Tipologia: CCNL
Data firma: 28 settembre 2009
Validità: 01.10.2009 - 30.09.2012
Parti: Cnai, Ucict e Cisal, Fenasalc Cisal
Settori: Servizi, CED
Fonte: CISAL

Sommario:

Premessa
Titolo I - Disposizioni Generali - Validità e Sfera di Applicazione del Contratto
Art. 1
Titolo II - Diritti d’informazione
Art. 2 - Livello nazionale
Art. 3 - Livello territoriale
Art. 4 - Livello aziendale
Titolo III - Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5
Art. 6 - RSA
Art. 7 - Assemblea
Art. 8 - Referendum
Art. 9
Art. 10 - Trattenuta Sindacale
Art. 11
Art. 12
Titolo IV - Livelli di Contrattazione - Territoriale - Aziendale
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Titolo V - Decorrenza - Durata
Art. 17
Titolo VI - Esclusività di Stampa - Distribuzione Contratti
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Titolo VII - Efficacia del Contratto
Art. 21
Titolo VIII - Mobilità e Mercato del Lavoro
Art. 22
Titolo IX - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato Lavoro Intermittente - Lavoro Ripartito
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26 - Il Lavoro Intermittente
Art. 27 - Trattamento
Art. 28 - L'indennità di Disponibilità
Art. 29 - Divieti e condizioni
Art. 30 - Lavoro Ripartito
Titolo X - Classificazione del Personale Quadri di Direzione - Quadri
Art. 31
Art. 32 - Quadri
Art. 33 - Quadri di Direzione
Art. 34 - Indennità di Funzione
Art. 35 - Orario part-time speciale per quadri
Art. 36 - Formazione e Aggiornamento
Art. 37 - Assegnazione della Qualifica
Art. 38 - Assistenza Sanitaria
Art. 39 - Polizza Assicurativa
Art. 40 - Quadri
Art. 41 - Impiegati - Operai.
Titolo XI - Lavoratori di Prima Assunzione o Destinatari di Qualifica Superiore
Art. 42
Titolo XII - Tabelle Retributive
Art. 43
Titolo XIII - Mansioni Promiscue - Mutamento Mansioni - Jolly
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Titolo XIV - Assunzione - Documentazione - Visita Medica
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Titolo XV - Periodo di Prova
Art. 51
Titolo XVI - Orario di Lavoro
Art. 52
Art. 53
Titolo XVII - Personale non Soggetto a Limitazione di Orario
Art. 54
Titolo XVIII - Orario di Lavoro dei Minori
Art. 55
Titolo XIX - Lavoro Domenicale - Festivo - Notturno
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Titolo XX - Lavoro Straordinario
Art. 59
Titolo XXI - Lavoro a Turni
Art. 60 - Definizione del campo di applicazione
Art. 61 - Orario di lavoro
Art. 62 - Reperibilità
Art. 63 - Sostituzione del lavoratore turnista
Art. 64 - Indennità
Art. 65 - Cumulo delle indennità
Art. 66 - Deroghe contrattuali
Art. 67 - Partecipazione dei lavoratori
Titolo XXII - Lavoro a Tempo Determinato
Art. 68
Art. 69 - Durata massima - Deroghe - Precedenze
Art. 70 - Ferie e Tredicesima
Art. 71 - Trattamento di Fine Rapporto
Nota a Verbale N. 1
Nota a Verbale N. 2
Titolo XXIII - Lavoro Parziale o Part-Time - Part-Time post Partum - Genitori di Portatori di Handicap e di Tossico Dipendenti
Art. 72
Art. 73 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 74
Art. 75 - Part-Time post Partum
Art. 76
Titolo XXIV - Apprendistato - Contratto di Apprendistato per l’espletamento del Diritto Dovere dì Istruzione e Formazione - Contratto di Apprendistato Professionalizzante - Contratto di Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di Formazione
Art. 77
Art. 78 - Contratto di Apprendistato per l’espletamento del Diritto-Dovere di istruzione e formazione
Art. 79 - Contratto di Apprendistato per l'acquisizione di un Diploma o Percorsi di Formazione
Art. 80 - Il Contratto di Apprendistato Professionalizzante
Art. 81 - Durata
Art. 82 - Inquadramento e Trattamento Economico
Art. 83
Art. 84 - Malattia - Infortuni
Art. 85 - Assunzione
Art. 86
Art. 87 - Il Periodo di Prova
Art. 88 - Proporzione Numerica
Art. 89 - Formazione: Contenuti
Art. 90 - Tutor
Art. 91 - Competenze degli Enti Bilaterali
Art. 92 - Trattamento normativo
Art. 93 - Obblighi del Datore di Lavoro
Art. 94 - Doveri dell'apprendista
Art. 95 - Diritti dell'Apprendista
Titolo XXV - Telelavoro
Art. 96
Art. 97 - Tipi di Telelavoro
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Titolo XXVI - Lavoratori Studenti
Art. 108
Titolo XXVII - Lavoratori Invalidi o diversamente abili
Art. 109
Titolo XXVIII - Contratti d’inserimento
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114 - Forma e Contenuti
Art. 115 - Il progetto Individuale d’inserimento
Art. 116 - Durata
Art. 117 - Modalità della formazione
Art. 118
Art. 119 - Disciplina del Rapporto di Lavoro
Titolo XXIX - Occupazione Femminile
Art. 120
Titolo XXX - Occupazione Stranieri
Art. 121
Titolo XXXI - Riposo Giornaliero - Riposo Settimanale
Art. 122
Art. 123
Titolo XXXII - Permessi Retribuiti - Permessi non Retribuiti Permessi Straordinari Retribuiti
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Titolo XXXIII - Sospensione - Riduzione Orario Lavoro - Soste - Banca delle Ore
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130
Titolo XXXIV - Riduzione dell’Occupazione
Art. 131
Titolo XXXV - Festività - Festività Abolite
Art. 132
Art. 133 - Religioni e Fedi diverse
Art. 134 - Festività Abolite
Titolo XXXVI - Intervallo per la Consumazione dei Pasti
Art. 135
Titolo XXXVII - Congedo per Matrimonio
Art. 136
Titolo XXXVIII - Volontariato
Art. 137
Titolo XXXIX - Maternità
Art. 138
Titolo XL - Ferie
Art. 139
Titolo XLI - Aspettativa per Malattia od Infortunio
Art. 140
Titolo XLII - Malattia - Infortuni
Art. 141
Titolo XLIII - Gratifica Natalizia
Art. 142
Titolo XLIV - Trattamento Economico
Art. 143
Titolo XLV - Aumenti Periodici di Anzianità
Art. 144
Titolo XLVI - Trasferta Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del Lavoratore
Art. 145
Titolo XLVII - Indennità Disagio - Prestazioni Speciali
Art. 146 - Campo di applicazione
Art. 147 - Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
Art. 148 - Indennità Trasporto
Art. 149 - Indennità sotterranei
Art. 150 - Indennità mensa
Art. 151 - Indennità locali rumorosi
Art. 152 - Indennità vestiario - Divisa di lavoro
Art. 153 - Indennità vestiario - Codice di abbigliamento
Titolo XLVIII - Indennità in Caso di Morte
Art. 154
Titolo XLIX - Corresponsione della Retribuzione - Reclami sulla Busta Paga
Art. 155
Art. 156
Titolo L - Cauzioni
Art. 157
Art. 158 - Diritto di rivalsa
Art. 159 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
Titolo LI - Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 160
Art. 161
Titolo LII - Trattamento di Fine Rapporto
Art. 162
Art. 163
Art. 164 - Anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Titolo LIII - Cessione - Trasformazione del C.E.D.
Art. 165
Titolo LIV - Indumenti - Attrezzi di Lavoro
Art. 166
Titolo LV - Tutela della Salute e della Integrità Fisica del Lavoratore Ambiente di Lavoro
Art. 167
Titolo LVI - Divieti
Art. 168
Titolo LVII - Risarcimento Danni
Art. 169
Titolo LVIII - Mobbing e Molestie Sessuali
Art. 170
Art. 171
Titolo LIX - Doveri del Lavoratore Dipendente - Disposizioni Disciplinari Licenziamenti
Art. 172 - Doveri del Lavoratore Dipendente
Art. 173 - Disposizioni Disciplinari
Art. 174 - Licenziamenti
Titolo LX - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 175
Titolo LXI - Composizione delle Controversie
Art. 176
Titolo LXII - Patronati
Art. 177
Titolo LXIII - Formazione Continua “Formoa”
Art. 178
Titolo LXIV - Pensione Complementare
Art. 179
Titolo LXV - Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Enboa”
Art. 180
Art. 181
Titolo LXVI - Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Erboa”
Art. 182
Titolo LXVII - Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome Assistenza Sanitaria Supplementare “Enmoa”
Art. 183
Art. 184 - Assistenza Sanitaria Supplementare
Art. 185
Titolo LXVIII - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Art. 186
Titolo LXIX - Appalti
Art. 187
Allegati
Allegato n. 1 - Accordo Interconfederale Cnai - Cisal del 20 aprile 2009 per le PMI Attuazione dell’accordo - quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009
Allegato n. 2 - Aggiornamento ed integrazione del regolamento delle prestazioni dell’Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome Enmoa

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende nel settore “terziario e servizi” esercenti l’attività centri elaborazione dati C.E.D.

L’anno duemilanove il giorno 28 (ventotto) del mese di settembre in Roma tra il Cnai - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori [...], l’Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo [...] e Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori [...], Fenasalc Cisal - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio[...].
Rilevata la volontà delle Parti e l’opportunità di stipulare il nuovo CCNL per le Aziende separatamente da quello per le Società Cooperative si stipula il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende “Settore “Terziario e Servizi” esercenti l’attività di “Centri Elaborazione Dati - C.E.D.”, con validità 01 ottobre 2009 - 30 settembre 2012, esso si compone:
Indice;
Premessa;
Titoli LXIX;
Articoli 187;
Allegati 2 

Premessa
Le Parti intendono con questo contratto promuovere l’implementazione dell’attività, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività nell’ambito dei Centri Elaborazioni Dati - CED in attuazione dell’accordo quadro del 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto dal Governo e dalle Associazioni datoriali e dei lavoratori, nonché del successivo accordo interconfederale Cnai - Cisal del 20 aprile 2009 che lo recepisce ed attua con riferimento alle attività commerciali.
Le Parti, sulla falsariga dei principi innovativi che fin dal 1992 hanno caratterizzato i contratti Cisal - Cnai intendono perseguire condizioni di competitività per i CED in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell’innovazione e dell’occupazione, l’emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel livello delle retribuzioni reali dei lavoratori anche grazie alla flessibilità, alla defiscalizzazione ed alla promozione di servizi.
Le Parti, nel confermare la validità e l’efficacia del precedente modello di assetti contrattuali su due livelli adottato avendo a riferimento l’esperienza dei maggiori paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali attraverso regole certe e condivise sia in grado di determinare un circolo virtuoso utile per lo sviluppo del paese.
Questo sistema, pacificamente attuato tra Cnai e Cisal già nelle precedenti contrattazioni, oggi trova finalmente spazio e valenza nel nuovo modello contrattuale accettato dalle quasi totalità delle parti sociali.
Le Parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, ai vari livelli, che siano ispirate ai principi di sussidiarietà territoriale, del federalismo e della solidarietà.
Le Parti rilevano che, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle Parti Sociali il complesso minimo inderogabile di norme e regole necessarie.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, rappresenta infatti un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività dei CED, con l’innovazione e la formazione di qualità ed in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale ed ai principi di solidarietà.
Le Parti, hanno inteso con questo contratto, dare importanti segnali della loro volontà di dare spazio effettivo a nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d’ottenere uno strumento più agile e rispondente ai reali bisogni del comparto produttivo.
Le Parti testimoniano questa volontà di rendere effettiva la contrattazione di secondo livello garantendo al lavoratore, tramite la contrattazione di primo livello, la certezza di percepire comunque un importo aggiuntivo della paga base fissata in ambito nazionale per il suo livello di appartenenza, qualora la contrattazione di secondo livello in ambito regionale o aziendale non intervenga nei tempi previsti, salvo successivo conguaglio in suo favore qualora gli interventi vengano successivamente definiti con importi più elevati
Le Parti confermano l’importanza ed il ruolo degli Enti “Enmoa, Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome” ed “Enboa Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome”, degli “Erboa, Enti bilaterali delle organizzazioni autonome operanti in ambito regionale” e del “Formoa, Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua delle Organizzazione Autonome”, come regolatori e gestori degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL
Con la presente "Premessa" le Parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le Parti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.
Le Parti, infine, auspicano un conseguente nuovo assetto delle regole sul rapporto di lavoro, meno influenzato dal Legislatore e con maggiore autonomia e responsabilità alle Parti Sociali, prevedendo i necessari meccanismi procedurali al fine di favorire la competitività e lo sviluppo e auspicano che il trattamento normativo tra il comparto privato e pubblico venga uniformato.

Titolo I - Disposizioni Generali - Validità e Sfera di Applicazione del Contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte i Centri Elaborazione Dati - C.E.D. “settore Terziario - Servizi”, costituiti sotto qualsiasi forma.
Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di “stages”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, cosi come richiamate dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe attuate dalla contrattazione di secondo livello, esclusivamente nei casi consentiti.
Le Parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL del 20 luglio 2005 e successive modifiche
Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico del Centro Elaborazioni Dati - C.E.D. di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, come: gli Enti Bilaterale Nazionali o Regionali, la Formazione Continua, l’Assistenza Sanitaria e la Previdenza Complementare, in particolare l’Ente" bilaterale “Enmoa" (Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome) di cui agli artt. 183, 184 e 185 del presente CCNL.
Le quote ed i contributi versati all’Enmoa sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento economico contrattuale dovuto al dipendente.
Per espresso accordo tra le Parti il presente CCNL può essere applicato solo ed esclusivamente dai C.E.D. associati ad una delle Organizzazioni Datoriali stipulanti.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam".
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte dei C.E.D. all'applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL, nonché dei Contratti Integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalle legge vigente.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizione di legge vigenti in materia.
A titolo indicativo il presente CCNL si applica ai:
Area Amministrativa, Tecnica e Giuridica
• Centri elaborazione dati contabili;
• Centri elaborazione cedolini paghe;
• Centri elaborazione "data entry";
• Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
• Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato e/o agricoltura e/o industria;
• Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale;
• Centri elaborazione dati per attività di "mailing" e "publishing";
• Centri elaborazione dati operanti come "Internet Provider";
• Centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità "on line";
• Centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete;
• Altri Centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.
Dichiarazione Congiunta
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l’adeguamento dell’attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle Parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le Parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.

Titolo II - Diritti d’informazione
Art. 2 - Livello nazionale

Annualmente, di norma entro il primo semestre, il Cnai. - l’Ucict e la Cisal - Fenasalc nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più 
rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a. lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti d’inserimento, nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984 e con la legge n. 125/1991;
b. le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c. la formazione e riqualificazione professionale;
d. la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e. i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commercio sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.

Art. 3 - Livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo semestre o, su richiesta di una delle Parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

Art. 4 - Livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, i C.E.D. di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a. 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b. 500 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;
c. 3.000 dipendenti se operano nell'ambito nazionale
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dei Centri Elaborazioni Dati - C.E.D..
Nell’occasione degli incontri, anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle Parti, i C.E.D. forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale dei C.E.D., quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle Parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali. Nel corso di tali incontri i C.E.D. esamineranno con le-Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, i C.E.D. che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o RSA/RSU, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a. l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività del C.E.D., nonché la sua situazione economica;
b. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c. le decisioni del C.E.D. che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. 
Le Parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

Titolo III - Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5

Le Parti riconoscendo l’impossibilità di individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ed intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 12 (dodici) ore retribuite all'anno a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalla Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le Parti concordano che per 8 (otto) ore le modalità di utilizzo saranno definite nel II livello di contrattazione, le rimanenti 4 (quattro) ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle Parti Sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e lo chiarimenti presso le strutture sindacali o degli enti bilaterali.
I monte ore dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennità.
Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati sottoscrittori del presente CCNL.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.
Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione Aziendale per conoscenza.
La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 6 - RSA
Nei Centro Elaborazioni Dati - C.E.D. possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Associazioni Sindacali che siano firmatarie del presente CCNL applicato nel C.E.D., la “Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA”.
[...]

