Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo
Data firma: 2 luglio 2012
Validità: 01.06.2012 - 31.12.2014
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil del Verbano, Cusio, Ossola
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Verbano, Cusio, Ossola
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
1) Indennità sostitutiva di mensa
2) Indennità per lavori in alta montagna
3) Lavori in galleria
4) Trasferta
5) Elemento variabile della retribuzione
6) Indennità di reperibilità
7) Ferie
8) Trattamento in caso di malattia
9) Permesso retribuito per la nascita del figlio
10) Decorrenza e durata
All. - Autodichiarazione da trasmettere circa il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali per l’Evr

Verbale di accordo

Addì 2 luglio 2012 in Verbania Intra presso la Sede dell’Unione Industriale del Verbano, Cusio, Ossola tra l’Ance del Verbano Cusio ed Ossola […], assistita dall’Unione Industriale del V.C.O. […], con l’intervento della Delegazione Industriale […] e la Feneal-Uil [...], la Filca-Cisl […], la Fillea-Cgil […]

Premesso
• in data 19 aprile 2010 viene siglato il rinnovo del CCNL del 18 giugno 2008 per i lavoratori dipendenti delle Imprese edili ed affini;
• all’art. 38 "accordi locali" viene demandato alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti di provvedere alla contrattazione integrativa sulle materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011;
• le parti considerano il settore dell’edilizia un comparto strategico per l’economia sia nazionale che territoriale;
• le parti considerano gli Enti bilaterali strumento fondamentale per fornire risposte adeguate e soddisfacenti alle istanze delle Imprese e dei lavoratori del settore;
• le parti considerano un’efficace azione contro il lavoro nero, il lavoro grigio e l’irregolarità sia contributiva che contrattuale un elemento comune sul quale convergere per attuare sul territorio azioni politiche e contrattuali atte a contrastare tale fenomeno tanto più in un contesto economico come quello attuale caratterizzato da una profonda crisi;
• il biennio in corso è caratterizzato da un ridimensionamento del tessuto economico e produttivo del settore ed i dati a disposizione si caratterizzano per una forte contrazione di tutti gli indici;
• a fronte di tale situazione le parti valutano fondamentale mantenere livelli di relazioni sindacali improntate al reciproco rispetto e valorizzazione della contrattazione territoriale
Tanto premesso vengono raggiunte le seguenti intese per il rinnovo del contratto territoriale per il settore edile, a valere per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, integrativo del CCNL 18 giugno 2008, rinnovato con verbale di accordo 19 aprile 2010.

2) Indennità per lavori in alta montagna
Ai sensi dell’art. 23 del CCNL 18 giugno 2008 relativo all’indennità per lavori eseguiti in alta montagna, le parti concordano i seguenti parametri:
a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1000 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: 8%
b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare: 12%
c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2000 metri sul livello del mare: 16%.
L’indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate su paga base, indennità di contingenza ed indennità di settore.

3) Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità fissata nelle seguenti percentuali:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 52%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murane nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 30%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.

6) Indennità di reperibilità
Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa, compete un’indennità di reperibilità pari ad Euro 6,50 giornalieri.

7) Ferie
[…] In considerazioni delle differenti caratteristiche climatiche della zona, le Parti concordano che, ferma restando l’irrinunciabilità del diritto alla fruizione, potranno essere definite aziendalmente forme diverse di utilizzo con la RSU o con le parti interessate.
I periodi di ferie eventualmente non usufruiti, saranno oggetto di definizione, per il loro godimento, in Azienda entro e non oltre il 31 maggio dell’anno successivo.