Tipologia: CCNL
Data firma: 2 luglio 1951
Validità: 01.04.1951 - 31.03.1954
Parti: Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell’Alcool e del Lievito e Fiaiza, Fillza, Sias
Settori: Agroindustriale, Industria saccarifera

Sommario:

Premessa
Operai
Titolo I - Inizio del rapporto di lavoro

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Titolo II - Del rapporto di lavoro
Art. 3. - Categorie.
Art. 4. - Indumenti di lavoro.
Art. 5. - Assegnazione del lavoro e passaggio di mansioni.
Art. 6. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 7. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Divieti.
Art. 10. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 11. - Multe e sospensioni.
Art. 12. - Licenziamenti per mancanze o inadempienze
Art. 13. - Trattamento economico.
Art. 14. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 15. - Paghe intermedie di intercampagna.
Art. 16. - Trattamento maestri d’opera.
Art. 17. - Maggiorazione per gli operai anziani.
Art. 18. - Passaggio di categoria.
Art. 19. - Lavoro a cottimo.
Art. 20. - Malattie ed infortuni.
Art. 21. - Sospensione del lavoro.
Art. 22. - Ricuperi.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Igiene del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 27. - Istruzione professionale.
Titolo III - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 28. - Preavviso.
Art. 29. - Indennità di licenziamento.
Art. 30. - Dimissioni.
Art. 31. - Liquidazione dei coltimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Impiegati
Titolo I - Inizio del rapporto di lavoro

Art. 32. - Assunzione.
Art. 33. - Periodo di prova.
Titolo II - Del rapporto di lavoro
Art. 34. - Doveri dell’impiegato.
Art. 35. - Orario di lavoro.
Art. 36. - Classificazione del personale.
Art. 37. - Mutamento di mansioni.
Art. 38. - Passaggio di categoria.
Art. 39. - Laureati.
Art. 40. - Stipendio - Retribuzioni varie e modalità di corresponsione.
Art. 41. - Stipendi minimi base di categoria e di gruppo.
Art. 42. - Indennità maneggio danaro.
Art. 43. - Tredicesima mensilità.
Art. 44. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 45. - Riposo annuale.
Art. 46. - Congedo matrimoniale.
Art. 47. - Servizio militare.
Art. 48. - Assicurazione contro i rischi del lavoro.
Art. 49. - Malattie ed infortuni.
Art. 50. - Provvedimenti disciplinari.
Titolo III - Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 51. - Preavviso.
Art. 52. - Indennità di licenziamento.
Art. 53. - Dimissioni.
Comune ad operai ed impiegati
Art. 54. - Del contratto di lavoro.
Art. 55. - Prestazioni contrattuali.
Art. 56. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 57. - Visita medica.
Art. 58. - Assunzioni a tempo determinato.
Art. 59. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 60. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 61. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 62. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 63. - Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Art. 64. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 65. - Assenze.
Art. 66. - Lavoratori compensati a provvigione.
Art. 67. - Parametri.
Art. 68. - Previdenza.
Art. 69. - Maggiorazioni di zona.
Art. 70. - Indennità zona malarica.
Art. 71. - Indennità istruzione figli.
Art. 72. - Indennità accessorie.
Art. 73. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 74. - Passaggio di scaglioni di età.
Art. 75. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 76. - Premio di intercampagna.
Art. 77. - Premio di buonuscita per gli avventizi di campagna.
Art. 78. - Premio di operosità.
Art. 79. - Premio di produzione.
Art. 80. - Gratifica natalizia.
Art. 81. - Trasferte e traslochi.
Art. 82. - Alloggi di servizio.
Art. 83. - Aspettativa.
Art. 84. - Morte.
Art. 85. - Trapasso e trasferimento dell’azienda.
Art. 86. - Condizioni di maggior favore.
Art. 87. - Commissioni Interne.
Art. 88. - Contratti interconfederali.
Art. 89. - Reclami e controversie.
Art. 90. - Decorrenza e durata.
Appendice
Tabelle - Minimi salariali
Dichiarazione mense aziendali
Regolamento della cassa di previdenza aziendale degli addetti all’industria saccarifera

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria saccarifera, 2 luglio 1951

