Tipologia: CCNL
Data firma: 16 settembre 1938
Validità: 28.10.1938 - 28.10.1940
Parti: Federazione Nazionale Fascista Industriali del Cemento, Calce, Gesso e Manufatti in Cemento e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell'Edilizia
Settori: Edilizia, Cemento ecc.
Fonte: G.U. 27 febbraio 1939, n. 48, p. II

Sommario:

Premesse
Art. 1. Assunzione.
Art. 2. Ammissione donne e fanciulli.
Art. 3. Documenti.
Art. 4. Visita medica.
Art. 5. Notifica della residenza.
Art. 6. Periodo di prova.
Art. 7. Orario di lavoro.
Art. 8. Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 9. Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. Sospensione di lavoro.
Art. 11. Interruzione di lavoro.
Art. 12. Recupero.
Art. 13. Riduzione di lavoro.
Art. 14. Trapasso di azienda.
Art. 15. Paghe.
Art. 16. Apprendistato.
Art. 17. Classifica operai.
Art. 18. Cottimi.
Art. 19. Lavori speciali.
Art. 20. Trasferte.
Art. 21. Passaggio di mansioni.
Art. 22. Ferie.
Art. 23. Malattia ed infortunio.
Art. 24. Casse mutue malattia - Scuole professionali.
Art. 25. Chiamata e richiamo alle armi e nella M.V.S.N.
Art. 26. Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 27. Indennità di licenziamento
Art. 28. Gerarchia.
Art. 29. Disciplina sul lavoro.
Art. 30. Entrata ed uscita.
Art. 31. Permessi di entrata ed uscita.
Art. 32. Assenze.
Art. 33. Utensili e materiali.
Art. 34. Visite d’inventario e visite personali.
Art. 35. Divieti.
Art. 36. Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. Multe e sospensioni.
Art. 38. Licenziamento per mancanze.
Art. 39. Disposizioni particolari.
Art. 40. Reclami e controversie.
Art. 41. Durata del contratto.
Contratto collettivo nazionale concernente la revisione delle declaratorie dei minatori e aiuto-minatori del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria del cemento, 21 ottobre 1940

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle industrie del cemento od a lavorazione promiscua (cemento, calce, gesso), 16 settembre 1938

Addì 16 settembre 1938-XVI, in Roma, fra la Federazione Nazionale Fascista Industriali del Cemento, Calce, Gesso e Manufatti in Cemento [...] e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell'Edilizia [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le ditte industriali e cooperative esercenti le industrie del cemento e degli agglomeranti cementizi e delle industrie a produzione promiscua di cemento, calce e gesso in tutto il territorio del Regno e per tutti i lavoratori dipendenti.

Premesse
Pattuizioni locali.
I contratti integrativi del presente contratto nazionale saranno stipulati entro un anno dalla sua entrata in vigore, salvo eventuali accordi per la proroga di detto termine da concordarsi fra le parti.
Essi dovranno contenere:
a) la determinazione dei minimi di paga oraria per ciascuna delle categorie contrattuali;
b) la determinazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro a cottimo;
c) la precisazione di eventuali condizioni di carattere esclusivamente locale, purché non siano in contrasto con le clausole del presente contratto;
d) la determinazione delle indennità di trasferta di cui all’art. 20.

Art. 1. Assunzione.
Per l’assunzione degli operai valgono le norme contenute nella legge e nel regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro, tenendo particolarmente conto delle preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Pnf, ai Sindacati Fascisti e agli ex Combattenti.
Il datore di lavoro terrà conto delle assunzioni a parità di requisiti anche delle condizioni familiari dell’operaio, come da disposizioni ministeriali.

Art. 2. Ammissione donne e fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Nei lavori interni delle miniere e cave non sono ammessi per alcun motivo le donne e i giovani fino ai 16 anni.
Gli stabilimenti dove lavorano le donne saranno muniti a termine di legge di camere d’allattamento. Particolari provvedimenti saranno presi a tutela dell’igiene, della sicurezza, della moralità.
Dai turni di notte sono escluse le donne e i fanciulli. Per il lavoro notturno valgono le norme di legge.

Art. 4. Visita medica.
All’atto dell’assunzione in servizio l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.
Eventuali visite successive potranno essere richieste dal datore di lavoro ai medici delle «Mutue».
Per i mutilati e invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.
Restano ferme egualmente le disposizioni di legge concernenti le visite mediche obbligatorie.

Art. 7. Orario di lavoro.
Ferme restando le disposizioni sul sabato fascista e sul riposo settimanale, la durata massima del lavoro è di 40 ore settimanali, ripartite in non più di 8 ore giornaliere e, in riferimento alle disposizioni di legge, con le seguenti eccezioni:
A) Reparto a lavorazione continua: Per gli addetti all’esercizio ed alla manutenzione dei forni e alla macinazione del crudo, cotto e del carbone per i forni rotanti, nonché agli addetti alle grues, l’orario di lavoro potrà essere stabilito in modo da non superare le 8 ore giornaliere e la media di 42 ore settimanali in un ciclo di legge di superare l’orario normale di lavoro fino ad un massimo 4 settimane.
B) Reparto cave: Tenuto conto della facoltà ammessa dalla legge di superare l’orario normale fino ad un massimo di 60 ore settimanali e di 10 giornaliere, nei contratti integrativi saranno determinati i tre mesi in cui è ammesso tale superamento e verrà stabilito l’orario di lavoro nei diversi periodi dell’anno, in modo che la media settimanale non superi le 40 ore.
C) Lavori discontinui di semplice attesa e custodia: Per i lavoratori compresi nella tabella relativa alle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (art. 3 R.D. 29 maggio 1937, n. 1768) l’orario normale di lavoro non potrà superare le 10 ore giornaliere, ad eccezione delle lavorazioni contemplate nei paragrafi A) e B) del presente articolo e delle categorie 1, 2, 3, 25, 28 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 per le quali ultime l’orario normale giornaliero può raggiungere le 12 ore.
D) Lavori preparatori e complementari: È ammesso, con riferimento all’art. 5 della legge 29 maggio 1937, n. 1768, il superamento dell’orario normale di lavoro a regime di salario normale oltre i limiti sopraindicati e fino a un massimo di un’ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e loro pulizia.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati l’orario di lavoro, con la indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
L’orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, deve essere trasmesso al competente Circolo dell’ispettorato Corporativo, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.
Ove le esigenze produttive lo richiedano, potranno essere istituiti due o più turni giornalieri.
Nella effettuazione di tali eventuali turni, i lavoratori dovranno essere avvicendati, in modo da evitare che gli stessi lavoratori siano adibiti con maggior frequenza di altri ai turni di notte.
Sono esclusi i turni a scacchi.

Art. 8. Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Le ore di lavoro eccedenti i limiti di orario previsti dall’articolo precedente sono considerate straordinarie.
In caso di effettuazione di lavoro straordinario quando le ore di lavoro straordinario si aggiungono agli orari normali di lavoro previsti dall’articolo precedente e la durata complessiva del lavoro non ecceda le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il salario normale maggiorato del 10 % per il lavoro straordinario compiuto. La presente disposizione entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione del presente contratto per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Quando invece con le ore di lavoro straordinario in aggiunta agli orari normali di cui all’articolo precedente, la durata complessiva di lavoro eccede le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere, le ore di lavoro straordinario in più di tali limiti saranno retribuite con la maggiorazione del 25 %.
Parimenti sarà retribuito con la stessa maggiorazione il lavoro straordinario compiuto in aggiunta ai limiti di durata previsti dalle eccezioni di cui al precedente articolo.
Le ore di lavoro eseguite nei giorni festivi saranno compensate con una maggiorazione sulla paga normale del 50 %. Uguale maggiorazione sarà corrisposta ai lavoratori che lavorino nel giorno per essi stabilito come riposo settimanale. Resta fermo l’obbligo da parte del datore di lavoro di concedere il riposo settimanale allorquando il lavoratore venga fatto lavorare di domenica o nel giorno per esso stabilito come riposo settimanale in sostituzione della domenica.
[...]

