Categoria: 2012
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 28 giugno 2012
Validità: 01.07.2012 - 31.12.2013
Parti: Ance-Collegio costruttori edili e Feneal-Uil. Filca-Cisl, Fillea-Cgil Padova
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Padova
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Parte prima - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Sistema di concertazione e di informazione
Art. 2 - Disciplina dell’impiego della manodopera negli appalti e subappalti
• Impiego di lavoratori di imprese comunitarie e non comunitarie.
Art. 3 - Formazione Professionale
Art. 4 - Libretto formativo professionale
Art. 5 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Art. 6 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 7 - Indennità territoriale di settore
Art. 8 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Art. 9 - Trasferta
• Trasferta con pernottamento

• Adempimenti ex art. 118, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Art. 10 - Mensa
Art. 11 - Indennità di trasporto
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Indumenti di lavoro, mezzi protettivi, attrezzi
Art. 14 - Cassa Edile
Art. 15 - Quote sindacali di adesione contrattuale
Art. 16 - Anzianità professionale edile
Art. 17 - Previdenza complementare di settore
Parte seconda - Regolamentazione per gli impiegati

Art. 18 - Premio di produzione
Art. 19 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Art. 20 - Mensa
Parte terza - Regolamentazione comune per gli operai e per gli impiegati
Art. 20 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Art. 21 - Validità, decorrenza e durata
Art. 22 - Stesura ed esclusiva di stampa
Allegati
Allegato 1 - Denuncia di nuovo lavoro (fac-simile)
Tabella ex avviso comune dd 28/10/10
Allegato 2 - Autodichiarazione di non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali per l’erogazione dell’EVR (fac-simile)
Allegato 3a - Prospetto contributi da versare alla cassa edile di Padova con decorrenza 1° luglio 2012 per le imprese associate ad Ance Padova - Collegio costruttori edili
Allegato 3b - Prospetto contributi da versare alla cassa edile di Padova con decorrenza 1° luglio 2012
Allegato 4 - Prestazioni cassa edile di mutualità ed assistenza della provincia di Padova

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Padova integrativo del CCNL 18 aprile 2008 come modificato e integrato dall'accordo nazionale 19 aprile 2010

In Padova, addì 28 giugno 2012, tra Ance Padova - Collegio costruttori edili […] e la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (Feneal-Uil) della provincia di Padova […], la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (Filca-Cisl) della provincia di Padova […], la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea-Cgil) della provincia di Padova […], visto il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 18 aprile [giugno] 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, segnatamente con riferimento agli articoli che ne demandano alla contrattazione territoriale di secondo livello la definizione sotto il profilo normativo ed economico viene stipulato il presente contratto provinciale di lavoro, integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini 18 aprile [giugno] 2008, come modificato e integrato dall’Accordo nazionale 19 aprile 2010, da valere, per tutto il territorio della provincia di Padova, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato CCNL e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle imprese stesse.
Gli allegati e le tabelle formano parte integrante del contratto.

