Categoria: Prassi amministrativa
Visite: 8983

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Largo S. Barbara, 2 - 00178 ROMA TEL N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

Prot. n. Roma
LETTERA - CIRCOLARE

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n 0008660 del 27/06/2012

Alle Direzioni Regionali ad Interregionali VV.F.
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali VV.F.
LORO SEDI


OGGETTO: Attuazione del DPR 1° agosto 2011, n° 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL - Indirizzi applicativi e chiarimenti

L'associazione di categoria Assogasliquidi ha sottoposto all'attenzione di questa Direzione Centrale alcune problematiche, derivanti dalla prima fase di attuazione del DPR 151/11, correlate all'installazione di depositi di GPL in serbatoi fissi di cui all'oggetto.
Pertanto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti della nuova normativa, ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della stessa.
Come è noto il DPR 151/11, per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non a servizio di attività di cui all’allegato I dello stesso DPR. prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercizio, sia la stessa prevista dall'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, fino all'adozione del decreto ministeriale che andrà a sostituire l'attuale DM 04/05/1998.
Le previsioni sopra indicate si pongono in un'ottica di continuità - in termini di semplificazione degli adempimenti - relativamente all'attività in argomento, che era l'unica già oggetto di un apposito intervento di riduzione degli oneri amministrativi (tramite il DPR 214/06) in relazione alla rilevante standardizzazione della stessa.
Alla luce delle suddette previsioni normative, con la Lettera Circolare n. 13722 del 21/10/2011, si è provveduto alla trasmissione dei modelli da utilizzare per i depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non al servizio di attività di cui all’Allegato 1 al DPR 151/11.
Tanto premesso, l'associazione di categoria Assogasliquidi ha segnalato che, in più di un’occasione, alcuni Comandi Provinciali richiedono la presentazione di documentazione ulteriore
rispetto a quella indicata nella richiamata circolare, sia in sede di presentazione della SCIA sia in fase di effettuazione dei sopralluoghi di controllo.
In proposito, si evidenzia - proprio nell'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo - la necessità di garantire la massima omogeneità dell'iter da seguire, in linea con quanto indicato nella citata circolare per tutte le attività soggette alla prevenzione incendi e, in particolare, per i piccoli serbatoi di GPL in virtù dell'elevata standardizzazione dell'attività stessa, regolamentata nel dettaglio dall'apposita regola tecnica (DM 14.05.2004).
Di conseguenza, si ribadisce l'esigenza di attenersi alle indicazioni contenute nella Lettera Circolare n. 13722 del 21/10/2011, che indica già in modo completo ed esaustivo la documentazione da allegare alla SCIA.
Nello specifico, si fa presente che la dichiarazione di conformità (o, nei casi previsti dalla norma, la dichiarazione di rispondenza) dell'impianto interno utilizzatore alimentato dal serbatoio di GPL, rilasciata ai sensi del DM 37/08 e successive modificazioni, non deve essere allegata alla SCIA, ma deve essere inserita in un apposito fascicolo, custodito presso l'indirizzo indicato nella SCIA, e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli.
Inoltre, si conferma che - nel caso di pratiche presentate ai sensi del DPR 214/06 prima della data di entrata in vigore del DPR 151/11 aventi ad oggetto i piccoli serbatoi di GPL, ma per le quali alla data del 7/10/11 non era stato ancora effettuato il sopralluogo da parte del Comando provinciale - si applica quanto indicato al punto 4, lett. d.l) della Lettera Circolare n. 13061 del 6/10/11; pertanto, non si deve procedere alla presentazione della SCIA ed il Comando provinciale deve solo provvedere alla ricatalogazione della pratica, ai sensi di quanto indicato nell'allegato I al DPR 151/11.
Si richiama altresì l'attenzione - proprio per le considerazioni sopra esposte - sulla esigenza di favorire una rapida definizione della pratica di prevenzione incendi, indicando (se del caso) gli eventuali correttivi da attuare.
A tal proposito, si evidenzia la possibilità che viene data al Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l'interruzione dell'attività, ma di richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.
Quanto sopra in linea con procedure delineate, in materia di controlli di prevenzione incendi con esito negativo, nella Lettera Circolare n. 5555 del 18/04/2012 di questa Direzione Centrale.
Sull'argomento si rappresenta inoltre che. da una prima analisi dei dati pervenuti, si è avuto modo di riscontrare che in un numero non trascurabile di Comandi Provinciali viene effettuato il controllo sulla quasi totalità delle SCIA presentate per l'installazione di piccoli serbatoi di GPL.
A tal riguardo, si richiama l'osservanza di quanto indicato nella nota n. 7161 del 23/05/2012, a firma del Capo del Corpo , in relazione al l’effettuazione dei controlli a campione di prevenzione incendi su attività di categoria A e B, nel corso dell'anno 2012, che prevede non solo una percentuale non inferiore al 5%, individuate a sorteggio, con priorità per le attività di categoria B, ma che gli eventuali ulteriori controlli devono essere disposti dando precedenza alle attività di categoria B.
Inoltre, a fronte di appositi quesiti posti a questa Direzione in relazione alla prima fase di applicazione del DPR 151/11 alle attività in argomento, si chiarisce che rientra nella categoria B - di cui al n° 4 dell'Allegato 1 al DPR 151/11 - l'attività di depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità oltre i 5 m3 e fino a 13 m3
Sono stati, in ultimo, segnalati alcuni dubbi interpretativi circa il campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3 di cui al DM 14.04.2004.
A tal riguardo, si precisa che la regola tecnica sopra citata deve essere applicata a tutti i depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3 a prescindere dalla loro capacità minima (e quindi anche per i depositi di capacità inferiore a 0,3 m3), in linea con quanto indicato nell’art. 1, comma 1 del DM 14.05.2004 e con gli obiettivi di sicurezza di cui all'art. 2 del citato decreto. Resta inteso che le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito devono essere in tutti i casi specificatamente costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
Con riferimento, poi, ad alcuni quesiti pervenuti aventi ad oggetto attività del settore del GPL si precisa che, a seguito delle novità introdotte alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano nell'attività riportata al punto 3 (impianti di riempimento) dell'Allegato 1 del DPR 151/11.
Di conseguenza, i Comandi Provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell'attività, in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATTILO)