Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 15 giugno 2012
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Fise-Assoposte e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Uiltrasporti
Settori: Servizi, Servizi postali in appalto
Fonte: SLC-CGIL

Sommario:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
Contrattazione di secondo livello aziendale
Art. 3 - Assunzione
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Cumulo di mansioni e passaggio di livello
Art. 7 - Cessazione di appalto
Art. 9 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Apprendistato professionalizzante
Art. 16 - Contratti di collaborazione coordinata non occasionale
Art. 17 - Orario di lavoro
Art. 17 bis - Orario di lavoro discontinuo
Art. 24 - Permessi per motivi privati
Art. 34 - Indennità integrativa
Art. 35 - Premio di anzianità per gli operai e scatti biennali per gli impiegati
Art. 36 - Malattia, Infortunio, cure termali
A) Accertamenti sanitari.
B) Conservazione del posto
C) Trattamento economico di malattia ed infortunio
D) Cure termali
Art. 50 - Responsabilità dell’autista
Art. 51 - Ritiro abilitazioni legali per la guida dei veicoli
Art. 52 - Norme disciplinari
Art. 59 - Salute e sicurezza sul lavoro
Articolo nuovo - Installazione impianti satellitari
Art. 65 - Decorrenza e durata
Aumenti economici Accordo 15 giugno 2012
Parte economica - Una tantum
Art. 53 - Previdenza complementare
Impegno delle parti

Ipotesi di accordo 15 giugno 2012 per il rinnovo del CCNL 28 luglio 2005 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto

Addì 15 giugno 2012 in Roma tra Fise-Assoposte [...], Slc-Cgil [...], Slp-Cisl [...], Uil-Poste [...], Uiltrasporti [...], è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese private esercenti servizi postali in appalto 28/07/2005.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL si applica a tutti i lavoratori delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, esercenti servizi di consegna, ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali, servizi affini e complementari connessi, servizi accessori.

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
A) Premessa
Il presente CCNL garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte economica che per la parte normativa.
Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
[...]
B) Livello nazionale - E) Livello di gruppo
È confermato il testo del CCNL 28/7/2005

Contrattazione di secondo livello aziendale
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e che non siano stati già negoziati al primo livello.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL e della legge, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, nonché maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 o, laddove non costituite, le RSA ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e le RSU o, laddove non costituite, le RSA. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni imprenditoriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
[…]
Trova applicazione quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011, che si intende integralmente recepito.

Art. 3 - Assunzione
[…]
In fase preassuntiva è consentita visita medica preventiva ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

Apprendistato professionalizzante
Le Parti concordano di incontrarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione definitiva del disegno di legge in materia di riforma del mercato del lavoro, al fine di concordare una normativa contrattuale in materia di apprendistato professionalizzante.
Ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dal 26 aprile 2012, si applica l’Accordo Interconfederale 18 aprile 2012.
Fise-Assoposte consegnerà alle organizzazioni sindacali una proposta di testo contrattuale, aggiornata alla nuova normativa di legge.

Art. 16 - Contratti di collaborazione coordinata non occasionale
Eliminare: “Le parti si incontreranno al fine di esaminare le questioni attinenti contratti di collaborazione coordinata non occasionale, anche al fine di verificare la possibilità disciplinare la materia con un apposito accordo, in attesa della definitiva approvazione della legge attualmente in discussione presso i competenti organi legislativi”.

Art. 17 - Orario di lavoro
Modificare i primi due commi:
“La durata normale dell'orario di lavoro è quella stabilita dal decreto legislativo n. 66/2003 con le relative deroghe ed eccezioni, fissata in 40 ore settimanali, di norma su cinque o sei giorni.
La durata media dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore settimanali calcolate come media, considerate le esigenze tecnico organizzative settoriali, su un periodo di sei mesi.

Art. 17 bis - Orario di lavoro discontinuo
Nuova disciplina
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 17 del presente CCNL, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel terzo livello, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta di cui all’art. 44, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85, e la cui attività rientri in quella definita al successivo comma 2. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 250 ore mensili.
2. Ai lavoratori che esercitano l’attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1957, R.D. 6/12/1923, n. 2657 e d.lgs. n. 66/2003, si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguito previsto:
a) periodi di guida
b) tempo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell’art. 49 del presente CCNL;
c) attività amministrative derivanti dalle mansioni di conducente;
d) tempo occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica dell’efficienza del veicolo, accertamenti della sicurezza del carico;
e) tempi di attesa, funzionalmente necessari per l’esecuzione del servizio.
[…]
4. L’attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l’abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo al comma 2.

Art. 50 - Responsabilità dell’autista
L'autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo quanto sopra durante le operazioni di carico e scarico degli automezzi l'autista deve curare che il carico e lo scarico siano tecnicamente effettuati.
L'autista è responsabile […] del veicolo affidatogli e risponde dei danni al veicolo a lui imputabili in modo comprovato.
È onere dell’autista provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta, anche in materia di sicurezza della circolazione stradale.
È onere del datore di lavoro provare le responsabilità del lavoratore nonché il danno e il rapporto di causalità con la materiale, anche omissiva, condotta del lavoratore.
[…]
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l’osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli.
L’autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente l’autista, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve dame immediatamente avviso all' azienda, evidenziando tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
[…]
L’azienda fornirà ai lavoratori con mansioni di autista indicazioni comportamentali concernenti gli adempimenti relativi a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 51 - Ritiro abilitazioni legali per la guida dei veicoli
[…]
Ai sensi dell’articolo 43 della legge n. 120/2010, la revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis (“Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose”), comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e art. 187 (“Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”) del decreto legislativo n. 285/1992, costituisce giusta causa di licenziamento ai sena dell’articolo 2119 del codice civile nonché dell’articolo 52, lettera f) del presente CCNL.

Art. 52 - Norme disciplinari
[…]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall' azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale e all'igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
La motivazione, il genere di punizione e la durata della stessa devono essere comunicate per iscritto all'interessato.
[…]
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
I provvedimenti di cui ai punti a) e b) possono essere inflitti al lavoratore che commetta, durante il lavoro, lievi mancanze, secondo criteri di proporzionalità.
La multa, fino a un massimo di 3 ore di retribuzione base giornaliera, può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e tutto ciò che viene trasportato, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
[…]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda;
g) non indossi, nell'espletamento delle sue mansioni, i prescritti indumenti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà d'infliggere la sospensione.
[…]
La sospensione fino a un massimo di 5 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
a. per negligenza in servizio arrechi danni non gravi ai materiali, alle persone o ai beni aziendali;
b. trasporti persone sui veicoli di proprietà dell’azienda senza autorizzazione;
c. si presenti o si trovi in servizio in stato d'ubriachezza;
d. provochi o sia vittima di sinistri stradali per colpevole violazione delle norme del codice della strada;
[…]
La sospensione fino a un massimo di 10 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
f. commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in una qualunque delle mancanze che prevedono la multa;
g. sia colpevole di mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia dell’impresa che di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
[…]
4) Il licenziamento immediato con indennità di fine rapporto può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori e/o colleghi o i clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi dei materiali o delle merci dell'azienda;
d) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
e) affidi la guida delle macchine a persona non autorizzata a guidare dall'azienda;
f) ometta di fare il rapporto al rientro del mezzo di locomozione per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o che trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa. In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salve le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal codice della strada;
h) si renda recidivo entro l'anno delle stesse mancanze già punite con la sospensione;
[…]
l) commetta irregolarità ovvero, per trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni all’impresa o a terzi o anche con gravi danni alle persone;
[…]
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.

Art. 59 - Salute e sicurezza sul lavoro
Per ogni lavoratore occupato l'azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotati gli infortuni e le malattie occorsi al lavoratore medesimo.
Le RSU e/o RSA esamineranno con le imprese la situazione degli ambienti di lavoro, proponendo eventuali miglioramenti o un diverso utilizzo degli stessi, alle condizioni e nei limiti di cui alla legge n. 300/1970.
Le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale 22/6/1995.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) hanno diritto, alle condizioni e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore.
Le parti si impegnano a realizzare un protocollo aggiuntivo - che diviene parte integrante del presente CCNL - che stabilisca le modalità di elezione dei RLS e i criteri di formazione degli stessi, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22/6/95.
La sorveglianza sanitaria è effettuata, nei casi previsti dalla normativa vigente, dal medico competente e comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche di cui al comma precedente non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza nonché negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Inoltre, le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 6, lettere a), b) d), f), g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 81/2008 secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A del medesimo decreto legislativo e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del d.lgs. n. 81/2008.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 6, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Nei casi di cui ai comma precedente, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge n. 68/1999, in relazione ai giudizi di idoneità/inidoneità di cui ai commi precedenti, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
f) i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
La formazione deve avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono/ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui sopra deve avvenire, eventualmente in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le imprese confermano il proprio impegno a favorire la piena applicazione delle attribuzioni previste per il rappresentante per la sicurezza, anche in coerenza con quanto, previsto all’articolo 9 della legge n. 300/1970.

Le Organizzazioni sindacali stipulanti Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte e Uiltrasporti si impegnano a sciogliere la riserva in ordine all’applicazione del presente accordo di rinnovo a seguito della consultazione assembleare delle lavoratici e dei lavoratori, entro tenta giorni dalla sottoscrizione.