Categoria: 1938
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Tipologia: Contratto modificativo
Data firma: 10 marzo 1938
Parti: Federazione Nazionale Fascista Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Edilizia
Settori: Edilizia, Edili ed affini
Fonte: G.U. 10 giugno 1938, n. 181, p. II


Contratto collettivo di lavoro per gli addetti all’industria edilizia ed affine (modificazioni), 10 marzo 1938

Addì 10 marzo 1938-XVI, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini [...] e la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Edilizia [...], al fine di adeguare le norme relative all’orario di lavoro contenute negli artt. 5 e 10 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1936-XIV per gli addetti all’industria edilizia ed affine alle norme contenute nel R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, sulla riduzione della settimana lavorativa a 40 ore, si è convenuto di sostituire gli artt. 5 e 10 del contratto nazionale medesimo con l’articolo seguente:
L’orario normale di lavoro sarà stabilito, nei singoli contratti integrativi, in modo che durante l’anno solare la media settimanale risulti di 40 ore, con un massimo di 8 ore giornaliere per 8 mesi dell’anno e di 10 ore giornaliere per gli altri 4 mesi, salve le disposizioni relative al sabato fascista.
Per i lavoratori addetti ad eseguire lavori preparatori o complementari che devono essere compiuti oltre l’orario normale del cantiere allo scopo di assicurare l’inizio o la regolare ripresa o cessazione dei lavori, ovvero per evitare inconvenienti all’attività del cantiere o pericolo ai lavoratori, la durata giornaliera del lavoro può essere prolungata di 2 ore a regime normale.
Le norme del presente articolo non si applicano al personale di cui all’art. 3 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con la indicazione dell’orario dell’inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
L’orario di lavoro firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, deve essere trasmesso al competente Circolo dell’ispettorato Corporativo al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui al successivo comma, è considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre i limiti di orario giornaliero stabiliti dall’impresa per i singoli canteri, in concordanza con l’orario settimanale fissato dai contratti integrativi provinciali.
Le percentuali di aumento sulla paga normale per il lavoro straordinario effettuato oltre l’orario normale giornaliero del cantiere, come sopra determinato, saranno stabilite, nei contratti integrativi, nella misura del 10 % per le prime due ore e fino al limite di 8 ore settimanali e di non meno del 20 % per le ore giornaliere successive.
Nel caso che prima del lavoro straordinario venga eseguito lavoro di recupero, le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario saranno corrisposte secondo le modalità sopra stabilite, per le ore eseguite oltre l’orario normale aumentato del tempo di recupero, secondo il disposto dell’art. 7.
Le norme per il lavoro straordinario fissate dai contratti integrativi vigenti in relazione alle disposizioni preesistenti, si intendono sostituite da quelle del presente contratto anche per quanto riguarda le percentuali di maggiorazione.
Resta però convenuto che la percentuale fissata nei vigenti contratti integrativi per il lavoro straordinario, ove sia superiore al 20 %, continuerà ad applicarsi per le ore eccedenti le due giornaliere ed oltre il limite delle 8 settimanali.
Le percentuali di aumento per il lavoro festivo e notturno saranno stabilite nei contratti integrativi.
Per le ore notturne si considerano quelle compiute dalle 22 alle 6 del mattino.
Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni di cui sopra non si intendono come notturne e festive le ore comprese in turni regolari periodici; quando però i lavoratori vengono eccezionalmente; adibiti a tali turni, essi hanno diritto al rispettivo compenso.
Le percentuali per le ore straordinarie, notturne e festive, non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nessun lavoratore potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.