Tipologia: CCNL
Data firma: 17 febbraio 1963
Validità: 17.02.1963 - 31.10.1965
Parti: Assiatal-Confindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Federazione nazionale lavoratori metalmeccanici ed affini-Cisnal e Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori-Cisal e Federazione italiana sindacati metallurgici internazionale cristiana-Fismic
Settori: Metalmeccanici, Industria, Installazione di impianti

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione del contratto
Definizione dei settori
Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Entrata ed uscita.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Allegato all’art. 6
Art. 7. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 8. - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 9. - Recuperi.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Cumulo di mansioni.
Art. 14. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 15. - Apprendistato.
Art. 16. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
Art. 17. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 18. - Reclami sulla paga.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 22. - Indennità per disagiata sede.
Art. 23. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 24. - Indumenti di lavoro.
Art. 25. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 26. - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 27. - Congedo matrimoniale.
Art. 28. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 29. - Servizio militare.
Art. 30. - Disciplina aziendale.
Art. 31. - Movimenti irregolari di schede o medaglie.
Art. 32. - Assenze.
Art. 33. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 34. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 35. - Divieti.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 39. - Preavviso.
Art. 40. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 42. - Indennità in caso di morte.
Art. 43. - Classificazione degli appartenenti alla qualifica operaia.
Art. 44. - Suddivisione delle maestranze siderurgiche.
Art. 45. - Minimi di paga oraria.
Art. 46. - Paghe di posto agli operai siderurgici.
Art. 47. - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici.
Art. 48. - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici.
Art. 49. - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
Art. 50. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 51. - Trasferte.
Protocollo aggiuntivo
Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla categoria speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 8. - Recuperi.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Art. 12. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 13. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 14. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 16.
Art. 17. - Condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Minimi di retribuzione mensile.
Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Categorie degli impiegati.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 6. - Passaggio dalla categoria speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 13. - Cumulo di mansioni.
Art. 14. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 17. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 18. - Reclami sulla retribuzione.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Indennità per disagiata sede.
Art. 22. - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
Art. 27. - Assenze e permessi.
Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 30. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 31. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 32. - Indennità in caso di morte.
Art. 33. - Retribuzione.
Parte quarta - Regolamentazione comune agli operai categorie speciali ed impiegati
Art. 1. - Anzianità dei lavoratori.
Art. 2. - Forme di retribuzione.
Art. 3. - Premio di produzione.
• Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie sul premio di produzione
Art. 4. - Sistemi di classificazione sostitutivi di quello contrattuale e nuove mansioni.
Art. 5. - Mense aziendali.
Art. 6. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 7. - Indennità di zona malarica, di alta montagna e di sottosuolo.
Art. 8. - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 9. - Certificato di lavoro.
Art. 10. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 11. - Norme speciali.
Art. 12. - Reclami e controversie.
Art. 13. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 14. - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa.
Art. 15. - Affissioni.
Art. 16. - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 17. - Decorrenza e durata.
Art. 18. - Affissione del contratto.
Disposizione finale
Norma transitoria per l’applicazione degli aumenti derivanti dall’accordo 17-2-1963

Contratto nazionale per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti,17 febbraio 1963

Addì 17 febbraio 1963, in Roma, tra la Delegazione degli industriali metalmeccanici [...], l’Associazione nazionale installatori di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici ed affini (Assistal) [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e in ordine alfabetico le sottoindicate Organizzazioni dei lavoratori: la Federazione italiana metalmeccanici (Fim) [...], unitamente a delegazioni di lavoratori delle varie aziende;
assistita dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori [...], la Federazione impiegati operai metallurgici (Fiom) [...], unitamente a delegazioni di lavoratori delle varie aziende; assistita dalla Confederazione generale italiana del lavoro [...], l’Unione italiana lavoratori metalmeccanici (Uilm) [...], assistita dall’Unione italiana del lavoro [...]
Addì 17 febbraio 19G3, in Roma, tra la Delegazione degli industriali metalmeccanici [...], l’Associazione nazionale installatori di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici ed affini (Assistal) [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione nazionale lavoratori metalmeccanici ed affini (Cisnal) [...], assistita dalla Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal) [...]
Addi 17 febbraio 1963, in Roma, tra la Delegazione degli industriali metalmeccanici [...], l’Associazione nazionale installatori di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici ed affini (Assistal) [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Cisal) [...]
Addì 17 febbraio 1963, in Roma, tra la Delegazione degli industriali metalmeccanici [...], l’Associazione nazionale installatori di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici ed affini (Assistal) [...], con l'assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Delegazione delle federazione italiana sindacati metallurgici internazionale cristiana (Fismic) [...] e dai rappresentanti del Sindacato italiano dell’auto (Sida) [...] e dai rappresentanti del Sindacato italiano lavoratori cantieri (Sile) [...] e dal rappresentante del Sindacato italiano delle industrie siderurgiche (Sidis) [...]

