Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo
Data firma: 16 maggio 2012
Parti: Alitalia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti,
Settori: Trasporti, Trasporto aereo, Personale navigante, Alitalia
Fonte: CGIL

Sommario:

Premessa
1. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
2. Previsioni relative agli RLS
3. Informazioni e documentazione aziendale
4. Formazioni dei rappresentanti per la sicurezza
5. Riunioni periodiche
6. Accesso ai luoghi di lavoro
7. Modalità di consultazione
8. Organismo Paritetico Nazionale

Verbale di accordo

In data 16 maggio 2012, si sono incontrati le Società Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (di seguito “Alitalia”) e le Organizzazioni Sindacali del personale navigante Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti,

Premesso che
1. I temi della salute e sicurezza del lavoro sono di interesse centrale nell'ambito delle attività aziendali, nel pieno rispetto delle normative e nella promozione dell'elaborazione di buone prassi e soluzioni costruttive per la prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, anche in considerazione delle specificità che caratterizzano le condizioni della prestazione lavorativa del personale navigante di tutte le Aziende del Gruppo.
2. Il D.Lgs. 81/2008 definisce un sistema di regole ispirato da un modello di responsabilità e di attiva partecipazione che coinvolge, nello svolgimento delle attività correlate alla protezione della salute e sicurezza, i lavoratori e le loro rappresentanze.
3. È condivisa l’opportunità di definire un modello di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e la protezione della salute, anche avuto riguardo alla specificità dei naviganti del Trasporto Aereo, che identifichi chiaramente gli interlocutori per l’intero complesso organizzativo aziendale, definendo soluzioni transitorie e prefigurando altresì il modello a regime.
4. Le Parti intendono condividere ed identificare procedimenti idonei a formare in modo ottimale gli RLS.

Le parti convengono

1. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
In concomitanza con la giornata mondiale della sicurezza del lavoro nel 2013, prevista per il 28 aprile, saranno effettuate le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dei Naviganti del Gruppo Alitalia.
In considerazione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, il regolamento elettorale per le elezioni degli RLS sarà definito, unitamente al monte delle agibilità degli RLS a regime, attraverso un'intesa specifica entro il mese di ottobre 2012, con riferimento al sistema complessivo delle agibilità che saranno previste per le Rappresentanze Sindacali.
Avuto riguardo all’unità produttiva di cui alla normativa vigente, la struttura degli RLS viene definita in relazione alle basi di servizio, con 1 RLS per il personale navigante di ciascuna base. Per la base di Fiumicino gli RLS previsti sono 3. Considerato l’attuale dimensionamento delle basi, le basi di servizio di Pisa e Trieste faranno riferimento agli RLS eletti per la base di Fiumicino. Dato il dimensionamento risultante dall’articolazione degli RLS per base, dovrà essere garantita la presenza di almeno un RLS per ciascuna delle società del Gruppo che abbia alle proprie dipendenze personale navigante operativo.
In via transitoria fino alle elezioni sopra indicate, ciascuna O.S. firmataria designa, tra i delegati, i propri RLS, 1 per il PNC e 1 per il PNT con rappresentanza per tutte le Compagnie del Gruppo Alitalia CAI (Alitalia, CAI First, CAI Second, Alitalia Cityliner, Air One) e per tutte le basi operative.

2. Previsioni relative agli RLS
Per l’espletamento dei propri compiti (art. 50 del D.Lgs. 81/2008) durante il periodo transitorio, sino alle elezioni del 28 aprile 2013, ogni RLS usufruirà di 1 giornata di permesso “RLS” in ragione di mese.
Fermo restando il quantitativo previsto, l’Azienda programmerà le giornate di permesso, facilitando la fruizione congiunta e tenendo in considerazione le richieste degli RLS da formularsi entro il 10 del mese precedente. Nell’ambito delle giornate previste potranno essere proposte ed identificate, senza pregiudizio dell’esercizio delle attribuzioni degli RLS, iniziative specifiche di approfondimento sui temi relativi alla prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Dalle giornate di cui al presente punto 2 sono comunque escluse le attività di cui all’art 50, lettere b), c), d), g), i), ed l), nonché i casi di urgenza, quando, per motivi o con una tempistica che non consentano la programmazione del permesso, l’Azienda convochi l'RLS.
Nelle giornate di utilizzo di detti permessi, al personale sarà attribuito il trattamento retributivo previsto dagli accordi attualmente in essere per le agibilità sindacali del personale navigante delle rispettive categorie.
L’Azienda porrà a disposizione degli RLS, coerentemente con la normativa vigente, uno spazio presso le sedi di Fiumicino e, a regime, presso le basi di servizio, nonché le strumentazioni necessarie ed idonee ad assicurare reperibilità e comunicazione, in relazione alla mobilità del personale navigante, secondo quanto sarà illustrato entro il p.v. 31 maggio alle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Nell’espletamento dei compiti previsti, qualora RLS debbano recarsi presso basi periferiche, sarà predisposto idoneo titolo di viaggio di servizio; in tali casi, qualora per motivi imprevedibili l’RLS non possa rientrare presso la propria base in giornata, sarà previsto il pernottamento a carico della Società, secondo le modalità correnti.

3. Informazioni e documentazione aziendale
Fermo restando che l’RLS ha diritto a ricevere le informazioni e la documentazione aziendale secondo le previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, lo stesso riceverà copia del documento di valutazione dei rischi e dei suoi aggiornamenti, eventualmente anche su supporto informatico. 
L’Azienda fornirà tali documentazioni, ferme restando le limitazioni previste dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, si dovrà intendere, quali esse siano, nell’ambito della corrispondente base di servizio per gli aspetti relativi alla salute e sicurezza del lavoro. Tra i luoghi di lavoro si ricomprendono gli aeromobili, i CBC aziendali,, le aree destinate all’addestramento ed alla formazione degli equipaggi, nonché gli ambienti di lavoro e di destinazione che determinino rischi specifici per gli equipaggi in relazione all’attività svolta.
L'RLS è tenuto a fare uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e della documentazione di cui venga a conoscenza in relazione alle sue attribuzioni ed è vincolato alle riservatezza ed al rispetto del segreto industriale.

4. Formazioni dei rappresentanti per la sicurezza
Nell’ambito della fase transitoria viene definito che l’RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 50 comma 1 lettera g) del d.lgs. 81/2008; la formazione dell’RLS si svolge mediante permessi retribuiti e riguarderà il programma di base di 32 ore, secondo le previsioni dell’art. 37, comma 11 e un modulo di aggiornamento di 8 ore per ciascun anno successivo a quello in cui è stata effettuata la formazione di base.

5. Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate garantendo la presenza degli RLS e su ordine del giorno scritto.
L'RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

6. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro degli RLS potrà essere esercitato nel rispetto delle esigenze produttive ed operative e con le limitazioni previste dalla legge, - di preferenza contestualmente ad un rappresentante del SPP, al fine di poter avviare una puntuale analisi dei problemi e soluzioni possibili- il RLS segnalerà in ogni caso, preventivamente, al datore di lavoro le visite che intenda effettuare agli ambienti di lavoro, salvo i casi di pericolo grave ed immediato di cui dovesse venire a conoscenza.

7. Modalità di consultazione
Nei casi in cui il D.Lgs. 81/2008 prevede a carico del Datore di Lavoro la consultazione dell’RLS, questa si dovrà svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. A seguito di tale consultazione dovrà essere redatto apposito verbale, nel quale il RLS potrà chiedere d'inserire le proprie proposte e valutazioni. L'RLS confermerà l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.

8. Organismo Paritetico Nazionale
In considerazione delle possibili evoluzioni della contrattazione collettiva inerente Alitalia e il settore e nell’ambito di queste che ne definiranno composizione e funzionamento, sarà costituito un Organismo Paritetico Nazionale con il compito di:
• Monitorare l’evoluzione della normativa nazionale, comunitaria e internazionale sui temi afferenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche con specifico riguardo al settore del Trasporto Aereo.
• Ricevere informazioni sui Sistemi di gestione per la sicurezza e la salute, valutandone e promuovendone eventuali miglioramenti.
• Valutare e proporre l’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
• Monitorare l’andamento degli infortuni e malattie professionali ed analizzare i risultati anonimi, aggregati e collettivi delle indagini sanitarie, anche relativamente ai temi dell’alcool e delle sostanze stupefacenti, nel personale navigante.
• Esaminare le controversie che dovessero insorgere relativamente all’applicazione del presente accordo.
Transitoriamente le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno con cadenza trimestrale per prendere in esame i temi di cui all'elenco precedente.