Categoria: 2012
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Tipologia: CCNL
Data firma: 8 giugno 2012
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Forma, Cenfop e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal
Settori: Servizi, Formazione professionale
Fonte: CISL-SCUOLA

Sommario:

Verbale di intesa
Trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale - Nota a verbale della Fle e della Cgil - Roma 8 giugno 2012
Protocollo di intesa politica per il rinnovo del CCNL FP 2011-2013
Premessa
Parte prima
Capitolo I: Relazioni sindacali

Art. 1 - Contratto regionale e relative procedure
A - Premessa:
B - Il Contratto
C - Le procedure
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Ente bilaterale nazionale e regionale
Art. 4 - Commissione paritetica bilaterale nazionale e regionale
Art. 5 - Tentativo di conciliazione
Capitolo II: Rapporto di lavoro
Art. 6 - Lavoro a tempo determinato
Art. 7 - Apprendistato professionalizzante
Art. 8 - Telelavoro subordinato
Art. 9 - Lavoro in somministrazione
Art. 10 - Collaborazioni coordinate a progetto
Capitolo III: Assetti contrattuali
Art. 11 - Contrattazione di ente
Art. 12 - Informazione e concertazione
Art. 13 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 14 - Collegio dei formatori
Art. 15 - Aggiornamento
Parte seconda
Titolo I: Diritti sindacali

Art. 16 - Astensione dal lavoro
Art. 17 - Diritti e liberta sindacali
A - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
B - Assemblea sindacale
C - Affissione
D - Trattenute per contributi sindacali
E - Esoneri sindacali
Titolo II: Ambito e decorrenza contrattuale
Art. 18 - Norme di legge
Art. 19 - Campo di applicazione
Art. 20 - Durata e decorrenza del contratto
Titolo III: Costituzione del rapporto
Art. 21 - Assunzioni
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 23 - Part-time
Art. 24 - Incompatibilità
Titolo IV: Trattamento economico
Art. 25 - Trattamento economico
A - Struttura della retribuzione
B - Livelli retributivi
C - Funzioni superiori
D - Progressione economica orizzontale individuale
E - Fondo incentivi, salario accessorio e EGR
F - Indennità varie
Art. 26 - Retribuzione progressiva d'accesso (RPA)
Art. 27 - Tredicesima mensilità
Art. 28 - Mensa
Art. 29 - Retribuzione mensile, giornaliera, oraria, prospetto paga
Art. 30 - Trattenute per sciopero
Art. 31 - Trattamento previdenziale e previdenza complementare
Titolo V: Mansioni e qualifiche
Art. 32 - Classificazione e inquadramento del personale
Art. 33 - Passaggi di livello o di funzione
Art. 34 - Mobilità professionale
Art. 35 - Salvaguardia occupazionale
Art. 36 - Mutamento di funzioni per inidoneità
Titolo VI: Orario
Art. 37 - Orario di lavoro
A - Premessa
B - Formatori
C - Formatori impegnati in agricoltura
D - Formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero o in attività formative rivolte a persone con disabilità
E - Orario di aggiornamento
Art. 38 - Attività di supplenza nella formazione diretta
Art. 39 - Lavoro straordinario
Art. 40 - Banca delle ore
Art. 41 - Lavoro notturno
Art. 42 - Festività
Art. 43 - Ferie
Art. 44 - Permessi retribuiti
Art. 45 - Permessi non retribuiti
Art. 46 - Permessi brevi
Art. 47 - Permessi elettorali
Titolo VII: Luogo di lavoro
Art. 48 - Trasferimenti
Art. 49 - Missioni
Titolo VIII: Tutela Dei Lavoratori
Art. 50 - Malattia
Art. 51 - Maternità
A - norme generali
B - I riposi durante ii primo anno di vita del bambino
C - Malattia del figlio
D - Permessi per esami prenatali
Art. 52 - Infortuni sul lavoro
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Art. 54 - Aspettativa e congedi formativi
A - Aspettativa
B - Congedi formativi
Art. 55 - Diritto allo studio
Titolo IX: Norme disciplinari
Art. 56 - Norme disciplinari
Titolo X: Cessazione del rapporto
Art. 57 - Preavviso
Art. 58 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 59 - Licenziamento per giusta causa
Art. 60 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto
Art. 62 - Restituzione dei documenti di lavoro
Titolo XI: Altre materie
Art. 63 - Pari opportunità
Art. 64 - Tutela dei dipendenti con disabilità o in particolari condizioni psicofisiche
Allegati
Allegato n. 1 - Statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale
Allegato n. 2 - Regolamento della Commissione Paritetica Nazionale
Allegato n. 3 - Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione
Allegato n. 4 - Contratto a tempo determinato
A - Apposizione del termine e contingente
B - Divieti
C - Disciplina della proroga
D - Scadenza del termine. Successione dei contratti
E - Criteri di computo
F - Esclusioni
G - Principio di non discriminazione
H - Formazione
I - Diritto di precedenza
L - Informazioni
Allegato n. 5 - Apprendistato professionalizzante o Contratto di mestiere
A - Assunzione
B - Inquadramento
C - Qualifiche e Mansioni
D - Il Tutor/referente
E - Durata del periodo di formazione in apprendistato
F - Obblighi del datore di lavoro
G - Formazione dell’apprendista
H - Diritti e doveri dell’apprendista
I - Norme finali
Allegato n. 6 - Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces
Allegato n. 7 - Regolamento per le collaborazioni coordinate a progetto
Allegato n. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori nelle istituzioni formative
Parte prima
1) Rappresentante dei lavoratori per la per la sicurezza
2) Norme generali sulla elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
3) Durata dell’incarico e permessi retribuiti
4) Dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
5) Attribuzioni e tutela del rappresentante per la sicurezza
6) Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
7) Riunioni periodiche
Parte seconda
Organismi bilaterali
Allegato n. 9 - Regolamento dell’art. 17, lettera E) sugli esoneri sindacali
Allegato n. 10 - Accordo tra enti e organizzazioni sindacali di categoria sulla previdenza complementare
Allegato n. 11- Profili e livelli
Allegato n. 12 - Modalità per la salvaguardia occupazionale
Allegato n. 13 - Accordo tra Forma e Cenfop e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal sui contratti di solidarietà difensivi (art. 5, L. 236/93)
• Allegato 1 - fac simile domanda di concessione contributo di solidarietà
Allegato n. 14 - retribuzione apprendisti e RPA

