Categoria: 2012
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Tipologia: CPL
Data firma: 18 giugno 2012
Validità: 01.06.2012 - 31.05.2015
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Palermo
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Palermo
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
a) Valutazione sul sistema degli organismi bilaterali
b) Cpt e Panormedil
c) Cassa Edile
d) Formazione e 16 ore
e) Patto etico
f) Lavoratori migranti
g) Principio di portabilità
h) Prestazioni Cassa Edile
i) Prevedi
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Indennità territoriale di settore
Art. 3 Elemento variabile della retribuzione - EVR
• Verifica annuale dei parametri aziendali.
Art. 4 Ferie
Art. 5 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 6 Lavori in galleria
Art. 7 Trasferta e località disagiate
Art. 8 Vestiario
Art. 9 Mensa
Art. 10 Indennità di trasporto
Art. 11 Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Art. 12 Indennità di reperibilità
Art. 13 Anzianità professionale edile
Art. 14 Comitato paritetico provinciale territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Art. 15 Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza
Art. 16 Formazione professionale
Art. 17 Cassa Edile
Art. 18 Carenza malattia
Art. 19 Quote di adesione contrattuale
Art. 20 Iniziative economiche di contrasto al lavoro sommerso - Bonus premiale
Art. 21 Dichiarazione di adesione al contratto
Art. 22 Versamenti relativi agli artt. 5,13,14,15,16,17,19
Art. 23 Borsa lavoro
Parte impiegati
Art. 24 Premio di produzione impiegati
Art. 25 Elemento variabile della retribuzione - EVR
Art. 26 Indennità di trasporto
Art. 27 Mensa
Art. 28 Decorrenza e durata

Contratto collettivo di lavoro 18 giugno 2012 per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Palermo integrativo del CCNL 19 aprile 2010

L’anno 2012, il giorno 18 del mese di giugno tra l’Ance Palermo - Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia […] e la Feneal - Uil […], la Filca - Cisl […], la Fillea - Cgil […], visto l’art. 38 del CCNL 19/04/2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, si conviene e si stipula, per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini, il presente contratto integrativo da valere per tutto il territorio della Provincia di Palermo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 19/04/2010 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti pubblici, o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura privata o artigianale delle imprese stesse.

