Tipologia: CCNL
Data firma: 8 ottobre 1942
Validità: 31.10.1942 - 30.10.1945
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Metallurgici e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche
Settori: Metalmeccanici, Metallurgia, Apprendistato
Fonte: G.U. 12 aprile 1943-XXI, n. 84, p. II

Sommario:

Art. 1. - Definizione dell’apprendista.
Art. 2. - Decorrenza e durata dell’apprendistato.
Art. 3. - Trattamento salariale.
Art. 4. - Scatti salariali.
Art. 5. - Riduzione del periodo di tirocinio.
Art. 6. - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 7. - Interruzione del tirocinio.
Art. 8. - Anticipata cessazione del tirocinio.
Art. 9. - Norme generali.
Art. 10. - Scuole aziendali.
Art. 11. - Aziende artigiane.
Art. 12. - Decorrenza e durata.
Tabella n. 1 - Periodo di apprendistato
Tabella n. 2 - Tabella esemplificativa degli scatti di paga base oraria semestrale
Tabella n. 3 - Riduzione del periodo di apprendistato gli effettuato in conseguenza di interruzioni

Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria metallurgica, 8 ottobre 1942

Addì 8 ottobre 1942-XX in Milano, presso la sede della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Metallurgici, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Metallurgici [...], assistito da [...] Soc. An. Metallurgica Italiana e la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche [...], assistito [...] dall’Unione Fascista dei lavoratori di Torino; sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro, è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende metallurgiche (escluse le siderurgiche), rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Metallurgici e da Aziende artigiane e cooperative similari.
Per le aziende tra le suddette nelle quali il personale operaio risulti contrattualmente suddiviso in due gruppi, il presente contratto ha valore soltanto per gli operai del secondo gruppo.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sarà depositato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni statutarie e di legge entro il termine di 60 giorni dalla sua stipulazione.

Art. 1. - Definizione dell’apprendista.
Agli effetti del presente contratto, è apprendista chi è occupato presso una delle aziende di cui alla premessa con lo scopo di acquistare, mediante addestramento pratico la capacità necessaria per diventare operaio qualificato.

Art. 2. - Decorrenza e durata dell’apprendistato.
Il periodo di apprendistato potrà decorrere dal quattordicesimo anno di età e avrà la durata fissata nella tabella n. 1; in ogni caso l’apprendistato non potrà cessare prima del diciassettesimo anno di età compiuto.
In relazione a quanto disposto dall’art. 5 del R.D.L. 21 settembre 1938-XVI, n. 1906, l’età massima di assunzione come apprendista è di anni 18 compiuti.

Art. 5. - Riduzione del periodo di tirocinio.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di apprendistato elencati nella tabella n. 1, l’apprendista all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico, se conseguito durante il periodo di apprendistato, dovrà presentare il titolo scolastico originale, o apposito certificato debitamente autenticato.
Nel caso in cui l’apprendista consegua e quindi presenti il titolo scolastico nel corso del rapporto di lavoro, si considererà, ai soli effetti della durata dell’apprendistato, come se il titolo stesso fosse stato presentato all’atto dell’assunzione. L’apprendistato sarà quindi determinato in relazione al titolo attuale e all’età di assunzione e in ogni caso non potrà cessare che almeno tre mesi dopo la presentazione del titolo.
Poiché in tal modo la scala salariale determinata in funzione dell’iniziale titolo scolastico, più non si adatta alla nuova durata dell’apprendistato, si assumerà la scala salariale che avrebbe dovuto avere valore nel caso in cui il titolo scolastico fosse stato conseguito e quindi presentato al momento dell’assunzione, senza peraltro dar luogo al pagamento delle differenze che risultano per il periodo già trascorso.
L’ultimo scatto salariale, cioè quello necessario per giungere al minimo dell’operaio qualificato, sarà prorogato nel caso in cui ricorra il prolungamento di tre mesi previsto nel 2° comma del presente articolo.

Art. 6. - Tirocinio presso diverse aziende.
Agli effetti della durata dell’apprendistato sarà computato il ser-vizio prestato presso altre aziende, sempreché l’attività precedente- niente prestata si sia svolta nello stesso mestiere che è oggetto dell’apprendistato o in mestieri affini (come lavorazioni alle macchine, al banco, alla fucina, e di montaggio).
Agli effetti della paga, a questi apprendisti verranno altresì riconosciuti gli scatti salariali minimi fissati dalla tabella n. 2 allegata ai contratti integrativi o ai verbali provinciali o aziendali redatta a sensi dell’ultimo comma dell’art. 4, relativi ai semestri di effettivo apprendistato già compiuto e riconosciuto, tenuto conto delle interruzioni e riduzioni di cui all’art. 8.

Art. 7. - Interruzione del tirocinio.
Qualora tra il precedente rapporto di lavoro e il nuovo, o anche nel corso di uno stesso rapporto, si sia verificata un’interruzione, agli effetti del computo del periodo dell’apprendistato, verrà applicata la tabella n. 3.
All’atto della cessazione del rapporto, l’azienda rilascerà un certificato dal quale risulti se si sono o meno, verificate interruzioni che influiscono sulla durata dell’apprendistato. Tale certificato dovrà essere consegnato dall’apprendista all’azienda presso la quale verrà assunto, unitamente agli altri documenti di lavoro.

Art. 9. - Norme generali.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 luglio 1936-XIV per gli operai dell’industria meccanica, metallurgica e affine.

Art. 10. - Scuole aziendali.
Le Federazioni Nazionali determineranno le norme per il coordinamento del rapporto di lavoro, per gli apprendisti che frequentano scuole aziendali o interaziendali, col presente contratto.
Le scuole aziendali o interaziendali da considerare sono quelle che per la loro attrezzatura, per il loro ordinamento didattico, per i criteri che presiedono all’attuazione dei loro programmi di insegnamento teorico e pratico, per i risultati conseguibili al termine dei corsi, possono considerarsi come Istituti per l’istruzione professionale con funzionamento del tutto autonomo dai reparti di produzione degli stabilimenti delle stesse aziende.
La Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Metallurgici trasmetterà alla Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche entro il 15 novembre, p. v., l’elenco delle scuole che rispondono ai requisiti predetti corredato degli elementi necessari a stabilirne le caratteristiche.
Le scuole che non saranno, di comune accordo, riconosciute rispondenti ai requisiti di cui sopra, applicheranno integralmente il presente contratto dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 11. - Aziende artigiane.
Per le aziende artigiane, per quanto riguarda le categorie per le quali è ammesso un periodo di apprendistato senza retribuzione, valgono le norme del contratto collettivo nazionale stipulato il 15 marzo 1941-XIX tra la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche, ad integrazione del contratto nazionale stipulato il 15 dicembre 1940-XIX tra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria.

Tabella n. 1 - Periodo di apprendistato

A) Vecchio ordinamento scolastico

 

Nuovo ordinamento scolastico

 

Età di assunzione
14 15 16 17 18

Scuole elementari + Scuola di avviamento + Scuola tecnica professionale di attività corrispondente a quella della azienda

Scuola elementare + Scuola del lavoro + Scuola professionale + Scuola tecnica
(6-16)

1 anno
(17)
6 mesi
(176)
6 mesi
(188)
B)

Scuola elementare + Scuola di avviamento + Scuola serale o ammissione al 3° corso di scuola tecnica inferiore

Scuola elementare + Scuola del lavoro + Scuola professionale o scuola artigiana +  Scuola serale o ammissione al 2° corso della scuola tecnica
(6-14) (6-15)

4 anni 3 anni 2 anni e 6 mesi
(186)
2 anni
(19)
2 anni
(20)
C)

Scuola elementare + Scuola di avviamento o scuola serale

Scuola elementare + Scuola del lavoro + Scuola professionale o scuola artigiana
(11-14)

4 anni e 6 mesi
(186)
3 anni e 6 mesi
(186)
3 anni
(19)
2 anni e 6 mesi
(196)
2 anni e 6 mesi
(206)
D)

Scuola elementare

Scuola elementare + Scuola del lavoro
(6-11)

5 anni
(19)
4 anni
(19)
3 anni e 6 mesi
(196)
3 anni
(20)
3 anni
(21)

Alle scuole e corsi sopra elencati saranno equiparati i corsi dell’Infapli, in quanto corrispondenti. Il giudizio sull’idoneità delle scuole diurne e serali e scuole o corsi aziendali, a valere agli effetti di cui sopra, è deferito ai competenti tecnici dell’Infapli. Per gli apprendisti che abbiano frequentato i corsi aziendali, sempreché riconosciuti come sopra, agli effetti della durata dell’apprendistato, continueranno ad osservarsi i regolamenti vigenti presso le singole scuole o corsi aziendali anche se i regolamenti stessi considerano, ultimati i corsi, superato ogni ulteriore periodo di apprendistato o ambientamento.

Tabella n. 3 - Riduzione del periodo di apprendistato gli effettuato in conseguenza di interruzioni

Periodi di apprendistato Franchigia Riduzioni Interruzioni
Fino a 6 mesi 15 giorni 60 %
perde tutto
da 15 a 60 giorni
oltre i 60 giorni
Da 6 a 12 mesi 30 giorni 60 %
Da 12 a 18 mesi 45 giorni 50 %
Da 18 a 24 mesi 60 giorni 40 %
Da 24 a 30 mesi 120 giorni 30 %
Oltre 30 mesi non perde nulla

Le riduzioni di cui sopra si computano sull'intero periodo di interruzione esclusa la franchigia.