Tipologia: CCNL
Data firma: 14 giugno 1935
Validità: 01.01.1935 - 31.12.1935
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Legno e Federazione Nazionale Fascista delle Maestranze specializzate Agricole Zootecniche e Forestali
Settori: Edilizia-Agroindustriale, Industria boschiva e forestale
Fonte: G.U. 26 ottobre 1985, n. 251, p. II

Sommario:

Premessa
Disposizioni generali
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Durata dell’ingaggio e anticipo.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Donne e fanciulli.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Assicurazioni sociali.
Art. 8. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario.
Art. 11. - Soste.
Art. 12. - Ricoveri degli operai.
Art. 13. - Pronto soccorso.
Art. 14. - Acqua.
Art. 15. - Rifornimento viveri.
Art. 16. - Prevenzione incendi.
Art. 17. - Retribuzioni.
Art. 18. - Modalità di pagamento.
Art. 19. - Libretto.
Art. 20. - Reclami sulla paga.
Art. 21. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 22. - Indennità di licenziamento-ferie e in caso di morte.
Art. 23. - Malattia.
Art. 24. - Casse mutue malattia.
Art. 25. - Chiamata alle armi e nella M.V.S.N.
Art. 26. - Gerarchia e disciplina.
Art. 27. - Distribuzione del lavoro.
Art. 28. - Permessi ed assenze.
Art. 29. - Controllo di presenza.
Art. 30. - Utensili e materiali.
Art. 31. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 32. - Divieti.
Art. 33. - Punizioni disciplinari.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Disposizioni varie
Art. 36. - Trapasso e fallimento dell’azienda.
Art. 37. - Passaggio di mansioni.
Art. 38. - Disposizioni particolari.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Durata del contratto.
Allegato A - Libretto dei viveri e dei generi diversi somministrati dalla Ditta
Allegato B - Libretto ex art. 19

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la industria boschiva e forestale, 14 giugno 1935

L’anno 1935-XIII, in Roma, presso la Sede della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Legno, il giorno 14 giugno tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Legno [...] e la Federazione Nazionale Fascista delle Maestranze specializzate Agricole Zootecniche e Forestali [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le maestranze boschive e forestali dipendenti dalle aziende industriali rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Legno.

Premessa
Pattuizioni locali.
Nei singoli contratti integrativi verranno fissate le seguenti condizioni contrattuali:
a) Categorie degli operai e mercedi. [...]
b) Presupposti della retribuzione a cottimo in caso di cottimi pieni. [...]
c) Percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo e notturno di cui all’art. 10;
d) Indicazione degli utensili da fornirsi dal datore di lavoro;
e) Misura della indennità di trasferimento, comprendente le spese di viaggio, per le maestranze che godessero già contrattualmente tale connessione, nella provincia ove immigrano;
f) Ambito di applicazione dei contratti integrativi;
g) Decorrenza e durata dei contratti stessi.
I contratti localmente già stipulati per la categoria saranno limitatamente alla parte generale e regolamentare, sostituiti di diritto dal presente contratto nazionale, alla data della sua pubblicazione.
I contratti integrativi saranno stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del presente contratto.

Disposizioni generali
Art. 4. - Visita medica.

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 5. - Donne e fanciulli.
Per l’assunzione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 7. - Assicurazioni sociali.
Per i contributi obbligatori e per le modalità inerenti all’applicazione delle assicurazioni sociali per la invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi ed infortunio, valgono le norme di legge.

Art. 8. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale sarà regolato secondo le vigenti norme di legge.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali di lavoro effettivo, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.
Il tempo impiegato nel corso dell’orario normale, per gli spostamenti da un luogo all’altro, per necessità di lavoro, viene considerato come lavoro effettivo.
Nessun operaio potrà rifiutarsi ad eseguire il lavoro straordinario, notturno e festivo che venga, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, ordinato dal datore di lavoro.

Art. 10. - Lavoro straordinario.
Le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle che vengono effettuate oltre l’orario normale di cui al comma 1° dell’articolo precedente, saranno compensate con una percentuale di maggiorazione sulla paga base da fissarsi nei singoli contratti locali, che determineranno, altresì, le percentuali di compenso per il lavoro notturno e festivo.
Le ore straordinarie non potranno eccedere i limiti imposti dalla legge e non potranno essere riconosciute se non disposte dal datore di lavoro o da chi per esso. Ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 5.
Non si intendono notturne o festive le ore incluse in turni regolari periodici, salvo il caso che gli operai vengano eccezionalmente adibiti a tali turni.
Per il ricupero valgono le norme di legge.

Art. 12. - Ricoveri degli operai.
Gli operai sono tenuti a costruirsi i propri ricoveri secondo le loro consuetudini. I datori di lavoro sono tenuti a fornire il materiale necessario per la copertura dei ricoveri stessi.

Art. 13. - Pronto soccorso.
Il datore di lavoro curerà che sul luogo dei lavori si trovi pronta la cassetta di pronto soccorso ed una barella per l’eventuale trasporto di malati, feriti ecc.

Art. 14. - Acqua.
I datori di lavoro forniranno l’acqua agli operai quando la sorgente disti più di 1500 metri dal posto di lavorazione o di attendamento, nella misura di almeno 10 litri giornalieri, per l’uso domestico di ciascun operaio.

Art. 15. - Rifornimento viveri.
Nei boschi distanti dall’abitato oltre i 3 Km. il datore di lavoro è tenuto a fornire per l’alimentazione degli operai sul posto di lavoro generi di buona qualità ed ai prezzi praticati nell’abitato del Comune più vicino al luogo di lavorazione, aumentati di una quota di trasporto, che non dovrà superare le lire 5 al q.le.
In caso di rifornimento viveri, il datore di lavoro registrerà su un apposito libretto, come dall’allegato A, tenuto in consegna dal capo-campagnia, o dai diretti interessati, i generi in natura somministrati, con l’indicazione della qualità, quantità e prezzo. 

Art. 16. - Prevenzione incendi.
È proibita l’accensione di fuochi fuori delle carbonaie e dei ricoveri.
Gli operai sono tenuti adì allontanare le frasche dagli spazi di carbonizzazione od a bruciarle, a norma delle vigenti prescrizioni forestali.

Art. 26. - Gerarchia e disciplina.
Tutti gli operai senza eccezione, tanto nei rapporti attinenti al servizio, quanto per qualsiasi circostanza con detto servizio in connessione, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico.

Art. 27. - Distribuzione del lavoro.
La distribuzione del lavoro, come l’assegnazione del lavoro, la determinazione del personale occorrente, ed in genere la fissazione dei criteri e dei metodi per l’andamento, del lavoro, sono di competenza del datore di lavoro o di chi per esso.

Art. 28. - Permessi ed assenze.
Durante il lavoro nessun operaio potrà senza giustificato motivo, assentarsi: parimenti non potrà lasciare il lavoro se non debitamente autorizzato.
L’assenza ingiustificata e non permessa verrà punita con una multa del 25 % della mercede che l’operaio avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Art. 30. - Utensili e materiali.
È preciso obbligo di ogni operaio di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto viene a lui affidato dal datore di lavoro.
L’operaio risponderà delle perdite eventuali e dei danni a tali oggetti che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare gli verrà trattenuto sulla mercede.
Agli oggetti affidati ad ogni operaio nessuna modificazione potrà essere apportata senza autorizzazione.
Qualunque modificazione fatta arbitrariamente dall’operaio darà diritto al datore di lavoro di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.

Art. 33. - Punizioni disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo verrà punita a seconda della mancanza.
Le punizioni possono essere le seguenti:
а) multa (al massimo tre ore di paga normale);
b) sospensione dal lavoro (al massimo tre giorni);
c) licenziamento senza preavviso ed eventuale indennità.
Le trattenute per risarcimento saranno fissate in relazione al danno arrecato.
[...]

Art. 34. - Multe e sospensioni.
La multa di cui alla lettera a) dell’articolo precedente potrà essere inflitta all’operaio:
1) che, senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
2) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
3) che guasti anche per disattenzione il materiale di lavorazione;
4) che sia trovato addormentato;
5) che fumi sul luogo del lavoro senza permesso, ove trattisi di luoghi coperti;
6) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
7) che contravvenga alle norme fissate dal datore di lavoro sul controllo di presenza e che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
8) che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare o dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla Direzione.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva il datore di lavoro avrà facoltà di infliggere all’operaio la sospensione.

Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
La punizione di cui alla lettera e) dell’art. 33 sarà applicata in caso di:
1) insubordinazione verso i superiori, gravi offese ai compagni di lavoro ed in genere al personale della ditta;
2) furti o danneggiamenti volontari, alle macchine o al prodotto in lavorazione o a qualsiasi altra cosa di proprietà della ditta;
3) omissioni o negligenze implicanti colpa grave (siano o meno seguite da danneggiamenti economici) nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative, di manutenzione, di vigilanza, ecc.
[...]
5) risse sul lavoro;
[...]
7) lavori per uso proprio o per conto di terzi, durante l’orario di lavoro. In tal caso l’operaio è tenuto inoltre a risarcire il danno recato alla ditta;
8) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.

Disposizioni varie
Art. 38. - Disposizioni particolari.

Oltre che al presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed al relativo contratto integrativo provinciale gli operai debbono anche uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dal datore di lavoro, purché non contrastino con le disposizioni contenute nei citati contratti, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. 
Tali norme speciali - ove abbiano carattere generale - dovranno essere affisse in tabelle nel luogo in cui si effettua la paga.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire la consuetudinarie norme disciplinari delle aziende ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d’opera interessati e i loro superiori.
Per le controversie individuali di lavoro, qualora non siano risolte, e per quelle collettive, saranno osservate le norme di legge vigenti.