Tipologia: Accordo
Data firma: 13 marzo 2012
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Aziende industriali esercenti le lavorazioni tradizionali del vetro di Murano-Confìndustria Venezia e Filctem Cgil, Femca Cisl
Settori: Chimici, Vetro, Lav. vetro di Murano
Fonte: FEMCA-CISL

Sommario:

Premessa
Premio di Partecipazione per i dipendenti con qualifica operaia.
1) Resa Impianti di Produzione.
2) Presenza del singolo dipendente.
Premio di Partecipazione per i dipendenti con qualifica impiegatizia.
Modalità di erogazione del Premio di Partecipazione.
Determinazione monte ore annuo lavorabile.
Indumenti di lavoro.
Premio speciale contrattuale.
Trasporti
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Decorrenza e durata.

Oggi, 13 marzo 2012, presso la sede di Confindustria Venezia, si sono incontrate le aziende industriali esercenti le lavorazioni tradizionali del vetro di Murano [...], assistite da Confìndustria Venezia [...] e la Filctem Cgil [...], la Femca Cisl [...]

Premesso
- che le parti hanno convenuto che tale contrattazione può aver luogo negli ambiti definiti dal protocollo del 23 Luglio 1993, il quale prevede che erogazioni di 2° livello, possano essere erogate al raggiungimento degli obiettivi aziendali individuati tra le parti;
che in applicazione delle intese nazionali sopra richiamate, le parti concordano di perseguire gli obiettivi di maggior efficienza e produttività e che pertanto le nuove erogazioni aziendali saranno collegate al raggiungimento di tali obiettivi, attraverso la definizione di appositi meccanismi di collegamento;
- che i necessari approfondimenti sui parametri da utilizzarsi per l’individuazione degli obiettivi aziendali, cui rapportare qualsiasi erogazione economica, hanno dato esito positivo;
si conviene quanto segue:

Indumenti di lavoro.
Entro il mese di Settembre - con cadenza annuale - sarà dato in uso ai dipendenti “addetti alla produzione” il seguente vestiario:
- 3 corpetti,
- 3 camice,
- 2 giubbini,
- 3 pantaloni,
- 1 paio di scarpe antinfortunistiche.
Inoltre, ai dipendenti che necessitano di lenti correttive - presentando idonea e nominativa documentazione oculistica - 1 paio di occhiali di sicurezza con lenti graduate. Gli stessi potranno essere sostituiti a seguito di idonea documentazione comprovante il peggioramento / miglioramento della gradazione o a seguito di rottura.
Le voci sopra indicate non potranno essere sostituite da erogazioni corrisposte a titolo di indennità sostitutiva.
Durante l’orario di lavoro e comunque per tutta la durata di permanenza in azienda, si potranno indossare esclusivamente gli indumenti fomiti dall’azienda. È tassativamente vietato inoltre l’uso di calzature non idonee.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le parti convengono che la salvaguardia dell’ambiente di lavoro e della sicurezza, sono elementi imprescindibili per il positivo futuro delle aziende e per il benessere dei dipendenti.
A tale scopo si conferma e si ribadisce la corretta applicazione delle norme contenute nella vigente legislazione e il reciproco impegno a sensibilizzare i dipendenti sul tema specifico.
Le parti concordano nel continuo confronto finalizzato alla ricerca e alla realizzazione di idonee soluzioni in tema di igiene e sicurezza sul lavoro e nel studiare la fattibilità di un percorso comune che porti alla individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di “distretto”.