Tipologia: Ipotesi di rinnovo
Data firma: 21 maggio 2012
Validità: 01.04.2012 - 31.03.2015
Parti: Assoced-Confterziario, Lait-Confterziario e Ugl Terziario
Settori: Servizi, CED
Fonte: lametasociale.it
Note: Rinnovo del CCNL 21 aprile 2009

Sommario:

Premessa
Titolo I Campo di applicazione
Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto)
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2 (Classificazione del personale)
Titolo III Quadri
Art. 11 (Indennità di funzione) - Quadri
Titolo IV Assunzione ordinaria e con contratti atipici
Art. 14 (Periodo di Prova)
Titolo V Contratto di apprendistato
Art. 15 (Definizione)
Titolo VIII Orario di lavoro
Art. 38 (Orario normale settimanale)
Titolo XI Lavoro a turni
Art. 60 ( Indennità)
Titolo XVI Malattie e infortuni
Art. 91 (Trattamento economico di malattia)
Titolo XXIII Indennità disagio e prestazioni speciali
Art. 129 (Indennità mensa)
Titolo XXVIII Ente bilaterale e formazione continua
Premessa
Art. 168 (Finanziamento dell'Ente Bilaterale)
Titolo XXIX Composizione delle controversie
Nuovo art. 169 (Composizione delle controversie)
Art. ... (Commissioni di certificazione)
Art. ... (Collegio arbitrale)
Art. ... (Clausola compromissoria)
Nuovo Art. 173 (Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali)
Art. 174 (Contributi di assistenza contrattuale per Assoced)
Titolo XXI Trattamento economico
Art. ... (Elemento economico di garanzia)
Titolo XXXIII Assistenza sanitaria integrativa
Art. 199 (Quota associativa)
Titolo XXXV Decorrenza e durata del contratto
Art. 201 (Decorrenza e durata)
Tabella A
Allegato 1 - Classificazione del personale dipendente da società tra professionisti costituite al sensi dell'art. 10, legge n. 183/2011 che svolgono attività di tipo economico-amministrativo e tecnico, diverse dalle attività dei CED, da studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e da agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative.
• Commissione per l’inquadramento
Allegato 2 - Accordo per la per la disciplina contrattuale dell’apprendistato professionalizzante nel settore centri elaborazione dati (CED) al sensi del dlgs. 14 settembre 2011, n. 162
Art. 1 - Stipulazione del contratto
Art. 2 - Numero di apprendisti
Art. 3 - Limiti di età
Art. 4 - Proporzione numerica
Art. 5 - Parere di conformità
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Ammissibilità, qualifiche e mansioni
Art. 8 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 9 - Durata dell’apprendistato
Art. 10 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 11 - Doveri dell’apprendista
Art. 12 - Referente per l'apprendistato
Art. 13 - Attività formativa: durata e contenuti
Art. 14 - Modalità di erogazione della formazione
Art. 15 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Art. 16 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 17 - Malattia
Art. 18 - Trattamento normativo
Art. 19 - EASI
Art. 20 - Rinvio alla legge
Art. 21 - Competenze dell'Ente Bilaterale Nazionale
Art. 22 - Decorrenza
Tabella - Piano orario curricolare
All. 1 - Contenuti formativi per l’apprendistato professionalizzante per le aziende che applicano il CCNL centri elaborazione dati
Allegato 3 - Accordo per la costituzione del fondo interprofessionale per il settore Centri Elaborazione Dati

Ipotesi di rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED), per le società tra professionisti, costituite ai sensi dell'art. 10, L. n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative.

Il giorno 21 del mese di maggio dell’anno 2012, in Roma, presso la sede dell'Assoced, Via Satrico 47, Roma, si sono incontrati: la Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati - Assoced [...], con l'assistenza della Confterziario [...], la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali - Lait [...], con l’assistenza della Confterziario [...] e Ugl Terziario - Federazione Nazionale [...], per sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), per le società tra professionisti, costituite ai sensi dell'art. 10, L. n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative

Premessa
[...]
Le Parti si impegnano a provvedere entro 6 mesi alle modifiche ed integrazioni delle norme contrattuali che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'entrata in vigore della "Riforma del lavoro”, attualmente in fase di discussione e completamento a livello legislativo. 
[...]

Titolo I Campo di applicazione
Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto)

Omissis ...
A decorrere dal 1° aprile 2012, il CCNL si applica:
a) ai lavoratori dipendenti delle società tra professionisti, come individuate dall'art. 10, L. n. 183/2011, che svolgono:
- attività riconducibili a quelle specifiche dei CED;
- attività di tipo economico-amministrativo e tecnico, diverse dalle attività dei CED. Per la classificazione del personale di cui al primo alinea, si applicano le disposizioni dell’art. 2 (Classificazione del personale) del CCNL per i CED, mentre per le attività di cui al secondo alinea si rinvia all’Allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo.
b) agli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi
c) alle agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative
Per la classificazione del personale di cui ai punti b) e c) si rinvia all'Allegato 1 che fa parte integrante del presente accordo.
Dichiarazione a verbale
Le Parti precisano che il contratto è applicabile a tutti i lavoratori sia con contratto di lavoro subordinato che a progetto, con o senza partita IVA.

Titolo V Contratto di apprendistato
Art. 15 (Definizione)

Il contratto di apprendistato, ai sensi dei D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, è un contratto finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani ed è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è demandata al protocollo contrattuale per l’apprendistato allegato, siglato in data 24 aprile 2012, e parte integrante del presente accordo (Allegato 2)

Titolo VIII Orario di lavoro
Art. 38 (Orario normale settimanale)

La durata normale dei lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
Al secondo livello di contrattazione aziendale e provinciale/regionale potranno essere raggiunte intese sulle materie riguardanti turni o nastri orari.

Titolo XI Lavoro a turni
Art. 60 ( Indennità)

I lavoratori ricompresi nel campo di applicazione dei presente titolo, a compensazione dei disagi derivanti dallo svolgimento dell'attività a turnazione, hanno diritto alle seguenti maggiorazioni: [...]

Titolo XVI Malattie e infortuni
Art. 91 (Trattamento economico di malattia)

[...]
Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dal 1° aprile 2012, nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal primo comma dell'art. 90, l'integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per i primi tre eventi di malattia, ed al 50% per il quarto e quinto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal sesto evento.
Non sono computabili, ai soli fini dell’applicazione della disciplina prevista al precedente comma, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:
- evento morboso certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
- sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;
- eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
Omissis

Titolo XXIII Indennità’ disagio e prestazioni speciali
Art. 129 (Indennità mensa)

I CED, con più di 10 dipendenti che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa [...]

Titolo XXVIII Ente bilaterale e formazione continua
Premessa

Le Parti ritengono fondamentale il rafforzamento del sistema della Bilateralità e concordano sulla necessità di diffonderne la conoscenza e promuoverne io sviluppo. Ribadiscono che le prestazioni previste dal sistema della Bilateralità costituiscono un diritto contrattuale del singolo lavoratore che, quindi, matura un diritto contrattuale di natura retributiva - alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - che i datori di lavoro devono garantire, anche qualora non aderiscano al sistema.
L'applicazione del CCNL per i Centri Elaborazione Dati comporta, pertanto, per i datori di lavoro l’obbligo di versamento all'Ebce dei contributi stabiliti dal presente accordo o, in alternativa, il versamento delle somme indicate in busta paga, fermo restando l'obbligo di garantire, in ogni caso, le prestazioni previste dal sistema della Bilateralità. 

Art. 168 (Finanziamento dell'Ente Bilaterale)
Al fine di assicurare l’effettività dei servizi e delle tutele previste dal presente CCNL per il tramite della bilateralità, sono tenuti a contribuire al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale (Ebce) tutti i soggetti che applicano il presente contratto collettivo.
[...]
Dichiarazione congiunta
Le parti, riconosciuta l'importanza che i! welfare negoziale riveste nella modernizzazione delle relazioni sindacali e di lavoro del settore e preso atto delle posizioni ministeriali in materia, precisano che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono obbligatori per tutti i datori di lavoro che applicano il presente CCNL e formano parte integrante del sistema delle tutele (economiche e normative) concesse ai lavoratori. Le prestazioni e le tutele garantite dal sistema della bilateralità nazionale e/o territoriale costituiscono, di conseguenza, un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore, Nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, il lavoratore matura il diritto alla erogazione diretta dell'elemento distinto della retribuzione non assorbibile come determinato dal presente articolo, dalla data di firma del presente CCNL e in ogni caso gli devono essere garantite le prestazioni e i servizi previsti dal sistema della bilateralità.

Titolo XXIX Composizione delle controversie
Nuovo art. 169 (Composizione delle controversie)

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e ss. del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione In sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente bilaterale.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante di Assoced;
b) per i lavoratori, da un rappresentante di Ugl-Terziario.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o posta certificata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civ..
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
In caso di mancata comparizione di una delle parti, la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni
successivi, potranno adire il Collegio arbitrale di cui al successivo art. ... (Collegio arbitrale).
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 170.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.  

Art. ... (Collegio arbitrale)
Le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
A tale scopo è istituito un Collegio di arbitrato, a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.
L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice deve essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno designato da Assoced, uno da Ugl-Terziario e il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei Procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, 
dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate.
È fatta salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010, n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 412 cod. proc. civ. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso.
In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell’art. 38-bis, opererà secondo le modalità di cui all'art. 412-quater cod. proc. civ„
Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

Art. ... (Clausola compromissoria)
Ai sensi dell'art. 31, c. 10, L. n. 183/2010, le Parti riconoscono la possibilità di pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui all'art. ... (Collegio arbitrale) delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del "mobbing", delle molestie sessuali e degli istituti di cui al Titolo XVIII del CCNL.
La clausola di cui al 1° comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo dì prova, ove previsto, ovvero prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata dalle Commissioni previste dal precedente Art. ... (Commissioni di certificazione).

Allegato 1 - Classificazione del personale dipendente da società tra professionisti costituite al sensi dell'art. 10, legge n. 183/2011 che svolgono attività di tipo economico-amministrativo e tecnico, diverse dalle attività dei CED, da studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi e da agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative.
Commissione per l’inquadramento

Le Parti si impegnano a costituire una Commissione Paritetica per l’inquadramento, composta di tre rappresentanti per Assoced e tre per Ugl-Terziario, con il compito di esaminare il sistema di classificazione previsto nel presente accordo e proporre alle Parti l’inserimento di nuove figure, per rispondere alle esigenze di adeguamento che dovessero emergere in fase di prima applicazione del contratto.
I lavori della Commissione dovranno essere completati 6 mesi prima della scadenza del CCNL, 

Allegato 2 - Accordo per la per la disciplina contrattuale dell’apprendistato professionalizzante nel settore centri elaborazione dati (CED) al sensi del dlgs. 14 settembre 2011, n. 162
Il giorno 24 dei mese di aprile dell'anno 2012, in Roma, presso la sede dell’Assoced, Via Satrico 47, Roma, si sono incontrati: la Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati - Assoced [...], con l'assistenza della Confterziario [...] e Ugl Terziario - Federazione Nazionale [...]
Le Parti riconoscono nell'apprendistato un istituto utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, ai sensi dei D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c), con il presente accordo le Parti definiscono la disciplina dell'apprendistato professionalizzante da valere per le aziende del settore Centri Elaborazione Dati (CED) per le assunzioni effettuate a decorrere dal 26 aprile 2012.
Le Parti si impegnano, altresì, ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al presente accordo qualora il Disegno di legge governativo di “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” dovesse prevedere modifiche alla regolamentazione di legge dell'apprendistato che richiedano un'ulteriore adeguamento delle disposizioni contrattuali. 

Art. 1 - Stipulazione del contratto
il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta, con indicazione:
- della durata
- del periodo di prova
- del livello di inquadramento iniziale, di quello intermedio e di quello finale
- della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.
Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, anche frazionati, comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
[...]

Art. 2 - Numero di apprendisti
Non potranno procedere a nuove assunzioni con contratto di apprendistato i datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui ai presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Art. 3 - Limiti di età
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005.

Art. 4 - Proporzione numerica
Il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del C.C.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
È consentita altresì l'assunzione di un apprendista per i CED che occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un solo dipendente, comprendendo nel computo anche il titolare o il socio.

Art. 5 - Parere di conformità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato ai conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
La richiesta si intenderà accolta qualora la commissione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda, tenuto conto delle necessarie verifiche di regolare iscrizione e versamento dell'azienda aderente.

Art. 7 - Ammissibilità, qualifiche e mansioni
L’apprendistato professionalizzante è ammesso nell'ambito della disciplina contrattuale nazionale dei CED per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2°, 3°S, 3°, 4° e 5° della classificazione del personale.

Art. 9 - Durata dell’apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

Livelli Durata (mesi)
2 36
3S 36
3 36
4 36
5 24

Art. 10 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) non adibire l'apprendista a lavori dì manovalanza e non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
d) consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di lavoro;
e) accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 13 e 14.

Art. 11 - Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
a) osservare le norme disciplinari generali previste dal CCNL dei CED e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 12 - Referente per l'apprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011, l'attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno all'azienda, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa.
Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine dei periodo di apprendistato.
In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 13 - Attività formativa: durata e contenuti
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamelo, o esterna finalizzato all’acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale dei CED che l'apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissato dall'art. 9.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella Tabella del piano orario curricolare che costituisce parte integrante del presente accordo.
Al fine di garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella Tabella del piano orario curricolare le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma. 

Art. 14 - Modalità di erogazione della formazione
La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning; anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare la formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

Art. 16 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore di lavoro, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.

Art. 18 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale dei CED per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale compie il tirocinio.
Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 24 ore settimanali.

Art. 20 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale nazionale dei CED

Art. 21 - Competenze dell'Ente Bilaterale Nazionale
Le Parti attribuiscono la responsabilità di monitorare, regolamentare, gestire ed assistere le aziende e gli apprendisti all'Ente Bilaterale nazionale dei CED.

Art. 22 - Decorrenza
Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012.
Ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25 aprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina dell’Accordo 21 aprile 2009.

Tabella - Piano orario curricolare

Profili professionali

Ore complessive di formazione professionalizzante

Durata

approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)

240
(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 210 ore)

36 mesi

particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica 210 (inquadramento finale al 3° livello super)

210

36 mesi

specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche(inquadramento finale al 3° livello)

180

36 mesi

normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche(inquadramento finale al 4° livello)

160

36 mesi

semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 5° livello)

120

24 mesi



All. 1 - Contenuti formativi per l’apprendistato professionalizzante per le aziende che applicano il CCNL centri elaborazione dati
I percorsi formativi delle specifiche figure professionali sono articolati in contenuti formativi di base e di carattere trasversale, finalizzati all’inserimento in azienda e nell’ambiente lavorativo mediante il trasferimento delle conoscenze su tematiche comuni, e in contenuti formativi di carattere professionalizzante, finalizzati all’acquisizione di conoscenze e capacità tecnico-professionali.

Conoscenze e competenze di base e trasversali (comuni a tutte le figure)
• Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa.
• Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi.
• Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda.
• Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali, con particolare riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, trattamento economico fisso ed accessorio, assenze del personale, codice disciplinare, articolazione organizzativa dell’azienda con particolare riferimento alla struttura di appartenenza.
• Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, in particolare le principali normative di riferimento (Legge 191/1974, D.Lgs 626/1994, ecc.); l’organizzazione della sicurezza sui lavoro; cenni sulla prevenzione incendi, le emergenze ed il pronto soccorso.
• Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
• Conoscere i rapporti interpersonali a monte e a valle e con i livelli di responsabilità.
• Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.
• Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
• Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato.
• Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale.
• Conoscere la previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
• Lavorare in gruppo per obiettivi
• Analizzare e risolvere situazioni problematiche.
• Conoscere e saper utilizzare gli strumenti informatici e i principali software applicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura, con particolare riguardo a quelli utilizzati nella propria area di attività.
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