Tipologia: CIRL
Data firma: 1 giugno 2012
Validità: 01.06.2012 - 31.12.2013
Parti: Cna Costruzioni Abruzzo, Confartigiano, Acai-Unione Costruttori, Filca-Cisl, Feneal-UilFillea-Cgil Abruzzo
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Abruzzo
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Relazioni industriali
Art. 2 - Osservatorio di settore
Art. 3 - Rappresentanze Sindacali
Art. 4 - Informazioni Edilcassa
Art. 5 - Bacheche sindacali
Art. 6 - Appalto
Art. 7 - Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese
Art. 8 - Subappalto
Art. 9 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Art. 10 - Contrattazione d’Anticipo
Art. 11 - Badge
Art. 12 - Immigrati
Art. 13 - Salario di accesso al lavoro per le donne in edilizia
Art. 14 - Tossicodipendenze
Art. 15 - Carenza malattia
Art. 16 - Apprendistato
Art. 17 - Edilformas e Formazione, innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro in edilizia
Art. 18 - Edilcassa
Art. 19 - Aliquote Edilcassa
Art. 20 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 21 - Quota di adesione contrattuale
Art. 22 - Orario di lavoro
Art. 23 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 24 - Elemento variabile della retribuzione EVR
Art. 25 - Anzianità professionale edile
Art. 26 - Lavori in zone disagiate
Art. 27 - Indennità trasporto casa - lavoro
Art. 28 - Mensa
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Portatori Handicap
Art. 31 - Cantieri in estensione / tempi di percorrenza
Art. 32 - Qualifiche
Art. 33 - Trasferta
Art. 34 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 35 - Rappresentante dei Lavoratori perla Sicurezza (RLS)
Art. 36 - Indumenti di lavoro
Art. 37 - Mutualizzazione degli oneri del datore di lavoro per il Fondo Prevedi
Art. 38 - Mutualizzazione Fondo Previdenza e norma premiale
Art. 39 - Prestazioni extracontrattuali
Art. 40 - Decorrenza e durata
Art. 41 - Sospensioni e riduzioni d'orario
Art. 42 - Esclusiva di stampa
Allegato A - Norma premiale - Regolamento ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del Contratto Integrativo

Contratto di lavoro della regione Abruzzo integrativo al contratto collettivo nazionale per le aziende edili artigiane 2011/2013

In Pescara, il 1 giugno 2012

Premessa
Il settore delle costruzioni è tra quelli che più hanno pagato in termini occupazionali, sociali ed economici per il perdurare della crisi. Le realtà imprenditoriali e le maestranze, continuano progressivamente a ridursi, per una situazione assai negativa, che affonda le sue radici dal 2007. Gli andamenti dei principali indicatori economici descrivono una crisi generalizzata di tutta la filiera delle costruzioni, con una forte riduzione degli investimenti pubblici e privati, ad eccezione della ricostruzione post sisma che, a oggi, non essendo ancora stata avviata la cosiddetta ricostruzione pesante, non ha prodotto quegli effetti positivi per il rilancio del settore. Nella crisi, si acuiscono i fenomeni di diffusa illegalità e di sleale concorrenza, con imprese che decidono di avvalersi di lavoro irregolare e di ignorare le fondamentali prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In questa situazione, necessita sempre di più una visione d’intenti che affronti unitariamente i problemi strutturali che affliggono il settore.
La contrattazione territoriale costituisce un fondamentale momento di elaborazione di strumenti e azioni per il settore. Il rilancio ecosostenibile del settore delle costruzioni, l’avvio in tempi rapidissimi della ricostruzione post sisma e la prevenzione dei dissesti idrogeologici, rappresentano il volano per affrontare la ripresa di un territorio che è caratterizzato dalla presenza di Parchi e bellezze naturali di notevole interesse turistico, obiettivi pubblici primari da perseguire per determinare un cambiamento di rotta ed innescare la ripresa dello sviluppo dell’Abruzzo.
Le parti condividono l’obiettivo primario di perseguire con tenacia e decisione i principi della legalità, trasparenza, leale concorrenzialità e attenzione al territorio, per la tutela del lavoro e della parte sana del tessuto imprenditoriale delle costruzioni.

Contratto integrativo regionale edili artigianato e piccola industria Abruzzo

Per quanto convenuto in premessa, le Parti rappresentate da: Cna Costruzioni Abruzzo [...], Confartigiano [...], Acai-Unione Costruttori [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini Fillea Cgil - Abruzzo [...]
Tra loro viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale, integrativo del Contratto Nazionale per gli addetti delle aziende edili artigiane, stipulato in Roma in data 23 luglio 2008, da valere per il territorio della regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL: 

Art. 1 - Relazioni industriali
Le parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale per la gestione e il governo del settore.
Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni anno sono essenzialmente costituiti da:
1. Andamento ciclico del settore - investimenti pubblici e privati
2. Flussi occupazionali
3. Ricostruzione post sisma
4. Formazione
5. Contrasto all’illegalità ed alla sleale concorrenza
6. Sicurezza nei luoghi di lavoro
7. Poli d'innovazione e Reti d'impresa
Le Parti ritengono che per contrastare, con efficacia, il sommerso e le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra EE.LL., Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, coordinato dalla Prefettura. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Protocolli di legalità.

Art. 2 - Osservatorio di settore
Le parti concordano sull'opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano la previsione, lo studio e la programmazione d’interventi utili per lo sviluppo del settore.
In tale ottica, si ritiene utile avviare un'azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro nero ed irregolare nonché per promuovere l’osservanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili.
A tal fine le parti decidono di promuovere presso l’Edilcassa Abruzzo, coinvolgendo tutti i soggetti interessati (Prefetture, Inps, Inail, EE.LL. ecc....) un Osservatorio Regionale degli appalti pubblici e privati.
L’Osservatorio dovrà fornire un adeguato supporto conoscitivo alle parti contraenti, seguendo l’intero iter burocratico e realizzativo delle opere, in modo da consentire di disporre tutti gli elementi informativi.
L’Osservatorio dovrà permettere di individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.
L’Edilcassa, al fine di attuare l’Osservatorio, implementerà l’attuale gestionale, visionabile costantemente dalle Parti firmatarie il presente contratto.

Art. 3 - Rappresentanze Sindacali
Nelle aziende con un organico medio annuo superiore a 15 dipendenti si potrà eleggere la RSU.
Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali unitari, si procederà, all’elezione del delegato di cantiere in applicazione dell’art. 19 L. 20/5/70 n. 300 “Statuto dei lavoratori”.

Art. 5 - Bacheche sindacali
In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale.

Art. 6 - Appalto
Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione dell’industria delle costruzioni nell’ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti del territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l’organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell’opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Stazioni appaltanti ed imprese, nell’ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti all’Edilcassa Abruzzo; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio ed ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico.

Art. 7 - Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese
Laddove in un appalto pubblico o privato, interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, le imprese che compongono il Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l’applicazione del CCNL e CCIRL e con la effettiva iscrizione ed i versamenti all’Edilcassa Abruzzo per tutti i lavoratori dipendenti. Il consorzio o l’impresa mandataria dell’associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale, e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti

Art. 8 - Subappalto
L’impresa che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad imprese subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione all’Edilcassa Abruzzo che procederà ad effettuare relazioni trimestrali alle parti costituenti. L’impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti all’Edilcassa Abruzzo nonché le norme sulla prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Le stesse debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un’adeguata organizzazione tecnica. L’impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso proporzionale ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno documentare e provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l’Edilcassa Abruzzo e le norme antinfortunistiche.

Art. 9 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT), costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l’attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore del settore edile nonché il controllo dell’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il servizio di consulenza e l’assistenza alle imprese.
Le Parti riconoscono quindi l'istituzione del Tecnico della Sicurezza nell'ambito dell’Edilformas.

Art. 10 - Contrattazione d’Anticipo
Le parti convengono sull’opportunità che per i cantieri di opere pubbliche anche in concessione relativi a lavori d’importo superiore a 5 milioni di €., le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatane definiscano un accordo quadro prima dell’apertura del cantiere.
Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all’ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall’Edilformas eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell’opera. Tali accordi potranno riguardare anche le opere già aggiudicate ed avviate.

Art. 11 - Badge
Le parti prendono atto che le recenti normative nazionali in materia di regolarità negli appalti e nei subappalti hanno imposto sia al committente e sia all’impresa esecutrice principale nuovi oneri e responsabilità legati alle verifiche del corretto operato dei propri appaltatori e subappaltatori in relazione agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali per i loro dipendenti.
Per agevolare le imprese nelle necessarie verifiche volte a evitare le sanzioni di legge nonché a limitare il rischio di responsabilità solidale nei confronti dei propri subappaltatori, la Edilcassa emette le tessere di riconoscimento con fotografia relative agli operai ad essa iscritti.
La tessera dovrà riportare i dati anagrafici del lavoratore cui si riferisce, il numero di matricola d’iscrizione alla Edilcassa e la ragione sociale dell’impresa di cui questi è dipendente.
L’operaio sarà tenuto a conservare con cura la tessera e a esibirla in caso di richiesta da parte d’incaricati del committente, dell’appaltante o del subappaltante, nonché del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Qualora la tessera di riconoscimento vada smarrita o distrutta, l’operaio sarà tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che informerà del fatto l’Edilcassa al fine dell’emissione di un solo duplicato. Ulteriori duplicati sono a carico dell’azienda. Il Badge costituisce l’elemento di riconoscimento ai fini dell’accesso e uscita dai cantieri.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio sarà tenuto a consegnare la tessera al proprio datore dj lavoro che la restituirà all’Edilcassa.

Art. 14 - Tossicodipendenze
L’impresa, ai fini di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavoratori affetti da tossicodipendenze e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di riabilitazione, può concedere, su richiesta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto.
[...]
L’impresa qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a riprendere immediatamente servizio.
L’impresa ha la facoltà di concedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Art. 16 - Apprendistato
Attraverso i contratti di apprendistato, disciplinato con la riforma dettata dal D.lgs. n. 167 del 14/09/2011 - Testo Unico dell’apprendistato - ed eventuali sue modifiche, le aziende si impegnano ad agevolare, garantendolo, l’inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore.
Nei limiti delle realtà di lavoro esistenti, nelle nuove assunzioni di personale le imprese riserveranno una quota agli apprendisti, privilegiando nella formazione il percorso formativo attuato dall’Edilformas sia per l'apprendista che per il tutor aziendale.
Oltre ai percorsi formativi sopra indicati la formazione di inserimento di 16 ore si dovrà svolgere anche per gli assunti con contratto di apprendistato.

Art. 17 - Edilformas e Formazione, innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro in edilizia
Le parti convengono sul grande valore della formazione per il rilancio del settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l’adeguamento delle capacità tecnico-operative delle imprese sia in relazione ai nuovi scenari della competizione sia rispetto alle esigenze concernenti la ricostruzione qualitativa e quantitativa post sisma.
La qualificazione e la riqualificazione sono elementi essenziali per l’ingresso di nuovi lavoratori nonché la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal lavoro.
Tutte le imprese, al fine di incentivare l’avvicinamento dei giovani al settore dell’edilizia, nelle nuove assunzioni di personale, si potranno avvalere della BLEN e del portale BLEN.IT per l'incontro domanda-offerta di lavoro.
L’innovazione - organizzativa, di processo e di mercato - è la risposta per una maggio-re competitività delle imprese alla crisi affinché si possano riposizionare nei nuovi scenari richiesti dal mercato. La sfida condivisa è nella qualità del prodotto coniugata alla tracciabilità dei materiali, nello sviluppo tecnologico, nell’eco sostenibilità e nuovi modelli di business.
A tal fine le parti, tramite il confronto continuo con il Polo Tecnologico Innovativo dell'edilizia e i dati forniti dall’Osservatorio di Settore, a seguito di verifica congiunta, daranno indirizzi all’Edilformas Abruzzo per la programmazione e predisposizione delle necessarie iniziative.
Le parti condividono la necessità dì attribuire alla Edilformas, con ì suo accreditamento, reale ed effettiva consistenza ed incidenza strutturale alle attività di formazione strutturandosi con personale diretto e indiretto in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondere alle esigenze degli utilizzatori (imprese /lavoratori).

Art. 19 - Aliquote Edilcassa
Si concorda di effettuare le seguenti modifiche nella tabella di contribuzione:
Riduzione contributo RLST da 0,40 a 0,30; solo per il periodo 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2013 il contributo è dello 0.20:
Riduzione contributo indumenti da lavoro da 0,40 a 0,30;
Riduzione dei contributi a scopi mutualistici vari da 0,40 a 0,25 di cui 0,10 - fondo di solidarietà e 0,15 norma premiale e previdenza complementare.
Eliminazione del contributo dello 0,1 di oneri mutualizzati. Accantonamento che verrà coperto dal capitolo “Contributo Edilcassa”.
Si precisa come le precedenti aliquote applicate per i capitoli suddetti erano eccessive rispetto all’effettiva spesa sostenuta dall’Ente.

Nuova tabella dal 01.06.2012
Edilcassa al 31.12.2013
capitolo % contribuzione % a carico dei lavoratori
Contributo Ea 3 0,50
Ape 2,7
Qacp 1,16 0,58
Qacn 0,44 0,22
Edilformas 0,7
RLST 0,2*
Indumenti 0,3
Contr. mut.vari 0,25
Lavori usuranti 0,1
Totale 8,85*

* dal 1 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 il contributo RLST è dello 0,20 conseguentemente in questo periodo il totale della contribuzione Edilcassa è di 8,85;

Art. 22 - Orario di lavoro
Con riferimento e ad integrazione dell’art. 47del del CCNL 23 luglio 2008 si conviene che l’orario normale di lavoro, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell’anno.
L’orario normale contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all’art. 8 del CCNL 23 luglio 2008 salvo che non vi sia un’applicazione assidua e continuativa, nei caso valgono le norme dell’art. 6 del CCNL 23 luglio 2008.
Le Parti si impegnano inoltre a stipulare accordi aziendali nel caso di specifiche necessità inerenti la modifica del normale orario di lavoro. Nel caso siano stipulati accordi aziendali per le modifiche inerenti l’orario di lavoro le OO.SS. convocheranno l’Assemblea per l’approvazione da parte dei lavoratori in organico.

Art. 26 - Lavori in zone disagiate
L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale).
Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell’alloggio gratuito e delle mense.
Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori.
Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16%. sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavora-tori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 28 - Mensa
L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.
Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
[...]
In alternativa, è corrisposta a partire dal 1° giugno 2012 una indennità sostitutiva [...]
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa approntato ed attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Art. 34 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale
Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dei precedenti Contratti Integrativi sono alimentate dal contributo a carico delle imprese, di cui alla tabella contribuzione Edilcassa di cui all’art. 19 del presente CIRL, degli elementi della retribuzione, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.
Le parti convengono che i RLST devono svolgere attività di informazione e di stimolo ad un utilizzo corretto e qualificato delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Le modalità operative della gestione e delle attività saranno monitorate entro la fine del 2012 per verificare la funzionalità sul territorio.
I RLST invieranno trimestralmente all'Edilformas i report delle attività effettuate in modo tale da permettere alle parti firmatarie il CIRL di monitorare lo svolgimento delle attività.

Art. 35 - Rappresentante dei Lavoratori perla Sicurezza (RLS)
Le aziende nelle quali i lavoratori, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all’azienda, potranno recuperare la contribuzione versata per il RLST.
La documentazione da produrre all’Edilformas per beneficiare del recupero del contributo dovrà contenere i seguenti elementi:
- copia del verbale di eiezione del RLS aziendale;
- copia dell’attestato del corso di formazione per RLS, svolto ai sensi del Dlgs 81/2008 in un ente bilaterale del comparto edile o in un ente accreditato allo svolgimento di tale formazione;
- copia dell’avvenuta comunicazione all’Inail del nominativo del RLS aziendale secondo il Dlgs 106/09
Le imprese per ottenere il rimborso di cui sopra dovranno effettuare apposita richiesta, corredata della suddetta documentazione, all’Edilformas, la quale trasmette la pratica all'Edilcassa per l'emissione del competente rimborso entro il 31 ottobre di ogni anno.
Le relative liquidazioni del contributo RLST versato saranno effettuate entro 30 giorni dalla data di scadenza della consegna della documentazione. 

Art. 36 - Indumenti di lavoro
Le parti convengono di mutualizzare la fornitura degli indumenti di lavoro ai dipendenti con un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di alla lettera A dell’art. 25 del CCNL 23 luglio 08, Indicato nella tabella contribuzione Edilcassa di cui all’art. 19 del presente CIRL.

Art. 40 - Decorrenza e durata
Il presente contratto integrativo al CCNL 23 luglio 2008 è valido, su tutto il territorio regionale dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Allegato A - Norma premiale - Regolamento ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del Contratto Integrativo
A partire dal 1° giugno 2012 le parti sociali stabiliscono una riduzione del contributo dovuto alla Edilcassa per le imprese che:
a) effettuino la denuncia mensile nei termini previsti dalla deliberazione del comitato per la bilateralità utilizzando il sistema telematico Edilcassa
b) effettuino il versamento degli accantonamenti e dei contributi entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono
c) possano far valere una media annua di 1560 ore di cui 130 effettive da calcolarsi sull’anno precedente. Le ore valide per il raggiungimento del requisito sono quelle di lavoro ordinario, malattia, infortunio e CIG.
d) Richiedere visita RLST per le imprese che non hanno RLS aziendali come prevede il precedente art. 35.
Le imprese potranno ottenere il rimborso del 50% del contributo in vigore dovuto alla Edilcassa presentando domanda entro il 30 novembre di ogni anno con data certa dell’invio e le relative liquidazione saranno effettuate entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
I rimborsi verranno effettuati fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie dell’apposito fondo definito “previdenza complementare e norma premiale”.
Al fine della liquidazione della riduzione la Edilcassa terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo della richiesta.
La media annua cui fa riferimento il precedente punto c) viene così calcolata:
totale delle ore denunciate nell’anno di riferimento (ottobre-settembre) totale dei lavoratori denunciati mensilmente nell’anno di riferimento.