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per la Formazione Professionale 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013
Firmato il giorno 8 giugno 2012


Verbale di intesa
Verbale di intesa tra le OO.SS. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal e le Associazioni Forma e Cenfop alla firma del CCNL 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013 per la Formazione Professionale
Il giorno 8 giugno 2012, dopo la sigla dell’ipotesi di accordo del 27 marzo 2012, a Roma, presso il complesso della basilica del Sacro Cuore di via Marsala 42, tra le organizzazioni sindacali di categoria Flc Cgil [...], Cisl Scuola [...], Uil Scuola [...], Snals Confsal [...], Assistite dalle Confederazioni sindacali Cgil [...], Cisl [...], Uil [...], Confsal [...], e le delegazioni delle associazioni datoriali Forma [...], Cenfop [...] è stato stipulato l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013. Il presente CCNL si compone inscindibilmente del Protocollo di Intesa Politica, di 64 articoli e di 14 allegati.
L’allegato testo, è inviato a tutte le regioni, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.
Roma 8 giugno 2012.


Premessa
Il presente CCNL 2011-2013 viene stipulato in coerenza ai principi dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al Protocollo di Intesa politica sottoscritto il 18 luglio 2011.
Pertanto, le Parti
- considerano obiettivo comune l'impegno per realizzare un sistema di relazioni sindacali che crei condizioni di competitività e produttività tali da contribuire a rafforzare il sistema della formazione professionale e superare l'emergenza occupazionale;
- convengono che la contrattazione collettiva rappresenta un valore imprescindibile che deve far raggiungere risultati funzionali all'attività degli Enti ed alla ripresa di un'occupazione stabile e tutelata e pertanto deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità aziendali da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
- ritengono essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
- ribadiscono, fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, il comune obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantirne una maggiore certezza ed esigibilità.
- concordano che il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
- condividono che la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla legge, per assicurare risposte condivise agli specifici contesti regionali e/o territoriali e per il raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, concordati fra le parti.
Inoltre si impegnano ad adeguare tempestivamente le disposizioni del presente CCNL alle eventuali nuove normative che dovessero essere emanate in materia di rapporti di lavoro mediante specifiche sequenze contrattuali.

Parte prima
Capitolo I: Relazioni sindacali
Art. 1 - Contratto regionale e relative procedure
B - Il Contratto

1. Il livello di contrattazione regionale ha propria autonomia e potere decisionale in particolare sulle seguenti materie:
- modalità e tempi di attuazione dei diritti di informazione e della concertazione territoriale;
- costituzione di specifici fondi negli Enti Bilaterali Regionali;
- composizione e funzionamento delle Commissioni regionali;
- criteri per l’aggiornamento professionale, qualificazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente, sperimentazione di nuove figure professionali nonché gestione della sua mobilità, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- criteri per determinare quantità e modalità di attribuzione del fondo incentivi e gestione delle indennità varie;
- modalità e parametri per l’attribuzione degli incentivi, ivi compresa la costanza della presenza quale elemento concorrente alla misura della partecipazione per la attribuzione delle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, di cui al precedente comma A - 2, secondo quanto previsto all’art. 25;
- dinamiche professionali, loro eventuale incentivazione economica e sviluppo di carriera legati alle specificità regionali ai sensi dell’art. 25;
- organizzazione, programmazione e flessibilità dell’orario di lavoro;
- diritto allo studio;.
2. Nell’ambito della contrattazione regionale, al fine di armonizzare le esigenze organizzative, le parti firmatarie del presente CCNL individuano all'art. 11 le materie che concorrono alla definizione del contratto integrativo di Ente.
3. Ai fini della contrattazione regionale, le Associazioni degli Enti di FP firmatarie del presente contratto, ove costituite a tale livello e gli Enti a carattere regionale che ad esso aderiscono, individuano i rappresentanti che fanno parte della delegazione trattante.
4. Gli Enti e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, previa comunicazione preventiva a tutti i soggetti interessati, possono avvalersi, nella contrattazione regionale, dell’assistenza dei propri rappresentanti a livello nazionale.
5. Copia di ogni contratto regionale verrà trasmessa alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale, di cui al successivo art. 4, per la costituzione di un archivio nazionale disponibile alla consultazione delle Parti.

Art. 2 - Relazioni sindacali
1. Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità degli Enti di FP e dei Sindacati, perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla loro crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi.
2. Le Parti concordano di mantenere gli Enti Bilaterali come specificato al seguente articolo 3 e le Commissioni Paritetiche Bilaterali come specificato nel seguente articolo 4 del presente CCNL.