Art. 7 - Assemblea
I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente art. 5.

Art. 8 - Referendum
[...]
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 9
Cisal e Fenasalc esercitano il loro potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.
La RSA rappresentativa dei lavoratori, in quanto legittimate dal loro voto ed in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati Cisal e Fenasalc svolge, le attività negoziali per le materie proprie del livello Aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria.
Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla Rappresentanza Aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.

Art. 11
Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordando, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei Datori di lavoro.
Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale.
Per qualsiasi utilizzo avrà valore esclusivo l’edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente CCNL. Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL, in materia di diritti sindacali e di associazione, le Parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al protocollo d'intesa per il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole e medie imprese, lo sviluppo dell’associazionismo in genere.
Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente CCNL.
[...]

Art. 12
Le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concordano, altresì che bisogna tenere in particolare considerazione:
a. il contenuto delle convenzioni n. 87 e 98 dell'OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei Datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni Sindacali e Datoriali ed aderirvi senza impedimenti;
b. il contenuto dell’articolo 18 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto ad associarsi e dell'articolo 39 che riconosce alle Associazione il diritto di rappresentare i propri iscritti.

Titolo IV - Livelli di Contrattazione - Territoriale - Aziendale
Art. 13

Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro con l’obbiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività Aziendale e l’incremento delle retribuzioni e di nuove occupazioni.
La contrattazione si svolge su due livelli:
1. primo livello: Contratto Nazionale di Settore;
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.

Art. 14
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Aziende il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutto il territorio nazionale e per tutta la durata del presente CCNL.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, inoltre il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale ed aziendale.
Il CCNL può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare, su basi di accordi tra le Parti, in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incentivazioni del funzionamento di servizi di previdenza ed assistenza.

Art. 15
[...]
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a. costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b. regolamentazione e determinazione delle quote sindacali Regionali e/o Provinciali;
c. costituzione, regolamentazione e funzionamento degli Enti Bilaterali Regionali e Provinciali, d’intesa con le Organizzazioni nazionali.
Inoltre, la contrattazione di secondo livello definirà gli eventuali elementi retributivi regionali od aziendali specifici.

Art. 16
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
[...]
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell’orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell’anno;
b) determinazione dell'elemento economico "Premio Variabile o Premio Produzione Presenza". [...]
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o Aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge  [d.lgs.] n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o Aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti d’inserimento, secondo la disciplina nazionale e le Leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL, mediante specifiche elisole di rinvio.
[...]
Nel caso di stallo delle trattative per oltre 5 mesi di secondo saranno interessati gli organismi nazionali.

Titolo IX - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato Lavoro Intermittente - Lavoro Ripartito
Art. 23

Negli articoli seguenti trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ( c.d. Legge Biagi).
Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa negli articoli del richiamato D.Lgs. e successive modifiche. In particolare:
1. per la somministrazione di lavoro;
2. per il lavoro intermittente;
3. per il lavoro ripartito.

Art. 24
Il Contratto di Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato (Ex Lavoro Interinale) serve a soddisfare le esigenze momentanee del C.E.D., che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed iscritte all'Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato ogni qualvolta l’Azienda debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo, anche per aumenti temporanei di attività, il tutto anche se riferibili all'ordinaria attività e comunque nei seguenti casi:
a. punte di intensa attività alle quali non si può far fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi dei C.E.D.;
b. per l’esecuzione di un’opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati od eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
c. per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelli in forza;
d. per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale;
e. per l’esecuzione di servizi correlati alle stagioni od ai luoghi di villeggiatura estiva od invernale.

Art. 25
Il C.E.D. utilizzatore comunica ogni dodici mesi, anche per il tramite dell’Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, il numero dei lavoratori assunti direttamente dal C.E.D..
Analoga comunicazione sarà effettuata entro il 1° marzo di ogni anno all’Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome "Erboa”.
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente art. 23 presso il C.E.D. utilizzatore sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
I lavoratori occupati non sono computati nell’organico del C.E.D. utilizzatore ai fini dell’applicazione di legge o del presente CCNL.
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso il C.E.D. utilizzatore che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui al precedente art. 24 non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

Lavoratori da 0 a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 a 30 da 31 a 50 da 51 a 100 per ogni 100
Contr. Fles 01 02 04 05 08 10 ulteriore 10

La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni,

Art. 26 - Il Lavoro Intermittente
É un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il lavoratore si pone a disposizione del C.E.D. che può utilizzare la prestazione nei casi individuati dal DLgs. n. 276/2003.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi: 
a. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento del lavoro straordinario, per esempio, come:
a. guardiani e personale di sorveglianza;
b. addetti a centralini telefonici privati;
c. fattorini;
b. per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età, ovvero, da lavoratori con più di 45 anni di età che siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati;
c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del presente articolo, s’intende:
• per “Fine Settimana” il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì;
• per “Ferie Estive” il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
• per “Vacanze Natalizie” il periodo che va dal sabato precedente al 1° dicembre al sabato seguente il 10 gennaio;
• per “Vacanze Pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le OO. SS. firmatarie del presente CCNL a livello territoriale, il numero dei lavoratori assunti, il tipo dei contratti conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo di ogni anno all’Ente Regionale Bilaterale della regione di competenza ed in sua mancanza all’Enboa.
Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all’indennità di disponibilità di cui al successivo art. 28.
Il lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico del C.E.D., ai fini dell’applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Art. 29 - Divieti e condizioni
Il Centro Elaborazioni Dati - C.E.D. non può ricorrere al lavoro a chiamata e alla somministrazione dì lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
1. qualora il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81/2008);
[...]

Art. 30 - Lavoro Ripartito
[...]
Il Datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSA e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente Contratto collettivo, a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione sarà effettuata, entro il 1° marzo d’ogni anno, all'Ente Regionale Bilaterale o, in mancanza, Nazionale.

Titolo X - Classificazione del Personale Quadri di Direzione - Quadri
Art. 41 - Impiegati - Operai.

[...]
Dichiarazione Congiunta
La globalizzazione dell'economia porta una continua evoluzione ed espansione di nuove attività nel settore commercio ed una sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classificazione del personale già compresi nel presente CCNL.
Nasce, così, la necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato all'integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione generale del personale, tenendo una particolare considerazione per le figure emergenti del settore.
Le Parti convengono di affidare l'attuazione di quanto sopra, ad una apposita Commissione.

Titolo XIII - Mansioni Promiscue - Mutamento Mansioni - Jolly
Art. 46

Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui il datore di lavoro non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell’intero ciclo di produzione presente nel C.E.D. stesso. [...]

Titolo XIV - Assunzione - Documentazione - Visita Medica
Art. 49

Il lavoratore dipendente potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia del C.E.D. per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore dipendente e/o del socio lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore.

Titolo XVI - Orario di Lavoro
Art. 52

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei C.E.D. è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali e di norma di 8 (otto) ore giornaliere, che può essere distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma entro le ore 13 del sabato.
Esemplificazione:  
a. orario di lavoro su 5 (cinque) giorni - Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì;
b. orario di lavoro su 6 (sei) giorni - Tale forma di articolazione si realizza attraverso la redistribuzione in sei giornate lavorative dell’orario settimanale che resta sempre di 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del sabato.
La durata massima dell’orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.
[...]
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, comunque tutto quanto previsto dall’art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l’inizio e la fine dell’orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno del C.E.D..
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 53 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell’orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni.
In relazione alle particolari esigenze dei C.E.D., al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 (quaranta) ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell’anno, con un aumento settimanale di 12 (dodici) ore ad un massimo di 16 (sedici) ore settimanale all’anno. Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per cento).
La contrattazione Territoriale od Aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una determinata fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (Flex-time).
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa Territoriale od Aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il Datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l’orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall’Azienda senza esserne autorizzato.
Il trattenersi nell’ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l’igiene della propria persona, non è considerato “tempo” a disposizione del Datore di lavoro.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove, gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoratore cesserà la propria attività tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario per il rientro in sede, tenendo conto della distanza e del mezzo di locomozione.
Le Parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM del 30 agosto 1999 e successive integrazioni o modificazioni.
Dichiarazione Congiunta
Le Parti, in relazione all’orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale, una progressiva riduzione dell’orario di lavoro stesso, nell’ambito di una politica generale di riduzione dell’orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.