Premessa
1) Il presente contratto attua una articolazione per settori e fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato 1 sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
3) Al sistema contrattuale cosi disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare al propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tale fine le associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli stabilimenti industriali specificati come appresso, ed i lavoratori dagli stessi dipendenti.

Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
a) agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
b) agli stabilimenti tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
la trasformazione plastica dell’alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
la fusione di rame alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone ecc.); la fusione di ghisa in getti;
la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell’acciaio relativo;
la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell’acciaio;
la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio; la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di: navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
materiale mobile e fìsso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e toro parti ed affini;
aereoplani, idrovolanti, dirigibili e simili e loro parti; l’alaggio, l’allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
l’esercizio di bacini di carenaggio;
la produzione di carpenteria infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;
articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche; bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle; reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene; 
strumenti musicali metallici; oggetti in ferro battuto; scatolame ed imballaggi metallici; la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di: motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ad accessori caratteristici;
organi di trasmissione e cuscinetti a sfere; impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto; macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell’energia;
apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell’energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
macchine ed apparecchi per scavi, perforazione e trivellazione di terreni, rocce ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès ed affini;
macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile dell’abbigliamento;
macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;
macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma; utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia; macchine ed apparecchi per1 lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione,-, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere;
orologi in genere;
modelli meccanici per fonderia;
l’installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici e comunque di materiale metallico;
la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
l’esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente con-tratto; ecc., ecc.
c) agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente contratto, sono quelli per la produzione di:
а) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), e), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d) comma e), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.
Il contratto collettivo generale attua per ciascuno dei sottoindicati settori:
Siderurgico;
Autoavio;
Elettromeccanico ed elettronico;
Meccanica generale;
Fonderia di seconda fusione;
Cantieristico;
nonché per l’industria della installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici e comunque di materiale metallico che, a tutti i fini del presente contratto, è equiparata alla meccanica generale;
una regolamentazione particolare per i seguenti istituti:
а) orario di lavoro;
b) esemplificazione delle categorie dei lavoratori per ciascuna delle qualifiche previste;
c) livelli retributivi;
d) eventuali indennità per lavorazioni nocive.

Definizione dei settori
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del contratto sono quelli per la produzione di:
а) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getto;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f), g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse' e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture ed autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono: macchine elettriche, nel senso tradizionale dell’espressione; apparecchiature elettriche complesse; strumenti di misura elettrici;
apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radiotecnica, elettronica;
elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie).
L’esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l’elettricità, non determina l’appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le altre attività indicate nel campo di applicazione del contratto.
Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che effettuino:
la fusione di ghisa in getti; la fusione di acciaio in getti.
Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché nell’esercizio di bacini di carenaggio.
Norma comune a tutti i settori
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l’attività alla quale è addetto il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un solo settore in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti.
Nel caso in cui in una Azienda sono esplicate due o più attività, tutte inquadrate nel Contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione Generale e alle Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno le norme di settore dell’attività alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori.
Nota a verbale
Ove sorgessero contestazioni nell’inquadramento di qualche unità nei settori previsti, in caso di mancato accordo tra le organizzazioni territoriali, le controversie saranno deferite alle organizzazioni stipulanti.