Art. 3 - Ente bilaterale nazionale e regionale
1. Le Parti firmatarie del presente CCNL confermano l’Ente Bilaterale Nazionale quale strumento per affrontare problemi e bisogni dei lavoratori e degli organismi formativi e supportare processi di cambiamento secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Ente, allegato n. 1, parte integrante del presente CCNL.
2. Le Parti si impegnano a favorire l’implementazione degli Enti Bilaterali Regionali nelle Regioni nelle quali essi non siano ancora operativi e danno mandato all’Assemblea Generale dei soci dell'Ebinfop, ai sensi dell’art. 7, alinea 10 dello Statuto, di promuovere allo stesso le opportune modifiche tali da consentire alle Regioni che non costituiscono da sole massa critica sufficiente, di aggregarsi tra loro o con le Regioni viciniori, per la costituzione di Enti Bilaterali interregionali.
3. Ogni Ente Bilaterale Regionale costituito deve affiliarsi all’Ente Bilaterale Nazionale versando la quota di affiliazione annuale stabilita dallo Statuto di quest’ultimo.
4. La quota di affiliazione versata annualmente da ogni Ente Bilaterale Regionale all’Ente Bilaterale Nazionale per sottoscrivere il legame associativo e assicurare un apporto al funzionamento dello stesso è definita in 0,50 € a dipendente (DM10 del mese di dicembre).
5. Sono Soci Fondatori dell’Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale (Ebirfop):
- le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal;
- le Associazioni Regionali degli Enti Formativi Forma e Cenfop che hanno firmato il CCNL-FP e/o gli Enti/Associazioni che sono firmatarie del livello regionale del CCNL-FP.
6. L’Ente Bilaterale Nazionale ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione Professionale ed ha i seguenti scopi:
- promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale;
- monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le Parti sociali;
- realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema scolastico nazionale dell’istruzione ed i sistemi regionali di formazione professionale;
- promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva anche per l’accessibilità nei luoghi di lavoro;
- recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
- attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
7. Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL.
8. L’ Ente Bilaterale Regionale ha le seguenti finalità:
- promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti all’Ente Bilaterale, iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con l’attività dei fondi interprofessionali;
- promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipendenti, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da apposito accordo negoziale nazionale tra le Parti;
- promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;
- promuovere e sostenere la realizzazione di seminari/convegni delle Parti sociali firmatarie del presente CCNL per la promozione e lo sviluppo della Formazione Professionale regionale;
- sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all’ente bilaterale;
- attuare gli altri compiti, anche con l’istituzione di specifici fondi che le Parti, a livello di contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Regionale;
- istituire e gestire, con apposito regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali.
9. La mancata costituzione in una Regione dell’Ente Bilaterale Regionale, entro i termini previsti dal presente articolo, impegna comunque i soggetti che in tale territorio operano e applicano il presente CCNL al versamento della contribuzione fissata per la costituzione dei fondi gestiti dagli Enti Bilaterali Regionali. Tale versamento confluirà in un fondo istituito ad hoc dall’ Ente Bilaterale Nazionale che sarà a disposizione dell’ Ente Bilaterale Regionale al momento della sua costituzione, con lo storno dei costi sostenuti dall’ Ente Bilaterale Nazionale per lo svolgimento dell’ attività di supplenza, opportunamente documentata.
10. La contribuzione è fissata dalla contrattazione regionale nella misura minima dello 0,5% del monte salari, versata da ogni soggetto che applica il CCNL-FP all’Ente Bilaterale Regionale della regione di competenza, per la costituzione dei due fondi di intervento:
- fondo per la formazione e gli interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali;
- fondo per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro.
Al primo fondo sarà attribuita, di norma, una quota pari al 70% del ricavato, il restante 30% sarà destinato al secondo fondo. La ripartizione tra i fondi potrà essere soggetta revisione, da parte della contrattazione regionale e deliberata dall’Assemblea dei soci,
11. La contribuzione dovrà essere versata dai datori di lavoro secondo cadenze stabilite dalla contrattazione regionale e recepita nel regolamenti dell’Ente, in misura pari al 30% a carico dei lavoratori e al 70% a carico dei datori di lavoro. La quota percentuale è calcolata sull’imponibile previdenziale complessivo dei lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato, ancorché a tempo determinato o a tempo indeterminato.
12. Ciascuno dei due fondi individuati dovrà essere disciplinato da un apposito regolamento che ne individuerà le modalità di impiego e di gestione.
13. Gli Enti Bilaterali nazionale e regionali dovranno modificare le proprie finalità e operatività in relazione alle modificazioni che si dovessero introdurre a livello di contrattazione nazionale e regionale.
14. Le Parti si impegnano, a livello nazionale e regionale, a verificare i livelli di efficacia ed efficienza dell’Ebinfop e degli Enti Bilaterali Regionali entro la vigenza contrattuale e ad apportare le eventuali conseguenti modifiche contrattuali e statutarie.

Art. 4 - Commissione paritetica bilaterale nazionale e regionale
1. Le Parti confermano l’istituzione delle Commissioni paritetiche a livello nazionale e regionale con il compito prioritario di predisporre ed emanare rispettivamente interpretazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali nonché di esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale così come previsto dal regolamento di cui all’allegato n. 2, parte integrante del presente CCNL.
2. Analoghi compiti in relazione ai contratti regionali hanno le commissioni paritetiche bilaterali regionali. Esse sono costituite nell’ambito della contrattazione regionale e regolate da appositi regolamenti concordati tra le parti. 

Art. 5 - Tentativo di conciliazione
1. In tutti i casi di controversie le Parti convengono di esercitare, per la prevenzione e la risoluzione preventiva dei conflitti, I tentativo di conciliazione che, ai sensi della legge n. 183 del 2010, è attività facoltativa, secondo le modalità di cui all’allegato n. 3, parte integrante del presente CCNL,

Capitolo II: Rapporto di lavoro
Art. 6 - Lavoro a tempo determinato

1. Nell’ambito del contratto di lavoro è consentito il ricorso al tempo determinato stipulato ai sensi del D.L.vo n. 368/01 e successive modifiche e integrazioni in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato secondo quanto definito dall’allegato n. 4, parte integrante del presente CCNL.
2. La percentuale massima dei contratti a tempo determinato, con esclusione dal computo dei lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, non potrà superare il 20% del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di contrattazione regionale e/o di Ente.

Art. 7 - Apprendistato professionalizzante
1. Il Contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato direttamente dagli Enti/Agenzie formative, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani ai sensi del Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011.
2. le Parti riconoscono il contratto di apprendistato professionalizzante quale strumento utile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa e percorso orientato tra sistema di istruzione e formazione e mondo del lavoro, teso a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, come regolato dal Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 e dall’allegato 5, parte integrante del presente CCNL.
3. Le parti si impegnano a definire i profili cui riferire i piani formativi individuali previsti dal decreto legislativo n. 167/11, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dando mandato all’Ente Bilaterale Nazionale Ebinfop di presentare una ipotesi complessiva.

Art. 8 - Telelavoro subordinato
1. Si definisce telelavoro la modalità di effettuazione della prestazione da parte di un lavoratore subordinato, il cui espletamento avviene con l’ausilio di strumenti anche telematici, prevalentemente al di fuori della abituale sede di lavoro.
2. La contrattazione regionale e/o di Ente regolamenterà le modalità di attuazione del presente articolo, facendo riferimento all'accordo interconfederale del 9 giugno 2004, di cui all’allegato n. 6, parte integrante del presente CCNL.

Art. 9 - Lavoro in somministrazione
1. In ragione della richiesta di figure professionali in modalità intermittente che il sistema della formazione professionale può richiedere è possibile la stipulazione di contratti di fornitura di somministrazione di prestazioni di lavoro secondo quanto stabilito dalla legge 30/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi provvedimenti attuativi, previa contrattazione di Ente con la RSA/RSU o, in mancanza, con le OO.SS. territoriali, sui limiti quantitativi e temporali.

Art. 10 - Collaborazioni coordinate a progetto
1. Il ricorso al contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui al D.lvo. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, è regolamentato dall’allegato n. 7, parte integrate del presente CCNL.

Capitolo III: Assetti contrattuali
Art. 11 - Contrattazione di ente

1. Il confronto tra Ente e la rappresentanza sindacale territoriale e/o di struttura (RSA/RSU) riguarda i seguenti temi:
- superamento della percentuale del 20% per la stipulazione dei contratti a termine (art. 6, comma 2);
- regolamentazione del telelavoro subordinato (art. 8, comma 2);
- determinazione dei limiti per il lavoro in somministrazione (art. 9, comma 2);
- modalità e tempi dell’informazione preventiva e successiva (art. 12, comma 4);
- definizione delle spese relative all'aggiornamento (art. 15, comma 5);
- modalità di presentazione delle domande di trasformazione del lavoro full time in lavoro part-time (art. 23, comma 2);
- determinazione della percentuale di maggiorazione della retribuzione, criteri e modalità di attuazione per la disponibilità alla variazione temporale del part-time (art. 23, comma 8),
- individuazione delle disponibilità finanziarie per il fondo incentivi (art. 25, punto E, comma 2);
- determinazione relative al premio di professionalità (art. 25, punto E, comma 4)
- indennità varie (art. 25, lettera F);
- modalità di fruizione del diritto alla mensa (art. 28, comma 2);
- modalità generali dell’impegno orario dei formatori (art. 37, punto B 1);
- eventuale flessibilità, incentivazione e/o forme compensative rispetto all’orario medio settimanale dei formatori (art. 37, punto B 4);
- impegno aggiuntivo di 150 ore in situazioni straordinarie e motivate (art. 37, punto B 5);
- orario di lavoro dei formatori in agricoltura e modalità di calcolo delle distanze(art. 37, punti C 1 e 2);
- orario di formazione diretta in istituti di pena, comunità di recupero ed attività per disabili (art. 37, punto D 1);
- determinazione delle quota annuale di aggiornamento (art. 37, punti E1 e E2)
- possibilità di gestione pluriennale di progetti di aggiornamento (art. 37, punti E1 e E2);
- programmazione del monte ore complessivo di aggiornamento (art. 37, punto E 4);
- modalità di adesione alla Banca delle ore (art. 40, comma 3);
- tempi e modalità di verifica della Banca delle ore (art. 40, comma 4);
- determinazione del trattamento economico e normativo per le missioni (art. 49, comma 1);
- criteri e modalità per l'utilizzo del mezzo proprio e del calcolo delle distanze(Art 49, commi 2 e 3);
- definizione di ulteriori permessi retribuiti per diritto allo studio (art. 55, comma 2);
- definizione di ulteriori modalità applicative per diritto allo studio (art. 55, comma 6);
- flessibilità degli orari per l’esercizio delle pari opportunità (art. 63, comma 1, b).

Art. 12 - Informazione e concertazione
1. Ai fini di una più compiuta informazione, le Parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi, iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi, eventuali processi di dismissione e di trasformazione.
2. La concertazione si sviluppa a livello regionale tra i rappresentanti regionali delle Associazioni e/o Enti di FP firmatari o aderenti al presente CCNL e le Segreterie regionali di categoria Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal.
3. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli Enti garantiscono una costante informazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL sugli atti che riguardano il personale dipendente, le collaborazioni a progetto, i tempi determinati, l’organizzazione del lavoro.
4. Le modalità e i tempi dell’informazione, che devono avere carattere preventivo e/o successivo, sono definiti tra Enti e Organizzazioni Sindacali a livello regionale e/o di Ente.

Art. 13 - Igiene e sicurezza sul lavoro
1. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si rinvia ai contenuti degli Accordi Interconfederali in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro, ed all’Accordo tra Forma e Cenfop ed Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal, in allegato 8, parte integrante del presente CCNL, che sostituisce il precedente Accordo del 15 settembre 1997.
2. Le Parti si danno atto dell’opportunità di attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio ed analisi.

Parte seconda
Titolo I: Diritti sindacali
Art. 17 - Diritti e liberta sindacali

1. I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla legge n. 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.
2. I periodi di fruizione di tutte le libertà sindacali sono validi ai fini dei vari istituti contrattuali e si configurano come effettivo servizio prestato nella propria funzione professionale, nella rispettiva sede di titolarità.

A - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
1. Nel rispetto dell'accordo per la costituzione delle RSU nel comparto della Formazione professionale, la rappresentanza sindacale unitaria è così composta: 1 componente per ogni Istituzione Formativa che impegna fino a 15 dipendenti; 3 componenti per ogni Istituzione Formativa che impegna oltre 15 dipendenti.
2. Le predette rappresentanze sindacali sono riconosciute nell’ambito dei sindacati di categoria aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie del presente Contratto.
3. Per l’esplicazione del proprio mandato la rappresentanza sindacale unitaria, come definita al precedente punto 2, ha diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore mensili in media per anno formativo per ogni componente.
4. Le ore di permesso sono utilizzabili da uno o più rappresentanti sindacali.
5. Ferma restando l’attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, e fino al completamento delle elezioni delle RSU, restano in carica le RSA di Istituzione Formativa previste dal precedente CCNL con criteri di calcolo del complesso dei permessi retribuiti previsti ai precedenti commi 1 e 3.

B - Assemblea sindacale
1. Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 12 ore annue individuali retribuite per tenere l’assemblea degli operatori in orario di lavoro. [...]

C - Affissione
1. Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro e accessibili da tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Il diritto di affiggere comunicazioni in bacheca, su delega delle RSA/RSU, può essere esercitato dai singoli membri della rappresentanza.

