Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 4 luglio 2012
Validità: 01.05.2012 - 30.04.2015
Parti: Sezione costruzioni Ance-Unindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil Viterbo
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Viterbo
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
RLST
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale
Art. 1 - Scopi
Art. 2 - Ambito di attività
Art. 3 - Attribuzioni
Art. 4 - Contribuzione
Art. 5 - Numero
Art. 6 - Sede operativa
Art. 7 - Oneri
Art. 8 - Requisiti nomina e decadenza
Art. 9 - Coordinamento
Art. 10 - Formazione
Art. 11 - Svolgimento delle attività
Art. 12 - Controversie
Art. 13 - Decorrenza e durata dell’accordo
Osservatorio e banca dati integrata degli enti paritetici territoriali
Indennità sostitutiva di mensa
Trasporti
Formazione e sicurezza
Contribuzione
Dichiarazione congiunta
Accordo tra la Cassa Edile di Viterbo e le organizzazioni Filca Fillea Feneal per assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi
Decorrenza e durata
Allegato 1 - Fac-simile autodichiarazione aziendale su EVR

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Viterbo

Il giorno 4 luglio 2012 presso la sede di Unindustria - Confindustria Viterbo, in Viterbo - Via Fontanella del Suffragio, 14, tra la sezione costruzioni Ance - Unindustria Viterbo […], la Fillea/Cgil di Viterbo […], la Filca/Cisl di Viterbo […], la Feneal/Uil di Viterbo […], viene sottoscritto il presente contratto di lavoro, da valere nella provincia di Viterbo, per tutti i dipendenti delle imprese edili, ad integrazione del CCNL 19/04/2010.

RLST
Viene recepito, con le modifiche attuali, l’accordo in data 14/12/2011 relativo ai RLST, di seguito riportato. Ad integrazione del predetto accordo, si stabilisce di introdurre un contributo all’Ente Scuola Edile, per il funzionamento degli RLST, nella misura dello 0,20% a carico delle imprese nelle quali non è presente il RLS, a far data dal 1° ottobre 2012.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale
Verbale di accordo tra la Unindustria Viterbo, settore edile di Viterbo e Provincia […], con la partecipazione del Presidente dell’Ente Scuola […] e del CTP […] e la Feneal Uil di Viterbo […], la Filca Cisl di Viterbo […], la Fillea Cgil di Viterbo […]
Considerato
- Che le parti firmatarie del presente accordo portano a compimento l’impegno assunto in tema di sicurezza sul lavoro, nel settore dell’edilizia, completano la costituzione di un Sistema della Sicurezza sul lavoro stabile e strutturato per il settore dell’edilizia della Provincia di Viterbo
- Ravvisata l’opportunità di dare una regolamentazione a livello territoriale, di fornire agli addetti ed alle imprese, certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione dei Decreti Legislativi e del Testo Unico in materia di sicurezza, che sono di rilevante interesse per il settore delle costruzioni
Si conviene
L’individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale (RLST), per le imprese edili ed affini della Provincia di Viterbo, con cantieri operanti nella Provincia di Viterbo, secondo il seguente accordo:

Art. 1 - Scopi
Gli RLST sono i soggetti che rappresentano direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché in ambiente di lavoro.
Nell’ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, è obiettivo prioritario degli RLST, contribuire all’azione rivolta alla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto dettato dagli accordi Interconfederali e dalle attribuzione dettate dal Testo Unico.

Art. 2 - Ambito di attività
Gli RLST operano esclusivamente nel territorio della Provincia di Viterbo, con riferimento alle imprese edili ove non sia stato nominato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 3 - Attribuzioni
Gli RLST esercitano le attribuzioni previste dal Decreto Legislativo 626/94 e dal Testo Unico 81/2008.
Gli RLST non possono in alcun modo svolgere altre attività che non siano quelle stabilite dalla Legge e dal CCNL.
Non possono compiere attività di proselitismo o di propaganda, così come non possono promuovere assemblee o proporre rivendicazioni.
Possono invece partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti inerenti la salute, la sicurezza e l’ambiente di lavoro.

Art. 4 - Contribuzione
Agli oneri per la realizzazione del presente accordo, nei limiti dell'importo di complessivi 180.000,00 euro (Centottantamilaeuro/==) per gli anni di validità, attingendo al Fondo costituito con accordo tra le parti sociali in data 07 ottobre 2011. Il residuo fabbisogno sarà coperto dalla Cassa Edile.

Art. 5 - Numero
Il numero delle RLST è di 3 unità.

Art. 6 - Sede operativa
La sede operativa degli RLST viene individuata presso la nuova sede dell’Ente Scuola/CTP in Via A. Volta a Viterbo

Art. 7 - Oneri
Le spese sostenute per la loro attività e funzione, saranno rimborsate alle OO.SS. attraverso quanto stabilito dall’articolo 4.

Art. 8 - Requisiti nomina e decadenza
Gli RLST saranno nominati rispettivamente da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Viterbo, e posti in aspettativa non retribuita dalle rispettive Imprese datoriali, senza gravare nessun onere a loro carico.
Gli RLST decadono dall’incarico in caso di iniziativa ed attività non connesse alla loro funzione o per violazione del segreto industriale di notizie o documenti che abbiano ricevuto, nello svolgimento del proprio incarico, ovvero, abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per se o per altri.
Decadono inoltre dall’incarico, qualora abusino della loro posizione, esercitando attribuzioni che vengono indicate come non permesse dall’articolo 3 del presente accordo.

Art. 9 - Coordinamento
Gli RLST saranno coordinati nelle loro attività da un coordinamento che avrà il compito di indicare, programmare, controllare e verificare, tutte le loro attività.
In nessun modo gli RLST, potranno agire autonomamente, se non previa autorizzazione dell’organo sopra citato.
Il coordinamento verrà nominato dalle OO.SS. e coinciderà con il comitato di Presidenza pro-tempore del CTP.

Art. 10 - Formazione
Gli RLST, devono ricevere una prima formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con riferimento alle funzioni per esso previste.
Tale formazione è impartita dall’Ente Scuola e/o dal CTP di Viterbo, che provvederà anche agli aggiornamenti ed approfondimenti.

Art. 11 - Svolgimento delle attività
Le visite nei cantieri verranno espressamente indicate dal Coordinamento, o richieste allo stesso sia dalle RLST che da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Viterbo e Unindustria/Ance Viterbo.
Per le visite potranno essere utilizzati gli automezzi messi a disposizione degli Enti paritetici.
L’Impresa informata dal Coordinamento della visita, dovrà garantire la presenza del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), che affiancherà gli RLST nell’esame dell’ambiente di lavoro.
Gli RLST saranno forniti di Tesserino di Riconoscimento, da esibire all’accesso nei cantieri, e dotati di tutti i sistemi di protezione individuali previsti per legge.
Dalla visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale contestualmente rilasciata all’impresa; i verbali saranno conservati presso la sede degli RLST.
Qualsiasi divergenza con l’impresa deve essere annotata sul verbale.
I lavoratori e/o le aziende possono richiedere l’intervento delle RLST sulle materie di sicurezza e salute.

Art. 12 - Controversie
Ogni divergenza sorta tra RLST ed azienda, è verbalizzata, e prima di qualsiasi azione, dovrà il Coordinatore esprimere il proprio parere, e segnalare l’accaduto alle Organizzazioni stipulanti.
Solo e soltanto dopo, tali pareri, si potrà procedere ad azioni verso l’azienda.

Art. 13 - Decorrenza e durata dell’accordo
Il presente accordo vale sperimentalmente dal 01/01/2012 al 31/12/2013.
Alla scadenza dell’accordo, le parti potranno rincontrarsi per decidere il suo reiteramento.

Viterbo, 14 dicembre 2011

Osservatorio e banca dati integrata degli enti paritetici territoriali
Le Parti, riconoscendo la complessità della struttura e delle dinamiche del settore edile, convengono sulla necessità di proseguire, in funzione di Osservatorio, nell’azione di monitoraggio ed elaborazione dei principali fenomeni che lo caratterizzano, per analizzarli e, se ritenuto necessario, farne oggetto di politiche di settore.
A tal fine le Parti stesse ritengono utile la costituzione, presso la Cassa Edile di Viterbo e Provincia, di una Banca Dati nella quale confluiscano i dati aggregati, utili allo scopo sopra indicato, in possesso di tutti gli Enti Bilaterali territoriali.
Inoltre, per garantire all’Osservatorio il maggior numero di informazioni utili ad accrescere la conoscenza delle caratteristiche generali del settore su scala territoriale, le Parti attiveranno le opportune sinergie di collaborazione con gli Enti locali e con le principali stazioni appaltanti del territorio.

Formazione e sicurezza
Le parti sociali, nel darsi atto della stretta correlazione e interdipendenza tra la funzione della formazione e quella della sicurezza, ritengono necessario che imprese e lavoratori abbiano un unico interlocutore nell’ambito del sistema bilaterale territoriale.
A tal fine individuano quale modello organizzativo più adeguato un unico ente bilaterale preposto alla formazione e alla sicurezza.
Per quanto sopra, è istituito l’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Viterbo e provincia, nel quale confluiscono l’Esev ed il Comitato Paritetico Territoriale di Viterbo e provincia.
La denominazione del predetto Ente bilaterale sarà definita dalle Parti sociali all’atto della formale costituzione dell’Ente medesimo.
Il nuovo Ente diventerà operativo entro il periodo di validità del presente contratto.
Il cronoprogramma delle attività propedeutiche all’avvio dell’operatività del suddetto Ente è definito dalle Parti entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
All’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Viterbo e provincia sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa lavoro, che costituisce uno strumento di valorizzazione dei lavoratori del settore e di contrasto al fenomeno del lavoro nero e del lavoro sommerso. Il nuovo Ente attiverà tutto quanto necessario per dare attuazione al suddetto sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell’ambito delle linee guida che, a seguito di un’apposita sperimentazione, saranno predisposte a livello nazionale dal Formedil.
Le parti convengono infine che per la realizzazione delle complesse funzioni attribuite all’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Viterbo e provincia è indispensabile affiancare alle risorse derivanti dalla contribuzione contrattualmente prevista anche quelle reperibili dai bandi emanati dalle istituzioni competenti, nonché quelle accantonate dal sistema delle imprese presso i fondi interprofessionali per la formazione continua. Per quanto riguarda queste ultime le Parti impegnano l’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Viterbo e provincia ad attivarsi per intercettarle e proporsi alle imprese anche per la fase di gestione dei complessi adempimenti tecnico-amministrativi.

Contribuzione
A partire dal 1° ottobre 2012, per la durata di almeno un anno, è stabilita una riduzione della contribuzione complessiva agli Enti paritetici, (Cassa Edile, Ente Scuola, CTP) nella misura dell’ 1,30%, per le imprese “virtuose”, in regola con gli adempimenti ed i versamenti Cassa Edile e con gli adempimenti in materia di formazione, di igiene e sicurezza sul lavoro. Le parti si impegnano a definire nel dettaglio tale riduzione e la platea delle imprese beneficiarie, in tempo utile per l’entrata in vigore stabilita.

Dichiarazione congiunta
Le parti si attiveranno presso tutte le Amministrazioni locali, per promuovere accordi riguardanti lavori di rifacimento del manto stradale effettuati tra il mese di maggio e quello di settembre.
Queste intese riguarderanno le attività svolte in orari notturni per contenere i disagi al traffico e agevolare i lavoratori (alte temperature).