Tipologia: CCNL
Data firma: 1° aprile 1943
Validità: 01.04.1943 - 31.03.1945
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici e Federazione Nazionale Fascista della Gente dell'Aria
Settori: Metalmeccanica, Avio, Motoristi di volo
Fonte: G.U. 25 giugno 1943-XXI, n. 146, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Riposo settimanale, giornate festive e solennità retribuite.
Art. 5. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Qualifiche.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Ragguaglio della paga mensile.
Art. 10. - Disciplina del cottimo.
Art. 11. - Indennità di volo.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Benemerenze nazionali.
Art. 14. - Provvidenze demografiche.
Art. 15. - Trasferte.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Assicurazioni infortuni di volo.
Art. 18. - Infortuni sul lavoro.
Art. 19. - Divise, indumenti di volo e bagaglio.
Art. 20. - Trattamento di malattia.
Art. 21. - Chiamata e richiamo alle armi e nella M.V.S.N.
Art. 22. - Previdenza.
Art. 23. - Disposizioni speciali.
Art. 24. - Punizioni.
Art. 25. - Multe e sospensioni.
Art. 26. - Licenziamento per punizioni.
Art. 27. - Preavviso.
Art. 28. - Indennità di anzianità.
Art. 29. - Trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 30. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i motoristi di volo delle aziende di costruzioni e riparazioni di aeromobili, 1° aprile 1943

Addì, 1° aprile 1943-XXI, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici [...], assistito [...] da una rappresentanza degli Industriali [...], con l’intervento [...] della Confederazione Fascista degli Industriali e la Federazione Nazionale Fascista della Gente dell'Aria [...], assistito [...] da una rappresentanza delle categorie di volo [...], con l’intervento [...] della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i motoristi di volo dipendenti da aziende di costruzioni e riparazioni di aeromobili.

Art. 1. - Assunzione.
L’assunzione dei motoristi di volo è subordinata alla osservanza delle norme del Codice civile e della navigazione aerea.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è quello stabilito dalla legge.
Nell’orario settimanale di lavoro è compreso il servizio di volo, il quale non può superare le 18 ore settimanali.
L’orario giornaliero sarà fissato dalla Direzione in apposite tabelle da affiggersi all’entrata dello stabilimento. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento stesso.
È ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste; il ricupero stesso dovrà essere contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno, ivi compreso l’eventuale ricupero del «sabato fascista», e comunque compiersi entro due quindicine da quella in cui è avvenuta la sospensione o la sosta.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 4. - Riposo settimanale, giornate festive e solennità retribuite.
Ai motoristi di volo è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, da concedersi possibilmente la domenica a norma della legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370.
[...]

Art. 5. - Lavoro straordinario e notturno.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di orario contemplati dalla legge.
I motoristi non potranno esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario e festivo entro i limiti di legge, salvo giustificato motivo di impedimento.
[...]
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.
Limitatamente al periodo della loro applicabilità restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII.

Art. 6. - Mansioni.
Il motorista di volo delle aziende di costruzioni e riparazioni di aeromobili ha l’obbligo di effettuare - col pilota collaudatore - i voli di officina, di prova, di collaudo e di trasporto degli apparecchi prototipi, di serie e riparati dalla Ditta e tutte quelle altre mansioni a terra inerenti all’attività aeronautica dell’azienda. 

Art. 10. - Disciplina del cottimo.
Per quanto riguarda la disciplina del cottimo, valgono le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale del 20 dicembre 1937-XVI, pubblicato nel supplemento del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 170 del 20 gennaio 1938-XVI, allegato n. 1298.
[...]

Art. 11. - Indennità di volo.
Al motorista spetterà in caso di sua partecipazione in volo:
1) All’esecuzione di messa a punto, collaudo e presentazione ufficiale al committente di velivoli prototipi o di tipi modificati o derivati, L. 3000 per il primo volo del velivolo prototipo, L. 1500 per il primo volo del velivolo prototipo modificato o derivato, L. 150 per ogni ora di volo e per voli di durata inferiore a un’ora di volo, L. 100 per velivoli prototipi, L. 100 e 60 rispettivamente per velivoli prototipi modificati o derivati.
2) All’esecuzione di voli di preparazione al collaudo e di messa a punto e collaudo di velivoli in serie e riparati, L. 72 per ogni ora di volo o, per voli di durata inferiore ad un’ora di volo, L. 42,50.
3) All’esecuzione di voli di dimostrazione fuori collaudo se ordinati su percorso di oltre 100 Km. di raggio e di voli di tra sporto saranno pagati per ogni Km. volato:
per percorsi in territorio nazionale:
а) per velivoli prototipi, L. 0,70 per Km. volato;
b) per velivoli derivati o modificati, L. 0,60 per Km. volato;
c) per velivoli di serie, L. 0,50 per Km. volato;
per percorsi su territorio estero:
d) per velivoli prototipi, L. 1,40 per Km. volato;
e) per velivoli prototipi derivati o modificati, L. 1,15 per Km. volato;
f) per velivoli di serie, L. 0,70 per Km. volato.
[...]

Art. 14. - Provvidenze demografiche.
Per quanto riguarda le provvidenze demografiche valgono le disposizioni di cui al contr. coll. interconfederale 5 luglio 1938-XVI, pubblicato nel Supplemento del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fasc. 195, del 31 gennaio 1939-XVII, allegato n. 1495.

Art. 16. - Ferie.
Per ogni anno di servizio sarà dovuto ai motoristi di volo un periodo di ferie di giorni 10 più un giorno per ogni 5 ore di volo compiute nell’anno, con un massimo di 25 giorni.
[...]

Art. 17. - Assicurazioni infortuni di volo.
L’assicurazione dei motoristi di volo in seguito ad infortuni di volo sarà effettuata ai sensi dell’art. 266 del vigente regolamento di navigazione aerea (R.D.L. 11 gennaio 1925, n. 356).
L’assicurazione contempla:
а) caso di morte, capitale L. 185.000;
b) caso di invalidità permanente assoluta, capitale L. 185.000;
c) caso di invalidità generica aeronautica, capitale L. 130.000;
d) caso di invalidità temporanea, un’indennità pari ai 2/3 della retribuzione giornaliera da corrispondersi per tutta la durata dell’invalidità.
[...]
Nel caso in cui il motorista di volo, reso inabile ad esercitare il servizio di volo a seguito di infortunio, venga privato del brevetto aeronautico ed abbia diritto a percepire una indennità inferiore al 75 % del capitale assicurato per invalidità permanente assoluta, la Ditta ha l’impegno di dare all’interessato, in relazione alla capacità di questi, una occupazione a terra presso la propria azienda.
[...]

Art. 18. - Infortuni sul lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, anche se leggero, il motorista di volo dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà all’infermeria dello stabilimento per estendere la denuncia come di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accade al motorista comandato fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Art. 20. - Trattamento di malattia.
Il trattamento da usarsi al motorista collaudatore in caso di malattia sarà il seguente:
a) malattia contratta per causa di servizio.
[...]
Nel caso di malattia contratta per causa di servizio che pro vochi il ritiro del brevetto aeronautico da parte dell’istituto Medico-Legale per l’Aeronautica, il motorista collaudatore ha diritto al normale trattamento di licenziamento e l’Azienda s’impegna di dare all’interessato una occupazione a terra in relazione alle capacità di questi.
[...]
b) malattia contratta non per causa di servizio.
[...]
Quando sorga contestazione sulla dipendenza o meno della malattia da causa di servizio, valgono le disposizioni contenute nell’art. 27 della legge 10 gennaio 1929, n. 65.
Per le prestazioni dovute al motorista a norma del presente articolo, le aziende sono obbligate ad assicurarsi presso la Cassa Marittima Tirrena contro gli infortuni e le malattie di Genova.

Art. 23. - Disposizioni speciali.
Le aziende si impegnano di dare al motorista di volo non riconosciuto idoneo al servizio di volo in seguito a visite psicofisiologiche, la preferenza, in caso di assunzione per un posto a terra, in relazione alle attitudini del motorista stesso.
[...]

Art. 24. - Punizioni.
Le infrazioni al presente contratto collettivo potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni da applicarsi a giudizio della Direzione possono essere le seguenti:
1) multa (al massimo tre ore di paga oraria);
2) sospensione dal lavoro (al massimo tre giorni);
3) licenziamento senza preavviso né indennità di anzianità.
[...]

Art. 25. - Multe e sospensioni.
Nei casi più sotto specificati la Direzione potrà infliggere multe e sospensioni, a seconda della gravità delle mancanze, al motorista di volo:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che esegua malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che per disattenzione guasti il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione;
[...]
e) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
f) che fumi o introduca bevande alcooliche nell’ambiente di lavoro;
[...]
h) che adoperi senza autorizzazione una macchina assegna tagli;
i) che in qualunque altro modo trasgredisca all’osservanza del presente contratto collettivo o delle norme speciali di cui appresso o che commetta qualunque mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza dello stabilimento e alle norme speciali predisposte dall’azienda sempre che non contrastino col presente contratto collettivo.

Art. 26. - Licenziamento per punizioni.
Potranno essere licenziati dalla Direzione, con immediata cessazione del lavoro e della paga, senza preavviso e senza indennità di anzianità, i motoristi colpevoli di:
а) insubordinazione ai superiori;
b) furto, danneggiamento per fatti dolosi o volontari al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, il motorista di volo dovrà risarcire la ditta del relativo danno arrecato;
f) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza o che fumi in locali ove per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietato fumare;
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplato nell'art. 25, che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nel sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo all’applicazione della sospensione nei dodici mesi precedenti.