Titolo II: Ambito e decorrenza contrattuale
Art. 18 - Norme di legge

1. Al personale dipendente degli Enti, anche operante in Centri o Istituzioni Formative con un numero di operatori inferiore a 16 unità, si applicano le norme della legge n. 300/70, le norme di legislazione sociale relative alla salvaguardia dell’occupazione, le assicurazioni sociali e quant’altro previsto dalle leggi vigenti.
2. Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa rinvio alla legislazione vigente.
3. Le Parti stipulanti convengono inoltre che il presente CCNL, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile e sostituisce, ad ogni effetto, il precedente CCNL, salvo le norme espressamente richiamate.

Art. 19 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti di FP i quali operano all’interno delle Istituzioni Formative accreditate o che possono accreditarsi ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Esso costituisce il complesso normativo generale nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferire la contrattazione regionale.
3. I contenuti del presente contratto sono definiti con l’obiettivo di realizzare il contratto unico della formazione professionale vincolante per tutti gli Enti impegnati nella gestione di attività previste dal decreto per l’accreditamento delle Istituzioni Formative.

Titolo IV: Trattamento economico
Art. 25 - Trattamento economico
F - Indennità varie

1. Le Parti rinviano alla contrattazione regionale e/o di Ente la competenza a normare le materie di cui ai seguenti punti:
[...]
f) al personale che ricopre l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.lvo n. 81/2008, è corrisposta una indennità minima annua di € 700,00 da valere ad ogni effetto contrattuale.

Titolo V: Mansioni e qualifiche
Art. 36 - Mutamento di funzioni per inidoneità

1. Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni assegnategli, l’Ente, prima di procedere alla sua dispensa dal lavoro, dovrà esperire ogni utile tentativo, compatibile con le strutture organizzative dei vari settori, di intesa con le Organizzazioni Sindacali, per recuperarlo al servizio attivo in funzioni diverse da quelle proprie, allo stesso livello retributivo o a livello inferiore conservando il livello economico in godimento.

Titolo VI: Orario
Art. 37 - Orario di lavoro
A - Premessa

1. L’impegno di lavoro del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno è di 36 ore settimanali.
2. L’orario settimanale è distribuito su non meno di 5 giorni.
3. L’orario di lavoro convenzionale mensile è di 156 ore.

B - Formatori
1. I formatori, nei limiti orari di seguito definiti e secondo le modalità concordate in contrattazione regionale e/o di Ente, sono impegnati nelle attività di cui alle macro tipologie regolamentate dal presente contratto di comparto.
2. Per i formatori l’orario di lavoro è comprensivo della formazione diretta, come di seguito specificato, e delle ore destinate alle funzioni descritte nelle declaratorie dei profili professionali, fino al completamento delle 36 ore settimanali.
3. L'orario convenzionale medio settimanale di formazione diretta è definito su un calendario nazionale di 36 settimane fino ad massimo di un monte di 800 ore annue.
4. L’eventuale flessibilità e le relative quote di incentivazione e/o forme compensative sono definite in sede di contrattazione regionale e/o di Ente. La programmazione è effettuata all’inizio delle attività, previo esame congiunto con la RSA/RSU, sulla base dei calendari formativi regionali e aggiornate in ragione delle commesse acquisite dall’Ente.
5. Sulla base di motivate e straordinarie esigenze aziendali previa contrattazione a livello regionale e/o di Ente sui criteri, sulle modalità di attuazione nonché sulla retribuzione oraria, è possibile concordare un impegno aggiuntivo e incentivato di formazione diretta fino ad un massimo di 150 ore annue lavorative oltre le 800 e distribuite all’interno delle 36 ore settimanali. La misura minima dell’incentivo non può essere inferiore a quanto previsto all’art. 25, punto F, lettera b). Tali ore possono essere accantonate nella Banca delle ore.
6. Sono considerate attività di formazione diretta:
- la formazione svolta in aula/laboratorio;
- la formazione svolta in azienda;
- il sostegno alle persone con disabilità certificate e inserite nei corsi ordinari, in compresenza con il formatore;
- le supplenze;
- le ore impiegate per gli esami finali, limitatamente a quelle svolte direttamente con l’utenza in situazione di aula, di gruppo o individualizzate.
7. L’orario del formatore comprende le funzioni previste nella declaratoria del formatore, ivi comprese le attività di team/organi collegiali, riunioni, gestione e produzione di report e le attività di formazione/aggiornamento, di cui alla lettera E, punto 1 del presente articolo.
8. Qualora l’orario di lavoro del formatore sia articolato in formazione diretta ed in altre funzioni, anche su livelli contrattuali diversi, le ore di formazione diretta comportano l’impegno di un numero equivalente di ore dedicate alle attività connesse alla sua funzione di cui al precedente punto B.7.

C - Formatori impegnati in agricoltura
1. Per i formatori impegnati in agricoltura, l’articolazione dell’orario di lavoro nonché l’orario di formazione diretta settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è determinato attraverso la contrattazione regionale e/o di Ente.
2. Il tempo impiegato per il trasferimento dalla sede di servizio alle sedi di effettivo svolgimento delle attività formative è computato all’interno dell’orario di lavoro, ferme restando le ore di formazione diretta, ed è calcolato attraverso specifici strumenti telematici individuati in contrattazione regionale e/o di Ente, a partire dalla sede di servizio/residenza più vicina.

D - Formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero o in attività formative rivolte a persone con disabilità
1. Per i formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero o in attività formative rivolte prevalentemente a persone con disabilità, l’orario di formazione diretta settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è determinato attraverso la contrattazione regionale e/o di Ente.

E - Orario di aggiornamento
1. Per il personale dipendente dell’area dell’erogazione, la quota annuale minima di formazione è di 100 ore medie annue, programmate secondo la modalità di cui all’art. 15 ed elevabile dalla contrattazione a livello regionale e/o di Ente, anche relativamente alla possibilità della loro, gestione cumulativa in progetti pluriennali;
2. per il personale dipendente di Ente e/o di sede operativa inquadrato nelle altre aree, la quota annuale minima di formazione è di 36 ore medie annue, programmate secondo la modalità di cui all’art. 15 ed elevabile dalla contrattazione a livello regionale e/o di Ente, anche relativamente alla possibilità della loro, gestione cumulativa in progetti pluriennali;
3. la programmazione del monte ore complessivo sarà oggetto di contrattazione con le OO.SS. aziendali ai sensi dell’art. 15, per la definizione delle attività formative specifiche, dei criteri di partecipazione, dei tempi e dei relativi quantitativi assegnati ai dipendenti inquadrati nei vari livelli;
4. nel caso in cui non ci siano programmazioni complessive contrattate e autorizzate, ogni dipendente che non è oggetto di azioni programmate di aggiornamento, può utilizzare fino ad un massimo del 50% della quota media annuale procapite, per progetti individuali, con le stesse finalità previste dall’art. 15.

