Cassazione Civile, Sez. 3, 21 giugno 2012, n. 10300 - Infortunio di un carpentiere dipendente rimasto folgorato da un cavo di corrente ad alta tensione e risarcimento



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - rel. Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 173-2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), selettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis);

- ricorrenti -

e contro

(Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis); (Omissis), (Omissis);

- intimati -

sul ricorso 7665-2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), quale eredi legittime di (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (Omissis), (Omissis) giusta delega in atti;

- ricorrenti -

e contro

(Omissis) (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis);

- intimati -

avverso la sentenza n. 818/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/11/2008; R.G.N. 191/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2012 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

dito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per previa riunione, inammissibilità del 1 ricorso di (Omissis), per difetto di procura; richiesta alla Suprema Corte di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 88 c.p.c., ove se ne ravvisino i presupposti; inammissibilità del 2 ricorso.

Fatto



Il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 10 maggio 2004 accoglieva la domanda proposta da (Omissis), carpentiere dipendente da (Omissis) e che era rimasto folgorato da un cavo di corrente ad alta tensione, riportando lesioni personali gravi e sulla base di sentenza penale che aveva riconosciuto la responsabilità di (Omissis), direttore dei lavori e del (Omissis), condannava in solido il (Omissis) e gli eredi del (Omissis) al pagamento a titolo risarcitorio dei danni subiti di euro 52.295,40 dal luglio 1971 all'attualità, oltre spese. Su gravame principale di (Omissis), nella qualità di erede di (Omissis) e di (Omissis) ed incidentale del (Omissis) la Corte di appello di Catanzaro il 5 novembre 2008:

dichiarava il difetto di legittimazione passiva di (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis):

dichiarava la inammissibilità dell'appello incidentale del (Omissis);

rigettava la domanda risarcitoria per danno patrimoniale condannando la (Omissis) e la (Omissis) in solido al pagamento della somma liquidata già dal Tribunale a titolo di risarcimento di danno biologico e morale, oltre interessi, compensando le spese del grado.

Avverso siffatta decisione:

ha proposto ricorso per cassazione (Omissis), affidandosi a tre motivi.

hanno proposto autonomo ricorso di cui al R.G.n.7665/10 (Omissis) e (Omissis), nella qualità dichiarata di eredi di (Omissis), affidandosi a tre motivi dal tenore letterale e contenutistico identico al ricorso del (Omissis) incardinato al R.G. n. 173/10.

Non risulta abbiano svolto attività difensiva per nessuno dei due ricorsi (Omissis) quale erede testamentario di (Omissis), nè gli altri intimati.

 

Diritto



Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ex articolo 335 c.p.c..

1. - In merito al ricorso proposto da (Omissis) osserva la Corte che lo stesso va dichiarato inesistente. Infatti, dal ricorso proposto da (Omissis) e (Omissis) incardinato presso questa Corte con il n. di R.G.7665/10 si evince che il (Omissis) è deceduto in (Omissis), mentre la procura speciale apposta in calce al suo ricorso è del 23 dicembre 2009. Questo dato è stato prospettato dal Collegio anche nella presente udienza al difensore delle ricorrenti, che nulla ha osservato in merito.

Si deve, perciò, dedurre che all'epoca del proposto ricorso, che risulta passato per la notifica ai vari intimati il 21 dicembre 2009, la parte ricorrente era già deceduta e non poteva, per tale ragione ed evento, proporre la impugnazione. In altri termini, l'esame della procura così come datata in relazione al decesso del (Omissis) importa come corollario l'inesistenza del ricorso perchè non riconducibile al (Omissis).

2. - In merito al ricorso delle dichiarate eredi di (Omissis) va osservato quanto segue.

2.1. - Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito, a loro avviso, dall'ammontare del risarcimento del danno biologico in ordine al quale l'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado.

Contrariamente a tale assunto è sufficiente la lettura della parte motiva della sentenza impugnata per rendersi conto che il giudice ha accolto la censura proposta in appello dalle appellanti - la (Omissis) e la (Omissis) - perchè le voci di danno biologico e di danno morale furono determinate in moneta attualizzata alla data della sentenza di primo grado - il 10 maggio 2004, per cui il riconoscimento dalla data del sinistro, ossia dal 1971 integrava una illegittima duplicazione del danno da ritardo (v.p. 26 sentenza impugnata). Di conseguenza il motivo va respinto.

2.2. - Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione in ordine al danno morale.

Si tratta di censura che resta assorbita dal rigetto del primo motivo e, peraltro, priva del principio di autosufficienza, non avendo le ricorrenti riportato nè allegato in questa sede il motivo di censura a loro avviso non proposto dalle appellanti e su cui erroneamente si sarebbe pronunciato il giudice dell'appello.

2.3. - Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano nullità della sentenza per omessa liquidazione di ufficio della rivalutazione monetaria del danno intervenuta nel corso del giudizio di appello.

La censura si appalesa infondata per quanto si legge nella sentenza impugnata, nella quale si afferma testualmente "in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata. Da tale data, sulla somma complessivamente ottenuta, devono essere riconosciuti gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo" (p 26 sentenza impugnata).

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma nulla disposto per le spese.

P.Q.M.


La Corte, riunito il ricorso n. RG. 7665/10 al ricorso n. RG. 173/10, dichiara inesistente il ricorso n. RG. 173/10, il primo incardinato e rigetta il ricorso n. RG. 7665/10, il secondo incardinato. Nulla spese.