Art. 53
Per quelle occupazioni che richiedono, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti ed altri eventuali profili individuati dall’Ente Bilaterale sull’interpretazione contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere prevista nel contratto d’assunzione di 40 o di 48 ore ordinarie.
Tali lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 del D.Lgs. 66/03, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale della durata settimanale dell’orario di lavoro.
Pertanto, il presente CCNL prevede, per tali lavoratori, il tetto massimo medio settimanale di lavoro (ordinario e straordinario), sempre calcolato nell’arco di 12 mesi, pari a 60 ore settimanali, purché la prestazione sia stata prevista nel contratto d'assunzione in tali termini e sia stata esplicitamente accettata dal lavoratore, con apposizione di doppia firma, così come previsto per le clausole c.d. “vessatorie”. 
[...]

Titolo XVII - Personale non Soggetto a Limitazione di Orario
Art. 54

Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del RDL n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa del C.E.D. con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi o del C.E.D. articolo 3 del RD n. 1955/1923), individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I o di II livello”, della classificazione di cui all’art. 32 e 41 del presente contratto.
La Paga Base Nazionale di Fatto del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 32 ore mensili). Salvo il caso di recupero, il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali.

Titolo XVIII - Orario di Lavoro dei Minori
Art. 55

Per l’orario di lavoro dei minori di età si applicano le norme di Leggi vigenti.
L’orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e trenta minuti).
Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e trenta minuti), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste.
L’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L’orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte insieme agli altri orari.

Titolo XIX - Lavoro Domenicale - Festivo - Notturno
Art. 56

[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 58
[...]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei).
Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XX - Lavoro Straordinario
Art. 59

Le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 (centosessanta) ore annue. Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XXI - Lavoro a Turni
Art. 60 - Definizione del campo di applicazione

La presente normativa si applica ai C.E.D. che rientrano nelle seguenti tipologie di orario di lavoro:
a. lunghi: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana;
b. lunghissima: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
c. h 24: per i CED che non operano mai interruzioni nell’attività.

Art. 61 - Orario di lavoro
I C.E.D. ricompresi nel campo di applicazione del presente CCNL possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
I dipendenti assunti con l'indicazione di lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo.
Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente il CED attribuirà un titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno o di aumento dell'orario lavorativo per i contratti part-time;

Art. 62 - Reperibilità
I C.E.D. per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’orario di apertura degli uffici, possono richiedere ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell’Azienda deve essere presenta in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in una delle due seguenti opzioni:
a. con assegno ad personam di importo pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all’art. 43 per i dipendenti che continuativamente si rendono reperibili per le esigenze di emergenza;
b. con un importo del 15% della retribuzione oraria per i lavoratori che si rendono disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 settimane annue.
Ove richieda l’effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Art. 63 - Sostituzione del lavoratore turnista
Al fine di garantire la copertura del servizio in caso di improvvisa mancanza di un turnista con un preavviso inferiore a 12 ore, l’azienda potrà richiedere al lavoratore del turno precedente e al lavoratore del turno successivo, l’effettuazione di una fascia di lavoro straordinario pari all'intero turno mancante.
Fermo restando il divieto di richiedere una prestazione lavorativa superiore alle 12 ore consecutive.
I lavoratori che effettueranno la copertura straordinaria del turno avranno diritto al pagamento dello straordinario e al riconoscimento di un permesso retribuito di 8 ore da fruire in accordo con il C.E.D. entro i successivi 4 mesi.

Art. 64 - Indennità
I lavoratori ricompresi nel campo di applicazione del presente titolo, a compensazione dei disagi derivanti dallo svolgimento dell’attività a turnazione, hanno diritto alle seguenti maggiorazioni:
[...]

Art. 66 - Deroghe contrattuali
Le Parti stipulanti il presente CCNL considerano le norme previste per i lavoratori turnisti complessivamente migliorative rispetto all’applicazione degli ordinari istituti contrattuali.

Art. 67 - Partecipazione dei lavoratori
I C.E.D. per la applicazione di quanto previsto nel presente titolo, in particolar modo per la definizione dell’articolazione dei turni, dovranno sottoscrivere un accordo con la RSU, Ove questa sia presente o nelle aziende con meno di 15 dipendenti, la contrattazione andrà effettuata direttamente con i lavoratori interessati dal lavoro a turni.
Nel caso di accordi raggiunti direttamente con i lavoratori gli stessi potranno essere spediti per la certificazione all’ente bilaterale il quale effettuerà un controllo di conformità di legge e contrattuale.

Titolo XXII - Lavoro a Tempo Determinato
Art. 68

La stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato deve risultare da un atto scritto e la mancanza dell’apposizione del termine di scadenza deve considerarsi assunzione a tempo indeterminato.
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, la stipula è consentita nei seguenti casi:
1. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, nonché installazione e collaudo di nuove linee di servizi;
2. punte di più intensa attività, derivanti da richieste di mercato che non siano possibili evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste, anche mediante sperimentazioni di turni di lavoro aggiuntivi;
3. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
4. esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione (es. commesse a contratto quali le private labels);
5. operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
6. attività stagionali come definite al punto c) del successivo articolo "Durata massima - deroghe - precedenze”, ivi comprese quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
7. nelle fasi di avvio di nuove attività, conseguenti a nuovi investimenti. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà durare fino a 12 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218;
8. sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative e comunque in tutti i casi in cui l’Azienda sia tenuta alla conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
9. sostituzione di lavoratori part-time a tempo determinato, nonché dei lavoratori di cui all’ultimo comma dell’art. 10;
10. utilizzazione di figure professionali specializzate o sperimentali, che non sia possibile occupare stabilmente, non assumibili (per età, livello di inquadramento o durata dell’incarico) con contratto di inserimento o di apprendistato;
11. fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o burocratico-commerciali e/o tecniche;
12. sperimentazione, per un periodo massimo di sei mesi, di nuovi modelli di orario di lavoro, che presuppongano ulteriore personale rispetto a quello in servizio.

Nota a Verbale N. 1
In applicazione del comma 7 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche, la cui definizione le parti firmatarie del presente contratto demandano alle proprie strutture territoriali.

Nota a Verbale N. 2
Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo determinato, le Parti, in sede Aziendale e/o territoriale, potranno valutate l’opportunità di individuare, nella stessa sede, concrete fattispecie relative alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 7, art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001 e riconducibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all’art. 1 del medesimo decreto. 

Titolo XXIII - Lavoro Parziale o Part-Time - Part-Time post Partum - Genitori di Portatori di Handicap e di Tossico Dipendenti
Art. 73 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

[...]
Nell’ambito del Sistema di Informazione del presente CCNL verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

Art. 74
[...]
Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo Aziendale, ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale, in mancanza Nazionale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione,

Art. 75 - Part-Time post Partum
Al fine di consentire alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le Aziende accoglieranno e relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Nelle unità produttive, che occupano un numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato compreso tra 10 e 20 non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore, tra 20 e 35 più di due lavoratori, oltre 35 l’8% della forza occupata.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 (sessanta) giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Titolo XXIV - Apprendistato - Contratto di Apprendistato per l’espletamento del Diritto Dovere dì Istruzione e Formazione - Contratto di Apprendistato Professionalizzante - Contratto di Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di Formazione
Art. 77

Le Parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, ritengono che l’istituto dell’apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, che per l’incremento dell’occupazione giovanile.
Le norme vigenti in materia (Legge n. 30/2003, D.Lgs n. 276/03 e Legge 80/2005) hanno modificato la previgente disciplina.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b. contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
c. contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un apprendimento tecnico-professionale.