Art. 39 - Lavoro straordinario
1. È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal presente contratto.
2. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato.
3. Il lavoro straordinario non può essere forfetizzato.
4. Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere il lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Il superamento di detto limite, e fino ad un massimo di 200 ore annue, dovrà essere concordato con la RSA/RSU.
[...]
7. Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo o con l’istituto della Banca delle ore .

Art. 40 - Banca delle ore
1. La “Banca delle ore” è lo strumento per permettere la flessibilità di orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi anche nell’ottica della conciliazione dei tempi del lavoro e della vita familiare e personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Nella Banca delle ore verranno accantonate le ore che la lavoratrice/il lavoratore matura nel corso dell’anno a vario titolo come, ad esempio :
a) i recuperi delle festività coincidenti con la domenica;
b) le ore prestate di intensificazione concordate della prestazione lavorativa;
c) le ore autorizzate di lavoro straordinario;
d) ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.
3. L'adesione all’istituto della Banca delle ore è volontaria, individuale ed annualmente espressa secondo modalità definite nella contrattazione di Ente.
4. La contrattazione di Ente definirà inoltre tempi e modalità di verifica periodica delle posizioni individuali.
5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo di paga corrente, eccetto che nel caso in cui il lavoratore debba saldare un debito o nel caso cumuli delle ore oltre quelle contrattuali settimanali, in previsione di successiva fruizione.
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno pagati o trattenuti dalla retribuzione eventuali crediti o debiti orari residui.

Art. 41 - Lavoro notturno
1. Per lavoro notturno si intende quello svolto, in via non eccezionale, per almeno 3 ore del tempo di lavoro giornaliero dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino successivo.
2. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Ente.
3. Per il lavoro ordinario, prestato dopo le ore 22.00 o nei giorni festivi, è prevista una maggiorazione del 15%.
4. L’orario di lavoro notturno non può superare le 8 ore nelle 24 ore.
5. In relazione all’idoneità al lavoro notturno e alla salvaguardia della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto alle disposizioni dell’art. 5 del D.lvo 26 novembre 1999, n. 532. e successive modificazioni.
6. Il lavoratore in caso di accertata inidoneità al lavoro notturno, di intesa con le OO.SS. può essere adibito ad altre mansioni, secondo le procedure previste dall’art. 36.
7. L’introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSA/RSU. La consultazione deve concludersi entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.

Titolo VIII: Tutela Dei Lavoratori
Art. 51 - Maternità
A - norme generali

1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lvo 26 marzo 2001 n. 151, e successive modifiche e integrazioni, e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.
3. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell’astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
4. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
[...]

B - I riposi durante ii primo anno di vita del bambino
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 39 e seg. del D.lvo 26/03/2001, n. 151) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
[...]

D - Permessi per esami prenatali
1. Ai sensi del D.lvo 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro ed entrano in computo in quanto previsto nel comma 7 paragrafo A del presente articolo per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro.

Art. 52 - Infortuni sul lavoro
1. Il dipendente è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali all’Inail.
2. Per i rischi non coperti dall’Inail e ricollegabili alle prestazioni lavorative del dipendente, l’Ente provvede ad accendere apposita polizza assicurativa.
3. In caso di infortunio si applicano le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia.
[...]

Titolo IX: Norme disciplinari
Art. 56 - Norme disciplinari

1. Il dipendente è tenuto al rispetto integrale della normativa contenuta nel presente CCNL nonché delle disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro dipendente, con particolare riguardo all’art. n. 2105 del Codice Civile.
2. Le infrazioni alle norme possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’equivalente di 3 ore di stipendio base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 3 giorni;
e) sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa previsti dalla legge n. 604/66.
3. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o sospenda o ne anticipi la cessazione.
[...]

Titolo X: Cessazione del rapporto
Art. 59 - Licenziamento per giusta causa

[...]
A - Licenziamento con preavviso
1. Il licenziamento per giusta causa con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.
2. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lettera B.
B - Licenziamento senza preavviso
1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Ente grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
2. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
abbandono del posto di lavoro da cui è derivato pregiudizio alla incolumità delle persone; sottrazione o danneggiamento doloso al materiale dell’Ente;
[...]

Titolo XI: Altre materie
Art. 64 - Tutela dei dipendenti con disabilità o in particolari condizioni psicofisiche

1. Le misure di sostegno indicate nel presente articolo, hanno lo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale dipendente nei confronti del quale, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, sia stata attestata:
- la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza e/o alcolismo cronico;
- la condizione di portatore di handicap.
2. Qualora questo personale debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e/o di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite, secondo le modalità di esecuzione del progetto, alternativamente le seguenti misure di sostegno:
a) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
b) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
c) utilizzazione del dipendente in funzioni diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
3. Durante questo periodo al dipendente sarà corrisposta la retribuzione nelle modalità previste dal precedente art. 50 e per la durata contemplata ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
[...]
5. L’Ente dispone l’accertamento della idoneità al servizio del personale dipendente di cui al primo comma qualora il medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.

Allegati
Allegato n. 3 - Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione

1. La Parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite 1’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
2. L’Ente o l’organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione regionale di conciliazione, di cui alla successiva lettera A) per mezzo di lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.
3. Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provvede entro 20 giorni alla convocazione delle Parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione che deve essere espletato entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
A - Commissione di conciliazione:
1. Vengono costituite le Commissioni di conciliazione su base provinciale o regionale così composte:
- da un rappresentante dell’Ente su base regionale e/o provinciale;
- da un rappresentante a livello regionale o provinciale della Organizzazione Sindacale di categoria firmataria del CCNL, alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. I membri della Commissione di conciliazione, per svolgere il loro ruolo effettivo di conciliatori, debbono aver depositato la firma presso la Direzione Regionale del Lavoro di competenza.
B - Verbale:
1. Il verbale dì accordo e/o dì mancato accordo deve contenere al suo interno: il richiamo al contratto che disciplina il rapporto di lavoro;
la presenza dei conciliatori, sia di parte sindacale che di parte datoriale; la presenza delle Parti personalmente o correttamente rappresentate;
l’eventuale richiamo al verbale della Commissione paritetica bilaterale, di cui al precedente art. 4, di interpretazione contrattuale, nei casi di controversie in cui è richiesta un’interpretazione congiunta delle Parti.
2. I verbali di accordo e/o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle Parti. Due copie del verbale saranno inviate a cura della Commissione di conciliazione all’Ufficio del lavoro competente per territorio.
C - Norme di carattere generale:
1. Qualora le Parti, dopo l’invio della comunicazione del tentativo di conciliazione della controversia, abbiano già trovato la soluzione della stessa, possono richiedere che la commissione di conciliazione recepisca l’accordo e ne verifichi il merito. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro. Tale competenza resta di esclusiva pertinenza delle Commissioni paritetiche così come previsto dal precedente art. 4.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alle norme in materia.

Allegato n. 4 - Contratto a tempo determinato
A - Apposizione del termine e contingente

1. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. La apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente.
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni;

B - Divieti
1. Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:
[...]
- da parte delle Istituzioni Formative che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni.

E - Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ove il contratto abbia durata pari o superiore a nove mesi, sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, salvo il caso di sostituzione di lavoratori assenti che mantengono il diritto del posto di lavoro.

F - Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le Parti:
- il lavoro in somministrazione;
- i contratti di apprendistato;
- le attività di stages e tirocinio.

G - Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spetta il trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato .

L - Informazioni
[...]
2. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.

Allegato n. 5 - Apprendistato professionalizzante o Contratto di mestiere
A - Assunzione

1. L’apprendistato professionalizzante, stipulato direttamente dagli Enti/Agenzie formative, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
2. Il contratto di apprendistato professionalizzante è stipulato, a far data dalla firma del presente CCNL, in forma scritta, specificando nella lettera di assunzione la qualifica professionale oggetto dell’apprendistato. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, dovrà essere consegnato al lavoratore copia del piano formativo individuale, della durata di 180 ore nel triennio, comprensive di 120 ore massime di formazione pubblica se attivate. In assenza di formazione pubblica gli enti garantiscono 120 ore di formazione nel triennio.
3. L’apprendista ha diritto per l’intera durata del periodo di formazione, di cui alla successiva lettera E, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[...]
5. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
6. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l’assunzione sarà possibile a partire dal diciassettesimo anno di età.
7. Tre mesi prima del termine di vigenza del presente CCNL, sulla base dei dati raccolti attraverso il sistema della bilateralità di comparto, le parti si impegnano a monitorare l’andamento della applicazione del presente istituto, e di individuare forme e modalità per la conferma in servizio al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, secondo quanto espressamente previsto dalla lettera i), comma 1, art. 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
[...]

C - Qualifiche e Mansioni
1. Gli Enti possono assumere giovani con contratto di apprendistato professionalizzante per le qualifiche e mansioni previste dai primi 6 livelli delle Aree Funzionali 1, 2 e 3 di cui all’allegato n. 11, parte integrante del presente CCNL, con esclusione del personale dell’Area Funzionale 4: Direzione.

D - Il Tutor/referente
1. Durante il periodo di formazione in apprendistato il giovane è affiancato da un tutor/referente aziendale in possesso di specifiche funzioni ed esperienze professionali. Gli Enti che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi della normativa vigente, indicano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutor/referente al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
2. L’attività di tutoraggio è considerata a tutti gli effetti attività rientrante nell’orario di lavoro.

E - Durata del periodo di formazione in apprendistato
1. Il periodo di formazione ha la durata massima di 36 mesi.
2. La durata del periodo di formazione è sospesa in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione contrattualmente prevista. Lo stesso è ripreso al rientro del lavoratore in servizio.

F - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
- impartire o di fare impartire all’apprendista la formazione necessaria ai fini dell’acquisizione della qualifica professionale;
- accordare all’apprendista, senza trattenute sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di formazione e per gli eventuali relativi esami.

G - Formazione dell’apprendista
1. La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità dell’Ente.
2. La formazione è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base, tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti dal presente CCNL, all’allegato n. 11. Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. Le parti firmatarie del presente CCNL, a livello regionale, definiscono l’articolazione dei pacchetti orari in funzione delle qualifiche finali contrattuali.
3. Le Associazioni degli Enti e dei Lavoratori, firmatarie del presente CCNL, anche nell’ambito della bilateralità, definiscono le modalità per il riconoscimento delle competenze acquisite in funzione dei profili professionali stabiliti dal presente CCNL.
4. I risultati finali e/o intermedi (units) conseguiti all’interno del percorso di formazione, interna ed esterna, della qualificazione ai fini dell’inquadramento contrattuale e delle competenze acquisite, anche ai fini del proseguimento degli studi, nonché nei percorsi di istruzione degli adulti, sono registrati nel Libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Sono fatti salvi gli accordi stipulati, anche in sede regionale, tra le Parti, le Regioni e le Istituzioni di Alta formazione in materia di riconoscimento dei crediti formativi, delle competenze acquisite e del riconoscimento delle qualifiche, qualora non in contrasto con le norme definite dal presente allegato.

H - Diritti e doveri dell’apprendista
1. L'apprendista ha diritto, per l’intera durata del periodo di formazione, compresi i periodi di formazione esterna all’azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie l’apprendistato professionalizzante.
2. L’apprendista ha l’obbligo di frequentare i corsi di formazione esterna e/o interna all’azienda, previsti dal piano formativo individuale e di osservare le norme contrattuali.

I - Norme finali
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è compatibile con le assunzioni con contratto di apprendistato, ferme restando le ore di formazione previste per ogni profilo professionale.
2. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente allegato si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di apprendistato.
3. Le Parti stipulanti si impegnano ad adeguare tempestivamente la presente disposizione contrattuale alle eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in materia mediante una specifica sequenza contrattuale.

