Tipologia: Contratto provinciale di lavoro
Data firma: 21 giugno 2012
Validità: 01.06.2012 - 31.12.1013
Parti: Associazione Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Teramo
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Teramo
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro
Premessa
Art. 1 Relazioni industriali
Art. 2 - Occupazione locale
Art. 3 - Occupazione giovanile
Art. 4 - Azioni formative specifiche per i lavoratori stranieri
Art. 5 - Scuola edile - Ente paritetico unificato formazione e sicurezza (Efse)
Art. 6 - Cassa Edile
Art. 7 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 8 - Quote di adesione contrattuale
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Cantieri in estensione/tempi di percorrenza
Art. 11 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione
Art. 13 - Anzianità professionale edile
Art. 14 - Lavori in zone disagiate
Art. 15 - Indennità di alta montagna
Art. 16 - Indennità trasporto casa- lavoro
Art. 17 - Trasferta
Art. 18 - Mensa ed indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza e fondo RLST
Art. 21 - Indumenti di lavoro
Art. 22 - Contrattazione d’anticipo
Art. 23 - Validità e durata
Art. 24 - Stampa del CIPL e diffusione
Art. 25 - Disposizioni generale
Allegati
Allegato “A” - Regolamento per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale della provincia di Teramo
1. Destinatari
2. Diffusione e promozione dell’accordo
3. Elezioni dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende con non più di 15 dipendenti
4. Designazione od elezione dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
5. Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all’azienda
6. Criteri di individuazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza
7. Modalità di designazione e di lavoro dei rappresentanti territoriali per la sicurezza
8. Funzioni ed obblighi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
9. Accesso ai luoghi di lavoro
10. Finanziamento dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nonché il rimborso alle imprese al cui interno è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale
11. Composizione delle controversie
12. Rapporto di lavoro, inquadramento, trattamento economico
13. Incompatibilità
14. Mutualizzazione dei costi
15. Sede
16.
Allegato “B”
Condizioni per l’esonero
Tabella “C” - Contributi cassa edile dal 01/06/2012
Paga oraria operai in vigore dal 1° giugno 2012

Contratto provinciale di lavoro integrativo al contratto collettivo nazionale per gli addetti all’industria edilizia ed affini, 21 giugno 2012

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro
Il giorno 21 giugno 2012 a Teramo presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Teramo (Ance Teramo) in via Brigiotti 12, tra l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo […] ed, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal) aderente all'Unione Italiana del lavoro della provincia di Teramo […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro […], visti
- il CCNL 19 aprile 2010;
- il Contratto Integrativo provinciale di lavoro 27 luglio 2009;
- le norme di legge vigenti in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali;
si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto provinciale di lavoro, integrativo al Contratto Collettivo nazionale per gli addetti all’industria edilizia ed affini 19 aprile 2010, da valere per il territorio della Provincia di Teramo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa
Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell’attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia ed il rispetto delle regole.
Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull’esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto di diritti delle imprese e dei lavoratori.
La drammatica crisi economica internazionale e nazionale che ha investito in particolare il settore delle costruzioni in tutte le sue articolazioni e che perdura ormai da cinque anni, rischia di destrutturare il comparto accentuando i fenomeni di elusione ed irregolarità nell’applicazione delle leggi.
In questo quadro assumono una rilevanza strategica gli Enti bilaterali sia per le funzioni contrattuali loro attribuite, ma anche per i compiti di pubblico servizio che la legge gli affida in modo progressivamente più ampio.
In particolare la Scuola Edile - Efse, recentemente riorganizzata ed accreditata con il sistema formativo regionale, dovrà svolgere un ruolo centrale nella formazione obbligatoria, nella qualificazione e riqualificazione del personale, anche con riferimento ai lavoratori momentaneamente espulsi dal ciclo produttivo ed avvalendosi degli strumenti previsti dalla contrattazione nazionale.
Le parti ribadiscono la assoluta necessità che si attui per l’intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali e un sistema omogeneo di prestazioni a favore degli operai e delle imprese. Favoriranno, per quanto di loro competenza, ogni azione volta al raggiungimento di un sistema di regionalizzazione delle funzioni degli enti bilaterali al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza e razionalizzare le risorse.
Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto provinciale integrativo del CCNL 19 aprile 2010 intendono fornire risposte adeguate alla difficile condizione generale, valorizzando il sistema bilaterale come nucleo centrale ed operativo degli obiettivi posti dal sistema delle relazioni industriali. In tale ambito le Parti condividono l’attuale struttura dei contratti nazionale e provinciale e ribadiscono la necessità di negoziare a livello locale esclusivamente le materie indicate nell’art. 38 del CCNL 19 aprile 2010.

