Tipologia: CCNL
Data firma: 16 dicembre 1942
Validità: 31.12.1943 - 31.12.1944
Parti: Federazione Naz. Fasc. degli Industriali Meccanici, Federazione Naz. Fasc. degli Artigiani e Federazione Naz. Fasc. dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche
Settori: Metalmeccanici, Operai addetti a lavori discontinui
Fonte: G.U. 21 agosto 1943-XXI, n. 194, p. II

Sommario:

Art. 1. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari da lavoro.
Art. 2. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia le cui prestazioni hanno un andamento del tutto indipendente dal ritmo di attività dei reparti di vera e propria produzione.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Minimi di paga giornaliera.
Art. 5. - Adeguamento delle retribuzioni di fatto percepite dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 7. - Disposizioni transitorie.
Art. 8. - Norme generali.
Art. 9. - Condizioni più favorevoli.
Art. 10. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia nell’industria meccanica ed affine, 16 dicembre 1942

Addì 16 Dicembre 1942-XXI, in Milano tra la Federazione Naz. Fasc. degli Industriali Meccanici [...], la Federazione Naz. Fasc. degli Artigiani [...], sentita la Federazione Naz. Fasc. delle Cooperative di Produzione e lavoro [...] e la Federazione Naz. Fasc. dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche [..,], si è stipulato il seguente contratto di lavoro da valere, in tutte le provincie del Regno, per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti l’industria meccanica ed affine.

Art. 1. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari da lavoro.
I rapporti di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro, sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale 30 luglio 1936, per le industrie meccaniche, metallurgiche ed affini, e dai singoli contratti collettivi provinciali o aziendali, integrativi del predetto, che gli stabilimenti, dai quali gli operai dipendono, sono tenuti ad osservare.

Art. 2. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia le cui prestazioni hanno un andamento del tutto indipendente dal ritmo di attività dei reparti di vera e propria produzione.
I rapporti di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le cui prestazioni hanno un andamento del tutto indipendente dal ritmo di attività dei reparti di produzione, sono disciplinati dagli articoli che seguono.
Si considerano rientranti tra detti operai esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, cavallanti, stallieri, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
L’assunzione di questi operai dovrà avvenire con atto scritto nel quale saranno indicati la data di assunzione, le mansioni affidate, l’orario normale di lavoro e la corrispondente paga giornaliera stabilita.
Le eventuali successive variazioni delle condizioni stabilite all’assunzione dovranno pure essere comunicate per atto scritto all’operaio interessato.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale massimo di lavoro non potrà superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
Per gli operai che di seguito si elencano l’orario normale massimo potrà invece raggiungere le 12 ore giornaliere e le 72 settimanali:
1) addetti esclusivamente al servizio di estinzione degli incendi;
2) stallieri;
3) portinai e custodi che usufruiscono di abitazione nello stabilimento o nelle immediate dipendenze;
4) addetti alla sorveglianza delle centrali elettriche esterne allo stabilimento.
I portinai e custodi considerati al punto 3), fermo restando l’orario normale massimo di 12 ore giornaliere e di 72 settimanali avranno altresì l’obbligo di rispondere, senza diritto a compensi, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che avranno luogo oltre i limiti del loro orario, quali ad esempio per l’entrata o l’uscita di persone o veicoli dallo stabilimento oppure per il ricevimento di posta o telegrammi, intendendosi che tali prestazioni rientrano tra le funzioni normali dei portinai e custodi. Per dette prestazioni essi potranno farsi sostituire da componenti la famiglia.
Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del Comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un fortait di lavoro straordinario.

Art. 4. - Minimi di paga giornaliera.
[...]
Agli operai di cui all’art. 2, quando debbano svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie, la ditta dovrà fornire gli appositi indumenti protettivi.
[...]

Art. 5. - Adeguamento delle retribuzioni di fatto percepite dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
La riduzione dell’orario di fatto osservato per entrare nei limiti di cui all’art. 3, non dovrà comportare riduzione di retribuzione.
[...]

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Per la retribuzione del lavoro straordinario, notturno, festivo, valgono le norme del contratto provinciale o aziendale, integrativo di quello 30 luglio 1936, che lo stabilimento è tenuto ad osservare.

Art. 7. - Disposizioni transitorie.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale dell’8 novembre 1939, limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 8. - Norme generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicheranno le disposizioni del contratto collettivo nazionale 30 luglio 1936.
[...]