Premessa
Ance Padova e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione Integrativa territoriale si colloca in una fase storica di profonda crisi del comparto delle costruzioni che sta conoscendo una preoccupante caduta dei suoi livelli produttivi con pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale e che tale situazione rischia di destrutturare il sistema delle relazioni sindacali quale affermatosi nel corso degli ultimi decenni; in particolare rischia di essere intaccato il patrimonio rappresentato dalla Bilateralità di settore che, operando da sempre a tutela e difesa della competitività delle imprese e della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione e diffusione dei principi di legalità e regolarità che risultano essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente contrastando la presenza di operatori anomali.
Per quanto sopra esprimono la comune convinzione che occorra perseguire una negoziazione contrattuale, orientata a conseguire l'obiettivo prioritario del rilancio della funzione degli Enti bilaterali attraverso un loro riordino gestionale improntato ad una logica di erogazione di servizi a lavoratori ed imprese secondo criteri di maggiore efficacia ed efficienza così che questo possa contribuire ad una loro maggiore riconoscibilità in sede locale nonché da parte delle istituzioni.
In tale contesto di crisi del settore si è acuita la concorrenza tra le imprese per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e privati.
Ciò impone a tutti i soggetti che hanno responsabilità nel mercato dell’edilizia di assumere tutte le iniziative più adeguate per fronteggiare la prospettiva di un pericoloso processo di deindustrializzazione e di destrutturazione del comparto edile con pesanti riflessi sul piano dei livelli occupazionali e delle condizioni di lavoro della manodopera, anche dal punto di vista della regolarità e della sicurezza sul lavoro.
Le parti ribadiscono l'esigenza che nei bandi di gara i prezzi a base d’asta non risultino inferiori ai reali costi necessari per corrispondere da parte delle imprese i trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori, nonché per acquistare i materiali e per predisporre le misure di prevenzione previste dalle vigenti norme di legge.
Un’insufficiente determinazione del prezzo a base d'asta, ad avviso delle parti sottoscriventi, oltre a penalizzare la qualità del prodotto e del processo produttivo, finisce per favorire fenomeni di impiego irregolare di manodopera basato sul mancato rispetto in genere delle norme contrattuali e previdenziali, nonché di mancanza di applicazione delle norme antinfortunistiche.
A tale riguardo Ance Padova - Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova intendono impegnarsi per evitare che le difficoltà del settore siano occasione per una dequalificazione dell'attività edilizia e pertanto riaffermano la necessità di:
a) svolgere un confronto periodico con le stazioni appaltanti per favorire l’eliminazione, sin dalla fase di progettazione, di situazioni di anomalia collegate a non accurate analisi dei prezzi a base d’asta e per richiamare alle stazioni medesime comportamenti quali:
1) il rispetto delle normative in vigore, quale la "Legge Salvi” n. 327/2000, riguardanti i costi della manodopera e della sicurezza sia nella predisposizione dei progetti da mettere in gara, sia nella valutazione delle offerte ai fini del giudizio sulle anomalie;
2) l’osservanza delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento all’inserimento nei contratti e nei capitolati d’appalto di clausole contenenti l’obbligo di applicare a tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi territoriali della categoria, vigenti nel luogo e nel tempo di esecuzione dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile locale;
3) l'adozione del "Prezzario Regionale delle opere pubbliche” per i lavori pubblici di competenza regionale e per quelli di interesse regionale;
4) la sensibilizzazione delle Direzioni Lavori in merito ai compiti e alle responsabilità che le vigenti normative attribuiscono loro anche sotto il profilo dell’impiego della manodopera occupata in cantiere e della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei cantieri.
b) rafforzare i rapporti di collaborazione già da tempo avviati con la Direzione Regionale per la Prevenzione, la Direzione Territoriale del Lavoro, gli Istituti previdenziali ed assicurativi, gli Spisal, il Comitato Coordinamento Provinciale, gli Ordini professionali provinciali al fine di acquisire il maggior numero di informazioni sul corretto impiego della manodopera e sull’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei cantieri per conto di committenti pubblici o privati siti nella provincia di Padova;
c) ribadire il sostegno alle stazioni appaltanti nell'applicazione, attraverso i capitolati di appalto, del "Protocollo di intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili" siglato il 19 ottobre 2004 presso la Prefettura di Padova.
Ciò nell'intento di favorire il rispetto della legalità nei cantieri, con particolare riferimento al contrasto del lavoro nero, e dell’obbligo di osservanza delle norme in materia di sicurezza.
d) adoperarsi affinché tutti i lavoratori presenti in cantiere siano dotati di un unico modello di tesserino dì riconoscimento. Quest’ultimo sarà fornito dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova dopo che sarà raggiunta un'apposita intesa in sede regionale che permetta l'adozione di un modello unico di tesserino di riconoscimento valido per tutto il territorio del Veneto.
È convinzione delle parti che in funzione di tale premessa - alla luce anche della consolidata applicazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come risposta finalizzata ad assicurare il controllo della regolarità dei soggetti esecutori di lavori pubblici e privati - si possa dare un concreto contributo per realizzare da un lato l’interesse pubblico ad una corretta esecuzione delle opere, nei costi e nei tempi previsti e, dall’altro, l’interesse delle imprese regolari di emarginare gli operatori più spregiudicati.
Le parti confermano infine di condividere i contenuti dell'Avviso Comune sottoscritto dalle parti sociali in sede nazionale il 23 ottobre 2010 riguardante la verifica dell'incidenza del costo della manodopera negli appalti (c.d. congruità).
Per quanto sopra dichiarano di impegnarsi affinché la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova dia attuazione alla Delibera n. 1/2011 del Comitato della Bilateralità con cui vengono stabilite le modalità e le scadenze temporali per l'adozione delle procedure che permettano la verifica della c.d. congruità.