Allegato n. 7 - Regolamento per le collaborazioni coordinate a progetto
Il contratto a progetto o contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro) è disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003, di attuazione della legge delega 30 del 2003 e dalla L. 248/2006.
Il ricorso al contratto a progetto o ad altre prestazioni rese in forma di lavoro non subordinato, è consentito, in assenza di competenze interne, per attività riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi o fasi di essi, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
Forma
Il contratto di collaborazione a progetto deve avere forma scritta e contenere:
1. indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
2. indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante;
3. il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, da determinarsi secondo il principio di equità, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
4. le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
5. le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Il contratto deve inoltre avere ad oggetto uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. La mancanza di quanto sopra qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Corrispettivo
[...]
Obbligo di riservatezza
[...]
Diritti sindacali
I lavoratori a progetto, nell’ambito dell’attività concordata, hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali indette dalle RSU/RSA o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Altri diritti del collaboratore a progetto
[...]
Estinzione del contratto e preavviso
[...]
Assegni per il nucleo familiare e indennità di disoccupazione
[...]
Disposizione finale
Le Parti stipulanti si impegnano ad adeguare tempestivamente il presente regolamento contrattuale alle eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in materia mediante una specifica sequenza contrattuale.

Allegato n. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori nelle istituzioni formative
Accordo tra Forma e Cenfop e organizzazioni sindacali di categoria

(Testo Unico D. L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)
Le Parti:
Visto il D.lvo 9 aprile 2008 n. 81 Testo Unico sulla sicurezza e successive modificazioni ed integrazioni, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori sui posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
Considerato che le Parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti ed ai principi di partecipazione che hanno ispirato le direttive CEE in materia, e nel rispetto della legislazione vigente;
Ravvisata l’opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità di esercizio nei posti di lavoro, la costituzione della rappresentanza e la sua formazione, a norma dell’art. 2 del D. L.vo 81/2008 e degli Organismi paritetici territoriali;
Ritenuto che la logica che sottende i rapporti tra le Parti nella materia In questione, è quella di superare posizioni conflittuali ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
Convengono quanto segue:

Parte prima
1) Rappresentante dei lavoratori per la per la sicurezza

Premesso che l’art. 47 del D.lvo 81/2008 al 2° comma precisa che “in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza", fissandone i criteri per la sua individuazione e prevedendo il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di successivi parametri in tema di diritti, formazione e strumenti per l’attuazione degli incarichi, in tutte le Istituzioni Formative degli Enti di FP è eletto a suffragio universale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2) Norme generali sulla elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nell’ambito della Istituzione Formativa direttamente interessata, l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori subordinati, e i soggetti a loro equiparati, iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità risulterà eletto colui che svolge, all’interno della Istituzione Formativa, attività inerenti l’incarico.
Prima della votazione, i lavoratori Iscritti al libro matricola nominano alloro interno due scrutatori e il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
Il verbale dell’elezione sarà inviato, a cura del datore di lavoro, alla Commissione Bilaterale Regionale.
In tutte le Istituzioni Formative con più di 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto nell’ambito della RSA/RSU secondo le modalità precedentemente definite. In assenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie è eletto a suffragio universale dai lavoratori al loro interno secondo le modalità precedentemente definite.

3) Durata dell’incarico e permessi retribuiti
L’incarico ha durata di tre anni.
a) Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell’incarico previsto a norma dell’art. 50 del D.lvo 81/2008 nelle Istituzioni Formative che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 20 ore annue, di norma, concordate con la struttura dell’Ente.
b) Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell’incarico previsto a norma dell’art. 50 del D.lvo 81/2008 nelle Istituzioni Formative che occupano più di 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 40 ore annue, di norma, concordate con la struttura dell’Ente.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50, lettera b), c), g), i) ed l), non vengono utilizzati i predetti monte ore.

4) Dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nel caso di dimissioni subentrano nella carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Il rappresentante per la sicurezza dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. I permessi di cui ai punti 3a) e 3b) spettano al subentrante per l’intera ammontare.

5) Attribuzioni e tutela del rappresentante per la sicurezza
1) Attribuzioni: al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spettano tutte le attribuzione previste dall’art. 50 del D.lvo 81/2008 in particolare:
a) consultazione: la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art 50 del D.lvo 81/2008, e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante che, a conferma, apporrà la propria firma;
b) informazione e documentazione: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all’art. 50, lett. e) ed f) del D.lvo n. 81/2008. Ha diritto inoltre di ricevere copia della relazione sulla valutazione dei rischi della propria Istituzione Formativa, conservata presso la relativa sede, come previsto dall’art. 3 comma della Legge 123/2007;
c) accesso ai luoghi di lavoro: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto e con le limitazioni previste dalle vigenti normative di legge.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza segnala preventivamente, in rapporto alle urgenze, le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2) Tutela: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti, si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

6) Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una adeguata formazione, così come previsto dal 10° comma, lettera G dell’art. 50 del D.lvo n 81/2008,, articolata così come segue:
a) un modulo di almeno 40 ore di formazione di base;
b un modulo di formazione sui rischi specifici del quale saranno concordati i criteri e la durata in sede di contrattazione aziendale;
c) un modulo di non meno di 12 ore di aggiornamento delle competenze da effettuare con cadenza almeno biennale.

7) Riunioni periodiche
In tutte le Istituzioni Formative il datore di lavoro indice, almeno una volta l’anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all’art. 35, comma 1 del D.lvo 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il datore di lavoro redige il verbale della riunione da inviare alla Commissione Paritetica Regionale.

Parte seconda
Organismi bilaterali

Le Parti, nel mettere in atto quanto disposto dall’art. 2, lettera e) del D.lvo 81/2008 e dal successivo art. 51, concordano che le Commissioni Bilaterali, di cui all’art. 4 del presente CCNL, assumono anche compiti in materia di igiene e sicurezza. Le funzioni e le modalità operative verranno definite con apposita contrattazione.
Le Parti ribadiscono che, nel rispetto delle leggi, le problematiche relative alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, debbano trovare soluzioni condivise ed attuabili.
Nei casi di controversie, relative all’applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le Parti interessate si impegnano ad adire in prima istanza alla Commissione Paritetica Regionale e in seconda istanza alla Commissione Bilaterale Paritetica Nazionale, al fine di ricercare, ove possibile, una soluzione concordata.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente per adeguare il presente accordo all’evoluzione della legislazione e della normativa sulla materia.
Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente.