Cassazione Civile, 31 maggio 2012, n. 8686 - Affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto di un committente


 

 

"In tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. (...) e l'art. 7 del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi.

Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del ed. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso (Cass. ti. 21694/2011). Con riferimento alla specie, d'altra parte, non è mancato, come si è visto, l'accertamento del nesso causale tra mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza e verificazione dell'infortunio."





Fatto




La Corte d'appello di Genova confermava la sentenza con cui il Tribunale di Genova aveva provveduto in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta da (...) nei confronti della (...) s.r.l. e di (...) in relazione all'infortunio sul lavoro dal medesimo subito mentre per conto del (...) di cui era dipendente, stava effettuando presso lo stabilimento della (...) lavori di saldatura su un grosso e pesante pezzo metallico che si era rovesciato ed era caduto addosso al lavoratore in quanto trascinato dal gancio all'estremità della catena di un carroponte privo del necessario dispositivo di chiusura, che avrebbe impedito che il gancio si impigliasse nello spigolo del manufatto; nonché in ordine alla domanda, proposta nei confronti degli stessi imprenditori da parte dell'Inail di rimborso del valore della rendita corrisposta al lavoratore, e alla domanda della nei confronti della (...) Assicurazioni s.p.a., diretta a far valere una garanzia assicurativa.

Il giudice di appello ricordava in particolare che il giudice di primo grado aveva quantificato in € 80.477,07 il risarcimento del danno dovuto al lavoratore, aveva attribuito il 66% della responsabilità alla (...) e il 34 % al (...) aveva ritenuto che la (...) Assicurazioni doveva tenere indenne la (...) nei limiti della sua quota di responsabilità e aveva quantificato il valore della rendita Inail in € 103.055,19.

La Corte d'appello, nell'esaminare l'appello principale del (...)e gli appelli incidentali della (...) e della Milano assicurazioni, osservava, per quanto ancora rileva, che la ricostruzione dell'infortunio operata dal tribunale non aveva formato oggetto di contestazione e che doveva pertanto ritenersi l'infortunio stesso definitivamente accertato nei termini sopra indicati anche per quanto riguarda la circostanza che il gancio era privo della chiusura di sicurezza che avrebbe impedito l'involontario agganciamento e che il pavimento su cui insistevano i cavalletti su cui poggiava l'elemento metallico presentava ondulazioni e irregolarità tali da comprometterne la stabilità. Questa situazione integrava una evidente violazione dell'art. 2087 c.c. In relazione alla omessa predisposizione di misure atte a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori per quanto riguarda la movimentazione dei carichi e la regolarità e complanarità dei pavimenti. La Corte riteneva corretta l'attribuzione di questa responsabilità in capo al datore di lavoro (...) del (...) e alla (...) nelle percentuali indicate dal Tribunale, escluso ogni concorso di colpa dell'infortunato.

Il primo nella sua qualità era tenuto a garantire la sicurezza del luogo di lavoro e delle attrezzature utilizzate, anche se non di sua proprietà, mentre la responsabilità del committente, utilizzatore delle prestazioni lavorative di cui trattasi, discendeva dal fatto che l'apparecchiatura e i locali utilizzati dal lavoratore, la cui mancata messa in sicurezza aveva causato l'infortunio, erano dì sua proprietà, nella sua diretta disponibilità e sotto il suo controllo. Peraltro, la responsabilità del committente era più grave perché integrata da una colpa più diretta, mentre quella del (...) discendeva da un omesso o insufficiente controllo. Nessuna responsabilità poteva essere invece attribuita ai lavoratore, sia perché non era stato provato nessuno degli addebiti che gli erano stati mossi, sia perché sì sarebbe comunque trattato di circostanze non idonee a renderlo corresponsabile del sinistro, secondo il principio per cui si ha concorso di colpa del lavoratore infortunato solo qualora la sua condotta sia del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo tipico e rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento.

Quanto ai rapporti tra la (...) e la (...) assicurazioni confermava la statuizione del primo giudice.

Condannava infine il (...) a rimborsare le spese del giudizio di appello al (...) e all’Inail.

La (...) s.r.l., e anche (...) suo rappresentante legale in proprio, propongono ricorso per cassazione con sei motivi, di cui gli ultimi due condizionati all'eventuale proposizione di un ricorso incidentale da parte della Assicurazioni. L'Inail e la (...) Assicurazioni resistono con controricorso. (...) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo. Il (...) non si è costituito.

L'Inail eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto dal (...), rilevando che nei suoi confronti mancano pronunce. La (...) Assicurazioni eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo rispetto alla notificazione della sentenza escludendo la rilevanza, nella notifica a mezzo poster eseguita direttamente dal difensore della parte a ciò autorizzato, della data di spedizione (in relazione ai termini di decadenza operanti nei confronti della parte che ricorre a tale tipo di notificazione).

Memorie ex art. 378 c.p.c. di tutte le parti costituite. Con la sua memoria il (...) eccepisce l'inammissibilità, in quanto tardivo, dell'appello della Soc. (...).


Diritto




1.1. Il primo motivo del ricorso principale della Soc. (...) denunciando difetto di motivazione, censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la ricostruzione dell'infortunio operata dal Tribunale non aveva formato oggetto di contestazione, deducendo che invece nella memoria difensiva in appello della parte era stata espressamente contestata la ricostruzione della dinamica dell'evento compiuta dal giudice di primo grado, con la conseguenza in particolare che risultavano privi di riscontro probatorio le affermazioni circa la omessa predisposizione di misure atte a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori per (manto riguarda la movimentazione dei carichi e la regolarità e la complanarità dei pavimenti.

1.2. Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 c.c.. o in subordine difetto di motivazione, lamenta che la sentenza abbia ritenuto applicabile l'art. 2087 c.c. all'impresa ricorrente, benché essa non fosse il datore di lavoro dell'infortunato e non abbia considerato che, non comportando tale disposizione una responsabilità oggettiva, l'affermazione della responsabilità dell'imprenditore presuppone la dimostrazione da parte del lavoratore, mancata nella specie, che è stata omissione nella predisposizione delle misure di sicurezza necessarie per evitare il danno e del rapporto di causalità tra la mancata adozione di determinate misure di sicurezze e la verificazione del danno.

1.3. Il terzo motivo denuncia ultra petizione nella parte in cui si è ritenuta la responsabilità della (...) in ragione della sua qualità di proprietaria e custode dell'apparecchiatura e dei locali utilizzati dal lavoratore.

1.4. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1292, 1916, 1917 e 2055 c.c.. e in subordine difetto di motivazione nella parte in cui ha escluso il diritto della (...) ad essere manlevata dalla (...) Assicurazioni relativamente all'intero importo al cui pagamento è condannata in solido con il (...).

1.5. Il quinto e il sesto motivo sono proposti,, per censurare l'esclusione della inammissibilità di eccezioni proposte dalla (...) Assicurazioni rigettate nel merito, in via condizionata all'eventuale proposizione di un ricorso incidentale tardivo da parte della (...) Assicurazioni.

2. Il ricorso incidentale del (...) denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c, lamenta che non siano state regolate le spese del giudizio nei rapporti tra lo stesso (...) e (...), nonostante la soccombenza di questi ultimi e la insussistenza di giusti motivi per la compensazione.

3. Deve dichiararsi innanzitutto la inammissibilità del ricorso principale in quanto proposto al (...) privo di legittimazione e interesse posto che non è destinatario di pronunce di merito. La sostanziale marginalità della questione consiglia la compensazione delle spese nei suoi confronti.

4. Deve poi escludersi la tardività del ricorso proposto dalla Soc. (...) rispetto alla data di notificazione della sentenza effettuata dall'lnail, per l'assorbente ragione che, come è pacifico, il ricorso è tempestivo nei confronti di tutti gli intimati facendosi riferimento - sulla base della normativa è giurisprudenza in materia - alla data del 29 marzo 2010 di inoltro della notificazione a mezzo posta ritualmente eseguita dal difensore della ricorrente, il quale, come non è contestato, era a ciò ritualmente autorizzato a norma di legge.

5. Quanto all'eccezione sollevata con la sua ultima difesa dal (...) di tardività dell'appello incidentale della Soc. in quanto "tardivo" perché proposto dopo il decorso del termine lungo di impugnazione (eccezione con la quale in sostanza si sollecita il rilievo d'ufficio della inammissibilità dell'appello, in riferimento a una linea interpretativa dì recente confermata da Cass. n. 24047/2009), deve rilevarsi che con l'appello principale del (...) era stato riaperto il contraddittorio complessivo sia sull'an delle responsabilità derivanti dall'infortunio in questione che sull'eventuale ripartizione delle responsabilità stesse, sicché si era presenza di una controversia inscindibile nei rapporti tra il danneggiato e i vari ipotizzati responsabili, situazione che rendeva ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di uno dei supposti responsabili anche nei confronti del danneggiato (con riferimento a situazioni in qualche misura analoghe, cfr. Cass. n. 5165/2001, 5164/2003, 5444/2006, 17171/2012; Cass., sez. un., 3074/2003).

6. Deve infine rilevarsi in via preliminare che nella specie non trova applicazione l'art. 366-bis sulla formulazione dei motivi del ricorso per cassazione e in particolare sulla redazione del quesito di diritto, in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 24.11.2009 e quindi successivamente all'abrogazione della disposizione richiamata, con decorrenza dal 4.7.2009, da parte dell'art. 47 legge n. 69/2009.

7. Con riferimento al primo motivo del ricorso principale, deve rilevarsi che, a fronte dello specifico riferimento da parte del giudice di primo grado a un complesso di elementi di riscontro circa la dinamica dell'incidente così come allegata dall'Inail e dal lavoratore coinvolto - il (...) spaziami dal complessivo comportamento processuale del (...) e della Società sostanzialmente incentranti le loro difese sulla esclusione delle rispettive responsabilità, e dal richiamo puntuale delle risultanze della relazione della ASL competente, la Corte d'appello nel parlare di mancata contestazione abbia in realtà inteso fare riferimento alla mancanza di concreta incidenza dei rilievi degli appellanti, in particolare della (...) sulla materiale dinamica dell'infortunio, per la loro genericità, ora evidenziata dal tenore degli stessi brani del suo atto difensivo in appello richiamati nel ricorso per cassazione.

Deve quindi essere disattesa la denuncia di vizio di motivazione di cui al motivo in esame,

8. Il secondo motivo deve essere rigettato in quanto le tesi con lo stesso sviluppate sono in contrasto con i principi, già evidenziati da questa Corte, circa gli obblighi gravanti, in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro, anche sull'appaltatore nell'ambito del cui stabilimento siano eseguite le lavorazioni.

E' stato rilevato che, in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. (...) e l'art. 7 del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo del l'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi.

Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del ed. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso (Cass. ti. 21694/2011). Con riferimento alla specie, d'altra parte, non è mancalo, come si è visto, l'accertamento del nesso causale tra mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza e verificazione dell'infortunio.

9. Il terzo motivo è palesemente infondato, in quanto il giudice di merito ha affermato la responsabilità della Soc. (...) con riferimento agli obblighi gravanti anche ex 2087 c.c., anche se in relazione alla rilevanza rispetto a tale disciplina dello svolgimento delle lavorazioni nell'ambito del suo stabilimento e di fatto sotto il suo controllo, e non per quei titoli specifici di responsabilità legalmente collegati alla posizione di proprietario o di custode di cose.

10. Il quarto motivo, relativo ai rapporti con la (...) Assicurazioni, è fondato.

E' riconosciuto dalla sentenza impugnata che il contratto di assicurazione tra la s.r.l. (...) e la s.p.a (...) Assicurazioni copriva la responsabilità della medesima in relazione all'infortunio per cui è causa. Il giudice di appello, però nonostante lo specifico motivo di gravame della (...) ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto all'impresa assicurata il diritto alla garanzia assicurativa non per l'intero importo per la quale essa sarebbe stata chiamata a rispondere, in via solidale, nei confronti del lavoratore e dell'Inail, ma solo relativamente alla quota del 66% di responsabilità attribuita alla (...) nei rapporti con l'altro corresponsabile, il (...).

Al riguardo la Corte di merito ha dato rilevo al tatto che l'assicurata avrebbe comunque diritto di rivalersi nei confronti dell'altro responsabile per la sua parte e che non può essere riconosciuto il diritto ad essere manie vati dall'assicuratore in relazione al risarcimento dovuto dal soggetto non assicurato.

E' evidente la violazione dell'art. 1917 c.c., secondo cui nell'assicurazione della responsabilità civile "l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi (...) deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto", senza porre quindi la distinzione limitativa ritenuta dal giudice di appello, la quale del resto, come esattamente osservato dalla società ricorrente, priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità. Deve anche osservarsi che l'istituto della surrogazione dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 ce, consente alla società assicuratrice di rivalersi sul corresponsabile non assicurato, esercitando il diritto di regresso dell'assicurato ex art. 1299 o art. 2055 c.c. (cfr. Cass. n. 2294/1977 e 5883/1999).

11. Gli ulteriori motivi del ricorso principale sono stati formulati in via condizionata alla eventuale proposizione di un ricorso incidentale da parte della Soc. (...), che concretamente non è stato proposto.

12. E' indubbiamente fondato nei confronti della Soc. (...) il ricorso incidentale del », visto che illegittimamente il giudice di appello non ha regolato le spese del giudizio nei rapporti tra il medesimo e la s.r.l. (...) che aveva proposto appello incidentale (rigettato) anche nei suoi confronti (riguardo alla posizione del può invece darsi rilievo alla circostanza che di fatto già il giudice di appello aveva ritenuto priva di reale sostanza il suo affiancamento nominale alla posizione della società).

13. In conclusione, devono essere accolti il quarto motivo del ricorso principale della s.r.l (...) e il ricorso incidentale di (...) (nei termini suindicati).

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento di dette censure.

La causa viene rinviata alla Corte d'appello di Torino, che, in particolare, si atterrà al seguente principio di diritto: "nell'assicurazione della responsabilità

civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con un altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del menzionale.

Il giudice di rinvio provvederà anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione (salvo che per la posizione del (...).


P.Q.M.



dichiara inammissibile il ricorso principale per quanto proposto da in proprio, con compensazione delle spese. Accoglie il quarto motivo del ricorso principale in quanto proposto dalla (...) s.r.l., rigettati gli altri motivi; accoglie nei confronti della (...) s.r.l. il ricorso incidentale proposto da (...) cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Torino.