Tra l’Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell’Alcool e del Lievito […] e la Federazione Italiana Addetti Industria Zucchero Alcool (Fiaiza) […], la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Zucchero Alcool (Fillza) […], il Sindacato Italiano Autonomo Saccariferi (Sias) […]
Considerato che con il 31 marzo c. a. il Concordato Nazionale di Lavoro per gli Addetti all’industria Saccarifera sottoscritto in Bologna il 12 agosto 1948 aveva perduto ogni sua efficacia per scadenza del termine previsto per la sua durata dall’articolo 99 del Concordato medesimo, che dal 5 febbraio al 21 giugno 1951 hanno avuto luogo tra la Delegazione degli Industriali e la Delegazione Unificata dei Lavoratori trattative per il rinnovo dei patti nazionali di lavoro della categoria saccariferi, che in data 27 febbraio 1951 le parti come sopra indicate avevano convenuto di prorogare l’efficacia del Concordato Nazionale di Lavoro 12 agosto 1948 fino al momento della sottoscrizione del nuovo strumento contrattuale che avrebbe dovuto sostituirlo (vedi lettera Assozucchero 555/Ro del 27 febbraio 1951 e lettere 552/51-3389-203 in data 3 marzo 1951 rispettivamente della Fiaza, del Sias e della Fillza), allo scopo di creare le premesse per la migliore collaborazione di tutti i fattori produttivi ad evitare ogni pregiudizievole aggravio nel costa del prodotto in funzione di agitazioni operaie durante i periodi dì lavorazione, è stato convenuto di regolare i rapporti di lavoro degli interessati all’industria saccarifera nazionale secondo le nuove formule che seguono:

Premessa
I rapporti di lavoro tra le Aziende saccarifere ed i loro prestatori d'opera sono regolati dal presente Contratto collettivo nell’ambito della vigente legislazione e degli accordi interconfederali.

Operai
Titolo I - Inizio del rapporto di lavoro
Art. 1. - Assunzione.

Il rapporto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del lavoro o da atto scritto.
[…]
Allo scopo di un controllo annuale della posizione contrattuale di ogni dipendente, al 30 aprile di ogni anno le Direzioni di fabbrica concorderanno con le Commissioni Interne gli elenchi del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato.
Detti elenchi verranno affissi nell’albo di fabbrica per orientamento degli interessati.

Titolo II - Del rapporto di lavoro
Art. 4. - Indumenti di lavoro.

L’Azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a. fianco di ciascuno indicati:
Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli o calzature di gomma).
Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.
Addetti ai forni di potassa: guanti di tela forte.
Addetti alle turbine di pilè: guanti di tela forte.
Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di tela.
Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale, oculare protettivo.
Bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva.
Saldatori elettrici ed ossiacetilenici: un grembiule e guanti incombustibili.
Fonditori e forgiatori: grembiule adeguato al. lavoro.
Meccanici d’ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse cotte, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le necessità del lavoro.
Lieviterie:
Fermentazione: stivali di gomma; tutti gli altri locali bagnati: zoccoli.
Donne alla confezione: grembiule con cuffie.
Servizi generali:
Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare al lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere di dotazione delle squadre ed intercambiabili tra esse; nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.
Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all'azione di sostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dall’Azienda, indipendentemente dagli! indumenti sopraindicati, dei mezzi protettivi necessari.
L’Azienda fornirà annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in servizio continuativo, nonché agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.

Art. 5. - Assegnazione del lavoro e passaggio di mansioni.
L’operaio nell'esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute.
La qualifica attribuita all’operaio non lo esonera dal prestare l’opera propria per altri lavori che venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità e attitudine.
[…]
In quelle stazioni o lavorazioni ove venga a mancare qualche lavoratore, i componenti della squadra della stazione o lavorazione che lo sostituiscono percepiranno anche la retribuzione normale dell’operaio mancante, sino alla sostituzione dell’assente.