Art. 1 Relazioni industriali
Le parti ritengono le relazioni industriali un elemento essenziale per la gestione ed il governo del settore. Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni trimestre sono essenzialmente costituiti da:
1. Andamento del settore - investimenti pubblici e privati
2. Flussi occupazionali
3. Ricostruzione post sisma
4. Formazione
5. Contrasto all’illegalità ed alla sleale concorrenza
6. Sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono che per contrastare, con efficacia, il sommerso e le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra gli Enti Locali, Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, coordinato dalla Prefettura. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Protocolli di legalità.

Art. 4 - Azioni formative specifiche per i lavoratori stranieri
In considerazione dell’elevata presenza di lavoratori edili immigrati nel nostro territorio ed al fine di favorire la loro integrazione, le Parti concordano sulla necessità di attivare, attraverso la Scuola Edile - Efse, azioni mirate alla loro integrazione con particolare riguardo a percorsi di alfabetizzazione, di conoscenza delle leggi italiane e della loro osservanza e corsi professionalizzanti.

Art. 5 - Scuola edile - Ente paritetico unificato formazione e sicurezza (Efse)
Le attività dell’Ente sono disciplinate dal vigente CCNL ed in particolare dagli artt. 109, 110 ed allegato 13. Il contributo di funzionamento a totale carico delle imprese è dello 0,30% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 19 aprile 2010, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 17 del CCNL.
Il contributo dello 0,30%, come sopra determinato, è esclusivamente destinato alle attività della Scuola Edile.

Art. 9 - Orario di lavoro
Con riferimento e ad integrazione dell'art. 5 del CCNL 19 aprile 2010, si conviene che l'orario normale di lavoro per la Provincia di Teramo è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno. L’orario contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato. Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all’art. 5 del CCNL 19 aprile 2010.

Art. 14 - Lavori in zone disagiate
L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 15 - Indennità di alta montagna
Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19 aprile 2010 l'indennità di alta montagna è stabilita in euro 0,35 per ogni ora di effettivo lavoro per prestazioni fornite in cantieri ubicati oltre i 1000 m.s.l.m.

Art. 18 - Mensa ed indennità sostitutiva del servizio di mensa per gli operai
L'impresa in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
[…]
Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva del servizio di mensa pari a € 0,65, per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
[…]

Art. 20 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza e fondo RLST
Il finanziamento delle attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dell’art. 31 del Contratto Integrativo Provinciale del 16 marzo 1998, sarà assicurato da un contributo, pari allo 0,30% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL, a carico delle imprese. Tale contributo confluirà in un fondo denominato “Fondo RLST”, istituito presso la Cassa Edile, che verrà utilizzato per la gestione delle attività dei RLST della provincia di Teramo.
L’attività dei RLST sarà disciplinata, in base alle vigenti norme di legge e contrattuali, dal Regolamento provinciale sottoscritto in data 27.07.2009 allegato al presente contratto sotto la lettera “A”.
La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione, pertanto le parti si impegnano a rimodularne la misura nell’ipotesi che questo non risulti confacente con le necessità di gestione.
Nelle aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell’art. 87 e dell’allegato 12 del CCNL 19 aprile 2010, e del D.Lgs n. 81/08, eleggono o designano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda, il datore di lavoro potrà accedere all’esonero del contributo disciplinato dall’allegato “B” del presente CIPL.

Art. 22 - Contrattazione d’anticipo
Le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche anche in concessione relativi a lavori di importo superiore a 3 milioni di euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell’apertura del cantiere.
Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all’ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dalla Scuola Edile - Efse eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell’opera. Tali accordi potranno riguardare anche le opere già aggiudicate ed avviate.

Art. 25 - Disposizioni generale
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Allegati
Allegato “A” - Regolamento per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale della provincia di Teramo
1. Destinatari

Il presente accordo si applica alle imprese che operano nell’ambito territoriale della provincia di Teramo e/o che applicano il CCNL 18 giugno 2008 stipulato dall’Ance e dalla Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, oltre al relativo contratto provinciale.