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Prima dell’assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico dell’azienda.
Chiarimento a verbale
Soprattutto per la piccola e la media industria le parti concordano che non intendono mutare l’attuale stato di fatto nel senso che un operaio con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria ed interconfederali.

Art. 5. - Entrata ed uscita.
[...]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 6. - Orario di lavoro.
1) La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
[...]
4) Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato con le esclusioni, in ogni caso, delle attività elencate nell’allegato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le nove ore giornaliere e le 48 settimanali; per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
5) Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale del lavoro (48 ore settimanali), risulterà dalla media di 3 settimane con un massimo di 8 ore giornaliere, eccezione fatta per il giorno di cambio turno nel quale si potrà raggiungere un massimo di 12 ore. Tale prolungamento di lavoro, per la parte eccedente le 8 ore giornaliere, sarà considerato straordinario e retribuito come tale.
6) L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.
7) L’orario verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
[...]
9) Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
10) Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, l’operaio del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni dell’operaio siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri operai, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono le 8 giornaliere o le 48 settimanali, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite, mentre le ore intercorrenti tra la cessazione del turno di lavoro e le 8 giornaliere - fermo restando che è lavoro straordinario quello prestato in aggiunta all’orario massimo giornaliero previsto nel primo comma del presente articolo - saranno retribuite con una maggiorazione del 10 per cento.
11) Gli operai partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
12) Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell’orario normale di lavoro, la durata dell’orario settimanale di lavoro per il singolo operaio viene fissata come segue:
Settori:
Siderurgico 45 ½
Autoavio 46 ½
Elettromeccanico ed elettronico 47
Meccanica generale 47
Fonderie di 2ª fusione 47
Cantieristico 47 ½
[...]
14) In relazione alle esigenze tecniche la riduzione di cui al punto 12 potrà essere attuata dalle Direzioni attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 48 ore ai limiti indicati al citato punto, o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).
[...]
Nel secondo caso si provvederà ad accantonare le quote orarie di cui al punto 13) per ogni gruppo di 48 ore di effettiva prestazione corrispondendole in occasione del godimento del riposo di conguaglio.
[...]
15) L’orario settimanale di cui al punto 12) sarà ulteriormente ridotto alle sottoindicate scadenze alla misura a fianco di ciascun settore indicata:

Settori 1° gennaio 1964 1° gennaio 1965 1° luglio 1965
Siderurgico 45 44 43
Autoavio 46 45 44
Elettromeccanico ed elettronico 46 ½ 46 45 ½
Meccanica generale 46 ½ 46 45 ½
Fonderie di 2ª fusione 46 ½ 46 45 ½
Cantieristico 47 46 ½ 46

[...]
16) Agli operai discontinui la riduzione della durata dell’orario di lavoro, di cui ai punti precedenti, verrà applicata nelle seguenti misure:
discontinui con orario normale di 60 ore settimanali 100 %
discontinui con orario di 54 ore settimanali 90 %
discontinui con orario normale di 48 ore settimanali 80 %
[...]
Nel caso non si renda possibile la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o la concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, agli operai che ne abbiano diritto e qualora siano trascorsi oltre sei mesi dalla maturazione del diritto medesimo, saranno corrisposte in sostituzione tante quote orarie di retribuzione, calcolata ai sensi del punto 13) quante sono le correlative ore già maturate e l’importo relativo sarà maggiorato del 20 per cento.
Tuttavia tale ultimo metodo di compenso non potrà operare ove nel semestre l’azienda abbia utilizzato tutte le 12 ore settimanali di lavoro straordinario consentite dalla vigente legge oltre l’orario massimo normale.
Norma transitoria
Si procede all’assorbimento di concessioni aziendali in conto di riduzioni di orario, anche se attuate in forma impropria, con esame tra le Organizzazioni Sindacali in caso di contestazione.
Dichiarazione a verbale.
1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione, fatta eccezione per quanto previsto per il punto 14.
[...]
3) Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito all’operaio di far accertare dal medico di stabilimento la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
4) Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al punto 6) del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni Interne quali previste dall’accordo interconfederale 8 maggio 1953.

Allegato all’art. 6
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli Impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi operai sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 9. - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 (Sospensione e interruzione del lavoro), è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche ò tra la Direzione e la Commissione Interna o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 10. - Riposo settimanale.
L’operaio ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Gli operai che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per gli operai lavoranti in turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’operaio avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nello art. 12 per il lavoro festivo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui al 1° comma dell’art. 6 (Orario di lavoro) del presente contratto, e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali salvo le deroghe ed eccezioni di legge e quelle previste nel predetto art. 6.
[...]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[...]
Nessun operaio può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l’operaio non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle due giornaliere e alle dieci settimanali.
Gli operai che frequentano scuole serali o festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario o festivo.

Art. 14. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’operaio deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria cui è stato assegnato.
L’operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere dalla Direzione assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei confronti dell’azienda.
[...]

Art. 15. - Apprendistato.
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio all’accordo che viene allegato al presente contratto.

Art. 16. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
1. Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro (come nel caso di linee a catena o di linee a flusso continuo) e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena ed a flusso continuo.
[...]
5. L’azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzata e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni di cui sopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23 (Vedi chiarimento in calce all’articolo). Per le lavorazioni a catena per le quali non ricorrano gli estremi per la retribuzione a cottimo, la percentuale di mancato cottimo viene maggiorata di due punti.
6. In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda ed i sindacati provinciali dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 5, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del. sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
7. Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8. Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[...]
23. I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:
а) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) alle tariffe in assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più od in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15;
e) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
f) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la Commissione interna perché venga esperito il tentativo di conciliazione tra la Commissione interna stessa e la Direzione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i quindici giorni successivi in sede sindacale tra le organizzazioni sindacali territoriali rispettive.
Protocollo di chiarimento all’articolo 16, punto 5.
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre 1 criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
[...]

Art. 19. - Ferie.
L'operaio ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie pari a:
12 giorni per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
14 giorni per anzianità di servizio dall’inizio del 4° anno al 10° compiuto;
16 giorni per anzianità di servizio dall’inizio dell’11° anno al 19° compiuto;
18 giorni per anzianità di servizio dall’inizio del 20° anno in poi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale l’operaio non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le dodici, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]
Chiarimenti a verbale.
1. Le dizioni del 1° comma «da 1 a 3 anni compiuti», «dall’inizio del 4° anno al 10° compiuto», «dall’inizio dell’11° anno al 19° compiuto» e «dall’inizio del 20° anno in poi» significano che per i primi tre periodi feriali vale lo scaglione di 12 giorni, per i successivi 7 periodi feriali vale lo scaglione di 14 giorni, e per i successivi 9 periodi lo scaglione di 16 giorni.
Nel caso in cui l’operaio abbia goduto, nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 12 giorni, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del 4° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 14 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale dell’11° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 16 giorni. Così le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 20° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 18 giorni.
[...]
Ove permanga la situazione prevista dal 2° comma dell’articolo 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, previo esame tra le competenti organizzazioni territoriali, è consentita la sostituzione del godimento delle giornate di ferie oltre i 6 giorni con la corrispondente indennità

Art. 23. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori curando l’igiene, la areazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nel termini di legge; cosi come, nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 24. - Indumenti di lavoro.
All’operaio che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]

Art. 25. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro l’operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio in lavori fuori stabilimento la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]
а) in caso di malattia professionale [...]
b) in caso di infortunio [...], ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro.
[...]
Gli operai trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[...]

Art. 28. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché per il relativo trattamento, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sulla conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri. 

Art. 30. - Disciplina aziendale.
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 33. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dall’operaio entro la prima mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[...]
Agli operai che frequentano corsi di studio serali o festivi saranno concessi permessi per la durata degli esami.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso
non può entrare nello stabilmente se non è autorizzato dalla Direzione.
[...]

Art. 34. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente l’operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto. L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento e di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
L’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto con-segnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
Al sabato per gli operai non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso prima dell’ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione al fine di permettere all’operaio di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) multa non superiore a 3 ore di paga base e contingenza;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento a sensi dell’art. 38.
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’operaio che:
а) non si presenti come previsto nell’art. 32 (Assenze) al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[...]
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda.
i) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 38. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 37 (Multe e sospensioni), non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) lieve insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l’officina della azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione; a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 37 (Multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 37 (Multe e sospensioni).
[...]
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione i con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) non lieve insubordinazione ai superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori entro l’officina della azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l'impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.

Art. 47. - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente produttivi le seguenti operazioni:
ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione e forni di riscaldo:
1) riparazioni; 2) riscaldo od alimento; 3) pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite:
ai treni di laminazione:
1) cambio di cilindri; 2) cambio di gabbie; 3) cambio di cuscinetti, manicotti ed allunghe; 4) pulizia generale;
alla trafilatura a caldo:
1) riparazione;
alla fucinatura:
1) attrezzaggio; 2) riparazione;
alla stagnatura e piombatura:
1) riparazioni; 2) pulizia generale.
1. A) Qualora durante un turno di lavoro il processo produttivo venga interrotto per la esecuzione delle operazioni sopra elencate, gli operai ad esse addetti, sempreché componenti la stessa squadra di produzione, percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto un compenso la cui misura non dovrà essere inferiore all’85 per cento dell’utile medio orario di cottimo realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui erano addetti al momento in cui sono stati comandati ad eseguire le operazioni stesse.
1. B) Qualora gli stessi lavori vengano eseguiti nel periodo di normale fermata della produzione nell’intervallo tra il termine di una successione settimanale di turni e la ripresa di quella seguente, gli operai addettivi, sempreché appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di produzione al quale si eseguono le operazioni di cui sopra, verranno retribuiti con una retribuzione pari a quella media oraria realizzata per le ore ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) nel periodo di paga nel quale si verificano le prestazioni suddette.
2. Qualora per la esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra necessario debba fare ore in più del turno normale giornaliero indispensabile al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno retribuite con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata nel periodo di paga in corso per le ore di lavoro ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) maggiorata di un compenso pari a quello fissato dall’articolo 12 per il lavoro straordinario e che non sarà con questo cumulabile.
Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti dal predetto art. 12.

Art. 49. - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
L’azienda deve provvedere alla sostituzione dell’operaio componente la squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente. 
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti operai della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell’assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra gli operai della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione dell’operaio assente.
Chiarimento a verbale
L’eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del precedente art. 49 non può protrarsi, per lo stesso operaio, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l’assenza.

Art. 50. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
1. Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, cavallanti, stallieri, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
2. Detti lavoratori possono essere assunti per l’orario normale di lavoro o per un orario giornaliero di 9 e 10 ore.
L’orario normale massimo di lavoro non potrà comunque superare le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali.
[...]
Le condizioni di lavoro del portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[...]
8. In riferimento all’art. 24 ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi 'indumenti protettivi.
[...]

Protocollo aggiuntivo
Lavori nocivi.
Le parti convengono di costituire una commissione tecnica alla quale demandare l’esame della materia.
Detta Commissione dovrà iniziare i lavori entro il 1° novembre 1963 e avrà l’obbligo di riferire ogni 4 mesi alle Delegazioni sull'andamento dei suoi lavori.
Qualora entro il 31 ottobre 1964 la Commissione non avesse esaurito il suo compito, le Delegazioni potranno avocare a loro la definizione della materia.

Parte seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla categoria speciale
Art. 1. - Criteri di appartenenza.

Ai lavoratori che appartengono alla categoria speciale specificata nel comma seguente si conviene di applicare, dal momento in cui si trovano effettivamente nelle condizioni fissate nei commi segmenti, il trattamento previsto dai successivi articoli della presente regolamentazione, fermo restando, per tutto quanto non contemplato, il riferimento al trattamento previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825. convertito in legge con Legge 18 marzo 1926, n. 562, sul rapporto di impiego privato, senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori stessi. L’anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorre dal giorno dell’assunzione e, per i lavoratori in servizio, dal 1° gennaio 1945 nelle provincie dell’Italia settentrionale e dal 1° aprile 1946 nelle provincie dell’Italia centro-meridionale e insulare, salvo l’aggiunta delle maggiori anzianità convenzionali previste dai seguenti articoli.
Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:
а) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c) di cui sopra e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: il capo-treno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di riscaldo, il caposquadra con apporto di competenza tecnico pratica, con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il caposquadra con apporto di competenza tecnico pratica, ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il capousciere, il capo fattorino, ecc.
[...]

Art. 2. - Assunzione.
[...]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico dell’azienda.

Art. 5. - Orario di lavoro.
Si intende riportata la norma dell’art. 8 della parte III (Impiegati).
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che la norma di cui al penultimo comma dell’art. 8 parte III (Impiegati), si applica anche alla regolamentazione dei turni negli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per tale istituto si applicano le norme dell’articolo 12 della parte I (Operai) ad eccezione del 2° comma [...]

Art. 8. - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti Interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 10. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto pari a:
15 giorni per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
20 giorni per anzianità di servizio da oltre 3 e fino a 11 anni compiuti;
25 giorni per anzianità di servizio da oltre 11 e fino a 19 anni compiuti;
29 giorni per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.
[...]
Per le rimanenti norme relative alle ferie valgono le norme dello art. 19 della corrispondente regolamentazione per gli impiegati, con il seguente chiarimento.
Le dizioni «da 1 a 3 anni compiuti», «oltre i 3 e fino a 11 anni compiuti», «oltre gli 11 e fino a 19 anni compiuti», significano che per i primi tre periodi feriali vale lo scaglione di 15 giorni, per i successivi otto periodi lo scaglione di 20 giorni, per gli ulteriori otto periodi lo scaglione di 25 giorni.
Nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 15 giorni, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del 4° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di 20 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 12° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 25 giorni. Così le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 20° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 29 giorni.
[...]

Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Si intende riportata la norma dell’articolo 28 - parte III (Impiegati).
Chiarimento a verbale
Per quanto riguarda le norme disciplinari, le parti, avendo stabilito, in considerazione delle funzioni esercitate dagli appartenenti alla categoria speciale, di far riferimento alle norme previste nella parte III (Impiegati), hanno riconosciuto che le esemplificazioni delle infrazioni disciplinari previste per gli altri lavoratori regolati dalla parte I, possono essere considerate applicabili per analogia anche agli appartenenti alla categoria speciale.

Art. 16.
Per i segmenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte I (Operai):
Passaggio temporaneo di mansioni Art. 14
Indennità per disagiata sede Art. 22
Igiene e sicurezza del lavoro Art. 23
Indumenti di lavoro Art. 24
Consegna e conservazione utensili e materiali Art. 34
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte III (Impiegati):
Festività Art. 11
Corresponsione della retribuzione Art. 17
Tredicesima mensilità Art. 20
Congedo matrimoniale Art. 23
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 24
Servizio militare Art. 25
Doveri Art. 26
Assenze e permessi Art. 27
Provvedimenti disciplinari Art. 28
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte I (Operai) e della parte III (Impiegati) il cui testo è identico nelle due parti predette del contratto

Parte I (Operai) Parte III (Impiegati)
Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli Art. 2 Art. 2
Documenti Art. 3 Art. 3
Riposo settimanale Art. 10 Art. 10
Cumulo di mansioni Art. 13 Art. 13
Reclami sulla retribuzione Art. 18 Art. 18
Indennità in caso di morte Art. 42 Art. 32

Parte terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.

L’ammissione ed il lavoro delle donne e, dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria ed interconfederali.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
[...]
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purché non si superino le nove ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali Inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le otto ore giornaliere.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l’osservanza delle norme dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione dell’orario determinata per tali operai.
Il lavoro straordinario, festivo e notturno, deve essere autorizzato.
Dichiarazione a verbale.
1. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione, intendendosi per tali anche le ore non lavorate per festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nella settimana.
2. Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al quinto comma del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni interne quali previste dall’accordo interconfederale 8 maggio 1953.
3. Si conviene che con la presente regolamentazione non si è inteso peggiorare i trattamenti individuali in atto né quelli aziendali risultanti da accordi formali stipulati tra le parti interessate.

