Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 18 maggio 2012, n. 7970 - Percorso casa-lavoro in bicicletta e infortunio stradale: necessità di utilizzo di un mezzo privato


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. (Omissis) del foro di (Omissis) come da procura a margine del ricorso, con richiesta di ricevere gli avvisi ex articolo 133, comma 3 e articolo 134, comma 3 presso il numero di fax (Omissis);

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) in persona del Dirigente con incarico di livello generale Ing. (Omissis), Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in (Omissis) presso lo studio degli Avv.ti (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano 4993/10 del 13.04.2010/10.09.2010 nella causa iscritta al n. 1209 R.G. dell'anno 2008.

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis in data 24.04.2012;

vista la relazione ex articolo 380 bis c.p.c. in data 20.02.2012 del Cons. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha prestato adesione all'anzidetta relazione.

 

FattoDiritto


1.La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 4993 del 2010, in accoglimento dell'appello proposto dall'INAIL contro la decisione del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda proposta da (Omissis), diretta ad ottenere l'indennità a seguito di infortunio occorsole il (Omissis), allorchè, nel percorrere con la propria bicicletta il percorso dalla casa al luogo di lavoro, la stessa era rimasta vittima di un incidente stradale.

La Corte territoriale ha ritenuto, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, che non fosse stata dimostrata da parte dell'appellata la necessità di utilizzare il mezzo privato (la bicicletta) per recarsi al luogo di lavoro, trovandosi il percorso dalla abitazione al luogo di lavoro in pieno centro urbano ed essendo servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiano in corsie preferenziali.

La stessa Corte ha aggiunto che l'utilizzo del mezzo pubblico avrebbe potuto far conseguire all'appellata maggiore comodità e minore disagio nel conciliare esigenze lavorative e familiari, ma non rappresentava una necessità, atteso che il tempo occorrente a coprire il percorso con il mezzo pubblico, di circa 30 minuti, non impediva alla (Omissis) di far fronte ai suoi impegni.

La (Omissis) ricorre con un unico articolato motivo, cui resiste l'INAIL con controricorso.

2. La ricorrente contesta la decisione di appello per avere negato il riconoscimento dell'infortunio in itinere, sostenendo che il giudice di appello non ha tenuto nella debita considerazione le condizioni di salute e familiari che consigliavano l'uso della bicicletta, al posto del mezzo pubblico, nel percorrere il tragitto casa - luogo di lavoro.

Il ricorso così proposto non merita adesione, atteso che tende ad ottenere il riesame del merito della causa opponendo un diverso apprezzamento alle valutazioni del giudice di merito circa la necessità dell'utilizzo della bicicletta da parte della (Omissis), fondate su adeguata e logica motivazione con riferimento agli anzidetti profili (sulla necessità dell'utilizzo del mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro e sull'assenza di alternative si richiama precedente e consolidato orientamento di questa Corte: cfr da ultimo Cass. ordinanza n. 22759 del 3 novembre 2011).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 30,00 per esborsi, oltre euro 1500,00 per onorari ed oltre accessori d legge.