Premessa
Le parti con il presente contratto integrativo intendono confermare il sistema contrattuale di secondo livello finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori delle costruzioni della provincia di Palermo.
Le parti ribadiscono il comune obiettivo di tutela e valorizzazione delle professionalità del settore attraverso la difesa della salute e della sicurezza nei cantieri di lavoro. È priorità soprattutto in questa fase storica segnata da una forte crisi economica e finanziaria preservare la centralità e l’importanza della impresa sana e regolare attraverso accordi e protocolli con committenti pubblici e privati che migliorino la qualità del lavoro e la sicurezza. In questo senso l’azione comune delle parti sociali quale patrimonio condiviso del sistema bilaterale in edilizia, ha prodotto in questi anni un miglioramento della condizione generale per lavoratori e imprese: aumento della massa salariale, del numero di ore denunciate, incremento dei lavoratori attivi iscritti in cassa edile, anche grazie all’azione positiva del DURC. Il mercato delle costruzioni ha segnato nell’ultimo decennio un forte incremento che l’attuale congiuntura economica sta mettendo a rischio. È Intendimento delle parti avviare un ’azione sinergica volta a intervenire su tutti quei soggetti istituzionali che per loro natura possono favorire il rilancio del settore, attraverso un piano di sviluppo legato alle infrastrutture, alle politiche per l’abitazione, alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio e degli edifici, anche attraverso un’azione preventiva volta a combattere ritardi burocratici e infiltrazioni mafiose.
Nella realtà palermitana buona parte, di quello che resta dell’apparato industriale è rappresentato dall’industria edile, sottodimensionata comunque rispetto alle imprese nazionali per non parlare di quelle europee.
Nel settore delle costruzioni in Italia ci sono 800 mila imprese, una media di 2 addetti per impresa. Le imprese palermitane hanno perso nell’arco dell’ultimo biennio il 30% del proprio fatturato, il 15-20% dell’occupazione.
È chiaro che tutto ciò è causa ed effetto della crisi, ma anche della assenza di una benché minima politica di programmazione e di sviluppo, che ha precise responsabilità in capo ai governi nazionali e regionali, al comune di Palermo e agli altri enti locali, stretti oggi tra bilanci ingessati e blocco degli investimenti, a cui si deve aggiungere la fragilità finanziaria delle imprese e la loro difficoltà di accesso al credito.
Nel settore delle opere pubbliche, rispetto al precedente contratto integrativo la situazione è notevolmente aggravata oltre che dalla drastica riduzione del numero delle gare, anche da nuovi sistemi di aggiudicazione che hanno ridotto al minimo gli utili di impresa, anzi producendo in molti casi sicure perdite.
A questo si aggiunge la maggiore difficoltà di accesso al credito bancario con conseguente riduzione della liquidità dell’impresa, accentuata drammaticamente dal problema dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
Il settore dell’edilizia privata non sta affatto meglio, stretto tra il crollo delle compravendite, lo stop agli investimenti immobiliari da parte delle banche e una politica fiscale sempre più penalizzante (IMU, IVA etc.).
Le parti, ribadiscono l’importanza strategica degli enti paritetici territoriali che diventano in questa logica presidio democratico, garantì dell'applicazione e del rispetto di un codice etico che le parti promuovono per garantire maggiore legalità e sicurezza per imprese e lavoratori.

a) Valutazione sul sistema degli organismi bilaterali
Il ruolo e la funzione degli enti bilaterali sono oramai patrimonio storico delle parti sociali, i cui compiti e la cui missione sono frutto di accordi contrattuali. Le funzioni loro affidate da nuove regole nascono dall’esigenza comune di sempre maggiore legalità, sicurezza, formazione ed informazione.
A tal fine nell’ottica di elevare i livelli di efficacia e affidabilità, attraverso un processo di riorganizzazione e di riqualificazione degli enti bilaterali si costituisce il coordinamento provinciale degli enti bilaterali formato dai comitati di presidenza e dai direttori, allo scopo di formulare proposte da sottoporre alle Organizzazioni stipulanti.
L’attività di coordinamento e segreteria sarà svolta presso la sede di uno degli organismi bilaterali interessati.
Le parti procederanno all’adozione degli Statuti Tipo predisposti dalla CNCE, dal Formedil e dal CNCPT.

b) Cpt e Panormedil
In relazione al punto (4 - lettera a) dell’Atto di Indirizzo Regionale sulle Politiche del Lavoro e delle Relazioni Industriali, sottoscritto dalle Parti Sociali Regionali in data 23.03.2012, le parti confermano la volontà per verificare eventuali percorsi di integrazione e unificazione tra il Panormedil ed il CPT.
In considerazione del periodo di crisi del settore che vedrà una certa riduzione delle risorse disponibili per gli enti bilaterali, le parti concordano che qualsiasi decisione in materia di assunzioni, modifiche alla pianta organica, cambio di qualifica etc, riguardante gli Enti (Cepima, Panormedil, CPT) sia demandata alle parti sotto scrittrici del presente contratto escludendo qualsiasi competenza degli organi dirigenti degli Enti stessi.

c) Cassa Edile
Si conferma quanto già deliberato in sede nazionale in merito alla incompatibilità alla duplice partecipazione degli stessi rappresentanti sindacali presenti negli organi statutari della Cepima e della Edilcassa.
Le Organizzazioni Sindacali, presenti anche in Edilcassa, ai fini della formazione dei lavoratori mutuati, si impegnano ad adoperarsi affinché la stessa possa avvalersi delle strutture del Panormedil e del CPT previo accordi e rimborso spese.

d) Formazione e 16 ore
Considerato che il settore edile può rappresentare la vera svolta in un momento di grave crisi finanziaria ed economica, le parti ritengono fondamentale rafforzare compiti e funzioni degli enti bilaterali.
Panormedil e CPT dovranno attuare una formazione più puntuale, rivolta soprattutto a quelle imprese che occupano poche unità lavorative ma che rappresentano oggi la maggioranza del settore.
Le parti concordano sull’opportunità di favorire ogni iniziativa volta alla pubblicizzazione dell’offerta formativa dell’ente, per far sì che sempre più giovani si avvicinano al settore.

e) Patto etico
Le parti successivamente al presente contratto si impegnano nella sottoscrizione di Codici Etici contro qualsiasi forma di illegalità, mobbing, di violenze e discriminazioni di ogni tipo, comprese quelle di accesso all’informazione, alla formazione, salariale e di carriera.
La sottoscrizione dei Codici dovrà prevedere un allegato che ne specifichi le caratteristiche a garanzia del rispetto della correttezza, uguaglianza e dignità umana.

f) Lavoratori migranti
Ai lavoratori stranieri occupati nell’edilizia è riconosciuto attraverso l’ente di formazione bilaterale il diritto a usufruire di un corso per l’apprendimento della lingua italiana.

Art. 1 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è regolato dall’art. 5 del CCNL 19/04/2010.
L’orario normale contrattuale, nei limiti settimanali previsti, dovrà essere ripartito su 5 giorni per settimana.
Ove l’impresa per motivate esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca l’orario normale contrattuale di lavoro su 6 giorni, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell’8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 19/04/2010.
Previo accordo aziendale, dove sussistono le condizioni, limitatamente ai cantieri in estensione, l’inizio dell’orario di lavoro giornaliero coincide con il raggiungimento del sito di raccolta del cantiere, individuato e comunicato dall’impresa all’apertura dello stesso.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 del CCNL 19/04/2010 in materia di recuperi.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all’art. 6 del CCNL 19/04/2010.

Art. 6 Lavori in galleria
Ai sensi dell’art. 20, gruppo B), del CCNL 19/04/2010 al personale addetto ai lavori in galleria nella Provincia di Palermo è dovuta, dal 1° gennaio 2003 in aggiunta alla retribuzione, una indennità da computarsi in misura percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° dell’art. 24 del citato CCNL19/04/2010 e per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Tale misura percentuale viene fissata come appresso:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà o di disagio: 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 26%;
c) per il personale addetto ala riparazione o manutenzione straordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco) è prevista un’ulteriore indennità del 19%.
Qualora vi sia concorrenza di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità viene elevata al 30%.
La RSU chiederà un controllo periodico, almeno trimestrale, per la verifica della efficienza del sistema di ventilazione e sicurezza all’interno delle gallerie.

Art. 8 Vestiario
Ai lavoratori che, dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre dell’anno successivo, avranno effettuato 600 ore di lavoro presso imprese di costruzione che per la loro attività nella Provincia di Palermo hanno adempiuto ai loro obblighi contrattuali nei riguardi della Cepima, la stessa Cassa Edile fornirà, annualmente, n. 2 tute idonee alle loro esigenze professionali ed un paio di scarpe antinfortunistiche.
Alle forniture sarà provveduto in corrispondenza del 1° maggio, con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della stessa Cassa.
I lavoratori in uscita dal corso “16 ore” che hanno già avuto in dotazione il vestiario, non avranno diritto ad esso per la prima annualità.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto che assorbono il trattamento previsto dal presente articolo.

Art. 9 Mensa
Le parti concordano che il diritto per gli operai edili ad usufruire di un pasto caldo nei cantieri si intende conseguito in presenza delle condizioni di cui al presente articolo.
Ciò premesso, al fine di rendere omogenei i costi del presente istituto nelle diverse situazioni, le parti prevedono le seguenti soluzioni alternative:
a) distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata scelta dalla RSU sotto la responsabilità della stessa anche con riferimento alla composizione ed alla qualità del pasto stesso. […]
b) il convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere sotto la responsabilità della RSU;
c) mediante tickets restaurant.
Il costo e la composizione dei pasti per le soluzioni b) e c) sarà definito nella sede sindacale provinciale con le modalità ed i principi di cui alla lettera a) con la ripartizione della spesa sempre per 2/3 a carico dell’impresa e 1/3 a carico del lavoratore;
d) per i cantieri che abbiano un numero di addetti superiore a 100 ed una durata superiore a 18 mesi e non possono usufruire delle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c), l’impresa dovrà provvedere, ove le obiettive situazioni locali lo consentano, alla istituzione di una mensa aziendale per la distribuzione dei pasti caldi la cui composizione sarà scelta dalla RSU.
[…]
La volontà del lavoratore di accedere ai servizi di cui ai punti a), b), c), d) deve essere manifestata per iscritto.
In ogni caso la distribuzione del pasto non deve portare modifiche o intralci nell’espletamento del normale orario di lavoro:
Nei casi nei quali la somministrazione del pasto non possa avvenire e per gli operai che non intendessero aderire ai servizi previsti ai punti a), b), c) sarà corrisposta, con decorrenza dal
1 giugno 2012, una indennità sostitutiva di euro 0,40 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
[…]
Per la realizzazione dei servizi di cui al punto d) l’iniziativa deve trovare l’adesione di almeno il 60% degli operai interessati e tale adesione deve risultare da atto scritto da realizzare nella sede provinciale ed in tale atto deve risultare che la soluzione è cogente per tutti i dipendenti del cantiere e che quanti non vorranno usufruire del pasto caldo perdono diritto alla indennità sostitutiva.
In ogni caso il servizio di mensa di cui al punto d) verrà a cessare quando i dipendenti saranno meno di 75 ed, in tale caso, sarà ripristinata la indennità sostitutiva nella misura provinciale sopra determinata.
Restano salve le condizioni di miglior favore in atto esistenti.
In presenza di Consorzi, ATI o similari, fermo restando le condizioni di cui sopra, le imprese del Consorzio, ATI o similari dovranno approntare per tutti i lavoratori edili operanti nel cantiere, anche se dipendenti da altre imprese che non fanno parte del Consorzio, ATI o similari, locali idonei per la consumazione del pasto a condizione che il cantiere sia limitato entro uno spazio ben determinato.

Art. 11 Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Con riferimento all’art. 23 del CCNL 19/04/2010 è confermata l’indennità per lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare.
Ai lavoratori chiamati ad eseguire lavori oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità aggiuntiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell’art. 24 del CCNL 19/04/2010.
L’indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che lavorano nel centro urbano del Comune costituente la loro abituale dimora.
Con riferimento all’art. 23 del CCNL 19/04/2010, l’indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta, resta fissata nella misura dell’8,50% da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell’art. 24 del citato CCNL.
Dovrà, inoltre, essere fornito chinino a scopo profilattico.
Per zona malarica si intende quella compresa entro il raggio di un chilometro da depositi di acqua stagna infetta di malaria. Tale indennità è dovuta solamente durante i periodi infettivi ritenuti tali dalle Autorità competenti e non verrà corrisposta agli operai che sono stabilmente residenti in zona malarica.

Art. 12 Indennità di reperibilità
Con riferimento all’art. 38 lettera “e” del CCNL 19/04/2010, ai lavoratori cui viene richiesto per iscritto di essere reperibili al di fuori dell’orario normalmente praticato dovrà essere corrisposta una indennità da concordarsi con accordo sindacale aziendale.

Art. 14 Comitato paritetico provinciale territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Per il finanziamento del Comitato si provvederà, con un contributo dello 0,20%, a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30 aprile 1969 n. 153, con esclusione dell’EVR e da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza “Cepima”.

Art. 15 Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza
Con accordo sindacale del 19 aprile 1999 è stato istituito, per le imprese o unità produttiva che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale con i compiti previsti dall’art. 87 del CCNL 19/04/2010 e secondo il regolamento approvato dalle parti stipulanti.
Per la copertura degli oneri derivanti dall’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene istituito un “ Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza “ con un contributo, a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (Cepima) pari allo 0,03% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969 n. 153, con esclusione dell’EVR.

Art. 16 Formazione professionale
L’Ente Provinciale Palermitano per la Formazione e l’Addestramento Professionale nell’edilizia - Panormedil - ha lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative tendenti alla formazione di maestranze edili e a migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Per raggiungere gli scopi del Panormedil si provvederà, con contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,48% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione corrisposta ai lavoratori e presa a base ai fini della legge 30/4/1969, n. 153, con esclusione dell’EVR. Tale percentuale sarà adeguata in relazione alle esigenze di cui al 1° capoverso.
Al fine di adeguare sempre più la professionalità esistente alle reali esigenze tecnico-produttive e migliorare ulteriormente il ruolo della scuola edile, le parti auspicano che le aziende utilizzino il più possibile le professionalità conseguite attraverso il “Panormedil”
È concessa una riduzione alle imprese pari al 50% dei contributi dovuti alla Cassa Edile (art. 17), Formazione Professionale (art. 16), CPT (art. 14), RTLS (art. 15) relativamente ai lavoratori assunti che hanno completato l’iter formativo, debitamente attestato, presso la Scuola Edile (Panormedil).
La riduzione contributiva per i detti lavoratori sarà concessa dalla Cassa Edile per un periodo di 12 mesi a condizione che non vi siano debiti contributivi nei confronti della Cassa Edile pena la decadenza del beneficio.
Le imprese beneficiarie invieranno alla Cassa Edile l’elenco nominativo e relativo numero di matricola dei lavoratori per i quali viene richiesta la suddetta riduzione.
Il Panormedil darà comunicazione alla Cassa Edile dei partecipanti ai corsi che hanno completato il corso e hanno conseguito l’attestato.

Art. 20 Iniziative economiche di contrasto al lavoro sommerso - Bonus premiale
Riduzione dei contributi alla Cassa Edile per le imprese che risultano iscritte da almeno 12 mesi purché ricorrano le seguenti condizioni:
[…]
b) che l’impresa produca certificazione in materia di adempimento degli obblighi di formazione sicurezza stabili dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 attestato da CPT Palermo o da altri Enti paritetici riconosciuti tramite accordi Ance/Flc;
c) nell’ipotesi che l’impresa beneficiaria del bonus premiale risulti avere utilizzato dei lavoratori irregolari (lavoro nero accertato dagli Istituti Previdenziali o Ispettorato del Lavoro) perderà totalmente il diritto al bonus per tutti i lavoratori denunciati e la Cassa Edile provvederà a recuperare l’importo rimborsato.
[…]
Il requisito di accesso per il bonus premiale sarà sottoposto a costante monitoraggio da parte degli organi gestionale della Cassa Edile per valutare il numero delle imprese che in possesso dei requisiti presentano richiesta di bonus premiale.
Con cadenza almeno annuale, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi, le parti firmatarie procederanno ad una verifica congiunta per verificare la sostenibilità del sistema premiale per, eventualmente, apportare le modifiche che si rendessero necessarie.
A fine esercizio le parti firmatarie verificheranno la corretta applicazione della procedura finalizzata all’erogazione del bonus premiale, tale verifica è condizione essenziale per successiva applicazione della norma premiale dell’anno seguente.
A tal fine il Comitato di Gestione della Cassa Edile stabilisce preventivamente un badget apposito.