Tipologia: CCNL
Data firma: 21 maggio 1938
Validità: 04.07.1938 - 03.07.1941
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici e Metallurgici, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Edilizia
Settori: Metalmeccanici, Installazione impianti
Fonte: G.U. 13 dicembre 1938-XVIII, n. 283, p. II

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Durata del lavoro.
Art. 7. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Ricupero.
Art. 10. - Lavoro a cottimo.
Art. 11. - Liquidazione del cottimo in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 12. - Compenso per il lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 13. - Riduzione temporanea di orari e turni.
Art. 14. - Conteggio di paga.
Art. 15. - Reclami sulla paga.
Art. 16. - Passaggio di mansioni.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Trasferte.
Art. 19. - Benemerenze fasciste.
Art. 20. - Chiamata e richiamo alle anni e nella M.V.S.N.
Art. 21. - Malattia.
Art. 22. - Contributo per le Casse mutue malattia.
Art. 23. - Gerarchia.
Art. 24. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 25. - Permessi di entrata e uscita.
Art. 26. - Assenze.
Art. 27. - Consegna utensili e materiali.
Art. 28. - Conservazione utensili e materiale.
Art. 29. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 30. - Infortuni e igiene del lavoro.
Art. 31. - Divieti.
Art. 32. - Norme speciali.
Art. 33. - Punizioni.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento per punizione.
Art. 36. - Licenziamento e dimissioni.
Art. 37. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 38. - Trapasso di azienda. Fallimento.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti da aziende che eseguono solo la installazione e manutenzione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di aerazione e di essicazione e che, sprovviste di apposite officine meccaniche, non provvedono alla costruzione delle parti e degli apparecchi costituenti gli impianti, 21 maggio 1938

Addì 21 maggio 1938-XVI, in Milano, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici e Metallurgici [...], assistito da: [...] Unione Industriali di Milano, [...] Unione Industriali di Torino, [...] Unione Industriali di Genova, [...] Unione Industriali di Roma, la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...], assistito [...] dal [...] capo mestiere degli artigiani installatori idraulici della provincia di Milano e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Edilizia [...], assistito [...] dal Commissario della Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro, [...] Segretario provinciale dell’Ente Naz. Fasc. della Cooperazione [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno per tutti gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative che eseguono solo la installazione e manutenzione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di aerazione e di essicazione e che, sprovviste di apposite officine meccaniche, non provvedono alla costruzione delle parti e degli apparecchi costituenti gli impianti stessi.