Art. 10. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Son fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo setti-manale con la domenica anche per gli impiegati lavoranti in turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell’articolo 12 per il lavoro festivo.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’art. 8 (Orario di lavoro) del presente contratto e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali salvo le deroghe e le eccezioni di legge.
Le ore non lavorate .per festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nella settimana saranno computate al fine del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale di cui al primo comma dell’art. 8.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[...]
Nessun impiegato può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l’impiegato non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle due giornaliere e alle 10 settimanali.
Gli impiegati che frequentano scuole serali o festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario e festivo.

Art. 14. - Passaggio temporaneo di mansioni.
L’impiegato deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria a cui è stato assegnato.
In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 19. - Ferie.
L’impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio, pari a:
giorni 15 per anzianità di servizio da 1 a 2 anni compiuti;
giorni 20 per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino a 10 anni compiuti;
giorni 25 per anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti;
giorni 30 per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda, ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le 15. è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]
Dichiarazione a verbale
Le dizioni «da 1 a 2 anni compiuti», «oltre i due anni e fino a 10 anni compiuti», «oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti», significano che per i primi due periodi feriali vale lo scaglione di 15 giorni, per i successivi 8 periodi lo scaglione di 20 giorni, per gli ulteriori 8 periodi lo scaglione di 25 giorni.
Nel caso in cui l’impiegato abbia goduto, nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 15 giorni le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del 3° anno di anzianità di cui sopra insieme alle frazioni dello scaglione di 20 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale dell’11° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di 25 giorni. Così le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di 30 giorni.

Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
In tale caso, all'impiegata assente, nei tre mesi prima del parto e nei due mesi ad esso successivi, sarà corrisposta la intera retribuzione globale.
[...]

Art. 26. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi giravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nel punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte quarta - Regolamentazione comune agli operai categorie speciali ed impiegati
Art. 2. - Forme di retribuzione.

I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
а) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo determinate in relazione alle possibilità tecniche e all’incremento della produzione.
Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del lavoro, le parti riconoscono l’opportunità di estendere le forme di retribuzione ad incentivo.
[...]

Art. 4. - Sistemi di classificazione sostitutivi di quello contrattuale e nuove mansioni.
La eventuale introduzione di sistemi di classificazione diversi da quelli previsti dal presente contratto nazionale sarà negoziata tra azienda, che dovrà essere rappresentata ed assistita dalla propria Organizzazione, ed Organizzazioni dei lavoratori.
Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l’Azienda darà comunicazione - tramite la propria Associazione - alla Organizzazione dei Lavoratori, della categoria retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito.
In ogni caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi ove ritenga l’inquadramento non conforme alle norme contrattuali.

Art. 5. - Mense aziendali.
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno man-tenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla materia.

Art. 7. - Indennità di zona malarica, di alta montagna e di sottosuolo.
Ai lavoratori assunti per località non malarica che per ragioni di lavoro vengano inviati in trasferta o trasferiti in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali locali.
La indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai inviati in trasferta nella misura stabilita nell’art. 51, paragrafo XV, della Parte I (Operai).
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Particolari indennità devono essere fissate tra le Organizzazioni sindacali locali anche per i lavoratori che vengano inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1500 mt. di altezza) o inviati o che già prestino la loro attività nel sottosuolo.
È in facoltà del lavoratore di non accettare il trasferimento in zona malarica senza alcun pregiudizio del rapporto di lavoro.

Art. 11. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti; ciò senza pregiudizio delle norme contenute nell’accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratore.

Art. 12. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Commissione Interna e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 15. - Affissioni.
Le direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati Provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 18. - Affissione del contratto.
Il presente contratto di lavoro e l’eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni stabilimento.