Art. 78 - Contratto di Apprendistato per l’espletamento del Diritto-Dovere di istruzione e formazione
Il contratto di apprendistato del tipo a) è strettamente correlato alla riforma dell'ordinamento scolastico previsto dalla legge n. 53/2003. 
Esso rappresenta un percorso alternativo alla formazione scolastica, in grado di consentire l'acquisizione di un titolo di studio attraverso appunto il rapporto di lavoro e l’assolvimento dell'obbligo formativo per almeno dodici anni e fino al compimento della maggiore età.
Questa forma di apprendistato è destinata ai giovani e agli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni di età e ha una durata non superiore a 3 (tre) anni; comunque, la durata sarà "mobile" nell'arco temporale considerato, nel senso che andrà determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi conseguiti ed all'accertamento dei crediti formativi conseguiti con la legge n. 53/2003.
A tale riguardo, è bene ricordare che è stato pubblicato, sul supplemento ordinario n. 175 alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005, il D.Lvo 17 ottobre 2005 n. 226, che cambia la struttura delle scuole superiori ed istituisce otto nuovi licei definendo, al contempo, le linee generali per il sistema della formazione in alternanza con il lavoro.
La riforma andrà in vigore a partire dall'anno scolastico 2007-2008.
Il contratto di apprendistato può essere concluso, fermo restando il limite di durata di cui sopra, in tutti i settori di attività, purché la finalità sia riconducibile al conseguimento di una qualifica professionale.
L'apprendistato di tipo a) è disciplinato dalle Regioni o dalle Province Autonome in accordo con il Ministero del Lavoro e il Ministero della Pubblica Istruzione e sentite le Organizzazioni sindacali.

Art. 79 - Contratto di Apprendistato per l'acquisizione di un Diploma o Percorsi di Formazione
L'apprendistato cosiddetto di tipo b) mira al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, ovvero di un titolo di studio universitario, ovvero di un percorso di alta formazione.
Con questa forma di contratto possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore.
Possono essere assunti, tuttavia, anche soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età a condizione che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge n. 53/2003.
La durata di questa tipologia contrattuale viene stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei Datori di lavoro e dei lavoratori, l'Università e altre istituzioni formative.

Art. 80 - Il Contratto di Apprendistato Professionalizzante
Lo scopo dell’apprendistato di tipo c) è di far acquisire al lavoratore non un titolo di studio nell'ambito del sistema "istruzione", ma una qualificazione mediante la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base tecnico-professionali.
Infatti, questa forma d’apprendistato non è legata, come le altre due tipologie d’apprendistato, alla necessità dell'apprendista di completare la scuola dell'obbligo o diploma o alte professionalità.
La regolamentazione del contratto d’apprendistato professionalizzante è demandata alle Regioni e alle Province autonome in accordo con le Organizzazioni sindacali.
Tuttavia, in attesa dell'emanazione della normativa da parte delle Regioni e delle Province autonome, la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi di categoria stipulati da associazioni dei Datori di lavoro e prestatori di lavoro (Art. 13 bis L. 80/2005 di conversione del D. L. n. 35/2005 G. U. n. 111 del 14 maggio 2005 che ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 prevedendo il comma 5 bis).
Nota a Verbale
La disciplina prevista dal presente CCNL per l’apprendistato professionalizzante si applica agli apprendisti assunti dal 01.10.2009. Per gli apprendisti minori di anni 18, valgono le norme stabilite dal precedente CCNL.

Art. 81 - Durata
La durata massima del periodo d'apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi, ai fini retributivi e d’inquadramento, sono così fissate:

Livelli Durata complessiva mesi I periodo mesi II periodo mesi III periodo mesi
72 20 20 32
72 20 20 32
66 20 20 26
60 20 20 20
48 12 18 18
36 12 12 12


Art. 82 - Inquadramento e Trattamento Economico
[...]
Il periodo d’apprendistato professionalizzante iniziato presso altri Datori di lavoro, deve essere computato per intero nella nuova Azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Saranno inoltre computati, ai fini della durata dell'apprendistato professionalizzante previsto nel presente articolo, i periodi d'apprendistato svolti, nell'ambito del diritto-dovere d’istruzione e formazione.
[...]

Art. 83
Per tutti i contratti d’apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955 e dalla L. 196/97, successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini previdenziali gli apprendisti saranno assicurati:
[...]
c. per la malattia e la maternità;
d. per infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
[...]

Art. 85 - Assunzione
Il contratto d'apprendistato può essere stipulato per lavoratori d'età compresa tra i 18 e 29 anni.
L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso non superiore a 6 anni. Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all'apprendista, si fa riferimento all’art. 33 del presente CCNL. Per l’assunzione degli apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
a. periodo di prova;
b. l'indicazione della mansioni, il luogo della prestazione, l’orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’apprendistato; 
d. il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
e. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e aziendali e la normativa regionale di settore);
f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003, ( per il contratto di tipo b);
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo apprendista partecipante;
h. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all’anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità "e-learning";
j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
k. Il compenso dell’apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere dal contratto d'apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.

Art. 87 - Il Periodo di Prova
[...]
I diritti. Durante la prova l’apprendista ha diritto ai trattamenti di legge e del contratto per gli apprendisti di uguale qualifica che abbiano superato il patto di prova.
[...]

Art. 88 - Proporzione Numerica
Un Datore di lavoro nel numero di apprendisti da assumere non può superare il 100% dei dipendenti qualificati.
Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze dipendenti qualificati in numero inferiore o pari a tre, potrà assumere al massimo tre apprendisti.

Art. 89 - Formazione: Contenuti
Per la formazione degli apprendisti i Datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle Parti stipulanti il presente accordo.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente ^apprendista nell'area di attività di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale dovranno perseguire gli obbiettivi formativi, così come articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti:
1. i contenuti e le competenze accoglienza, valutazione del livello d'ingresso e definizione del patto formativo;
2. competenze relazionali;
3. organizzazione ed economia; 
4. disciplina del rapporto di lavoro;
5. sicurezza sul lavoro.
Le attività a carattere tecnico - professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obbiettivi formativi:
a) competenze di settore:
1. conoscere le caratteristiche del settore;
2. conoscere l’Azienda di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera;
3. saper operare nel rispetto delle norme legali e delle buone prassi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di rispetto della riservatezza dei dati personali;
4. conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni dei servizi, di processo e nel contesto operativo.
b) competenze di aree:
1. conoscere il ruolo della propria area di attività all’interno del processo di erogazione dei servizi;
2. sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’Azienda;
3. saper operare in un contesto orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente;
4. conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività;
5. conoscere e saper utilizzare il glossario della professione;
6. conoscere i sistemi di tutela del consumatore;
7. conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente;
8. conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari (ore effettivamente richieste dalla missione).
c) competenze di profilo:
1. riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio;
2. conoscere gli elementi qualificati il buon livello dei servizi;
3. saper applicare le procedure stabilite per l’approvvigionamento, l’uso e la conservazione di strumenti, dotazioni e materiali;
4. leggere ed interpretare la documentazione tecnica-amministrativa dell’Azienda (quanto richiesto dalla mansione);
5. saper utilizzare i principali software applicativi;
6. saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale;
7. saper gestire le comunicazioni dirette e telefoniche;
8. conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita dei servizi (quanto effettivamente richiesto dalle mansioni);
9. saper condurre una conversazione in lingua straniera finalizzata alle operazioni di vendita dei servizi (quando effettivamente e richiesto dalle mansioni);
10. conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
La formazione per l’apprendista professionalizzante è erogata per tutte le qualifiche di cui all’art. 41 del presente CCNL.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le Parti firmatarie il presente accordo considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni, province ed Associazioni Datoriali e Sindacali competenti per territorio.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente articolo, convengono sull’opportunità di costituire un'apposita commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti che sia specifica per l’ambito d’applicazione del presente CCNL.
Le Parti richiamando la normativa vigente e considerando il carattere sperimentale della normativa, delegano ad una Commissione Paritetica costituita nell'ambito dell’Ente Bilaterale Nazionale, la definizione di regole condivise per l'individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell'obbligo formativo.

Art. 90 - Tutor
Le Parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/1997 e dell'art. 4, D.M. 8 aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di "Tutor", comprendendo nelle Aziende con meno di 15 dipendenti, fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori.

Art. 91 - Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l’apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate e suggerite dagli Enti Pubblici o dagli Enti Bilaterali (Enboa o Erboa Regionali).
Gli Enti Bilaterali (Enboa e Erboa Regionali) sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l’Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di apprendistato da attivare. 
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale “Enboa” intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all’inserimento dell’apprendista negli studi professionali.
Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinata alla formazione teorica, effettuata in aula o medianti corsi esterni, su temi inerenti la qualifica da conseguire o negli studi seguendo un modulo formativo predefinito, un monte orario di 120 ore medie annue retribuite.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l’“Enboa” definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell’istituto:
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle Aziende;
b. la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne del C.E.D..
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell’apprendista, attesta l'attività formativa svolta.

Art. 92 - Trattamento normativo
L'apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d’apprendistato, al trattamento normativo dei lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d’insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite.
Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell'apprendista.
Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con apposita voce “formazione retribuita”.

Art. 93 - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’apprendista nell'Azienda o sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di apprendistato;
2. non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi ai conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
6. per gli apprendisti minori, informare periodicamente, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell’addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente n. 3), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 94 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell'Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
L’Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un’ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo. 

Art. 95 - Diritti dell'Apprendista
L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi.
L'apprendista non potrà essere adibito a:
a. lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempo di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
b. lavoro a turno notturno o festivo per le Aziende che operano su 24 ore.
Dichiarazioni congiunte
1° - Le Parti si riuniranno ogni qualvolta saranno apportate modifiche od integrazioni alle leggi vigenti in materia d’apprendistato.
2° - Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, s’incontreranno tempestivamente per le conseguenti armonizzazioni o modifiche che dovranno essere recepite anche dai contratti d’apprendistato in corso.

Titolo XXV - Telelavoro
Art. 96

Il Telelavoro è una forma di organizzazione del lavoro a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (lavoratore dipendente) e l’Azienda.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, quindi è parte dell’organizzazione dell’Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’Azienda e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali dell’Azienda. In quanto compatibile il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’Azienda.

Art. 97 - Tipi di Telelavoro
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali.

Art. 98
Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoratori subordinati.
Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato, sia esso domiciliare o remotizzato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda.

Art. 100
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizione di fruire delle medesime opportunità d’accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per lavoratori e/o per i lavoratori dipendenti comparabili ed ha diritto ad una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Il lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità resa e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.

Art. 102
L’Azienda, previa informazione ai telelavoratori, può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, che dalle leggi vigenti in materia (le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoratori).

Art. 103
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con apposita commissione da costituirsi, a richiesta, tra le Parti stipulanti il presente CCNL, prima dell'inizio dei contratto di Telelavoro.
[...]
L’Azienda è tenuto a fornire al telelavoratore i necessari supporti tecnici.

Art. 104
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato approfondire:
1. l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni dell’Azienda;
2. il carico di lavoro;
3. eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore.

Art. 105
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal decreto legislativo n. 66/2003.

Art. 106
Il telelavoratore ha gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che operano all’interno dell’Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica.

Art. 107
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.

Titolo XXVII - Lavoratori Invalidi o diversamente abili
Art. 109

Nel caso d’assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori invalidi valgono le norme di legge e il presente CCNL.
Le Parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone a validità ridotta in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera d’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle Convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecniche - organizzative delle Aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili, effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, l’Azienda e qualora presente la RSA, verificheranno, congiuntamente, le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non siano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa dell’Azienda, si attiveranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte, affinché sia realizzato l’avviamento in un’altra unità.
A livello territoriale, si studieranno le iniziative idonee, affinché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici atti a formare ed immettere nel mercato del lavoro soggetti diversamente abili, favorendone l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori diversamente abili, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legge n. 104/92.

Titolo XXVIII - Contratti d’inserimento
Art. 110

Il contratto d’inserimento è quel contratto che, attraverso un progetto individuale d’adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad uno specifico contesto lavorativo, mira all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori.

Art. 111
Il contratto d’inserimento ha la finalità di inserire o reinserire nel mercato del lavoro:
1. soggetti d’età compresa tra 18 e 29 anni (tali limiti devono intendersi nel senso di 18 anni compiuti e 29 anni e 364 giorni);
2. disoccupati di lunga durata, da 29 anni fino a 32 anni d’età; si definiscono disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi (D.Lgs. 297/2002, art. 1, comma 2 d);
3. lavoratori disoccupati con più di 50 anni d'età;
4. lavoratori che non abbiano lavorato per almeno 2 anni e che desiderino riprendere un’attività lavorativa;
5. donne senza limiti d’età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso d’occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;
6. persone riconosciute affette da un deficit fisico, mentale o psichico (ai sensi dei criteri dettati dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104).

Art. 112
In presenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo precedente, il contratto d’inserimento può essere utilizzato anche per favorire l’ingresso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extracomunitari.
I Datori di lavoro che possono stipulare i contratti d’inserimento sono:
a. aziende, loro consorzi e gruppi di Aziende. Quanto ai consorzi od ai gruppi di Aziende il progetto d’inserimento può prevedere l'impiego in diverse società del gruppo o consorziate. In tal caso si potrà dare l’ipotesi di un unico contratto di lavoro d’inserimento con una singola società del consorzio o del gruppo che, però, potrà "inviare" il lavoratore, ai fini del progetto d’inserimento, presso più società del consorzio o del gruppo. In tal caso, il limite percentuale previsto dall’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 276/2003, sarà computato esclusivamente in capo alla singola società che risulta essere la datrice di lavoro;
b. associazioni professionali;
c. associazioni sindacali e socio-culturali.
[...]

Art. 114 - Forma e Contenuti
Il contratto d’inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoro. Il contratto d’inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale.
L'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il dipendente s’intende assunto a tempo indeterminato.
Inoltre il contratto d’inserimento deve indicare:
1. la durata;
2. le mansioni e la categoria d’inquadramento;
3. il progetto individuale d’inserimento;
4. l'eventuale periodo di prova;
5. l'orario di lavoro;
6. il trattamento di malattia e/o infortunio.
Riguardo all'orario di lavoro, esso può prevedere anche il tempo parziale purché la minor durata dell'attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto.

Art. 115 - Il progetto Individuale d’inserimento
Per stipulare il contratto d’inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale d’inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente CCNL, oppure dagli Enti bilaterali.
Il fine è di adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità del contratto con trasformazione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, ha efficacia transitoria fino alla definizione della materia specifica.

Art. 116 - Durata
Il contratto d’inserimento, secondo l’art. 57 del D.Lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.
Per i disabili psico-fisici, la durata può pattuirsi fino a 3 anni.
Dal limite massimo di durata devono essere esclusi i periodi di:
a. assenza per maternità;
b. servizio militare e/o civile;
c. malattie di durata superiore a 20 giorni continuativi.
[...]

Art. 117 - Modalità della formazione
Il progetto individuale d’inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore inerente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e d’organizzazione aziendale.
La formazione teorica deve, inoltre, essere accompagnata da successive fasi d’addestramento specifico.
Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo previsto dal D.Lgs.276/2003 all'art. 2 e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 10 ottobre 2005. "In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d’inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità" del contratto d’inserimento, il Datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d’inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine del periodo d’inserimento, maggiorata del 100%.
Il contratto di lavoro, però, non si trasforma a tempo indeterminato. 

Art. 118
I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative paritetiche, ove presenti.
In alternativa:
1. i C.E.D.;
2. i suoi preposti qualificati;
3. un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.

Art. 119 - Disciplina del Rapporto di Lavoro
Al contratto d’inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001) e successive integrazioni o modifiche e dal Titolo XXII del presente CCNL.
Le percentuali massime di lavoratori assunti con contratto d’inserimento non possono superare il 10 % dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di un lavoratore ed arrotondamento superiore.
[...]
Gli assunti con contratto d’inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.

Titolo XXX - Occupazione Stranieri
Art. 121

Le Parti preso atto del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese e dell’occupazione dei cittadini stranieri, ritengono necessario affrontare tale tematica e concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studi e di ricerca finalizzate alla promozione d’interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale ed aziendale).
Le Parti s’impegnano a promuovere condizioni di parità all’accesso a tutte le forme d’impiego previste dal presente CCNL, compatibilmente con le condizioni legali di soggiorno in Italia, del cittadino straniero.
Le Parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all’integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante le ripercussioni nell’abito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengo di affidare agli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali o agli Enti di formazione paritetici, costituiti dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, un ruolo attivo anche per ottenere finanziamenti atti a:
1. razionalizzare ed incrementare la formazione integrativa dei lavoratori migranti;
2. attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica;
3. attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, sia all’acquisizioni dei fondamentali principi civici del nostro ordinamento (doveri e diritti del cittadino).
Gli Enti di Formazione dovranno determinare un piano d’azione che realizzi:
a. la possibilità di fornire corsi d’alfabetizzazione con mutualità dei costi;
b. la razionalizzazione delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva;
c. l’attuazione dei programmi di formazione civica.
Gli organismi bilaterali possono ai sensi dell’art. 4, comma 1°, del D.Lgs. 286/1998 stipulare convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti stagionali ed agli stages formativi.