Art. 6. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti ed in generale tutto quanto è a lui affidato. L'operaio sarà messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna.
Le Aziende forniranno gratuitamente alle maestranze gli attrezzi di lavoro.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano a lui imputabili ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio senza autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 7. - Inizio e fine del lavoro.
[…]
Il segnale di uscita verrà dato alla fine del turno di lavoro: nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale, se non previa autorizzazione.
Nel caso di più turni l’operaio del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario massimo normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
L’orario di lavoro è fissato dalla Direzione aziendale; la relativa distribuzione sarà fissata dalla Direzione aziendale d’accordo con la Commissione Interna secondo i patti interconfederali.
Detto orario sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore individuali, dall’effettuare turni avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’Azienda.
[…]

Art. 9. - Divieti.
Oltre ai divieti di carattere generico e specifico previsti dai regolamenti interni, è comunque vietato all’operaio:
[…]
c) introdurre bevande alcooliche nei reparti di lavoro;
[…]
e) adoperare senza ordini una macchina non assegnatagli;
[…]

Art. 10. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell'operaio alle norme del presente contratto ed in generale al suoi doveri di lavoratore quali previsti dalla legge potranno dar luogo, u seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) multa fino all’importo di tre ore di retribuzione normale;
c) rimprovero scritto;
d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
e) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di quindici giorni;
f) licenziamento a termini dell’articolo 12.
I provvedimenti disciplinari di cui ai comma b), d), e) ed f) non potranno essere adottati se non previa contestazione della mancanza e udite le discolpe dell’operaio.

Art. 11. - Multe e sospensioni.
La Ditta ha facoltà di applicare la multa o la sospensione quando l’operaio Incorra nelle seguenti infrazioni che si indicano a titolo esemplificativo:
a) abbandono momentaneo del posto senza giustificato motivo e senza conseguenze;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro e anticipo della cessazione qualora siano ingiustificati;
d) introduzione nei reparti di lavoro di bevande alcooliche senza preventiva autorizzazione;
e) mancata osservanza del divieto di fumare ove ciò sia inibito da appositi cartelli;
[…]
g) esecuzione entro lo stabilimento di lavori di lieve entità per proprio conto o altrui non impiegando materiale dell’azienda.
Per mancanze più gravi, che non rientrino tra quelle previste dal successivo articolo 12, l’Azienda potrà comminare la sospensione fino mi un massimo di 15 giorni.
[…]

Art. 12. - Licenziamenti per mancanze o inadempienze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto:
1) Senza preavviso e senza corrispondente indennità sostitutiva.
Tale provvedimento avrà corso nei casi in cui l’operaio individualmente commetta infrazioni alla disciplina e ai suoi doveri di prestatore d’opera a termini degli articoli 2104 e 2105 del Codice civile.
In via esemplificativa ricadono poi sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione non grave verso i superiori;
b) rissa nello stabilimento;
c) esecuzione, entro lo stabilimento, di lavori per proprio conto o per conto di terzi con materiale dell’Azienda; per questo motivo l’operaio dovrà risarcire la Ditta del danno arrecatole;
d) recidiva in una delle mancanze contemplate dall'articolo 11 (multe e sospensioni) quando per la stessa mancanza sia intervenuta la sospensione nei dodici mesi precedenti, purché da tale recidiva derivi grave nocumento alla morale e all’igiene.
Al licenziato senza preavviso spetta la corresponsione della indennità di licenziamento e del Conto Individuale della Cassa Previdenza.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta nei confronti dell’Azienda in connessione col rapporto di lavoro, azioni considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono poi sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) insubordinazione grave verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario del materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
d) abbandono ingiustificato e individuale di posto quando ne derivi un danno o pregiudizio agli impianti o alle lavorazioni o ai materiali od ai prodotti;
e) recidiva in una delle mancanze contemplate dall’articolo 11 quando per tale mancanza sia intervenuta la sospensione nei dodici; mesi precedenti purché da tale recidiva derivi grave nocumento alla morale od alla sicurezza dello stabilimento.
[…]

Art. 19. - Lavoro a cottimo.
Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia od a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro uniformati ai principi delle presenti disposizioni.
[…]
Al caposquadra interessato saranno comunicate per iscritto all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario di cottimo corrispondente; […]
Quantunque contestazione in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici od accertamento di fatti determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da una terza persona designata dalle Organizzazioni stesse.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le tariffe di cottimo saranno comunicate agli operai attraverso l’affissione di apposite tabelle in portineria e nei locali ove si eseguiscono i cottimi.

Art. 20. - Malattie ed infortuni.
[…]
Ove dalla malattia o dall’infortunio derivi una minorazione parziale della capacità lavorativa dell’operaio, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità lavorativa dell’operaio stesso.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché all’infortunato siano prestate le cure di soccorso immediato.
[…]
Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, essi saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

Art. 22. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordata tra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si inizi entro i 15 giorni immediatamente successivi alla avvenuta interruzione.

