Tipologia: Accordo quadro regionale
Data firma: 25 ottobre 2023
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Terziario, distribuzione, servizi e turismo, Toscana
Fonte: commercialistiarezzo.it
Sommario:
Accordo quadro regionale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei settori terziario, distribuzione, servizi e turismo della Toscana
Il giorno 25 del mese di Ottobre 2023, nella sede di EBCT (Enti Bilaterali Commercio e Turismo della Toscana) Via Pistoiese 155 - Firenze, si sono incontrati: Confesercenti Toscana [...], Filcams-Cgil Regionale Toscana […], Fisascat-Cisl Regionale Toscana […], Uiltucs Toscana […],
Livelli regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi e del Turismo e parti costituenti EBCT.
Le parti hanno condiviso l'esigenza di sottoscrivere la presente scrittura quale nuovo ed aggiornato accordo regionale perseguendo il comune obiettivo di rafforzare l'esperienza già avviata in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro e di razionalizzare e stabilizzare il sistema di adesione delle imprese del Terziario, Distribuzione, Servizi e Turismo della Toscana a partire dagli Organismi Paritetici Territoriali già istituiti dalle medesime parti e di semplificare il sistema di finanziamento degli organismi e dei servizi da essi erogati.
Ciò convenuto le parti ribadiscono le seguenti premesse:
- Le Parti ritengono la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale, attraverso il presente accordo quadro regionale, proseguire con un maggiore impegno comune che, superando la contrattazione precedentemente applicata in materia (Accordi Quadro Regionali del 20/05/2009 e del 09/11/2018), recepisca l'evoluzione normativa e con l'obiettivo di migliorare e rafforzare l'azione congiunta.
- Il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra datori di lavoro e lavoratori e i loro rappresentanti con strumenti adeguati, condividendone l'ampia diffusione.
- A questo fine le Parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 attraverso l'istituzione, la valorizzazione e la diffusione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali e la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali per la sicurezza, come strumenti di riferimento e supporto in materia in seno ai Centri Servizi Territoriali di EBCT.
- Le Parti, al fine di non disperdere gli impegni e gli obiettivi sino a qui raggiunti e tenuto conto della sempre più fondamentale importanza del tema, ritengono assolutamente necessario e non più rinviabile, confermando quanto già prodotto e fatto, verificare ed affrontare la materia anche in ambito regionale. Al fine di raggiungere tale scopo e con il chiaro intento di imprimere omogeneità e funzionalità ai servizi da svolgere, i firmatari istituiscono il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue:
1. Premesse
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
2.1 L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il suo ruolo è disciplinato dall'art. 47 e 48 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il suo compito è quello di realizzare una effettiva prevenzione dei rischi, ai sensi del sopracitato decreto legislativo e delle contrattazioni collettive di riferimento.
2.2 Le Parti ritengono che l'RLST sia la forma di rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più adeguata alle realtà imprenditoriali che occupano sino a 15 dipendenti nei comparti del Terziario e del Turismo e sono pertanto impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata ed efficace.
2.3 Gli RLST devono essere in possesso di adeguate conoscenze e/o una comprovata esperienza sul tema della sicurezza dei settori turismo, alberghiero, pubblici esercizi, ristorazione e commercio, distribuzione e servizi.
2.4 Così come disposto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la carica di RLST è incompatibile con l'esercizio di funzioni sindacali operative.
2.5 Gli RLST sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori costituenti EBCT e comunicati al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza che provvederà a trasmetterli ai singoli OPT istituiti presso i Centri Servizi Territoriali di EBCT previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari.
2.6 Gli RLST sono tenuti, nello svolgimento della loro attività, ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti loro attribuiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 50 ed in conformità con gli Accordi Interconfederali.
2.7 Il numero degli RLST che opereranno in ogni Centro Servizi Territoriale di EBCT è stabilito nella misura di 3 (uno per ciascuna Organizzazione Sindacale) per i Centri Servizi Territoriali di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, e di 6 (due per ciascuna Organizzazione Sindacale) per il Centro Servizi Territoriale di Firenze.
2.8 Gli RLST hanno sede presso l'OPT del Centro Servizi Territoriale di riferimento, presso la quale sono consultabili e conservati tutti i documenti, ma svolgono la loro operatività presso gli uffici delle rispettive OO.SS. da cui sono stati designati.
2.9 Gli RLST, dureranno in carica tre anni e saranno nuovamente designabili, fatta salva la possibilità dell'Organizzazione Sindacale che lo ha designato di inviare revoca in qualsiasi momento.
2.10 L'RLST accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.
2.11 L'RLST dovrà segnalare al datore di lavoro e all'OPT di riferimento le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni, previo accordo tra le parti interessate sul giorno e l'ora, il Centro Servizi Territoriale di riferimento provvederà ad avvertire l'azienda e l'esponente della Confesercenti del territorio dal quale l'RLST di norma deve essere accompagnato nelle visite presso le aziende.
2.12 In tutti i casi in cui la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dell'RLST, gli adempimenti in capo al datore di lavoro in tema di consultazione, al fine di garantirne la sua effettività, sono assolti nella sede dell'OPT presso i Centri Servizi Territoriali di EBCT. Il datore di lavoro dovrà chiedere all'OPT la convocazione dell'RLST.
2.13 Il datore di lavoro, anche per il tramite di un esponente della Confesercenti del territorio, consulta l'RLST che ha facoltà di formulare proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione, dell'avvenuta consultazione viene redatto un verbale che controfirmato dall'RLST è conservato presso la sede dell'OPT del Centro Servizi Territoriale di EBCT.
2.14 Le aziende interessate alla adesione al sistema degli RLST dovranno trasmettere l'allegata scheda di adesione 1 compilata in ogni sua parte.
3. Formazione RLST
3.1 Le Parti condividono l'importanza fondamentale che riveste la formazione, anche aggiuntiva e quella obbligatoria prevista per Legge, dei lavoratori, delle figure specificatamente previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dei datori di lavoro in funzione della previsione e della prevenzione del rischio.
3.2 Il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza dovrà pianificare ed organizzare e/o indicare le iniziative formative necessarie alle quali dovranno obbligatoriamente partecipare gli RLST.
3.3 Le OO.SS firmatarie provvederanno, in relazione alle agibilità previste, ad indicare al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza e agli OPT, i nominativi dei partecipanti ai corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
3.4 Gli OPT segnaleranno al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, le necessità di pianificare e sviluppare; le iniziative ed i corsi necessari, compresi quelli per la formazione iniziale e i relativi aggiornamenti degli ST, fornendo ad EBCT precise indicazioni affinché predisponga la realizzazione di quanto stabilito.
3.5 I RLST, così come previsto dalla normativa vigente, riceveranno a cura del CPRSS, la formazione e gli aggiornamenti previsti obbligatoriamente. Gli aggiornamenti di 8 ore annui, riguarderanno i rischi specifici dei settori turismo, alberghiero, pubblici esercizi, ristorazione, commercio e servizi. La formazione avverrà ogni anno, entro e non oltre il 15 dicembre.
4. Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza
4.1 Con l'obiettivo di perseguire ogni modalità utile a supportare la piena attuazione delle norme e dare maggiore funzionalità e omogeneità nella gestione della materia, i firmatari del presente Accordo decidono di costituire il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza che avrà funzioni di indirizzo, promozione, coordinamento, verifica, controllo e monitoraggio degli OPT. Il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza sarà composto in modo paritetico da 6 componenti: 3 indicati da Confesercenti Toscana e 3 indicati pariteticamente dalle Segreterie Regionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana.
4.2 Al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza sono attribuiti i seguenti compiti:
• Essere istanza, in accordo con gli OPT, di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;
• Sentiti gli OPT, orientare, promuovere e coordinare le attività di formazione, anche attraverso l'impiego di fondi interprofessionali ovvero delle risorse appositamente dedicate da EBCT;
• Verificare, di concerto con gli OPT, che gli aspiranti RLST siano in possesso dei requisiti necessari;
• Monitorare e verificare l'attività degli RLST anche attraverso la ricezione del programma e la relazione annuale da essi predisposta per il tramite dell'OPT dei Centri Servizi Territoriali di EBCT;
• Divulgare, almeno annualmente, le informazioni relative alle attività svolte dagli OPT e dagli RLST, a livello regionale e territoriale;
• Promuovere, attraverso la collaborazione con Istituzioni Regionali ed Enti Regionali preposti, l'individuazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4.3 Il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza assume interpretazioni univoche che, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali che gli OPT, dovranno impegnarsi a rispettare. I pareri così individuati sono inviati dal Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza all'OPN ed inoltre possono essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni territoriali competenti ai fini della vigilanza e del controllo, quali la Asl, Itl, Magistratura, Regione, ecc..
4.4 Il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza assume le proprie decisioni, all'unanimità. La decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le 4 parti costituenti il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza con almeno un rappresentante per ciascuna di esse.
4.5 Il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale e/o comunque entro 15 giorni da esplicita e motivata richiesta scritta di una delle parti firmatarie il presente accordo.
4.6 Le convocazioni del Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza dovranno contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.
4.7 Alle riunioni del Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza oltre ai componenti designati dalle organizzazioni firmatarie il presente accordo, potranno partecipare, in considerazione di particolari specificità delle tematiche poste all'ordine del giorno, esperti della materia. La segreteria della Commissione Regionale sulla Salute e Sicurezza, ne darà preventiva informazione a tutti i componenti al fine di consentire un eventuale discussione.
5. Organismo Paritetico Territoriale
5.1 In attuazione del Dlg. 81/08 (artt. 2,37,51 e 52), nonché di quanto previsto dall'Accordo Nazionale del 18/11/1996, viene istituito, dalle Parti sottoscriventi il presente Accordo, presso ogni Centro Servizi Territoriale di EBCT, l'Organismo Paritetico Territoriale (OPT), nel comune intento di realizzare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate all'attuazione di una politica di promozione, formazione, prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
5.2 Ogni OPT sarà composto in modo paritetico da 6 rappresentanti: 3 indicati da Confesercenti Toscana e 3 indicati pariteticamente dalle Segreterie Regionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana, su indicazione del territorio.
5.3 Agli OPT sono attribuiti i seguenti compiti:
Essere, di supporto al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
promuovere e pianificare sul territorio di competenza le attività di formazione degli RLST, pianificate dal Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, anche attraverso l'impiego di fondi interprofessionali ovvero delle risorse appositamente dedicate da EBCT;
Ricevere dal Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, la designazione degli RLST per darne comunicazione alle imprese del territorio di competenza che a loro volta ne informeranno i/le lavoratori/trici;
Al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, vigilare e coordinare sull'operato dei singoli RLST;
Monitorare l'attività degli RLST e ricevere il programma di interventi e la relazione annuale da essi proposta, da inviare al Comitato Paritetico Regionale per la Salute Sicurezza;
Promuovere, attraverso la collaborazione con Istituzioni territoriali ed Enti locali, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
5.4 Gli OPT, programmano annualmente, con il coinvolgimento degli RLST, l'attività ordinaria con riferimento a:
• Monitoraggio ed elaborazione dei dati (imprese presenti sul territorio, andamento infortuni, presenza RLS aziendali, ecc.);
• Accesso alle imprese per le finalità di cui all'Art. 5 DLgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• Relazione con gli Enti preposti nel territorio (VdF, ASL, Inail, Inps, Itl);
• Inviare al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, indicazioni e proposte per iniziative formative, interventi e/o azioni propedeutiche al miglioramento della tutela, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
5.5 l'OPT invierà, ogni qual volta richiesto, la programmazione delle proprie attività al Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza al fine di consentire un monitoraggio regionale dell'attività complessiva.
5.6 La documentazione raccolta e/o predisposta dagli RLST dovrà essere conservata e a disposizione degli OPT, presso il Centro Servizi Territoriale di EBCT di riferimento.
5.7 Gli OPT dei Centri Servizi Territoriali di EBCT svolgeranno le seguenti funzioni organizzative:
• Recepiscono le designazioni degli RLST indicati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali Regionali dei Lavoratori costituenti EBCT e le comunicano alle imprese;
• Forniscono l'elenco delle imprese, anche utilizzando la banca dati di EBCT, che aderiscono e rientrano nell'ambito di competenza territoriale degli RLST per la propria competenza territoriale;
• Curano l'archivio della documentazione;
• Forniscono ogni informazione utile alle imprese con riferimento agli RLST designati ed alle loro competenze, ai programmi di formazione predisposti in materia di salute e sicurezza.
5.8 L'OPT, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, assume le proprie decisioni all'unanimità. La decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le 4 parti costituenti il Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza con almeno un rappresentante per ciascuna di esse.
5.9 L'OPT si riunisce, di norma, con cadenza bimestrale e comunque ogni volta sia necessario il suo intervento deliberativo connesso all'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dalle norme e/o comunque entro 15 giorni da esplicita e motivata richiesta scritta di una delle parti firmatarie il presente accordo.
5.10 La convocazione dell'OPT è effettuata con avviso scritto a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data individuata per la riunione. In caso di urgenza, il termine può' essere ridotto.
5.11 Le convocazioni dovranno contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.
5.12 Alle riunioni dell'OPT, oltre ai componenti designati dalle organizzazioni firmatarie il presente accordo, potranno partecipare, in considerazione di particolari specificità delle
tematiche poste all'ordine del giorno, esperti della materia. A tal fine ne verrà data preventiva informazione a tutti i componenti al fine di consentire un eventuale discussione.
5.13 Le agibilità e le risorse per lo svolgimento dell'attività dell'OPT e degli RLST sono a carico del Fondo Salute e Sicurezza Regionale istituito nell'ambito del rendiconto economico di EBCT.
5.14 AII'OPT aderiscono automaticamente tutte le imprese iscritte ad EBCT - Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della Toscana - (con codice di versamento contributivo F24 TCEB e WEB).
6. Fondo Salute e Sicurezza Regionale
6.1 Allo scopo di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività del Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza, degli OPT e degli RLST, è istituito il Fondo Salute e Sicurezza Regionale finanziato mediante un contributo a carico delle imprese aderenti al sistema bilaterale e degli OPT.
6.2 Le parti, concordano che, per finanziare l'attività degli OPT, dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (RLST) e del Comitato Paritetico Regionale Salute e Sicurezza (CPRSS), vengono individuate tutte le imprese aderenti ad EBCT - Enti Bilaterali del commercio e turismo della Toscana, la quale comporta automatica adesione all'OPT territorialmente competente. Le aziende che applicano il CCNL Turismo del 18/07/2018 e del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 12/12/2019, sono tenute a versare, un contributo mensile pari allo 0,05% della retribuzione mensile lorda (da intendersi paga base e contingenza) da calcolarsi sulle 14 mensilità. Detto contributo, sarà versato con le stesse modalità previste per l'adesione a EBCT attraverso il modello F24 in aggiunta alla quota contributiva EBCT - Enti Bilaterali del commercio e turismo della Toscana - prevista dai rispettivi CCNL sopra individuati. Le risorse affluite, verranno iscritte al fondo salute e sicurezza, in modo distinto dal rendiconto economico di EBCT e saranno assegnate dal Comitato Paritetico Regionale per la Salute e Sicurezza ad ogni OPT in rapporto proporzionale sulla base della contribuzione versata dalle imprese in ogni singolo territorio. Le risorse così suddivise saranno destinate agli OPT in proporzione al gettito di ciascun territorio secondo le seguenti percentuali: 20% per l'attività di funzionamento dell'OPT e per il 80% per l'attività dei RLST secondo il criterio di pariteticità. Il versamento compensa e mutualizza altresì le ore di formazione, i permessi retribuiti e le spese operative e logistiche dei RLST.
6.3 Ad eccezione di quanto previsto potranno aderire agli OPT ed al sistema degli RLST anche aziende che non applicano i CCNL Turismo del 18/07/2018 e del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 12/12/2019 che esercitano attività identiche od analoghe per tipologia di "rischio lavorativo" a quelle del turismo, alberghiero, pubblici esercizi, ristorazione e terziario, commercio, distribuzione e servizi ma che non siano coperte da altri analoghi organismi paritetici. Tali imprese dovranno comunicare l'adesione ad OPT ed RLST tramite l'allegata scheda di adesione 2 ed ottemperare al pagamento della contribuzione spettante una volta all'anno, di norma entro il 30/04 di ciascuna annualità, versando le seguenti quote:
Euro 10,00 per ogni addetto occupato presso l'unità operativa del territorio di pertinenza, l'impresa verserà inoltre un contributo fisso aziendale annuo come segue:
• Euro 20,00 per aziende fino a 15 dipendenti;
• Euro 50,00 per aziende da 16 fino a 49 dipendenti;
• Euro 200,00 per aziende con oltre 50 dipendenti;
6.4 Le parti concordano sulla necessità di implementare la banca dati EBCT esistente ed i processi di verifica della regolarità contributiva pertanto si impegnano a sviluppare un progetto di implementazione della dotazione informatica degli enti bilaterali e di promuovere azioni congiunte sull'argomento con il sistema bilaterale nazionale.
6.5 Le parti, infine, convengono sulla necessità di effettuare un attento monitoraggio sulla effettiva applicazione del presente contributo aggiuntivo al fine di evitare di incidere sugli altri capitoli di spesa previsti dal regolamento degli enti bilaterali causando un decremento delle risorse destinate ai servizi già offerti, in particolare per le prime due annualità successive alla firma del presente accordo.
7. Informazione e promozione
Al fine di garantire la massima e puntuale informazione a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le parti convengono di intraprendere ogni iniziativa utile, in tal senso oltre a stampare e distribuire opuscoli informativi a cura dell'ente, è riconosciuto il diritto alle OO.SS. firmatarie la presente intesa l'organizzazione e la realizzazione di seminari, incontri informativi ed assemblee territoriali e/o aziendali. La convocazione delle indicate attività sarà comunicata ad EBCT ed alla rappresentanza territoriale di Confesercenti almeno 15 giorni prima della effettuazione.
8. Decorrenza Accordo
Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica delle rappresentanze nazionali delle organizzazioni firmatarie (Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs) e degli Enti Bilaterali Nazionali (EBN.TER-Ente Bilaterale Nazionale del Terziario- ed EBN-Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo) ed avrà decorrenza con le retribuzioni della mensilità di Gennaio 2024.
Letto, confermato e sottoscritto.
