Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, 25 giugno 2012, n. 25145 - Infortunio sul lavoro e omessa valutazione del rischio caduta e degli opportuni controlli sullo stato dei mezzi impiegati per le saldature a varia altezza


 

Responsabilità di un datore di lavoro della società C. S.p.A. per aver violato le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere, in particolare, per non aver valutato i rischi per la sicurezza sul lavoro, derivanti dalla propria attività svolta nel cantiere oggetto dell’infortunio del proprio dipendente, e non aver individuato le misure di prevenzione e protezione conseguenti e perché nei lavori, che dovevano essere eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri dal suolo, non aveva impiegato idonee opere provvisionali o precauzioni atte ad evitare il rischio di cadute dal lavoratore dall'alto.

Condannata, ricorre in Cassazione - Rigetto.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità, "gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali".

Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha dato conto del fatto che il piano operativo di sicurezza fosse stato predisposto dalla M.(capogruppo della ATI), e che la C. S.p.A fosse incaricata dell'esecuzione di opere specialistiche, ma ha sottolineato, altresì, che la C. S.p.A. non avesse in alcun modo valutato il rischio di caduta dall'alto, nonostante la necessità di effettuare saldature a varie altezza. Infatti, è stato accertato che, i dipendenti della P.G. tra cui l'infortunato, utilizzavano i ponteggi installati da altri e, ciononostante l'imputata non aveva provveduto ad alcuna valutazione del rischio di caduta, né ad effettuare i controlli opportuni sullo stato dei mezzi impiegati. Alla luce di tali considerazioni, non sussistono i presupposti per censurare la sentenza impugnata: correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputata fosse titolare di un'autonoma posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti finalizzata a neutralizzare i pericoli derivanti dal rischio di caduta.







Fatto





1. Con sentenza del 11 novembre 2010, Il Tribunale di Milano ha ritenuto P G. responsabile dei reati di cui agli artt. 4, comma 2, D.lgs. n. 626 del 1994, e 16 del D.P.R. n. 164 del 1956, condannandola alla pena dell'ammenda di euro 2000, 00, oltre al pagamento delle spese processuali, perché in qualità di datore di lavoro della società C. S.p.A., violava le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere, in particolare, per non aver valutato i rischi per la sicurezza sul lavoro, derivanti dalla propria attività svolta nel cantiere oggetto dell’infortunio del proprio dipendente, e non aver individuato le misure di prevenzione e protezione conseguenti; perché nei lavori, che dovevano essere eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri dal suolo, non aveva impiegato idonee opere provvisionali o precauzioni atte ad evitare il rischio di cadute dal lavoratore dall'alto, fatto accertato in Milano, il 3 luglio 2007.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, tramite il proprio difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al principio dei ne bis in idem, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., A parere della ricorrente, i fatti, su cui si è fondata la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 4, comma 2, d.lgs. 626 del 1994 e 16 del D.P.R. n. 164 del 1956, sono gli stessi già contestati in un altro procedimento penale, nel quale l'imputata era stata chiamata a rispondere del delitto di lesioni personale colpose patite da un lavoratore, fatto aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In sostanza, la violazione delle norme antinfortunistiche sarebbe già stata presa in considerazione ai fini della sussistenza della colpa specifica, sicché l'autonoma contestazione delle contravvenzioni antinfortunistiche e la conseguente condanna violerebbero il principio del ne bis in idem, venendo in rilievo un medesimo fatto attribuito due volte alla stessa persona. Il fatto sarebbe lo stesso, poiché rileverebbe la mancata previsione del rischio di caduta dall'alto, ed il mancato rispetto della normativa di sicurezza in caso di realizzazione di impalcature e ponteggi di cui agli artt. 4 della legge n. 626 del 1994 e 16 del D.P.R. n. 164 del 1956. Identico sarebbe il nesso causale, così come Identico sarebbe l'evento. Anche ad escludere la violazione dell'art. 649 c.p.p., si dovrebbe comunque ritenere che le contravvenzioni contestate siano state assorbite dal delitto di lesioni colpose.

2) Violazione della legge penate per erronea applicazione degli artt. 4 della legge n. 626 del 1994 e 16 del D.P.R. n. 164 del 1956 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. Il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che, la C. S.p.A. aveva operato in associazione temporanea di impresa con M. s.r.l. (capogruppo) per conto di S. S.p.A., quest'ultima committente del lavori nonché impresa principale per l'esecuzione dell'opera. L'ATI, in particolare, aveva come scopo l'esecuzione di opere specialistiche inerenti ai tagli e saldature putrelle, senza alcun riferimento al compimento dei lavori in altezza. La C. S.p.A. doveva fornire manodopera per rinforzi solai e le saldature svolgendo l'attività in un cantiere organizzato dalla S. S.p.A. Poiché il cantiere e le strutture erano stati realizzati ed organizzati dalla società committente, il rischio di caduta avrebbe dovuto essere previsto dalla committente; dunque, anche la relativa violazione avrebbe dovuto essere contestata a quest'ultima.



Diritto





1. Il primo motivo di ricorso è infondato, e per tale motivo deve essere rigettato. È pur vero che l'imputata, in riferimento allo stesso episodio di infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente, è stata processata e condannata anche per il reato di lesioni colpose, laddove la colpa specifica è stata ravvisata nella violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 16556, del 14 ottobre 2009, Virruso e altri, Rv. 246953) "il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue Implicazioni penali". Di conseguenza, nel caso di specie, non sussiste la violazione del principio sancito dall'art. 649 c.p.p., poiché la sentenza impugnata ha sì preso le mosse dal medesimo fatto storico, ma lo ha valutato con riferimento ad un diverso reato, rimasto estraneo al giudizio precedente relativo alle lesioni colpose subite dal lavoratore. D'altra parte, deve escludersi che sussista un concorso apparente di norme tra il delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e le contravvenzioni antinfortunistiche. Infatti, in tema di reati previsti dalle norme sugli infortuni sul lavoro e i reati di lesioni colpose, questa Corte (Sez. 4, Sentenza n. 35773 del 06 giugno 2001, Vizioli, Rv. 219970) ha affermato che, "la diversa natura del reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'art. 589 e al comma 3 dell'art. 590), i diversi Interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale, protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p.," venendo in rilievo, al contrario, la diversa ipotesi del concorso materiale di reati, Alla luce di tali considerazioni, il giudice di prime cure ha correttamente escluso che il delitto di lesioni colpose, per cui l'imputata è stata già condannata, avesse assorbito il disvalore del fatto contravvenzionale, consistito nella violazione degli artt. 4, comma 2, D.lgs. n. 626 del 1994, e 16 del D.P.R. n. 164 del 1956.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 42477, del 16 luglio 2009 Cornelli, Rv. 245786), "gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali". Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha dato conto del fatto che il piano operativo di sicurezza fosse stato predisposto dalla M.(capogruppo della ATI), e che la C. S.p.A fosse incaricata dell'esecuzione di opere specialistiche, ma ha sottolineato, altresì, che la C. S.p.A. non avesse in alcun modo valutato il rischio di caduta dall'alto, nonostante la necessità di effettuare saldature a varie altezza. Infatti, è stato accertato che, i dipendenti della P.G. tra cui l'infortunato, utilizzavano i ponteggi installati da altri e, ciononostante l'imputata non aveva provveduto ad alcuna valutazione del rischio di caduta, né ad effettuare i controlli opportuni sullo stato dei mezzi impiegati. Alla luce di tali considerazioni, non sussistono i presupposti per censurare la sentenza impugnata: correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputata fosse titolare di un'autonoma posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti finalizzata a neutralizzare i pericoli derivanti dal rischio di caduta. Pertanto il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.





Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.