2. Diffusione e promozione dell’accordo
Il presente accordo sarà diffuso ad aziende e lavoratori per il tramite dell’Efse (Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Teramo) che provvederà anche alla costituzione dell’anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Le imprese che alla data della stipula del presente accordo e successivamente risultino non avere al proprio interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sono aderenti al sistema dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Resta salvo il diritto dei lavoratori di tali imprese di eleggere anche successivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda.

3. Elezioni dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende con non più di 15 dipendenti
Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e accordo quadro nazionale sui RLST che si allega al presente regolamento.

4. Designazione od elezione dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

5. Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all’azienda
Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

6. Criteri di individuazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza
Le parti convengono, espressamente, sui seguenti criteri di individuazione dei RLST:
• I requisiti richiesti al RLST sono quelli della motivazione, affidabilità, e professionalità;
• i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dovranno avere le avere una effettiva esperienza nel settore edile di almeno 24 mesi maturata in cantiere;
• il RLST dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell’inizio della propria attività, ad un corso formativo della durata di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. Tale percorso formativo viene gestito ed attestato dall’Ente paritetico;
• il RLST deve svolgere esclusivamente attività inerenti la sicurezza sul lavoro, secondo le attribuzioni definite dall’ art. 50 del Dlgs 81/08 e dal presente regolamento.

7. Modalità di designazione e di lavoro dei rappresentanti territoriali per la sicurezza
• Le OO.SS. indiranno unitariamente le assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nelle aziende con un massimo di 15 dipendenti che risultino non avere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all'azienda. Le assemblee possono essere aziendali o interaziendali per aziende operanti nello stesso ambito territoriale. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti proposte dai lavoratori ed, in mancanza, dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori, in campo provinciale, iscritti a libro matricola delle imprese fino a 15 dipendenti che non abbiano al loro interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che abbiano sede nell'ambito territoriale interessato alle elezioni.
In ogni assemblea verrà individuato il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale della votazione. Il verbale è comunicato senza ritardo alle OO.SS. firmatarie che provvederanno, sulla base dei singoli verbali, alla stesura di un verbale riassuntivo che dovrà essere trasmesso all’Efse.
Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti espressi. L'incarico avrà durata triennale, rinnovabile e con possibilità di sostituzione anticipata da parte dei lavoratori rappresentati;
• le OO.SS. s’impegnano, prima dell’elezione formale, a realizzare una puntuale informazione, il reale coinvolgimento e ad acquisire il consenso da parte dei lavoratori interessati;
• la designazione dei RLST sarà formalizzata dalle OO.SS., con lettera a firma congiunta dei Segretari provinciali delle OO.SS. di settore;
• i RLST verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la propria attività con le Parti Sociali, attraverso:
a) la relazione dell’attività svolta;
b) l’evidenziazione delle opportunità/difficoltà riscontrate;
c) una sintesi con evidenze statistiche dei deficit in termini di applicazione di misure di sicurezza riscontrate nei luoghi di lavoro;
d) una relazione sui comportamenti non conformi alle norme sulla sicurezza ed alle buone prassi riscontrate nei luoghi di lavoro;
e) una relazione sui comportamenti virtuosi e sulle buone prassi in materia;
f) una relazione sulle azioni sviluppate nei luoghi di lavoro in accordo con le aziende e con i lavoratori per il miglioramento dei comportamenti e delle buone prassi in materia di applicazione di norme sulla sicurezza e sulle attività di prevenzione;
g) una relazione periodica sulle politiche da adottare anche sociali e collettive per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro;
h) un report dettagliato contenente il numero delle attività svolte presso i luoghi di lavoro e presso la sede dell’ufficio RLST e, segnatamente, il numero:
- di accessi nei luoghi di lavoro;
- di consultazioni preventive in ordine alla valutazione dei rischi aziendale;
- di consultazioni sulla designazione del RSPP, addetti al pronto soccorso ed all’antincendio, medico competente;
- di consultazioni in merito alla formazione dei lavoratori;
- di ricezioni e vidimazioni di documenti di valutazione generale dei rischi, chimico, rumore, vibrazioni, macchine ed attrezzature, impianti, infortuni e malattie professionali;
- di ricezioni e vidimazioni di Piani Operativi di Sicurezza;
- di ricezione informazioni provenienti dagli Organi di vigilanza;
- di consulenze volte a promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- di osservazioni formulate in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti presso le imprese;
- di partecipazione alle riunioni periodiche presso le imprese;
- di consultazioni e partecipazioni alle riunioni presso le imprese per l’elezione del RLS interno all’azienda;
- di segnalazioni al RSPP dell’azienda sui rischi riscontrati nel corso dell’attività;
- dei sopralluoghi e dei relativi verbali con le prescrizioni adottate per la prevenzione e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

8. Funzioni ed obblighi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese aderenti al sistema dei rappresentanti per la sicurezza territoriale di cui al punto 1) del presente regolamento, sulla base dei compiti previsti dal decreto legislativo 81/2008, nonché sulla base delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda;
• è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso;
• è consultato in merito all’organizzazione della formazione delle maestranze;
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze pericolose, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
• concorda e sollecita la ricezione di informazioni dagli organi preposti alla vigilanza;
• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
• partecipa alla riunione periodica come previsto dall’art. 35 del Dlgs 81/08;
• fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
• notifica al responsabile dell’azienda e contestualmente all’Efse i rischi individuati nel corso della sua attività;
• può fare ricorso agli organi di vigilanza, qualora ritenga insufficiente l’intervento dell’Ente paritetico rispetto alle misure di prevenzione e di protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
• riceve copia del documento di valutazione dei rischi;
• è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente all’informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;
• l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Il RLST non può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro ma dovrà comunicare eventuali anomalie riscontrate nel posto di lavoro all’Efse che informerà tempestivamente le parti sociali al fine di eventuali determinazioni.
L’attività di conoscenza, di consultazione e di formulazione dei parere sopra richiamati, nonché di quelli previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, verrà svolta presso la sede dell’azienda o unità produttiva o presso altra sede concordata tra le parti, volta per volta.
Per quanto di loro competenza, le imprese potranno contattare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, nei casi previsti dalla legge, direttamente od anche con l’assistenza dell’Associazione datoriale.
I RLST per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni. Ciò previa comunicazione preventiva all’impresa interessata.

9. Accesso ai luoghi di lavoro
Il RLST svolge le proprie funzioni secondo un programma di lavoro di massima predisposto dall’Ufficio dei RLST, informando preventivamente le parti sociali ed attenendosi alle eventuali disposizioni emanate dalle stesse.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro avviene con le seguenti modalità:
- consulta preventivamente l’Efse per verificare che nell’Impresa non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- prende preventivo contatto con il legale rappresentante dell’Impresa per concordare, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, il luogo, il giorno, l’ora della visita e le funzioni che si programma di svolgere; concordata la visita il RLST ne dà conferma scritta all’impresa specificando i dati sopra elencati. Nei casi in cui il RLST valuti che il suo intervento sia particolarmente urgente ed improrogabile, i termini sopra indicati sono ridotti alla metà, previo interessamento dell’Efse;
- deve essere munito del tesserino di riconoscimento con fotografia, rilasciato dall’Efse, che deve esibire prima dell’accesso al luogo di lavoro e che deve rimanere ben visibile per tutta la durata della visita e deve essere, inoltre, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere la visita;
- chiede che in occasione della visita concordata venga messa a disposizione la documentazione prevista dalla legge;
- della visita deve redigere apposito verbale. Copia dello stesso, firmato dal RLST, viene contestualmente rilasciato all’impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta della copia del verbale.
Il RLST non può chiedere l’esibizione di documentazione aziendale, oltre quella prevista dalla legge.
Le visite si svolgono con la presenza del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’impresa o di un delegato dell’imprenditore.
L’accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l’adempimento delle funzioni programmate.
Le imprese ed i lavoratori possono richiedere l’intervento e la consultazione del RLST per l’esecuzione delle attribuzioni previste dall’art. 50 del D.L.vo n. 81/2008. Gli interventi dei RLST devono essere eseguiti tenendo conto dell’ordine cronologico dell’arrivo della richiesta con precedenza per le richieste di consultazione preventiva di cui all’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs 81/2008, fatti salvi i casi di riscontata urgenza ed indifferibilità.
Il RLST dovrà fare un uso strettamente riservato delle informazioni di cui viene in possesso nell’esercizio delle sue funzioni, nel rispetto del segreto industriale, delle leggi in materia e in particolar modo di quelle inerenti la privacy.
Le parti convengono espressamente che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non potranno svolgere alcuna attività di natura sindacale. Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle proprie funzioni, i RLST non possono compiere attività di proselitismo e di propaganda così come non possono promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale.
Nello svolgimento delle loro funzioni i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali potranno avvalersi del supporto tecnico degli Enti paritetici.

10. Finanziamento dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nonché il rimborso alle imprese al cui interno è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale
L’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali è finanziata attraverso un contributo stabilito dalle Parti Sociali nel Contratto integrativo provinciale; dal relativo fondo sono tratte le risorse per il rimborso del medesimo contributo alle imprese al cui interno è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.

11. Composizione delle controversie
Ogni controversia in merito all’applicazione del presente accordo sorta fra le imprese ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dovrà essere sottoposta alle Parti sociali.

12. Rapporto di lavoro, inquadramento, trattamento economico
Le parti sociali firmatarie del presente accordo precisano che il rapporto di lavoro, attraverso il quale opereranno i RLST, è quello previsto dal CCNL e dal CIPL vigente in provincia di Teramo con l’utilizzo delle ore previste dall’art. 87 del CCNL.
I RLST verranno inquadrati al terzo livello di cui all’art. 77 del vigente CCNL 18 giugno 2008.
I RLST non potranno, comunque, essere assunti dagli Enti Paritetici.
Le parti convengono altresì che, da una verifica del succitato art. 87, il numero delle ore consentono l’impiego di almeno n. 3 RLST a tempio pieno.

13. Incompatibilità
Le parti sociali firmatarie del presente accordo concordano nell’incompatibilità tra la carica di RLST e le cariche di componente delle segreterie territoriali di categoria nonché con la carica di componente di segreterie e/o funzionari - operatori confederali.
Detta incompatibilità determina immediatamente la decadenza dall’incarico.

14. Mutualizzazione dei costi
Per i costi connessi allo svolgimento della funzione di RLST l’impresa, presso cui il rappresentante è assunto, verrà rimborsata mensilmente dalla Cassa Edile di Teramo che preleverà le relative somme dal fondo di cui all’art. 19 del Contratto Integrativo Provinciale. Il rimborso riguarderà la retribuzione e tutti gli oneri ad essa connessi.
Attingendo dal medesimo fondo la Cassa Edile provvederà al pagamento di tutte le spese necessarie al funzionamento ed alle attività dei RLST.

15. Sede
La sede dei RLST viene individuata a Teramo in Via D’Annunzio n. 28 presso i locali della Cassa Edile di Teramo.

16. Le Parti Sociali si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla firma del presente Regolamento per una verifica dello stesso e per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto. Teramo, lì 27 luglio 2009

Allegato “B”
A decorrere dal 1° giugno 2012, le aziende in cui i lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno, saranno esonerate dal versamento del contributo di cui all’art. 20 del CIPL vigente.

Condizioni per l’esonero
L’azienda presenterà alla Cassa edile di Teramo la seguente documentazione:
- copia della comunicazione alla Scuola Edile - Efse di invio del verbale di elezione dell’ RLS, verbale che dovrà essere inviato all’ente entro 7 giorni dalla data di elezione dell’ RLS;
- copia dell’attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi dell’art. 87 del CCNL vigente, rilasciato dalla Scuola Edile - Efse di Teramo;
- copia della richiesta di visita del tecnico della Scuola Edile Efse;
La direzione della Cassa edile verificherà la completezza della documentazione e, dal mese successivo alla presentazione della documentazione, autorizzerà per iscritto l’azienda all’esonero del contributo di cui all’art. 20 del presente contratto.
L’esonero resterà valido per la durata in carica dell’RLS; in caso di variazione del nominativo dell’ RLS (scadenza o sostituzione), l’azienda dovrà ripercorrere l’iter autorizzativo di cui sopra.
Nel caso in cui il RLS non partecipasse ai corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs 81/08 presso la Scuola Edile - Efse di Teramo, l’esonero dal contributo sarà sospeso dal mese successivo a quello dell’inadempienza, previa comunicazione scritta della Cassa Edile all’impresa.
In sede di prima applicazione sono idonei alla richiesta di esonero di cui sopra gli attestati di formazione per RLS rilasciati anche da Enti di formazione diversi dalla Scuola Edile - Efse con data anteriore al 31 maggio 2012. Resta inteso che l’aggiornamento annuale di cui all’art. 37 del D.Lgs 81/08 dovrà essere svolto presso la Scuola Edile - Efse di Teramo o presso una Scuola Edile del sistema Ance-Feneal Uil/Filca Cisl/FilleaCgil.
Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accertato il funzionamento, l’efficacia e la sostenibilità economica entro il 31 gennaio di ogni anno.