Art. 9. Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili ai lavoratori ed alle categorie regolate dal presente contratto.
Qualora, sempre entro i limiti di legge, si richieda la prestazione di lavoro nei giorni di domenica o nei giorni di riposo, per le lavorazioni a turno, l’operaio avrà diritto a un riposo settimanale compensativo di 24 ore consecutive.
[...]

Art. 12. Recupero.
È ammesso il recupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore nonché a quelli dovuti a soste nel limite massimo di un’ora al giorno a termini del 1° comma dell’art. 7 della legge 29 maggio 1937, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 16. Apprendistato.
1) Sono considerati apprendisti coloro i quali compiono sotto la guida dell’operaio qualificato lavori tendenti ad acquistare la capacità necessaria per divenire operaio qualificato.
2) L’apprendista per essere considerato tale dovrà avere superato il 14° e non il 20° anno di età.
3) L’apprendista cesserà da tale qualifica quando abbia compiuto i 3 anni di apprendistato anche se non avesse compiuto il 20° anno di età. Inoltre l’apprendista s’intenderà senz’altro assegnato alla categoria alla quale avrà diritto al termine dell’apprendistato, qualora la Ditta gli affidi l’esecuzione di lavori attinenti a tale categoria e l’operaio dimostri di saperli eseguire da solo.
4) Dopo un periodo non superiore a sei mesi, constatate le attitudini dell’apprendista assunto, la ditta gli comunicherà la qualifica alla quale avrà diritto dopo superato il periodo di apprendistato e ne farà annotazione sul libretto di lavoro.
5) Agli effetti del compimento del periodo di apprendistato saranno computati anche i periodi compiuti precedentemente nelle stesse mansioni sia presso la stessa azienda sia presso altre purché tra la data dell’assunzione e quella della cessazione dell’ultima occupazione non siano trascorsi più di otto mesi.
6) Gli apprendisti sono esclusi dal lavoro notturno anche se compiuto in turni regolari periodici e dal lavoro straordinario.
7) L’apprendista dovrà lavorare a giornata; nel caso venga passato a lavoro a cottimo egli sarà considerato operaio e retribuito come tale.
8) Il periodo di apprendistato come sopra stabilito verrà ridotto:
a) di un anno e mezzo per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria;
b) di un anno per coloro che abbiano superato i corsi biennali per i lavoratori corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo della categoria;
c) di sei mesi per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo della categoria e per coloro che abbiano superato corsi per lavoratori sempre ad indirizzo della categoria inferiori a due anni, istituiti in base all’apposita legge.
[...]

Art. 18. Cottimi.
A) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi dalle presenti disposizioni.
[...]
C) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
O) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione di lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
H) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
1) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni soltanto da parte delle Con-federazioni, entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 19. Lavori speciali.
Presentandosi nei lavori di miniera casi o circostanze di eccezionale disagio, quali, presenza di gas tossici o soggezione eccezionale d’acqua, ai lavoratori interessati verrà corrisposta sulla paga oraria e sulle tariffe di cottimo una maggiorazione del dieci per cento.
I lavoratori debbono essere forniti gratuitamente dei materiali e degli indumenti di protezione.

Art. 22. Ferie.
Agli operai che abbiano un’anzianità ininterrotta di 12 mesi presso la ditta in cui sono occupati, saranno concessi, ogni anno, compreso il primo, sei giornate (48 ore) di ferie retribuite a paga normale.
Quando l’anzianità del lavoratore superi nell’azienda 15 anni di anzianità saranno concesse 8 giornate di ferie retribuite (ore 64).
[...]
Considerato lo scopo igienico e sociale delle ferie, di regola il relativo periodo non potrà essere frazionato.
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie né la sostituzione di esse con compenso alcuno. [...]

Art. 23. Malattia ed infortunio.
[...]
Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza e soccorso, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento o cantiere.
In caso di infortunio grave ove non si ritenga necessaria la continuazione del lavoro sul posto e non sia necessaria la presenza degli operai per la sicurezza degli altri lavoratori o dei macchinari stessi, gli operai del reparto in cui è avvenuto l’infortunio potranno abbandonare il lavoro; in tal caso avranno diritto alla retribuzione per tutto il tempo trascorso sul posto di lavoro.

Art. 24. Casse mutue malattia - Scuole professionali.
[...]
Le organizzazioni stipulanti riconoscono inoltre la necessità di favorire la creazione e lo sviluppo delle Scuole Professionali per i lavoratori. 

Art. 28. Gerarchia.
L’operaio nella esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute.
Tutti gli operai, senza eccezione, tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta, dipendono dai rispettivi capi immediati secondo l’ordine gerarchico.
Ciascuno deve mantenere rapporti di subordinazione e di deferenza verso i superiori; di urbanità verso i colleghi e i dipendenti.

Art. 29. Disciplina sul lavoro.
Il lavoratore deve:
a) osservare l’orario stabilito dalla Direzione per la sua categoria o turno di servizio
b) eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni avute;
c) conservare in buono stato macchine, forni, attrezzi, mobili ed in genere quanto viene messo a sua disposizione.
Il lavoratore, sempre che sia messo in grado di custodire il materiale a lui affidato, risponderà delle perdite, danni eventuali, rotture imputabili alla sua negligenza ed il loro ammontare gli verrà trattenuto sulla paga.
È proibito ai lavoratori manovrare, adoperare, mettere in moto macchine che non siano state loro espressamente assegnate.

Art. 30. Entrata ed uscita.
[...]
L’uscita è indicata da un segnale dato alla fine del turno di lavoro.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 31. Permessi di entrata ed uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo.
Parimenti non potrà uscire dallo stabilimento se non regolarmente autorizzato dal suo capo diretto.

Art. 33. Utensili e materiali.
Tutti gli utensili e le relative manutenzioni e i materiali occorrenti per le diverse lavorazioni sono a carico delle ditte e l’operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]

Art. 35. Divieti.
Nell’interno degli stabilimenti è fatto divieto:
а) di fumare sul lavoro;
b) di introdurre bevande alcooliche senza permesso della ditta;
c) di bestemmiare;
d) di lordare pareti, scale, latrine, ecc.;
e) di fermarsi nello stabilimento nelle ore di riposo, salvo che nei luoghi adibiti a refettorio od a sale di convegno;
f) di introdurre estranei, fermarsi in crocchio, discutere e leggere durante il lavoro;
g) di indire questue, sottoscrizioni, vendite di biglietti, di lotterie, ecc.

Art. 36. Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto, può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all’importo di tre ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
d) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 37. Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
а) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione qualora siano ingiustificati;
d) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
e) stato di ubriachezza sul lavoro;
f) mancanze che pregiudichino la morale, l’igiene, la disciplina dello stabilimento;
g) gravi offese ai compagni di lavoro;
[...]
In caso di maggiore gravità o recidiva la Ditta potrà procedere alla applicazione della sospensione.

Art. 38. Licenziamento per mancanze.
La Ditta potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità nei seguenti casi:
[...]
b) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) risse nell’interno dello stabilimento, furti e danneggiamenti volontari;
e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nel periodo di un anno;
f) fatti colposi che possono compromettere la stabilità, la sicurezza dello stabilimento e l’incolumità del personale o del pubblico;
[...]

Art. 39. Disposizioni particolari.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale dovranno essere affisse in tabella all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo dove si effettua la paga.

Art. 40. Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimenti e saranno risoluti con trattative dirette fra i lavoratori interessati ed i loro superiori.
Qualora nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termine dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073 dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni ed in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 41. Durata del contratto.
[...]
Norma transitoria.
I contratti provinciali o aziendali stipulati ad integrazione e riferimento del precedente contratto nazionale stipulato il 23 marzo 1928, si intendono riferiti al presente contratto fino al loro rinnovo e con le modifiche da tale contratto apportate sulle loro eventuali clausole difformi.