Premessa:
Tutti i contratti di lavoro stipulati e vigenti all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto si intendono sostituiti da questo. Per la parte economica non precisata nel presente contratto resteranno in vigore le norme contenute nei contratti provinciali esistenti, fino all’entrata in vigore dei contratti integrativi al presente contratto che saranno stipulati dalle organizzazioni provinciali entro 18 mesi dalla data della sua pubblicazione, salvo eventuali proroghe da convenirsi dalle parti stipulanti il contratto stesso, allo scopo di fissare:
1) i minimi di paga base distintamente per il comune capoluogo della provincia e per le altre località, per le seguenti categorie di operai:
a) montatori addetti al montaggio degli impianti:
capi montatori
montatori di 1a categoria
montatori di 2a categoria
aiutanti sopra i 20 anni
aiutanti dai 16 ai 20 anni
apprendisti ragazzi.
Sono capi montatori gli operai che eseguono, secondo disegno, l’installazione ed il montaggio di impianti di grande importanza, di riscaldamento, di aerazione, ecc. per i quali necessita impiegare, sotto la guida degli stessi e loro responsabilità, una o più coppie di operai di categorie inferiori e che, nello stesso tempo, provvedono per gli impianti in parola alla installazione efficiente dei macchinari ausiliari (motori elettrici, a vapore, pompe, compressori, bruciatori, ventilatori ecc.).
Sono montatori di 1a categoria gli operai che eseguono, secondo disegno, impianti di riscaldamento a termosifone, a vapore o sanitari, di acqua corrente calda e fredda, con tubazioni in ferro o piombo e sanno normalmente rilevare i difetti di impianti esistenti e conoscono i sistemi di riscaldamento a circolazione rapida e sanno eseguire saldature autogene, esclusi, per quest’ultimo requisito, i lavoratori che, all’entrata in vigore del presente contratto appartengono alla prima categoria o vi siano stati assegnati nell’azienda dalla quale provengono.
Sono montatori di 2a categoria gli operai adibiti a lavori di montaggio per i quali è richiesta una comune specifica capacità lavorativa ed eseguiscono impianti di limitata importanza e provvedono a riparazioni e ad operazioni di ordinaria manutenzione.
Aiutanti sono coloro che, avendo superato 16 anni, non eseguono impianti da soli, ma aiutano i capi montatori od i montatori di 1a e 2a categoria nella preparazione e nella esecuzione dei lavori.
Ragazzi sono i dipendenti di età inferiore ai 16 anni.
b) Operai ausiliari.
Sono operai ausiliari quelli che in cantiere o fuori dello stesso sono adibiti ad operazioni che non possono considerarsi di vera installazione o montaggio.
Gruppo A): aggiustatori, fumisti, fabbri e forgiatori, muratori, saldatori, autisti, lattonieri, verniciatori.
Gruppo B); aiutanti, intendendosi per tali coloro che avendo superato il 16° anno aiutano, senza avere responsabilità dell’esecuzione del lavoro, gli operai del gruppo A) nell’esecuzione dei lavori stessi. (Per detto gruppo saranno fissati distintamente i minimi di paga base per gli aiutanti dai 16 ai 20 anni, ed oltre i 20 anni).
Gruppo C): magazzinieri.
Gruppo D): manovali e cioè coloro che compiono lavori di pulizia, di trasporto materiale e altri simili lavori.
Gruppo E): ragazzi sotto i 16 anni.
I fuochisti sono da considerarsi fra gli operai ausiliari e saranno assegnati ai seguenti gruppi:
Gruppo A): se adibiti alla conduzione di impianti per i quali è richiesto il certificato di abilitazione per la condotta di generatori a vapore.
Gruppo B): se adibiti ad impianti per la cui conduzione non è richiesto alcun certificato di abilitazione.
2) La percentuale di cottimo di cui all’art. 10.
3) Le altre pattuizioni demandate dal presente contratto alla stipulazione dei contratti integrativi provinciali.

Art. 3. - Ammissione e lavoro dei fanciulli.
Per l’ammissione e il lavoro dei fanciulli valgono le norme di legge sul lavoro per tale categoria di prestatori d’opera.

Art. 4. - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto all’atto della assunzione a visita medica da parte del medico fiduciario della ditta.

Art. 6. - Durata del lavoro.
La durata del lavoro - in conformità del comma I dell’art. 1 del R.D.L.29 maggio 1937-XV, n. 1768 - non può superare le 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore giornaliere salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge stessa e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
Ai sensi dell’art. 5 di tale decreto, potranno eseguirsi oltre l’orario normale ed a paga normale, per un’ora al giorno, i lavori preparatori e complementari, tra i quali, ad esempio, i seguenti: accensione fucina, preparazione e trasporto attrezzi e materiali, ecc.
Le ore di lavoro sono fissate dalla ditta e comunicate agli operai interessati.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di due o tre turni giornalieri. L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito.
Nessun lavoratore potrà rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere i prolungamenti di orario con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto.

Art. 8. - Giorni festivi.
[...]
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni ammesse dalla legge, in quanto siano applicabili al lavoratore ed alle categorie disciplinate dal presente contratto.
[...]

Art. 9. - Ricupero.
È ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore oppure per soste, nonché per interruzioni di lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali interessate, purché i prolungamenti di orario non eccedano un’ora al giorno ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937-XV, n. 1768 e vengano effettuati entro 15 giorni dall’avvenuta interruzione, salvo diverso accordo da stipularsi tra le organizzazioni locali competenti.

Art. 10. - Lavoro a cottimo.
Per la disciplina del lavoro a cottimo valgono le seguenti norme:
а) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di lavoro, uniformati ai principi corporativi dalle presenti disposizioni.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro dell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle assicurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo. 
[...]
h) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporti di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
i) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, dovrà essere risolta secondo le norme del R.D.L. 7 marzo 1938, n. 406.
[...]

