Tipologia: Contratto Integrativo Provinciale
Data firma: 21 giugno 2012
Validità: 01.07.2012 - 30.06.2015
Parti: Ance e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Latina
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale
Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Detassazione degli elementi non fissi della retribuzione
Indennità sostitutiva di mensa
Sicurezza
Contribuzione e sistema premiale per le Imprese
• Aliquote contributive
• Sistema premiale per le Imprese virtuose
• Verifiche annuali
Ente bilaterale Unico per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Latina
Prestazioni extracontrattuali Cassa edile
Decorrenza e durata
Allegati
All. 1 - Verbale di Accordo
• Tabella 1 - Imprese con entrambi i parametri aziendali positivi 100% di EVR erogabile a livello provinciale
• Tabella 2 - Imprese con uno o entrambi i parametri aziendali negativi 65% di EVR erogabile a livello provinciale
All. 2 - Facsimile autodichiarazione aziendale su EVR
Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

Contratto Integrativo Provinciale

Ance Latina - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Latina - Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, riaffermano la concorde valutazione che il settore delle costruzioni edili, i settori affini e collegati rappresentano in provincia un comparto di primaria importanza ai fini economico- sociali, nonché per la dotazione infrastrutturale del territorio e per la riqualificazione delle città indispensabili per la ripresa dello sviluppo del territorio.
Le parti in relazione allo stipulando Accordo, ferme restando le reciproche autonomie, s’impegnano, secondo consuetudine e prassi consolidate, affinché il presente Accordo sia applicato da tutte le Imprese e dalle Associazioni di categoria del settore delle costruzioni della provincia, ribadendo l’unicità del Sistema degli Enti Paritetici di settore nel pieno rispetto degli Accordi nazionali sottoscritti in materia.
Le parti, inoltre, in presenza di una situazione di gravissima crisi in cui versa il settore e l’assoluta necessità di ricercare azioni comuni volte al rilancio del comparto, considerato settore trainante per l’economia provinciale,
concordano sui seguenti principi e linee di azione comune
• impegno a sollecitare tutti i possibili interlocutori a ogni livello Istituzionale per la massimizzazione delle risorse e degli investimenti pubblici e privati da destinare al settore al fine di contribuire ad invertire il ciclo economico negativo;
• promozione di una concreta prassi virtuosa di gestione degli appalti pubblici, sia in fase di progettazione, selezione e affidamento che di esecuzione delle opere volta a garantire il massimo della trasparenza, della legalità, della sicurezza e della congruità dei prezzi;
• promozione di una azione verso gli Enti locali e le Stazioni appaltanti più significative, sia pubbliche che private, finalizzata alla sottoscrizione del Protocollo sulla sicurezza nei cantieri edili siglato presso la Prefettura di Latina in data 4 luglio 2011;
• previsione di accorpamento degli appalti esclusivamente in presenza di oggettive esigenze legate alla funzionalità delle opere da realizzare e sollecitazioni alle Amministrazioni Appaltanti al fine di porre particolare attenzione al tessuto produttivo locale costituito da piccole Imprese edili;
• necessità che il ricorso al c.d. sistema del “massimo ribasso” venga contemperato dalle previsioni di cui ai punti precedenti, salvaguardando il costo del lavoro, la sicurezza e la qualità dell’opera da realizzare;
• applicazione sia in sede progettuale che di bando di gara del Prezziario regionale aggiornato;
• promozione dei sistemi di qualità aziendale e di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza adatti alle piccole Imprese;
• promozione di un virtuoso sistema di formazione/informazione rivolto ai lavoratori disoccupati ai fini di una riprofessionalizzazione volta al reinserimento nel mondo del lavoro.
Le parti ribadiscono la comune volontà di proseguire nell’azione di razionalizzazione, di contenimento dei costi e di coordinamento degli Enti paritetici collegati.
A tal fine, nel darsi reciprocamente atto della complementarietà delle funzioni e dei servizi riguardanti la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ritengono indispensabile che Imprese e Lavoratori possano utilizzare un Unico Ente paritetico di riferimento per tali finalità, dando con apposito Accordo, attuazione a tale impegno comune.

Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale
Presso la sede di Ance Latina, in Latina, via Farini 2, il giorno 21 giugno 2012, a seguito di numerosi incontri e riunioni, si sono riuniti l’Ance Latina, Sezione Costruttori Edili di Confindustria Latina […] e la Feneal-Uil di Latina […], la Filca-Cisl di Latina […], la Fillea-Cgil di Latina […], per rinnovare il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) 1° marzo 2007, integrativo del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le parti, riconfermando quanto non innovato e specificatamente modificato dal presente Accordo, concordano sulle sottoelencate intese.

Sicurezza
Ai fini del mantenimento delle figure degli RLST, e a integrazione-modifica di quanto contenuto nel Contratto provinciale 1 marzo 2007 e nell’apposito Protocollo d’Intesa della stessa data, le parti convengono di istituire il contributo per il finanziamento degli oneri pervisti per gli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), a decorrere dal 1 ottobre 2012, che viene fissato nella misura dello 0,10% da calcolarsi sull’imponibile Cassa Edile, ad esclusivo carico delle Imprese al cui interno non sia stato nominato il RLS, secondo le previsioni dell’apposito Accordo siglato contestualmente al presente Contratto.

Contribuzione e sistema premiale per le Imprese
Sistema premiale per le Imprese virtuose

Al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, le parti riconfermano la validità dei meccanismi premiali già adottati nelle passate contrattazioni provinciali per favorire le Imprese virtuose in regola con gli adempimenti e i versamenti Cassa Edile e con gli adempimenti in materia di formazione, di igiene e sicurezza sul lavoro.
A tal fine, per le aziende della II e III fascia, viene riconosciuta una decontribuzione di un ulteriore 0,90% con le seguenti modalità.
Hanno diritto alla decontribuzione le aziende che:
1. denuncino in Cassa Edile un numero di ore, lavorate o non, non inferiori a quelle contrattuali, dedotte le ore per assenza previste dalla legge e/o per regolamento e/o per contrattazione collettiva;
2. abbiano comunicato alla Cassa Edile di aver eletto al proprio interno il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), secondo quanto previsto dal separato Accordo sugli RLST;
3. abbiano provveduto a formare il RLS così come previsto dal vigente CCNL di settore;
4. abbiano svolto le ore formative obbligatorie per legge;
5. abbiano svolto tale formazione secondo le modalità previste dal vigente CCNL di settore;
6. abbiano chiesto al Comitato Paritetico Territoriale o al nuovo Ente Unificato almeno una visita preventiva di cantiere nel semestre edile in corso o in quello immediatamente precedente.
[…]

Ente bilaterale Unico per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Latina
Le parti, ribadendo quanto in premessa stabilito:
- nel darsi atto della validità di quanto stabilito nelle previgenti contrattazioni riguardo alle materie inerenti la formazione professionale e la sicurezza e l’igiene nei posti di lavoro, così come definiti all’interno dei due Enti bilaterali afferenti a tali materie, l’Ente Scuola Edile della provincia di Latina (ESEL) e il Comitato paritetico territoriale (CPT) della provincia di Latina;
- considerate le nuove funzioni stabilite per i sopracitati Enti dal CCNL 19 aprile 2010, soprattutto per quanto riguarda l’istituzione della Borsa lavoro;
- considerata la stretta correlazione e interdipendenza tra la funzione della formazione e quella della sicurezza;
- ritenendo necessario potenziare tali funzioni attraverso una armonizzazione delle strutture organizzative dei due Enti affinché sia i lavoratori che le imprese abbiano un unico interlocutore nell’ambito del Sistema bilaterale territoriale;
individuano quale modello organizzativo più adeguato un Unico Ente bilaterale preposto alla formazione e alla sicurezza. 
Per quanto sopra sarà istituito l'Ente bilaterale Unico per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Latina, nel quale confluiranno l'Ente scuola edile della provincia di Latina (ESEL) e il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) della provincia di Latina.
La denominazione di tale Ente sarà definita dalle Parti sociali all’atto della formale costituzione dello stesso.
Il nuovo Ente sarà operativo, compatibilmente con gli adempimenti necessari, a partire dal l ottobre 2012.
Per il finanziamento dell’Ente bilaterale per la Formazione e la sicurezza della provincia di Latina è istituito, a decorrere dalla data di costituzione dello stesso, un contributo a carico del datore di lavoro pari alle aliquote riportate sotto il titolo Contribuzione e Sistema premiale per le Imprese per il Fondo Ente Unico. I contributi dovuti dal datore di lavoro per ESEL e CPT, cesseranno il giorno prima la costituzione del nuovo Ente.

Responsabili [Rappresentanti] dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Accordo
Il giorno 21 giugno 2012, presso la sede di Ance Latina, in Latina via Farini 2, si sono incontrati: per Ance Latina […], la Feneal Uil della Provincia di Latina […], la Filca Cisl della Provincia di Latina, la Filca Cisl di Latina […], la Fillea Cgil della Provincia di Latina […]
Ai fini del mantenimento delle figure degli RLST, così come delineato nella previgente contrattazione e a parziale integrazione e modifica di quanto contenuto in essa e nel Protocollo 1 marzo 2007, le risorse per il triennio 2012/2014 saranno assicurate attraverso finanziamento:
• dal Fondo Promozione Prevedi per euro 210.000,00 da destinare al Fondo Sicurezza e Formazione che, con la firma del presente Accordo, prende nome di Fondo Sicurezza.
• da una contribuzione dello 0,10% sulla retribuzione imponibile Cassa edile, da parte delle Aziende in cui non è stato nominato il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, attraverso apposito verbale di elezione trasmesso all’Inail, ovvero che l’abbiano eletto ma non ne hanno provveduto alla formazione obbligatoria per legge ex D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. attraverso il Sistema della bilateralità afferente al vigente CCNL e alle vigenti disposizioni legislative ex art. 37 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. Tale contribuzione verrà destinata al Fondo Promozione Prevedi a parziale o totale reintegro della somma stabilita al precedente punto.
In sede di prima applicazione del presente Accordo, con la denuncia relativa al mese di agosto, le imprese nel cui ambito è stato eletto o designato l’RLS aziendale, devono far pervenire alla Cassa Edile copia della comunicazione all’Inail di cui all’art. 18, c. l, lett. a) a) del D.Lgs. 81/2008.
Successivamente a tale data, in caso di nuova elezione, designazione o di variazione, l’impresa deve far pervenire alla Cassa Edile la copia della comunicazione Inail di cui al citato art. 18.
La Cassa Edile trasmetterà tempestivamente all’Ente bilaterale Unificato per la Formazione e la Sicurezza, se già costituito, o al CPT l’elenco delle Imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato l’RLS aziendale, con il relativo nominativo.
In ogni caso, la Cassa Edile e l’Ente bilaterale Unificato per la Formazione e la Sicurezza, se già costituito, o il CPT, sulla base di quanto stabilito per la procedura di restituzione-conguaglio del sistema premiale previsto dal CCPL 21 giugno 2012, effettuano controlli incrociati attraverso lo scambio dell’elenco delle Imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato l’RLS aziendale.
Gli obblighi di comunicazione da parte delle Imprese, che abbiano posizione presso l’Inail di Latina, relativi alla nomina o designazione del RLS aziendale naturalmente decadranno, nel caso in cui l’Inail dovesse fornire direttamente alla Cassa Edile o al CPT ovvero ancora all’Ente Unificato l’elenco delle Imprese aventi il RLS.
Lo storno di 210.000,00 euro dal Fondo promozione Prevedi al Fondo Sicurezza sarà effettuato contestualmente alla firma del presente Accordo.
Il Fondo Sicurezza è destinato al finanziamento annuale dell’attività degli RLST secondo le seguenti modalità e tempi:
• per l’anno 2012: erogazione di euro 40.000 entro il 30 luglio 2012; erogazione di euro 30.000 entro il 30 novembre 2012;
• per gli anni 2013 e 2014: erogazione di euro 40.000 entro il 31 maggio di ciascun anno: erogazione di euro 30.000 entro il 30 novembre di ciascun anno.
L’effettiva erogazione di tali somme sarà effettuata dalla Cassa Edile di Latina, previa idonea attestazione e/o resoconto da parte del CPT o del nuovo Ente Unificato per la Formazione e la Sicurezza, se già costituito, in favore delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, che sostengono le spese di gestione degli RLST.
Le parti, nel richiamarsi a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni o integrazioni e dal CCNL 19 aprile 2010, riconfermano che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.
I RLST, in numero di tre, sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo Integrativo e i relativi nomi sono comunicati per iscritto dalle predette Organizzazioni entro 10 giorni dalla designazione all’Ance Latina e all’Ente Unificato per la formazione e sicurezza se costituito o al CPT.
I RLST sono nominati nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche conoscenze tecniche teorico-pratiche in materia di sicurezza, prevenzione e igiene del lavoro o che abbiano corrispondenti esperienze di lavoro nel settore, e che, in ogni caso, acquisiscano, successivamente alla designazione, la formazione prevista dalla legge e dal Contratto collettivo nazionale.
Il RLST svolge le attribuzioni elencate nell’allegato 12 dell’Accordo nazionale 19 aprile 2010, secondo le modalità in esso previste.
Oltre alle incompatibilità e ai divieti previsti da tale allegato, il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con funzioni di gestione o tecniche svolte dal CPT o dal nuovo Ente Unificato per la Formazione e la Sicurezza.
Degli esiti dell’esercizio delle proprie funzioni viene redatta una Relazione trimestrale contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate al CPT o al nuovo Ente Unificato per la Formazione e la Sicurezza.