Titolo XXXI - Riposo Giornaliero - Riposo Settimanale
Art. 122

Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all’art. 17 del D.Lgs.66/2003. Nell’attesa della regolamentazione di quanto sopra riportato e fatte salve le ipotesi già convenute al II livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 (undici) ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
1. cambio del turno;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte verso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d’avvio di nuove attività,
6. studi che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 (undici) ore;
7. vigilanza degli impianti e custodia;
8. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, preparazione delle assemblee adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti concordano che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 (nove) ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi, purché tale contrazione sia contenuta entro il massimo di 20 (venti) giorni lavorativi per anno solare.

Art. 123
Ai sensi di legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 (ventiquattro) ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere a diverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 66/2003, nelle sue eccezioni:
1. al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo che sarà determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+9 ore di riposo ogni sei giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli accordi di II livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana è pari a 20 (venti) ore.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, sarà riconosciuta al lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 5 per ciascuna settimana soggetta a rinvio (massimo 4 settimane / mese).

Titolo XXXIII - Sospensione - Riduzione Orario Lavoro - Soste - Banca delle Ore
Art. 129

Per la sospensione superiore a 30 minuti, dovuta a causa di forza maggiore e per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o del Datore di lavoro è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Art. 130
Nel caso di punte di lavoro di più intensa attività e di prevedibili periodi d’attività ridotta, il Datore potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto:
a. intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione;
b. recuperare, mediante rarefazione le ore lavorate nell’intensificazione,
c. ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione.
Quindi i seguenti casi:
1. superare l’orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2. ridurre l’orario contrattuale ordinario settimanale sino ad un minimo di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane;
3. nel caso di riduzione del fabbisogno d’ore con previsione dì successivo recupero il Datore di lavoro potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore settimanali, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate del lavoratore nel conto della Banca delle Ore.
Ai lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1 (uno) sarà riconosciuta la normale retribuzione ordinaria per 40 ore settimanali e la sola maggiorazione del 10% per le ore eccedenti.
Le ore eccedenti dovranno essere contabilizzate, quali crediti del lavoratore, nella Banca delle Ore.
Ai lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2 (due) spetterà l’intera retribuzione ordinaria afferente 40 ore settimanali con corrispondente deduzione delle ore non effettivamente lavorate, dal conto della Banca delle Ore individuale.
Ai lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 3 (tre) spetterà la sola maggiorazione del 10% per le ore eccedenti le 40 settimanali e il recupero avverrà alle stesse condizioni del regime previsto al punto 1 (uno).
Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere ili 192 ore a favore del lavoratore o del Datore di lavoro. 
Il regime d’intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al 1 gennaio dell’anno successivo. In caso di cessazione il saldo della banca delle ore sarà addebitato o accreditato con le competenze di chiusura del rapporto.
L’accredito comporterà maggiorazione del 20%.
Esclusivamente su richiesta del lavoratore eventuali saldi d'intensificazione potranno essere retribuiti con la retribuzione corrente maggiorata del 20% pertanto, l’intensificazione non goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 30% (10% all’atto dell’intensificazione e 20% all’atto della liquidazione).
Le ore d’intensificazione si considerano agli affetti normativi ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale pertanto eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste in eccedenza all’eventuale intensificazione di cui al punto che precede. La comunicazione di rarefazione o d’intensificazione dovrà essere data al lavoratore con un preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, di 24 ore.
La volontaria accettazione del minore preavviso determina il diritto del lavoratore di percepire le seguenti indennità:
a. da 72 a 24 ore: 0,20 centesimi all’ora di minore preavviso;
b. da 24 a 0 ore 0,40 centesimi all’ora di minore preavviso.
[...]

Titolo XXXV - Festività - Festività Abolite
Art. 133 - Religioni e Fedi diverse

I dipendenti di religione non cristiana, le cui ricorrenze siano riconosciute dallo Stato come Festività, comunicheranno tale fatto al Datore di lavoro e, potranno godere delle stesse, con retribuzione, sino a concorrenza, alternativa alla retribuzione delle festività oppure, quando compatibile con l’organizzazione del lavoro e previo accordo con il Datore, potranno recuperare le predette loro festività nei giorni di sabato, di domenica e/o nelle Festività infrasettimanali di cui al punto 2 dell’articolo 132.

Titolo XXXVI - Intervallo per la Consumazione dei Pasti
Art. 135

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordato tra i lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio.

Titolo XXXIX - Maternità
Art. 138

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela delle dipendenti lavoratrici madri.
[...]
La lavoratrice dipendente in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al Datore di lavoro il certificato rilasciato dall’Ufficiale Sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale e il Datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto, puerperio ed allattamento la lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al Datore di lavoro entro 15 giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’ufficiale dì stato civile o il certificato d’assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15 ottobre 1936, n. 128.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendete ha diritto ad astenersi dal lavoro a norma delle leggi vigenti.
[...]

Titolo XL - Ferie
Art. 139

[...]
Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
[...]

Titolo XLII - Malattia - Infortuni
Art. 141

[...]
Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio Datore di lavoro.
Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail ed all’autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d’impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione.
[...]

Titolo XLVII - Indennità Disagio - Prestazioni Speciali
Art. 146 - Campo di applicazione

Le indennità previste dal presente titolo saranno attribuite, caso per caso secondo le occorrenze, in tutti i CED che occupino più di 10 dipendenti, inclusi gli apprendisti.
[...]

Art. 147 - Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
I CED con meno di 10 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l'erogazione delle indennità di cui al presente titolo.

Art. 149 - Indennità sotterranei
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un’indennità giornaliera di 0,50 Euro. 

Art. 151 - Indennità locali rumorosi
I lavoratori che prestino l’intera attività lavorativa in locali al cui interno siano attive per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un’indennità giornaliera pari a 0.25 Euro.

Titolo LIV - Indumenti - Attrezzi di Lavoro
Art. 166

Il Datore di lavoro è tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modifica se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dal superiore diretto. Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto al C.E.D. di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell’addebito.
[...]

Titolo LV - Tutela della Salute e della Integrità Fisica del Lavoratore Ambiente di Lavoro
Art. 167

Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle Aziende, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l’Azienda fornirà gratuitamente idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
a. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
b. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
c. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
e. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o d'altri lavoratori;
f. partecipare ai programmi di formazione e d’addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire con apposito protocollo d’intesa, una Commissione Paritetica composta da tre persone per ciascuna parte firmataria per realizzare quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008.

Titolo LVIII - Mobbing e Molestie Sessuali
Art. 170

Le Parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale.
Il Datore di lavoro s’impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono dì affidare all’Osservatorio Nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

Art. 171
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al Decreto legislativo n. 145 del 30 maggio 2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice e/o di un lavoratore e di creare un clima d’intimazioni, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuover^ e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Titolo LIX - Doveri del Lavoratore Dipendente - Disposizioni Disciplinari Licenziamenti
Art. 172 - Doveri del Lavoratore Dipendente

Il lavoratore dipendente deve esplicare l’attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare deve:
[...]
b. svolgere tutti i compiti assegnati dal Datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme di Legge, del presente CCNL e delle disposizioni ricevute, con la massima diligenza ed assiduità;
[...]
f. evitare nella maniera più assoluta di accedere all’Azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia espressa autorizzazione, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni datoriali o legislative;
g. rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’Azienda e rese note dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Art. 173 - Disposizioni Disciplinari
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti nei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto dì lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell’infrazione commessa, con:
1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto;
3. multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione base;
4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[...]
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo:
[...]
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di rispettare la disciplina del lavoro od i compiti che rientrano nelle declaratoria e/o nei profili del proprio livello;
[...]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
b. si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[...]
d. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata che può essere destinataria di più grave provvedimento.
Il licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le seguenti ed analoghe mancanze:
[...]
b. grave violazione degli obblighi di cui all’art. 160;
c. recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza;
[...]
f. il reiterato comportamento oltraggioso verso il Datore di lavoro, i superiori, i colleghi od i sottoposti;
g. la terza recidiva in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione;
[...]
i. abbandono ingiustificato del posto del lavoro del custode;
j. rissa nei luoghi di lavoro o grave offese verso i compagni di lavoro;
k. comprovate molestie sessuali;
l. per riconosciuta e grave comportamento di mobbing;
m. grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazioni e gestione adottato dall’Azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
[...]

