Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 giugno 2012, n. 9194 - Riconoscimento dei benefici contributivi per l'esposizione all'amianto


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 13099/2010 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis), (Omissis), (Omissis), tutti elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1698/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/12/2009 R.G.N. 385/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2012 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



1. Con sentenza del 17 dicembre 2009, la Corte d'Appello di Firenze respingeva il gravame svolto dall'INPS contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da (Omissis) ed altri due litisconsorti in epigrafe indicati, nei confronti dell'INPS per il riconoscimento dei benefici contributivi per l'esposizione all'amianto.

2. La Corte d'appello riteneva, all'esito della consulenza tecnica espletata e condividendo le conclusioni dell'ausiliare, sussistente la soglia di rischio sulla base del criterio della ragionevole probabilità.

3. L'INPS propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..

4. Gli assicurati resistono con controricorso.

Diritto



5. Con i due motivi di ricorso l'INPS denuncia nullità della sentenza per omessa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione (articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4) e omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L'INPS si duole che la corte territoriale abbia rigettato il gravame senza motivare le ragioni della decisione ed esplicitare le ragioni del rigetto del gravame e senza valutare i profili di censura rassegnati dall'appellante.

6. Osserva il Collegio che la concisa statuizione della Corte territoriale non è in alcun modo attinente alle censure svolte con i motivi di gravame con i quali l'INPS si doleva perchè: 1) era risultato del tutto omesso l'accertamento della presenza di polveri di amianto nell'ambiente di lavoro con valori superiori ai limiti individuati dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31 per 8 ore al giorno per 40 ore settimanali e per non meno di 10 anni; 2) il consulente tecnico officiato in primo grado non aveva compiuto alcuna indagine tecnica specifica da cui poter concretamente risultare la percentuale di polveri di amianto in misura rilevante negli ambienti di lavoro e l'effettiva esposizione dei lavoratori; 3) la genericità della consulenza tecnica, limitatasi a descrivere tipi di mansioni che potevano esporre i lavoratori senza precisare livello di esposizione e relativa durata; 4) la relazione peritale era priva di obiettivi riscontri in merito alla presenza di amianto ed all'effettiva esposizione a rischio dei ricorrenti; 6) sulla base dei rilievi effettuati dal consulente tecnico la domanda non era meritevole di accoglimento giacchè l'ausiliare aveva ritenuto l'esposizione bassa, solo talvolta con superamento dei valori soglia.

7. La Corte territoriale, pur premettendo la condivisione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, postula l'esposizione ultradecennale all'amianto in misura superiore a 100 fibre per litro, ha da un lato ritenuto di condividere le conclusioni dell'ausiliare, fissando, tuttavia, la sussistenza della soglia di rischio sulla base del criterio di ragionevole probabilità, dall'altro meramente richiamato, nell'iter argomentativo, con estrema sintesi le critiche svolte dall'INPS, in termini di "ctu insufficientemente supportata da elementi concreti", senza, tuttavia, sviluppare in alcun modo una compiuta disamina e una susseguente valutazione della fondatezza/infondatezza delle censure sollevate.

8. L'iter argomentativo della statuizione impugnata esibisce, pertanto, il mancato esame dei motivi specifici denunciati in appello e delle deduzioni critiche dell'odierna parte ricorrente.

9. Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va accolto. Discende la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio per il riesame alla Corte d'appello designata in dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione.