Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 20 giugno 2012
Validità: 01.07.2012 - 31.12.2013
Parti: Unione artigiani-Claai, Apa-Confartigianato, Confartigianato, Cna, Uniapam/Casartigiani, Casartigiani-Unione artigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Milano, Lodi, Monza, Brianza
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Verbale di accordo
Verbale di accordo - Premialità per le imprese virtuose
Verbale di accordo - RLST- ASLE
Art. 5 bis - Orario di lavoro
Art. 6 - Prestazione Cassa Edile per carenza malattia
Art. 7 - Mensa operai
Art. 8 - Indennità trasporti operai
Art. 10 - Mensa impiegati
Art. 11 - Indennità trasporti impiegati
Art. 16 - Ferie
Art. 18 - Lavori speciali disagiati
Art. 22 - Decorrenza e durata
Verbale di accordo - EVR
Verbale di accordo - Una tantum
Art. 13 - Elemento variabile della retribuzione (EVR) - Operai
Art. 14 - Elemento variabile della retribuzione (EVR) - Impiegati
Allegato al CCPL Edilizia per il lavoratori dipendenti da imprese artigiane edili ed affini 20 giugno 2012 - Prospetto di calcolo: EVR 2011
Adendum al contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 20 giugno 2012 - Indici di tolleranza art. 13, comma 4

Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Edili Artigiani del 20/06/2012 per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane edili ed affini delle Provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza integrativo del CCNL.

In Milano, il 20 Giugno 2012, l'Unione artigiani provincia di Milano e Monza - Brianza aderente alla Claai; l'Apa - Confartigianato della provincia di Milano e Monza - Brianza; Confartigianato alto milanese; Confartigianato di Lodi; la Cna Associazione provinciale di Milano e Monza - Brianza; Uniapam / Casartigiani; Casartigiani - Unione artigiani Lodi e provincia e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione provinciale edili ed affini - Feneal - Uil - Sindacato provinciale edili ed affini di Milano, Lodi, Monza e Brianza; la Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - Filca - Cisl - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Legnano Magenta; la Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona;
consapevoli
- della gravità della crisi che interessa - ormai da alcuni anni - il settore, con la sottoscrizione del contratto integrativo provinciale intendono lanciare un segnale di speranza e di fiducia rispetto al futuro di un settore, che nel territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza ritengono ancora in grado di esprimere significativi risultati in termini di qualità della produzione, miglioramento delle condizioni di vita e ambientali, occupazione;
- che tale processo deve essere adeguatamente sorretto da azioni che, nel rispetto delle funzioni delle pubbliche Istituzioni locali e nazionali e del sistema creditizio, nonché dei vincoli che la più generale crisi economica e finanziaria pongono, consentano alle imprese - ed in particolare a quel tessuto di medie e piccole aziende che hanno fatto la "storia" dell'edilizia milanese - di superare l'attuale congiuntura e di garantire, ed ove possibile incrementare, nel futuro sia una sana e regolare occupazione sia gli elevati standard qualitativi ed organizzativi dimostrati negli anni passati;
condividono l'intento di promuovere congiuntamente azioni concrete finalizzate a:
[…]
• introdurre ulteriori premialità e agevolazioni per le imprese e per i lavoratori del settore, che dimostrino la propria regolarità retributiva e contributiva e una particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro; 
[…]
• la concreta applicazione del Protocollo sulla legalità, regolarità e sicurezza sul lavoro sottoscritto con la Prefettura di Milano in data 22/02/2012;
[…]

Verbale di accordo
In Milano, il 20 Giugno 2012, l'Unione artigiani provincia di Milano e Monza - Brianza aderente alla Claai; l'Apa - Confartigianato della provincia di Milano e Monza - Brianza; Confartigianato alto milanese; Confartigianato di Lodi; la Cna Associazione provinciale di Milano e Monza - Brianza; Uniapam / Casartigiani; Casartigiani - Unione artigiani Lodi e provincia e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione provinciale edili ed affini - Feneal - Uil - Sindacato provinciale edili ed affini di Milano, Lodi, Monza e Brianza; la Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - Filca - Cisl - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Legnano Magenta; la Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona; visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 2008, come modificato dal verbale di accordo 16 dicembre 2010, e in particolare gli articoli 42 e 15 nel testo,
richiamata la premessa al CCNL 23 luglio 2008, che si intende qui integralmente riportata, si è convenuto quanto segue per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 23 luglio 2008, come modificato dal verbale di accordo 16 dicembre 2010, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Verbale di accordo - RLST- ASLE
In Milano, il 20 Giugno 2012, l'Unione artigiani provincia di Milano e Monza - Brianza aderente alla Claai; l'Apa - Confartigianato della provincia di Milano e Monza - Brianza; Confartigianato alto milanese; Confartigianato di Lodi; la Cna Associazione provinciale di Milano e Monza - Brianza; Uniapam / Casartigiani; Casartigiani - Unione artigiani Lodi e provincia e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione provinciale edili ed affini - Feneal - Uil - Sindacato provinciale edili ed affini di Milano, Lodi, Monza e Brianza; la Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - Filca - Cisl - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Legnano Magenta; la Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona; visti
- l’Accordo provinciale 24 ottobre 1996 sull’elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- gli Accordi provinciali 1° agosto 1997 sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (RLST) e 2 dicembre 1997 sul relativo Regolamento;
- l’Atto costitutivo dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST - ASLE del 6 maggio 1998 e lo Statuto ivi Allegato alla lettera C;
- l’Accordo provinciale 16 novembre 2007 intitolato “Revisione ASLE”;
- gli articoli 47, 48 e 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l’articolo 84 del CCNL 23 luglio 2008, come integrato dall’articolo 84 dell’Accordo nazionale 19 aprile 2010 per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 intitolato “Protocollo sul RLST”;
ribadita
- l’importanza e l’utilità della funzione dell’RLST;
considerate
- la necessità di una revisione ed armonizzazione della disciplina contrattuale provinciale della figura dell’RLST, a seguito sia delle modifiche intervenute negli ultimi anni in sede legislativa e contrattuale sia della nascita della nuova provincia di Monza e Brianza;
- l’opportunità di meglio definire lo scopo dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST- ASLE e i compiti correlati, alla luce delle esperienze maturate dalla fase di avviamento dell’istituto ad oggi nonché in riferimento ai compiti affidati dalla contrattazione collettiva di settore al Comitato paritetico per la sicurezza;
in attuazione del disposto dell’articolo 2 dell’Accordo provinciale 16 novembre 2007 sopra citato;
1. a partire dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2013, il contributo necessario alla copertura economica dell’attività dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST - ASLE è fissato nella misura dello 0,15% dell’imponibile Cassa Edile. A far data dal 1° gennaio 2014 il contributo anzidetto tornerà ad essere fissato nella misura dello 0,20%;
2. le parti definiranno con separato accordo la destinazione della differenza del contributo derivante dalla riduzione prevista al punto precedente per gli anni 2012 e 2013;
3. fermo restando che ASLE è l’associazione individuata dalle OO.SS. territoriali per il governo dell’attività degli RLST per il settore edile e ritenendo che il progetto “Cantiere di qualità” sia uno strumento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori all’interno dei cantieri, le OO.SS. si impegnano a definire con Assimpredil Ance il finanziamento di un progetto di premialità.
Inoltre, verrà riconosciuto un premio anche alle imprese in cui è operante il Rappresentante per la sicurezza (RLS), eletto dai lavoratori come da procedura definita tra le parti, che presentino i verbali di elezione e la certificazione di avvenuta formazione obbligatoria dell’RLS rilasciata dal CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
L'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST- ASLE finanzierà i progetti di cui al presente punto con proprie risorse;
4. Le Organizzazioni Provinciali firmatarie, unitariamente all'Assimpredil - Ance, in merito alla proposta di modifica della disciplina RLST - ASLE parteciperanno in un apposito tavolo tecnico già costituito con le OO.SS.

Art. 5 bis - Orario di lavoro
Ad integrazione del contratto integrativo provinciale del 19/09/2003 e 21/09/2006 in materia di orario di lavoro, si prevede che:
nel caso di uscita e di rientro dell'operaio straniero nel territorio italiano in occasione dei periodi feriali o per gravi motivi familiari, le imprese sono tenute, su richiesta del lavoratore, a concedere il godimento cumulativo delle ferie e dei permessi maturati
Al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, lett. B), comma 4, del CCNL 23 luglio 2008, le richieste di fruizione dei permessi individuali dovranno essere presentate per periodi non inferiori alle 4 ore lavorative consecutive.
Esaurito il godimento dei permessi individuali retribuiti maturati ai sensi dell’articolo 47, lett. B), del CCNL 23 luglio 2008, all’impiegato che ne faccia motivata richiesta per esigenze personali o familiari è concesso un permesso mensile della durata di 4 ore lavorative consecutive, con obbligo di recupero a regime normale nel mese stesso o, comunque, entro i quindici giorni lavorativi immediatamente successivi alla fruizione. I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 2 ore al giorno, nel rispetto del limite massimo giornaliero di 10 ore lavorative.
Restano ferme le condizioni di miglior favore già in essere. 

Art. 7 - Mensa operai
Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle RSU, debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell’ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.
Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle RSU e sino a che permanga l’indicato requisito numerico, le imprese hanno l’obbligo di apprestare il servizio all’interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all’interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. Qualora nei cantieri venga organizzato un servizio di mensa interna tramite convenzione con trattorie nelle immediate vicinanze dello stesso, tale servizio si intende esteso anche alle Aziende Artigiane ivi occupate (titolare artigiano e lavoratori dipendenti).
A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti “buoni pasto” per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.
[…]
Chiarimenti a verbale
- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
[…]

Art. 10 - Mensa impiegati
Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 7 dell’accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.
[…]

Art. 18 - Lavori speciali disagiati
Omissis
Gruppo B
Lavori in galleria (*) per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 42%
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 26%
c) Alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%
Omissis