Tipologia: CCNL
Data firma: 1 marzo 1940
Validità: 23.03.1940 - 22.03.1941
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria delle Calzature e Lavoratori Affini del Cuoio, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento
Settori: Tessili, Pelletterie, Industria
Fonte: B.U.M.C. fase. 235 del 26 luglio 1940 - all. 2141

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavori preparatori e complementari.
Art. 7. - Lavoro straordinario. Lavoro notturno. Lavoro festivo.
Art. 8. - Lavoro a squadre e turni a scacchi.
Art. 9. - Recuperi.
Art. 10. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 11. - Trattamento grandi ricorrenze.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 14. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 15. - Controllo di presenza.
Art. 16. - Permessi di entrata e uscita.
Art. 17. - Malattia.
Art. 18. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Art. 19. - Assenze.
Art. 20. - Retribuzione.
Art. 21. - Lavori a cottimo.
Art. 22. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 23. - Deposito cauzionale.
Art. 24. - Passaggio di mansioni.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 28. - Chiamata alle armi.
Art. 29. - Distribuzione del lavoro.
Art. 30. - Gerarchia.
Art. 31. - Consegna utensili e materiali.
Art. 32. - Conservazione utensili e materiali.
Art. 33. - Visita d’inventario e di controllo.
Art. 34. - Divieti.
Art. 35. - Danni e risarcimenti.
Art. 36. - Sanzioni disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento per punizione.
Art. 39. - Casse mutue malattia.
Art. 40. - Trapasso di azienda.
Art. 41. - Norme speciali.
Art. 42. - Reclami e controversie.
Art. 43. - Apprendistato.
Art. 44. - Disciplina del lavoro a domicilio.
Art. 45. - Classificazione delle categorie ed accordi sull’apprendistato.
Art. 46. - Contratti integrativi provinciali.
Art. 47. - Disposizioni transitorie.
Art. 48. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze addette alla industria delle pelletterie, valigerie, sellerie e affini, 1 marzo 1940

L’anno 1940-XVIII il giorno primo del mese di marzo, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria delle Calzature e Lavoratori Affini del Cuoio [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento [...], con l’intervento della Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le maestranze dipendenti da aziende industriali di tutto il territorio nazionale che producono qualsiasi tipo di pelletterie ( borse per uomo e donna, portafogli in genere, portamonete, astucci, cinture, articoli reclame, ecc.) cuoi e pelli artistici, decorati e sbalzati ecc., cinturini per orologi, valigie, bauli ed ogni sorta di articoli da viaggio, sellerie, cinghie ed articoli tecnici, oggetti affini in pelle, cuoio, fibra, dermoide, tessuto ed altre materie prime o surrogati,. buffetterie e forniture militari dei prodotti sopra- elencati.
Il presente contratto si applica altresì agli operai dipendenti da aziende artigiane e da aziende cooperative, pure di tutto il territorio nazionale, che eseguono le stesse lavorazioni delle categorie industriali che sono tenute ad applicare il presente contratto (esclusi i dipendenti dai Capi Operai Civili delle FF.AA.).

Art. 1. - Assunzione.
[...]
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.

Art. 2. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro sarà di 40 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dal R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1778, ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
Restano parimenti ferme le disposizioni di cui all’accordo interconfederale dell’8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della sua applicabilità.

Art. 6. - Lavori preparatori e complementari.
Si considerano lavori preparatori e complementari ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768 i seguenti:
a) lavori necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro e cioè lavori di preparazione della materia prima per alimentare l’inizio del lavoro nell’opificio, lavori preparatori relativi alla distribuzione degli attrezzi agli operai all’inizio del lavoro, lavori di verifica per la messa in marcia dei motori delle trasmissioni, delle macchine e degli apparecchi;
b) lavori necessari per mettere gli apparecchi, i macchinari e gli impianti in condizione di sicurezza e di buona conservazione durante i periodi di riposo e cioè arresto dei motori e dei relativi impianti, smaltimento dei liquidi, pulitura delle vasche, dei recipienti e delle macchine;
c) lavori strettamente necessari per lo sgombero dei prodotti delle materie prime e dei residui di lavorazione e per la loro conservazione durante la interruzione del lavoro.
I limiti di tempo, in cui i lavori predetti dovranno essere effettuati non potranno superare la mezza ora giornaliera.
Il lavoro effettivamente compiuto oltre il limite come sopra stabilito sarà retribuito a regime salariale normale.

Art. 7. - Lavoro straordinario. Lavoro notturno. Lavoro festivo.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 5 del presente contratto.
Le ore di lavoro straordinarie che sommate a quelle ordinarie non portano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le ore otto giornaliere o le 48 settimanali saranno compensate con la maggiorazione del 10 %.
Per il lavoro straordinario che ecceda le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere, la percentuale di maggiorazione sarà stabilita dai contratti provinciali integrativi del presente di cui al successivo art. 46.
Nei contratti collettivi integrativi del presente di cui al successivo art. 46 saranno anche stabilite:
а) la percentuale di maggiorazione dovuta per il lavoro notturno (cioè quello compiuto tra le 22 e le 6) non compreso in regolari turni periodici;
b) la percentuale di maggiorazione dovuta per il lavoro notturno (cioè quello compiuto tra le 22 e le 6) compreso in regolari turni periodici.
c) la percentuale di maggiorazione per il lavoro compiuto nei giorni di riposo e festivi di cui all’art. 10 del presente contratto.
Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo interconfederale dell’8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della sua applicabilità.
[...]
Dette percentuali sono però cumulabili con quelle previste per il lavoro a più squadre e per quello a turni a scacchi di cui all’art. 8.

Art. 8. - Lavoro a squadre e turni a scacchi.
Il lavoro a più squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno, in esso compresa la mezza ora di riposo da effettuarsi fuori del locale di lavoro e in ogni caso a macchine ferme.
Il lavoro a squadre verrà rimunerato con l’aumento del 7% sulle paghe orarie e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre, composte di soli uomini o di sole donne, sia nel caso di squadre promiscue di uomini e donne e non è dovuta nel caso di riduzione di orario di lavoro a non più di 11 ore complessive se si tratta di lavoro a squadre (cinque ore e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e di 13 ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
I turni a scacchi sono consentiti solo nelle aziende ove attualmente esistono.
In caso di turni a scacchi ai lavoratori che vi sono adibiti, sarà corrisposta sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo la maggiorazione del 7 %.

Art. 9. - Recuperi.
I periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché quelli dovuti a soste concordate tra le parti, saranno recuperati a regime salariale normale entro le due settimane susseguenti a quella in cui è avvenuta l’interruzione e nella misura massima di un’ora al giorno.

Art. 10. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica salvo le eccezioni ammesse dalla legge in quanto siano applicabili agli operai ed alle categorie disciplinate dal presente contratto.
Qualora si verifichi la prestazione di lavoro nei giorni di riposo l’operaio avrà diritto al riposo compensativo settimanale di 24 ore consecutive ed alla percentuale di aumento stabilita per il lavoro festivo.

Art. 14. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro e indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima di tale segnale.

Art. 16. - Permessi di entrata e uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, parimenti non potrà lasciare il laboratorio se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nel laboratorio in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai licenziati o sospesi.
Salvo casi di necessità, il permesso di uscita dal laboratorio dev’essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato od a chi per lui nella prima ora di lavoro.

Art. 18. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Per il trattamento dell’operaia che contrae matrimonio o che trovasi in stato di gravidanza o di puerperio nonché per le altre provvidenze di carattere demografico, valgono gli accordi interconfederali del 5 luglio 1938-XVI e del 10 agosto 1939-XVII.

Art. 21. - Lavori a cottimo.
а) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimi i tipi tradizionali di tale sistema! di lavoro, uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni;
[...]
c) agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
il) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso dev’essere retribuito a cottimo.
[...]
h) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
i) Qualunque contestazione in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un collegio tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale collegio ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accerta menti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni del collegio stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni del collegio tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di 15 giorni dalla decisione, a termine del R.D.L. 7 marzo 1938 n. 406.
Le decisioni non appellale e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 25. - Ferie.
L’operaio - che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, a sei giorni (48 ore) di ferie retribuite a paga normale.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[...]

Art. 29. - Distribuzione del lavoro.
La distribuzione e la ripartizione del lavoro, come l’assegnazione degli operai alle varie mansioni, la determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto o macchinario, ed in genere la fissazione dei criteri e dei metodi per l’andamento del lavoro sono di esclusiva competenza del datore di lavoro o di chi da esso incaricato.
Nell’esecuzione del lavoro l’operaio deve attenersi alle istruzioni ricevute.

Art. 30. - Gerarchia.
Gli operai, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico stabilito dal datore di lavoro.
Essi devono osservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e dipendenti.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti con i loro dipendenti.

Art. 31. - Consegna utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]

Art. 32. - Conservazione utensili e materiali.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanti gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale e risponderà dei danni a lui imputabili ai sensi dell’art. 35.
Nessuna modifica potrà essere portata agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto ai datore di lavoro di rivalersi sulle di lui competenze per gli eventuale danni effettivamente subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 34. - Divieti.
Sono proibite nel laboratorio le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti o di oggetti.
È proibito fumare ed introdurre nel laboratorio bevande alcooliche senza permesso del datore di lavoro.
[...]
È proibito all’operaio di adoperare senza ordine una macchina non assegnatagli.

Art. 36. - Sanzioni disciplinari.
Le mancanze disciplinari di cui al presente contratto potranno dar luogo all’applicazione delle seguenti punizioni:
a) multa fino all’importo di 3 ore di salario;
b) sospensione del lavoro fino a 3 giorni;
c) licenziamento senza preavviso ne indennità.
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
Le multe potranno essere inflitte all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) che non eseguisca il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) che guasti, anche per disattenzione, il materiale dello stabilimento od il materiale di lavorazione, oppure non avverta subito il suo capo diretto di eventuali guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
e) che sia trovato addormentato;
f) che fumi o che introduca bevande alcooliche senza permesso del datore di lavoro;
g) che si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità e recidiva il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 38. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
f) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento senza autorizzazione del superiore di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze di cui all’articolo precedente che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure quando si tratti di recidiva nell’identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni nel biennio precedente;
i) atti che comportino pregiudizio alla sicurezza dello stabilimento oppure atti che portino grave pregiudizio al normale andamento del lavoro.

Art. 41. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo gli operai devono uniformarsi anche al regolamento interno stabilito dal datore di lavoro e che verrà affisso o nella tabella all’ingresso dello stabilimento o nei locali di lavoro, sempreché le norme in esso contenute non contrastino col presente contratto collettivo.

Art. 42. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dello stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali o degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tal fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934-XII n. 1073 dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni e, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934 n. 163.

Art. 43. - Apprendistato.
a) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nell’azienda allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare operaio qualificato mediante un addestramento pratico;
b) l’età massima per l’assunzione in qualità di apprendista e la durata massima del periodo dell’apprendistato saranno determinate nel contratto nazionale integrativo di cui all’art. 45 del presente contratto;
[...]
d) la durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita per il lavoro degli altri operai, ferme restando le disposizioni 9 di cui alla legge 26 aprile 1934 n. 653 sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
e) la durata massima dell’apprendistato che verrà determinata 1 come stabilita al comma b) sarà ridotta:
di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria;
di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per i maestranze corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle Scuole di Avviamento Professionale ad indirizzo della categoria;
di un quarto per i licenziati dai corsi biennali ed annuali di avviamento professionale ad indirizzo della categoria e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze della categoria, di qualunque durata purché inferiore ai due anni, istituiti in base all’apposita legge;
f) per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a sei mesi consecutivi, presso altre aziende produttrici di articoli similari, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della durata dell'apprendistato, sempreché non sia intercorso una interruzione superiore a 12 mesi;
g) nel caso che l’apprendista, durante il periodo di apprendistato od alla fine di esso venga adibito nella stessa azienda, ad altra lavorazione per la quale sia anche previsto un periodo di apprendistato il precedente periodo di apprendistato, effettivamente prestato, sarà utilmente computato tanto agli effetti del passaggio in categoria, quanto per la determinazione del salario che compete all’apprendista. Tale norma non si applica se il passaggio di mansioni avviene entro i 40 giorni di lavoro dall’inizio del primo periodo di apprendistato o se è intercorsa un’interruzione di rapporto di lavoro superiore a 18 mesi;
h) durante il periodo di apprendistato l’apprendista dovrà lavorare ad economia.
In considerazione delle particolari caratteristiche tecniche e di organizzazione del lavoro nelle industrie regolamentate dal presente contratto, l’apprendista che lavora in collaborazione con uno o più lavoratori retribuiti a cottimo, sarà retribuito con un salario non inferiore alla paga contrattuale della propria categoria maggiorata di un premio del 10 %;
[...]

Art. 44. - Disciplina del lavoro a domicilio.
La disciplina del lavoro a domicilio formerà oggetto di apposito contratto collettivo nazionale che le parti si riserveranno di stipulare al più presto ad integrazione del presente contratto.

Art. 45. - Classificazione delle categorie ed accordi sull’apprendistato.
Nell’intento di addivenire, in quanto possibile, ad una uniforme classificazione delle categorie di lavorazione relativa alle industrie cui si riferisce il presente contratto, le parti si riserveranno di iniziare al più presto le trattative per la stipulazione di apposito accordo integrativo del presente contratto.
In tale occasione le parti fisseranno la durata dell’apprendistato e l'età massima dell’apprendista di cui all’art. 43/b per le singole categorie di produzione cui si applica il presente contratto.

Art. 46. - Contratti integrativi provinciali.
Al più presto ed in ogni caso entro un anno dalla data di pubblicazione del presente contratto saranno stipulati accordi provinciali integrativi i quali dovranno regolamentare:
a) minimi di paga in corrispondenza alle categorie previste dall’art. 45 del presente contratto;
b) percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro festivo, per il lavoro notturno e per il lavoro notturno compreso in turni regolari e periodici di cui all’art. 7;
c) percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo di cui all’art. 21;
d) le condizioni contrattuali preesistenti relative all’indennità di licenziamento come precisato nell’art. 27.

Art. 47. - Disposizioni transitorie.
a) 1 contratti localmente vigenti per le maestranze dipendenti dalle aziende cui si applica il presente contratto saranno, limitatamente alla parte regolata dal presente contratto nazionale, sostituiti di diritto da quest’ultimo alla data della sua entrata in vigore; la rimanente regolamentazione resterà in vigore ad integrazione del presente contratto fino a quando detti contratti non saranno sostituiti dai contratti integrativi di cui all'articolo precedente;
b) fino a quando non sarà stipulato il contratto nazionale integrativo di cui all’art. 45 i contratti provinciali integrativi del presente contratto di cui all’art. 46 regolamenteranno altresì:
1) le categorie e le paghe;
2) l’età massima per l’assunzione in qualità di apprendista:
3) la durata dell’apprendistato;
4) la retribuzione degli apprendisti a norma dell’art. 43.
Tali regolamentazioni resteranno in vigore fino a quando non sarà stipulato l’accordo nazionale di cui al precedente art. 45.