Art. 174 - Licenziamenti
Fermo restando l’ambito d’applicazione della L. n. 604/1966, come modificata dall’art. 18 della L. 300/1970 e della L. n, 108/1990, il C.E.D. può procedere al licenziamento del dipendente:
[...]
3. per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell’art. 2119 c.c., nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisorio del rapporto di lavoro, quali ad esempio, quelli indicati di seguito:
a. insubordinazione od offese gravi verso i superiori;
b. furto, frode, danneggiamento volontario od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c. qualsiasi atto volontario che possa compromettere la sicurezza, l’incolumità del personale, del pubblico, che determini danneggiamento grave agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3), l’Azienda potrà disporne la sospensione cautelare non disciplinare con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni. [...]
Il lavoratore, a norma di legge, è tenuto al risarcimento dei danni causati.
[...]

Titolo LX - Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 175

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da sei membri di cui tre nominati dalle Organizzazioni Datoriali e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all’interpretazione ed applicazione nell’Azienda del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
2. tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[...]
4. verificare e valutare l’effettiva applicazione nelle singole Aziende di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all’attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendete dall’Azienda; quest’ultimo è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
5. esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
6. esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
7. definire la classificazione del personale, come previsto dal Titolo X del presente CCNL;
8. definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa inerenti l’interpretazione delle clausole contrattuali.

Titolo LXI - Composizione delle Controversie
Art. 176

In caso di controversie tra l’Azienda ed il lavoratore dipendente sui contenuti o sull'applicazione delle tipologie contrattuali di cui a! presente titolo, le Parti sottoscrittrici, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano nei modi conformi allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
1. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale Nazionale o all’Ente Bilaterale Regionale e successiva attivazione della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
2. per controversie sull'applicazione dei contratti individuali stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale Nazionale e/o all’Ente Bilaterale Regionale (se costituita), ai fini di consentire la raccolta statistica delle difficoltà, darne interpretazione bilaterale, anche alla luce dell’eventuale giurisprudenza di merito, e predisporre bozze per un o più chiaro ed univoco testo contrattuale.
[...]
Nota a Verbale
Le fattispecie del presente Titolo sono demandate all'Ente Bilaterale Nazionale per un più attento esame, fino al raggiungimento di soluzioni pratiche ed applicative.

Titolo LXIII - Formazione Continua “Formoa”
Art. 178

Le Parti individuano in Formoa (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua delle Organizzazione Autonome) il Fondo cui i C.E.D. faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua. 
Le Parti riconoscono concordemente l'importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, d’accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
2. cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
3. rispondere a necessità d’aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni d’inadeguatezza professionale;
4. facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi d’assenza.
In questo quadro Formoa, nel corso degli incontri concordati, fornirà alle Aziende ed alle OO.SS. informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne al C.E.D..
Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali già vigenti in materia, a tale livello sarà valutata l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
1. al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda;
2. alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
3. al personale interessato da processi d’innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione dell’Azienda che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare un’effettiva riqualificazione delle competenze /professionalità;
4. alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 133 del presente contratto;
5. alla generalità dei dipendenti e dei Rappresentante dei Lavorator per la Sicurezza (RLS) per la formazione prevista agli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Formoa.
Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.
[...]

Titolo LXV - Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Enboa”
Art. 180

L'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome - “Enboa”, - costituito con atto
notarile il 21 dicembre 1998, costituisce lo strumento/struttura al quale le Parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto a tutti gli addetti dei vari settori (titolari e lavoratori) che operano nelle diverse attività contrattualizzati dalle Parti stipulanti.
A tal fine, l'Enboa, su mandato delle Parti costituenti:
1. elabora e organizza la divulgazione con le modalità più opportune, le relazioni sul quadro socio- economico del settore, delle varie attività e le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle Parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione dei compiti attribuiti;
2. incentiva e promuove studi e ricerche sulle aree delle diverse categorie e/o sull’area di categorie omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Formoa, l’analisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
3. predispone, su mandato delle Parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
4. promuove, coordinandosi con il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (Formoa) di cui all'accordo interconfederale del 7 gennaio 2009, sottoscritto tra Cnai e Cisal le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee;
5. predispone, ove autorizzato dalle istituzioni regionali, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel modello di libretto formativo del cittadino, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del Settore attraverso la formazione;
6. favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate dai CC.CC.N.L. e quanto demandato e definito dal "gruppo per le pari opportunità";
8. promuove iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione delle Aziende finalizzate all'avvio delle procedure di qualità;
9. promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le Parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali, a tale scopo costituiti dalle Parti firmatarie del presente CCNL;
10. promuove studi, ricerche ed iniziative relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le Parti firmatarie il presente CCNL;
11. promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandoli con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione europea;
12. promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti;
13. valorizza in tutti gli ambiti significativi, la specificità delle "relazioni sindacali" del settore e le relative esperienze bilaterali;
14. attua tutti gli adempimenti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Enboa;
15. individua e adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Enboa e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo;
promuovere la costituzione degli Enti Regionali Bilaterali “Erboa regione ”, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati.
L'Enboa ha inoltre il compito di:
1. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi di II livello dei settori stipulati dalle Parti firmatarie il presente CCNL;
2. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture e/o dalle varie aree di categoria, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del lavoro" "Flessibilità", "Regimi di orario", "Sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività sindacale";
3. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività delle diverse categorie e dei lavoratori italiani;
4. ricevere le comunicazioni concernenti la nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti designati dalle rispettive Parti quali rappresentanti e componenti degli strumenti bilaterali, "Commissione paritetica nazionale" e "Gruppo per le pari opportunità", nonché la nomina dei "Referenti regionali";
5. ricevere la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica regionale o provinciale e del collegio di arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui al D.Lgs. 29.10.1998 n. 387.

Titolo LXVI - Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Erboa”
Art. 182

Le Parti convengono, di dare completa attuazione all’intesa sottoscritta in data 21.12.1998, nel costituire in tutte le Regione l’Ente Bilaterale Regionale “Erboa” del/della (seguire il nome della Regione).
Per quanto riguarda il finanziamento per assicurare l’operatività degli Enti Bilaterali Regionali si rimanda all'art. 183 del presente CCNL.

Titolo LXIX - Appalti
Art. 187

Le Aziende appaltanti inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le Aziende appaltatrici:
a. all’effettiva assunzione del rischio d’impresa;
b. al rispetto delle norme previste dai contratti del settore merceologico cui appartengono le Aziende appaltatrici;
c. all’osservanza di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche;
d. la presentazione del DURC, ogni qualvolta si esegue un pagamento, saldo od acconto di fattura; oltre il DURC rilasciato dagli Enti Bilaterali se nel CCNL è previsto.
Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
Le Aziende, in occasione dell’incontro annuale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi), si renderanno disponibili ad informare in merito:
a) all’informazione data alle imprese appaltatrici in merito ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro;
b) alle misure adottate per eliminare i rischi delle interferenze tra l’attività dell’appaltante e dell’appaltatore, da allegare al contratto di appalto o d'opera ai sensi dell’art. 3 della legge n. 123/2007;
c) agli eventuali infortuni con dipendenti dell’appaltatore, verificatisi all’interno dell’Azienda;
d) alla vincolante indicazione del servizio da eseguire o dell’opera da compiere;
e) all’attestazione della diretta organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore ed all'effettiva assunzione a suo carico del relativo rischio d’impresa.
Le eventuali osservazioni del RLS in merito al precedente punto b) ed all'osservanza delle norme in materia di sicurezza delle ditte appaltatrici, saranno approfondite, con la Direzione dell’appaltante.