Art. 12. - Compenso per il lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Il lavoro straordinario prestato nei modi e termini previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanali od oltre l’orario giornaliero determinato ai sensi dell’art. 6, verrà compensato con percentuali sulla; paga base da determinarsi nei singoli contratti integrativi provinciali [...]
Quando il lavoratore è chiamato a prestare servizio nel giorno che era per lui fissato come riposo settimanale compensativo gli sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro festivo, fermo restando il diritto al riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[...]
Nessun lavoratore potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Art. 17. - Ferie.
All’operaio saranno concessi ogni anno sei giorni (48 ore) di ferie pagati a paga base.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbia no una anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la rinunzia tacita o espressa alle ferie.
[...]

Art. 23. - Gerarchia.
Gli operai, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi, secondo l’ordine gerarchico.
Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e dipendenti.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti coi loro dipendenti.

Art. 25. - Permessi di entrata e uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza debita autorizzazione.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno intrattenersi con gli altri operai della ditta sul posto di lavoro.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare sia di trattenersi sul posto di lavoro in ore fuori del suo turno.
Il permesso di assentarsi dal posto di lavoro deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro (salvo casi eccezionali).
All’operaio che lascia il lavoro per permesso o malattia entro la prima ora dall’inizio del lavoro, non compete alcun compenso per il tempo passato sul posto di lavoro.

Art. 27. - Consegna utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. [...]

Art. 28. - Conservazione utensili e materiale.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni eventuali a tali oggetti che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla mercede.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio, senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla ditta di rivalersi sulle sue competenze per i danni di tempo e di materiale subiti. Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 30. - Infortuni e igiene del lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l’operaio colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà al pronto soccorso per estendere la denuncia come di legge, se del caso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori della sede dell’azienda, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Agli operai chiamati a prestare la loro opera di assistenza o soccorso in caso di infortunio sarà corrisposta la paga base per il tempo strettamente necessario a tale opera sempre che sia svolta durante l’orario di lavoro.
Resta sottinteso che dovranno essere osservate tutte le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento, nonché quelle del regolamento generale e del regolamenti speciali per l’igiene del lavoro.

Art. 31. - Divieti.
[...]
È proibito fumare ed introdurre nei posti di lavoro cibi e bevande alcooliche, senza il permesso della ditta.
È proibito all’operaio di apportare variazioni di suo arbitrio o per desiderio dei clienti agli ordini ed alle istruzioni avute per i lavori dalla direzione della ditta da cui dipende.
[...]

Art. 32. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo, i lavoratori debbono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità dalla ditta, sempre che non contrastino col presente contratto collettivo.

Art. 33. - Punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza. Le punizioni da applicarsi a giudizio della ditta, possono essere le seguenti:
1) multa (al massimo tre ore di paga base);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);
3) licenziamento ai sensi dell’art. 35.
[...]

Art. 34. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui sotto specificati, la ditta potrà infliggere multe all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che, anche per disattenzione, guasti le macchine od utensili od il materiale di lavorazione;
d) che fumi od introduca bevande alcooliche sul posto di lavoro senza il permesso della ditta;
e) che si presenti nell’azienda in istato di ubriachezza;
[...]
g) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
h) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o delle norme speciali di cui all’art. 32 o che commetta qualunque mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
In caso di maggior gravità oppure di recidiva potrà essere inflitta la sospensione.

Art. 35. - Licenziamento per punizione.
Saranno licenziati dalla ditta, con immediata cessazione del la-voro e della paga e senza indennità, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario del materiale della ditta o del materiale di lavorazione, o di oggetti del cliente;
c) rissa sul posto del lavoro;
[...]
e) costruzione, riparazione entro o fuori dell’azienda, installazione e manutenzione di impianti per conto proprio o di terzi; salvo nei casi di sospensione di lavoro;
f) che si presenti al lavoro presso terzi in istato di ubriachezza;
g) recidiva di qualunque delle colpe contemplate dall’art. 34 quando sia già intervenuta la sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi precedenti.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di azienda e saranno risoluti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti associazioni ed in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.