Parte prima - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Sistema di concertazione e di informazione

Le parti firmatarie del presente contratto provinciale - ribadita la validità della fase contrattuale di secondo livello e ferme restando le distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori - al fine di mantenere un corretto assetto delle relazioni industriali, riconfermando la validità del sistema di concertazione e di informazione delineato dal CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, convengono di incontrarsi con periodicità semestrale, su richiesta delle Segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per esaminare congiuntamente la situazione del settore dell’edilizia nel territorio della provincia di Padova.
In tali momenti di confronto saranno trattati i molteplici problemi afferenti l’edilizia con particolare riguardo alle dinamiche settoriali del mercato nazionale e locale, alle politiche industriali, al costo e mercato del lavoro, alla lotta al lavoro nero, al monitoraggio degli infortuni in edilizia nella provincia di Padova, all’assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di legge e contrattuali nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi obbligatori e della Cassa Edile, allo stato e alle prospettive dell’attività produttiva e dell’occupazione nel settore, alle particolarità lavorative, logistiche ed ambientali cui sono chiamate giornalmente le maestranze che operano nelle varie tipologie di cantiere (es. di lavori stradali, di lavori di restauro, ecc.).
Nel corso dei predetti incontri verrà altresì esaminata la situazione degli appalti pubblici a livello provinciale, in base alle informazioni fornite ed elaborate dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, utili a far conoscere ed analizzare le fasi congiunturali del settore.
Inoltre le parti convengono di doversi impegnare attraverso iniziative che consentano il rafforzamento dei sistemi di informazioni reciprocamente utili per una più approfondita conoscenza del settore, pure nel rispetto ribadito dei ruoli e delle identità degli imprenditori e dei rappresentanti dei lavoratori e nello spirito del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato e integrato dall’Accordo nazionale 19 aprile 2010. In via esemplificativa indicano:
- contatti congiunti con le stazioni appaltanti della provincia di Padova, utili all’acquisizione di dati informativi sugli investimenti effettuati e sulle previsioni di realizzazione delle opere;
- incontri con committenti privati in occasione di apertura di cantieri di significativa portata economica allo scopo di favorire la regolarità, la trasparenza e le condizioni di sicurezza di ciascuna fase del processo produttivo;
- indagini sull’evoluzione delle professionalità, sulle dinamiche del mercato del lavora, nonché sui bisogni del settore produttivo espressi dal mondo delle imprese, al fine dell’opportuno adeguamento e sviluppo della formazione professionale in edilizia con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale del settore.
Per tali indagini le parti potranno fare ricorso ad istituti di ricerca specializzati (es. Cresme).
È ferma convinzione infine delle parti ribadire, nell'ottica di una auspicabile ripresa del comparto produttivo edilizio provinciale, il ruolo centrale degli Organismi Paritetici (Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile, Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l’igiene e l'Ambiente di Lavoro).
In questo senso ritengono di impegnarsi congiuntamente per:
- adeguare gli Statuti degli Organismi Paritetici in armonia con le indicazioni delle Parti sociali nazionali;
- consentire agli Organismi Paritetici di raggiungere un sempre più elevato livello di informatizzazione al fine di acquisire il più completo flusso di informazioni;
- favorire il sistema "a rete" delle Casse Edili venete;
- individuare le iniziative più opportune per favorire la trasparenza del mercato del lavoro e per combattere i fenomeni di abusivismo e lavoro irregolare;
- articolare iniziative e politiche per lo sviluppo ed il lavoro, con particolare riguardo ad azioni in materia di prevenzione degli infortuni e a programmi formativi in relazione alle necessità di aggiornamento professionale e di riqualificazione delle risorse umane.

Art. 2 - Disciplina dell’impiego della manodopera negli appalti e subappalti
Le parti ribadiscono l’impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione della disciplina prevista dalle vigenti norme di legge e dell'art. 14 del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, in materia di appalto e subappalto.
L’impresa che, nell’esecuzione di opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, affidi in appalto o in subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal menzionato CCNL e dal presente contratto provinciale di lavoro.
L’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto.
All’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione e salute sul lavoro, anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (es. gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
L’impresa che affidi in appalto o in subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a comunicare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice, sia essa anche comunitaria o non comunitaria, e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto provinciale di lavoro, in conformità ai fac-simile di cui all'allegato n. 1.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza nonché ad Ance Padova - Collegio Costruttori Edili.
L’impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale di cui all’art. 103 del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto provinciale di lavoro. La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di essa, alla Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova per il tramite di Ance Padova - Collegio Costruttori Edili - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio dei lavori.
Fermi gli obblighi predetti, l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 - ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo di cui al citato CCNL e al presente contratto provinciale di lavoro.
Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui sopra, debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l’applicazione delle norme di cui all’art. 103 del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
Relativamente all'istituto del distacco, disciplinato dagli articoli 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e 96 del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, le parti ribadiscono l'obbligo per l'impresa distaccante di evidenziare nelle denunce alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova la posizione dei lavoratori distaccati.

Impiego di lavoratori di imprese comunitarie e non comunitarie.
Fermi restando gli obblighi di trattamento retributivo minimo della manodopera - così come stabilito dal CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 e dal presente contratto provinciale di lavoro - nonché dell'iscrizione e dei versamenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, relativi al personale dipendente, nel caso in cui un'impresa straniera, in base alla normativa vigente, sia autorizzata al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nel proprio Paese, dovrà trasmettere bimestralmente alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova e a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della Provincia di Padova copia degli avvenuti versamenti nel Paese straniero per i lavoratori occupati nei cantieri della provincia di Padova.

Art. 3 - Formazione Professionale
Le parti confermano il comune convincimento circa l’importanza della formazione professionale per i lavoratori operanti o da inserire nel comparto dell'edilizia e si impegnano ad avviare iniziative congiunte utili per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
In tale ambito attribuiscono al Centro Provinciale d’istruzione Professionale Edile (anche denominato Cpipe) il compito di elaborare programmi mirati di interventi formativi rivolti ai lavoratori delle imprese edili che saranno portati a conoscenza delle parti stipulanti e da esse valutati.
Ance Padova - Collegio Costruttori Edili si impegna, nell’ambito delle proprie competenze, a favorire, nel rispetto delle norme sul collocamento, l’inserimento, presso le imprese aderenti, dei giovani in possesso dei diploma della scuola media dell’obbligo che, avendo frequentato i corsi di prima formazione per operaio edile polivalente ed avendo compiuto il periodo di tirocinio presso i cantieri edili, abbiano ottenuto l’attestato rilasciato dal Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile.
Nel quadro delle attività del Cpipe le parti stipulanti confermano la volontà di dare vita ad accordi con i Comuni della provincia di Padova ed altri enti pubblici per offrire ai giovani frequentanti il Centro l’opportunità di svolgere attività formativa nell’esecuzione di particolari opere pubbliche che l’Ente interessato intendesse affidare ai Cpipe.
Considerata inoltre la presenza di lavoratori migranti, le parti affermano l’importanza di avviare iniziative formative al fine di garantire il diritto allo studio della lingua italiana per l’integrazione dei lavoratori stessi e per la maggior sicurezza nei cantieri.
A tale scopo le parti si impegnano a valutare congiuntamente percorsi formativi, attraverso il coinvolgimento del Cpipe e delle istituzioni pubbliche preposte all’istruzione, per favorire l’avvio di appropriati corsi e la partecipazione agli stessi in orari accessibili per i lavoratori dipendenti di imprese edili.
Le parti convengono altresì di impegnarsi affinché la formazione teorica dei contratti di inserimento e dei rapporti di apprendistato venga effettuata presso il Cpipe.
Il contributo di cui all’art 91 del CCNL 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, a favore del Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile resta confermato nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del richiamato CCNL per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17 punto 3) del CCNL medesimo.
Dichiarazioni a verbale
1) Le parti confermano l’impegno di adoperarsi affinché i corsi di addestramento professionale, organizzati dal Cpipe, abbiano luogo, allo scopo di agevolare la partecipazione dei lavoratori residenti nelle aree dell’Alta e della Bassa Padovana, anche in Comuni situati nei predetti bacini geografici.
2) Ance Padova - Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova ravvisano l'importanza della presenza di un Coordinamento delle Scuole Edili venete anche al fine di permettere il raggiungimento di una più elevata qualità dell'offerta formativa con particolare riguardo al comparto del recupero del patrimonio edilizio esistente e della riqualificazione energetica degli immobili.
Il Coordinamento regionale delle Scuole Edili venete non dovrà comportare alcun aggravio di costo economico per il Cpipe.
3) Con riferimento al "Progetto Borsa Lavoro", promosso da Ance e Feneal-Uil, Filca- Crsl e Fillea-Cgil nazionali, le parti ribadiscono quanto convenuto al punto 3 del Protocollo siglato da Ance Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto il 15 dicembre 2011 e si dichiarano disponibili ad avviare la sperimentazione del progetto Blen.it.

Art. 4 - Libretto formativo professionale
Ance Padova - Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova dichiarano di voler istituire il libretto formativo professionale ex art. 37, comma 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla base dei modelli approvati dalle parti sociali nazionali.
Il libretto della formazione professionale registra la storia formativa del singolo lavoratore e viene predisposto e gestito dal Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile.
In tal senso le parti si impegnano a definire entro il 31 dicembre 2012, anche in coordinamento con gli enti pubblici competenti, le procedure di sperimentazione e di registrazione della formazione professionale, tenendo presente le indicazioni fornite da Formedil.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di valutare anche le proposte che saranno elaborate dal Comitato Provinciale di Coordinamento rispetto alla registrazione della formazione dei lavoratori.

Art. 5 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Le parti stipulanti ribadiscono l'importanza essenziale ed il carattere prioritario per il settore della sicurezza e dell'igiene sul lavoro; ciò per le implicazioni sociali e produttive da essa prospettate. In tal senso le parti giudicano in modo positivo l'operato del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’igiene e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Padova (anche denominato CPT), costituito con Accordo provinciale del 6 luglio 1987. Le parti riconoscono in esso lo strumento fondamentale di attuazione e di svolgimento di attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze, per le imprese, per i dirigenti e per i preposti di cantiere.
Il Comitato Paritetico Territoriale, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico esperto nella materia della sicurezza sul lavoro, provvede prioritariamente a:
a) effettuare visite nei cantieri della provincia di Padova per una verifica del rispetto delle norme vigenti di prevenzione e di igiene e fornendo ai soggetti responsabili tutte le istruzioni atte a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore;
b) promuovere iniziative di carattere informativo, anche multilingue, per gli operatori del settore, costituite da pubblicazioni, schede tecniche, circolari, ecc.
c) stimolare azioni formative e di addestramento nei confronti degli addetti del settore in sinergia con le strutture del Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile;
d) valutare e sviluppare ulteriori iniziative, anche di carattere informatico, in sinergia con Enti ed Istituzioni per contribuire fattivamente al conseguimento di un’adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.
Le parti riaffermano inoltre che l’aggiornamento delle conoscenze dei lavoratori in materia di sicurezza per mezzo di momenti formativi, ovvero di conferenze di cantiere, concordati tra le parti stesse, è condizione fondamentale per la prevenzione negli ambienti di lavoro e costituisce presupposto di qualità per le imprese del settore.
Per lo svolgimento della propria attività il Comitato Paritetico Territoriale continuerà ad avvalersi di consulenti tecnici esterni di comune valutazione delle parti e comprovata professionalità.
Numero, incarichi e limiti, anche economici, d’intervento dei consulenti tecnici esterni sono annualmente programmati in sede di Consiglio del CPT.
La misura del contributo dovuto alla Cassa Edile Provinciale di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale è pari, a decorrere dal versamento di competenza del mese di luglio 2012, allo 0,30% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate e per le ore di festività cadenti nel mese.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riconoscono in tutti i contenuti dell'Accordo del 14 novembre 2011 che ha dato luogo alla creazione del Coordinamento regionale dei CPT del Veneto; pertanto il Coordinamento regionale dei CPT del Veneto dovrà operare senza alcun aggravio di costo economico per le strutture operanti a livello provinciale quale organismo bilaterale tecnico deputato a promuovere l'omogeneizzazione dell'attività dei CPT territoriali in ambito regionale.

Art. 6 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Le parti, in riferimento a quanto previsto dall'art. 87 del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, convengono che venga istituito un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale nella provincia di Padova.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale verrà designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiamo maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale dovrà operare in coordinamento con il Comitato Paritetico Territoriale.
Per l'attività dei RLST le parti convengono di istituire a decorrere dal versamento di competenza del mese di luglio 2012 un apposito Fondo, denominato "Iniziative per la Sicurezza dei lavoratori", mediante lo storno di una percentuale pari al 33% del contributo, di cui all'art. 5 del presente contratto provinciale, dovuto al CPT dalle imprese.
Le modalità di espletamento dell’incarico del RLST ed i relativi oneri saranno definiti tra le parti con apposito Regolamento entro il 31 dicembre 2012, conforme alle previsioni in materia di RLST contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza) e s.m.i. e nell'art. 87 soprarichiamato.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
In attuazione del Protocollo siglato da Ance Veneto e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil del Veneto il 15 dicembre 2011, le parti convengono che l'anagrafe provinciale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti nelle singole imprese edili sia costituita presso il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Padova (CPT).
Le imprese ove venga eletto il RLS dai lavoratori devono trasmettere al CPT entro 15 giorni il nominativo e il verbale di elezione redatto dalle RSU/RSA e/o dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a promuovere, nel mese di novembre di ogni anno, iniziative, da realizzare anche attraverso il coinvolgimento degli Organismi Paritetici, per il sostegno e la valorizzazione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 9 - Trasferta
Trasferta con pernottamento

[…]
Il vitto e l’alloggio sono a carico dell’impresa; il vitto è costituito da una prima colazione, dal pasto meridiano e da quello serale; l’alloggio deve essere dotato di idonei servizi igienici.
[…]

Adempimenti ex art. 118, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
In relazione a quanto previsto al comma 6 dell’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prescrive: “L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto”, si conviene quanto segue:
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Art. 10 - Mensa
Le imprese edili con unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Padova sono tenute a fornire ai lavoratori addetti ai cantieri un pasto caldo attraverso il ricorso ad aziende di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti nei luoghi di lavoro.
Le parti giudicano condizione necessaria perché il servizio di mensa possa espletarsi nella forma anzidetta la presenza nei cantieri di locali idonei dal punto di vista igienico per ospitare un refettorio, areati, riscaldati nella stagione fredda e muniti di sedie e tavoli.
La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo e di un secondo piatto, con contorno, pane, un frutto, una bibita di 0,33 litri e un litro di acqua.
Resta convenuto che l'impresa concorrerà al costo complessivo nella misura del 85% per ciascun pasto; eguale trattamento verrà riservato al lavoratore in trasferta.
Nel caso in cui l’impresa - per motivi organizzativi o per assenza di locali idonei nei cantieri per ospitare il servizio di mensa - optasse per la fornitura del pasto in trattoria, il concorso alla spesa del servizio di mensa presso pubblici esercizi sarà pari ad € 10,50 per pasto; eguale trattamento verrà riservato al lavoratore in trasferta.
Ai lavoratori che non intendono usufruire del servizio di mensa l’impresa non è tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva di mensa.
Nell'ipotesi che non si renda possibile la fornitura del pasto caldo, ai lavoratori addetti al cantiere verrà corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa pari a € 5,29.
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Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione sempreché la prestazione lavorativa giornaliera non sia inferiore a quattro ore.
Restano salve eventuali condizioni di miglior favore già praticate in forza di accordi.
Nota a verbale
In adesione alle linee guida della Regione del Veneto per l’attuazione dell’art. 15 della Legge Quadro n. 125/2001 che impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, le convenzioni per il servizio di mensa escluderanno la fornitura di bevande alcoliche.

Art. 12 - Ferie
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Le ferie dovranno, di norma, essere usufruite entro l'anno di maturazione.
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Art. 13 - Indumenti di lavoro, mezzi protettivi, attrezzi
Le parti convengono che i lavoratori ricevano dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per il tramite delle aziende un giubbetto, due magliette e due paia di pantaloni o, in luogo di questi, una tuta ed una pettorina nonché un paio di scarpe antinfortunistiche.
Tali dotazioni individuali verranno consegnate di norma entro il mese di aprile di ogni anno.
L’assolvimento dell’onere della fornitura delle dotazioni avverrà al momento dell’iscrizione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per gli operai nuovi assunti.
Ai lavoratori dipendenti di imprese aventi sede ai di fuori della Provincia la fornitura del vestiario competerà quando abbiano maturato almeno 500 ore di lavoro ordinario presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova nell’ambito dell’anno solare.
La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova fornirà pure a tutti i lavoratori che ne faranno richiesta, attraverso le rispettive aziende, un casco di protezione, quando si renda inutilizzabile per deterioramento quello in possesso. Resta fermo l’obbligo per i lavoratori di indossare il vestiario, le scarpe antinfortunistiche ed il casco di protezione consegnati.
Per la concreta attuazione di quanto sopra, le parti convengono che il contributo a carico delle imprese da corrispondere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sia stabilito a decorrere dal versamento di competenza del mese di luglio 2012 nella misura dello 0,43%, calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010.
Ai lavoratori saranno messi a disposizione da parte delle imprese gli attrezzi occorrenti per l’espletamento degli incarichi assegnati.
Le parti convengono che la dotazione individuale di cui al 1° comma del presente articolo venga consegnata ogni anno anche a ciascuno degli allievi frequentatori presso il Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile (Cpipe) del corso triennale post - scuola media per la qualifica di Operatore edile Polivalente.
Tale dotazione sarà inoltre consegnata a ciascun frequentatore del corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza di cui all'art. 91, comma 44, lett. d) del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato ad integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010. La dotazione costituisce anticipo della fornitura annuale.
Le aziende che occupano operai asfaltisti organizzano un servizio di lavaggio degli indumenti da lavoro in accordo con le RSU e le RSA.
Nota a verbale
Le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova entro, di norma, il mese di novembre gli elenchi relativi al fabbisogno del vestiario e delle calzature.

Parte seconda - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 20 - Mensa

La normativa di cui all’art. 9 del presente contratto provinciale di lavoro si applica anche agli impiegati tecnici addetti ai cantieri.

Parte terza - Regolamentazione comune per gli operai e per gli impiegati
Art. 21 - Validità, decorrenza e durata

Il presente contratto provinciale integrativo del CCNL 18 aprile [giugno] 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 da valere per tutto il territorio della provincia di Padova, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL sopra richiamato e per tutti gli operai, gli impiegati e i quadri da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese […]