Categoria: 1942
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Tipologia: CCNL
Data firma: 14 giugno 1942
Validità: 30.08.1942 - 30.08.1945
Parti: Federazione nazionale Fascista degli Industriali Meccanici, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche
Settori: Metalmeccanici, Meccanica, Apprendistato
Fonte: G.U. 28 settembre 1942-XX, n. 228, p. II

Sommario:

Art. 1. - Definizione dell’apprendista.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Età di assunzione.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Limiti di tirocinio.
Art. 6. - Durata del tirocinio.
Art. 7. - Interruzione del tirocinio.
Art. 8. - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 9. - Trattamento salariale.
Art. 10. - Durata giornaliera del lavoro.
Art. 11. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 12. - Frequenza di corsi di istruzione professionale.
Art. 13. - Norme generali.
Art. 14. - Scuole aziendali.
Art. 15. - Aziende artigiane.
Art. 16. - Decorrenza e durata.
Durata del tirocinio (art. 6)

Contratto collettivo nazionale per la disciplina del rapporto di tirocinio nell’industria meccanica ed affini, 14 giugno 1942

Addì 14 giugno 1942-XX, in Roma, presso la Sede della Confederazione Fascista degli Industriali, tra la Federazione nazionale Fascista degli Industriali Meccanici [...] e la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...], sentita la Federazione Naz. Fasc. delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche [...], con l’assistenza della Confederazione Fascista degli Industriali [...] e della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il Regno per gli apprendisti dipendenti da aziende industriali, rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici e da aziende artigiane e cooperative similari.

Art. 1. - Definizione dell’apprendista.
Agli effetti del presente contratto è apprendista colui che, avendo superato i 14 anni di età, è occupato presso una delle aziende di cui alla premessa allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato.

Art. 3. - Età di assunzione.
Può essere assunto come apprendista chi non abbia superato i 18 anni di età.

Art. 5. - Limiti di tirocinio.
Cesserà dalla qualifica di apprendista e sarà considerato operaio qualificato, colui che abbia compiuto nello stesso mestiere o in mestieri affini (come lavorazioni alle macchine, al banco, alla fucina e di montaggio) il periodo di tirocinio della durata precisata nell’articolo seguente.

Art. 6. - Durata del tirocinio.
La durata del periodo di tirocinio e le riduzioni del periodo stesso, in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista, ai sensi della lettera a) dell’art. 10 della legge 21 settembre 1938, n. 1906, sono stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista all’atto della assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.

Art. 7. - Interruzione del tirocinio.
Qualora tra il precedente rapporto di lavoro ed il nuovo, o anche nel corso di uno stesso rapporto, si sia verificata una interruzione, verrà applicata, agli effetti del computo del periodo di tirocinio, la tabella seguente :
Riduzione del periodo di apprendistato già effettuato in conseguenza di interruzioni

Periodi di apprendistato Franchigia Riduzioni Interruzioni
Fino a 6 mesi 15 giorni 60 %
perde tutto
da 15 a 60 giorni
oltre i 60 giorni
Da 6 a 12 mesi 30 giorni 60 %
Da 12 a 18 mesi 45 giorni 50 %
Da 18 a 24 mesi 60 giorni 40 %
Da 24 a 30 mesi 120 giorni 30 %
Oltre 30 mesi non perde nulla

Le riduzioni di cui sopra si computano sull’intero periodo di interruzione esclusa la franchigia.

Art. 8. - Tirocinio presso diverse aziende.
Ferme restando le riduzioni dovute ad interruzioni di cui all’articolo precedente, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende,
l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di formazione professionale che siano obbligatori ai sensi di legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti.

Art. 10. - Durata giornaliera del lavoro.
La durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita dal vigente contratto collettivo nazionale 30 luglio 1936-XIV per gli operai dell’industria meccanica, metallurgica ed affine, e si intende in essa compreso il tempo per gli insegnamenti che si svolgeranno nei corsi per la formazione professionale dei lavoratori previsti dall’art. 21 del R.D.L. 21 giugno 1938-XVI n. 1380, sui corsi predetti.

Art. 11. - Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
а) di curare o di far curare dai suoi dipendenti l’addestramento pratico dell’apprendista;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto del tirocinio;
c) di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale dei lavoratori, ai sensi dell’art. 21 del R.D.L. 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, sui corsi predetti;
d) di dare notizia, sia durante che alla fine di ogni anno, del profitto acquisito alla famiglia dell’apprendista, perché questa possa collaborare efficacemente all’educazione e formazione professionale dell’apprendista.

Art. 12. - Frequenza di corsi di istruzione professionale.
L’apprendista di età inferiore ai 18 anni che non sia in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento (o, secondo il nuovo ordinamento, di licenza di scuola professionale o di scuola artigiana) ai sensi dell’art. 21 del R.D.L. 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, dovrà frequentare i corsi per la formazione professionale dei lavoratori istituiti in conformità del decreto stesso.

Art. 13. - Norme generali.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 luglio 1936-XIV indicato all’art. 10.

Art. 14. - Scuole aziendali.
Le Federazioni Nazionali determineranno le norme per il coordinamento del rapporto di lavoro, per gli apprendisti che frequentano scuole aziendali o interaziendali, col presente contratto.
Le scuole aziendali o interaziendali da considerare sono quelle che per la loro attrezzature, per il loro ordinamento didattico, per i criteri che presiedono all’attuazione dei loro programmi di insegnamento teorico e pratico, per i risultati conseguibili al termine dei corsi, possono considerarsi come istituti per l’istruzione professionale con funzionamento del tutto autonomo dai reparti di produzione degli stabilimenti delle stesse aziende.
La Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici trasmetterà alla Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche, entro il 1° agosto 1942 l’elenco delle scuole che rispondono ai requisiti predetti, corredato dagli elementi necessari a stabilirne le caratteristiche.
Le scuole che non saranno, di comune accordo, riconosciute rispondenti ai requisiti di cui sopra, applicheranno integralmente il presente contratto dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 15. - Aziende artigiane.
Per le aziende artigiane per quanto riguarda le categorie per le quali è ammesso un periodo di apprendistato senza retribuzione, valgono le norme del contratto collettivo nazionale stipulato il 15 marzo 1941-XIX tra la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche, ad integrazione del contratto nazionale stipulato il 15 dicembre 1940-XIX tra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria.

Durata del tirocinio (art. 6)

A) Vecchio ordinamento scolastico

 

Nuovo ordinamento scolastico

 

Età di assunzione
14 15 16 17 18

Scuole elementari + Scuola di avviamento + Scuola tecnica professionale di attività corrispondente a quella della azienda

Scuola elementare + Scuola del lavoro + Scuola professionale + Scuola tecnica
(6-16)

1 anno
(17)
6 mesi
(176)
6 mesi
(188)
B)

Scuola elementare + Scuola di avviamento + Scuola serale o ammissione al 3° corso di scuola tecnica inferiore

Scuola elementare + Scuola del lavoro + Scuola professionale o scuola artigiana +  Scuola serale o ammissione al 2° corso della scuola tecnica
(6-14) (6-15)

4 anni 3 anni 2 anni e 6 mesi
(186)
2 anni
(19)
2 anni
(20)
C)

Scuola elementare + Scuola di avviamento o scuola serale

Scuola elementare + Scuola del lavoro + Scuola professionale o scuola artigiana
(11-14)

4 anni e 6 mesi
(186)
3 anni e 6 mesi
(186)
3 anni
(19)
2 anni e 6 mesi
(196)
2 anni e 6 mesi
(206)
D)

Scuola elementare

Scuola elementare + Scuola del lavoro
(6-11)

5 anni
(19)
4 anni
(19)
3 anni e 6 mesi
(196)
3 anni
(20)
3 anni
(21)

Alle scuole e corsi sopra elencati saranno equiparati i corsi dell’Infapli, in quanto corrispondenti. Il giudizio sull’idoneità delle scuole diurne e serali e scuole o corsi aziendali, a valere agli effetti di cui sopra, è deferito ai competenti tecnici dell’Infapli. Per gli apprendisti che abbiano frequentato i corsi aziendali, sempreché riconosciuti come sopra, agli effetti della durata dell’apprendistato, continueranno ad osservarsi i regolamenti vigenti presso le singole scuole o corsi aziendali anche se i regolamenti stessi considerano, ultimati i corsi, superato ogni ulteriore periodo di apprendistato o ambientamento.