d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 31. - Reclami e controversie.
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell’azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia individuale saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione.

Art. 32. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente Contratto Nazionale Collettivo Normativo di lavoro hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo o revisione in materia di disciplina dei rapporti di lavoro, deve essere concluso esclusivamente fra le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria degli industriali e dei lavoratori.

Art. 35. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente Contratto, valgono le disposizioni generali e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto di impiego nelle aziende industriali.