Art. 23. - Ferie.
L’operaio avrà diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuito come segue:
giorni 12 di retribuzione normale per anzianità da l a 5 anni compiuti;
giorni 15 di retribuzione normale per anzianità fino a 10 anni compiuti;
giorni 18 di retribuzione normale per anzianità fino a 20 anni compiuti;
giorni 21 di retribuzione normale per anzianità oltre i 20 anni.
[…]

Art. 26. - Igiene del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dei datori di lavoro e dei lavoratori.
L’operaio sarà sottoposto a visita medica al momento dell’assunzione al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata ed anche successivamente, qualora lo si ritenga opportuno.
L’Azienda deve munire l’operaio dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che per la loro specifica natura possano riuscire nocivi alla salute dell’operaio nell’esercizio delle sue mansioni; tali mezzi protettivi, se di uso personale come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc., saranno assegnati in dotazione a ciascun operaio per tutta la durata del lavoro e saranno, come gli altri mezzi protettivi, riparati o sostituiti dall’Azienda quando resi guasti o inservibili dall’uso.
Ogni stabilimento deve essere munito di impianto di docce.
Gli operai addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni con sostanze nocive devono consumare i pasti fuori dei reparti stessi.
L’operaio è tenuto all’osservanza delle prescrizioni che gli verranno impartite dall’Azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute, e in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall’Azienda, soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Art. 27. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni industriali e quelle dei dipendenti collaboreranno con gli organi competenti per la istituzione di corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.
Le aziende, tenuto presente l’interesse generale al perfezionamento professionale degli operai, daranno la possibilità ai dipendenti di frequentare i corsi d’istruzione professionale. Detti corsi saranno distinti in corsi di primo addestramento, corsi per la formazione di operai qualificati e corsi di perfezionamento.
Oli operai che abbiano conseguito il certificato di idoneità, in relazione alla graduatoria di esame, saranno tenuti in considerazione al fine di eventuali promozioni individuali a categoria superiore.
Nelle località dove sono istituiti corsi di primo addestramento, o corsi speciali di qualificazione per la specifica branca di lavorazione, gli operai che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente all’Azienda presso la quale lavorano e che prestino la loro opera a più di tre km. di distanza dal centro abitato in cui si attua il corso, sono tenuti a chiedere l’iscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli, se ammessi, ed i datori di lavoro presso i quali gli operai suddetti sono occupati, hanno l’obbligo di concedere loro la possibilità di frequentare il corso, compatibilmente con le esigenze del servizio.
A tali elementi verrà riconosciuta la retribuzione normale che in tal modo perderebbero, limitatamente ad un’ora giornaliera.
Del pari le Direzioni dovranno corrispondere le ore perdute e rimborsare le spese agli operai che frequentino corsi di preparazione agli esami di patente per conduttori di caldaie a. vapore o per il conseguimento di qualifiche indispensabili per le lavorazioni saccarifere (cuocitori, elettricisti, ecc.), sempreché le Aziende li iscrivano di autorità ai corsi stessi.

Impiegati
Titolo II - Del rapporto di lavoro
Art. 34. - Doveri dell’impiegato.

L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[…]
b) dedicare tutta la propria attività assidua c diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l’ordine gerarchico e non svolgere, durante l’orario di lavoro, attività che comunque possano sviarlo dall’adempimento delle proprie mansioni;
[…]
d) avere cura dei locali, mobili, macchine, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.

Art. 35. - Orario di lavoro.
Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi per gli impiegati cui si riferisce il presente contratto, l’orario massimo di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per gli impiegati addetti a lavori di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia è di 52 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Ove sia consuetudinariamente praticato un orario inferiore, questo continuerà ad essere osservato come normale.
L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione aziendale; la relativa distribuzione sarà fissata dalla Direzione aziendale d’accordo con la Commissione Interna secondo i patti interconfederali.
Detto orario sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.

Art. 37. - Mutamento di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria (o gruppo) purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione. […]

Art. 45. - Riposo annuale.
L’impiegato, compiuto un anno di servizio presso l’Azienda, ha diritto ad un riposo annuale, maturantesi durante l’anno, con la corresponsione della retribuzione normale nella seguente misura:
giorni 12 esclusi i festivi se con anzianità fino a 2 anni compiuti;
giorni 15 esclusi i festivi se con anzianità fino a 5 anni compiuti;
giorni 20 esclusi i festivi se con anzianità fino a 10 anni compiuti;
giorni 25 esclusi i festivi se con anzianità fino a 20 anni compiuti;
giorni 30 esclusi i festivi se con anzianità oltre i 20 anni.
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è consentita la rinuncia al riposo annuale.
[…]
L’azienda può richiamare in via del tutto eccezionale l’assente prima del termine del periodo di riposo, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto del dipendente di completare il periodo stesso in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle eventuali spese di viaggio di andata e di eventuale ritorno.
Qualora le ferie non potessero essere riprese nello stesso anno, l’impiegato avrà diritto al relativo pagamento.
[…]

Art. 48. - Assicurazione contro i rischi del lavoro.
Fermo l’obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l’azienda dovrà provvedere a sue spese all’assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.
Detto impegno da parte dell’azienda vale sino ai limiti dì età che sono accettati dagli istituti di assicurazione.
Il capitale da assicurarsi non potrà essere Inferiore:
а) a 5 annualità di retribuzione normale per il caso di morte;
b) a 6 annualità di retribuzione normale per il caso di invalidità permanente.
Con l’accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi l’azienda sarà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità sul buon fine del contratto di assicurazione.
Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell’impiegato dovrà corrispondere, a cura dell’azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza.
Nel caso in cui l’azienda non ottemperasse all’impegno di cui sopra sarebbe responsabile in proprio della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).

Art. 49. - Malattie ed infortuni.
[…]
La invalidità permanente parziale derivante da infortunio o malattia contratta in servizio non risolve il contratto di lavoro il quale potrà essere modificato nelle sue condizioni in relazione alla minorata capacità lavorativa dell’impiegato.

Art. 50. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari che la direzione dell'azienda può applicare a carico dei propri impiegati sono:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio fino ad un massimo di 15 giorni;
e) licenziamento senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) saranno comminati nel caso in cui l’impiegato commetta una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro […]

Comune ad operai ed impiegati
Art. 54. - Del contratto di lavoro.

Il rapporto di lavoro Instaurato secondo le presenti norme dà origine ad un contratto per il quale il prestatore d’opera vincola, durante l’orario di lavoro, la sua attività e capacità professionale a disposizione del datore di lavoro il quale, come corrispettivo delle prestazioni ricevute, si impegna a corrispondere al lavoratore il prestabilito trattamento contrattuale.
Il presente contratto riguarda le maestranze, impiegati ed operai, in forza alle seguenti Società e nuclei aziendali, alla data della sua sottoscrizione, rimanendo pertanto esclusi tutti coloro il cui rapporto di lavoro sia stato precedentemente interrotto, ancorché alla data stessa non siano stati liquidati delle loro spettanze:
…omissis…

Art. 55. - Prestazioni contrattuali.
Fatte salve le norme previste dal presente contratto, i diritti ed i doveri reciproci dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera sono quelli stabiliti dalla legge e dagli accordi collettivi di carattere generale comunque applicabili alla categoria.
In particolare i prestatori d’opera, nello svolgimento delle mansioni loro affidate quale contropartita della retribuzione stabilita, dovranno usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’Azienda e da quello superiore della produzione.
Il prestatore d’opera deve inoltre osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro cui egli è addetto.
I lavoratori tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente dipendono dai rispettivi superiori. Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti

Art. 57. - Visita medica.
Al momento dell’assunzione i lavoratori potranno essere sottoposti a visita da parte del medico fiduciario dell’azienda allo scopo di accertarne l’idoneità fisica al servizio al quale dovrebbero essere addetti.
In seguito, pendente rapporto di lavoro, l’azienda avrà facoltà di accertare a mezzo del proprio medico fiduciario tale idoneità; in caso di contestazione, l’accertamento anzidetto sarà devoluto ad un sanitario designato di comune accordo tra i medici delle due parti.

Art. 58. - Assunzioni a tempo determinato.
L’assunzione del lavoratore potrà anche essere fatta con prefissione di termine.
La specificazione del termine o la sua causale dovranno risultare dal documento di assunzione (elenchi di cui all’articolo 1 per gli operai, lettere individuali per gli impiegati).
Qualora la causale indicata a giustificazione del termine fosse in contrasto con le disposizioni di legge che regolano il rapporto di lavoro questo sarà senz'altro considerato, ad ogni effetto, a tempo indeterminato.
[…]
Dorante il periodo prefissato e fino alla scadenza del termine, saranno applicate all’avventizio le norme previste dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi eccezion fatta per quanto previsto dagli articoli 25, 28, 29, 46, 51, 52 e 71 relativamente al preavviso, indennità di licenziamento, congedo matrimoniale ed indennità istruzione figli.
Resta salvo quanto previsto dal succitato articolo 28 circa il trattamento da riservare agli operai assunti per le campagne di lavorazione.
Lo speciale trattamento di malattia e di infortunio di cui agli articoli 20 e 49 sarà limitato alla scadenza del termine prefisso eccezion fatta per l’integrazione prevista per gli operai all’articolo 20.
[…]

Art. 59. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle che eccedono i limiti di orario giornaliero o settimanale di cui agli articoli 8 e 85 del presente contratto.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario prestato nei modi e nei termini previsti dalla legge oltre le 48 ore settimanali o le 8 giornaliere - ovvero oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto -, durante la giornata feriale diurna, è compensato con il valsente orario individuale di fatto - indennità di contingenza inclusa - maggiorato del 25 per cento per gli operai e del 30 per cento per gli impiegati.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, tale corresponsione dovrà avvenire dopo la decima ora.
Lavoro festivo. - […]
Durante i periodi di lavorazione a ciclo continuo non sussiste l’obbligo di corrispondere la maggiorazione per lavoro festivo ed il lavoratore avrà diritto al riposo compensativo.
Il riposo compensativo settimanale deve essere sempre riconosciuto ogni sei giorni di lavoro continuativo anche in periodo di campagna; peraltro, previo benestare dell’ispettorato del lavoro competente per territorio, detto riposo - a norma dell’articolo 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, potrà essere ridotto fino a 12 ore.
In tal caso il lavoratore avrà diritto - per il periodo di mancato riposo - al compenso previsto per il lavoro festivo.
Lavoro notturno. - È considerato lavoro notturno quello che si svolge dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.
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I lavoratori che, dopo compiuto il loro orario di lavoro, fossero chiamati dal loro domicilio fuori campagna in ore notturne ed in campagna fuori del loro turno, saranno compensati con una maggiorazione del 50 per cento per gli operai e del 60 per cento per gli impiegati sul valsente orario individuale di fatto - indennità di contingenza inclusa - comprendendo nelle ore da compensarsi anche quelle del percorso da casa al luogo di lavoro e viceversa.
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Art. 62. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed alle norme del presente contratto di lavoro in materia di igiene del lavoro od eventuali accordi interconfederali.

Art. 63. - Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Per quanto si riferisce alla tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.
Comunque il trattamento economico non potrà essere inferiore alla corresponsione dell’intera retribuzione normale per i tre mesi precedenti il parto e del 50 per cento della stessa per i tre mesi successivi.
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Art. 64. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante l’orario di lavoro il prestatore d’opera non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; non può altresì lasciare il luogo di lavoro se non debitamente autorizzato dalla Direzione o dal suo capo diretto.
I lavoratori sospesi non possono entrare nei locali dell’azienda e sue pertinenze senza l’autorizzazione della Direzione.
Salvo speciale permesso non è consentito al lavoratore di entrare e di intrattenersi nei locali di pertinenza dell’azienda nelle ore fuori del proprio servizio.
Per quanto riguarda l'accesso nei locali di pertinenza dell’azienda dei membri in carica delle Commissioni Interne fuori delle ore del proprio lavoro, si fa riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi al lavoratore permessi di assentarsi dal lavoro se richiesti per motivi giustificati.

Art. 70. - Indennità zona malarica.
Al dipendente (operaio ed impiegato) che da località non malarica venga inviato a lavorare temporaneamente o trasferito in zona riconosciuta malarica, spetterà una speciale indennità di lire 30 per giorno trascorso nella zona stessa e di lire 10 per ogni componente la famiglia.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche al dipendente che abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate, in ciascuna provincia dalle competenti Autorità sanitarie locali.

Art. 73. - Riposo settimanale e giorni festivi.
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Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo eccezioni di legge.
Dall'inizio dei ricevimenti bietole e per tutto il periodo di lavorazione bietole nessuna giornata sarà considerata festiva agli effetti economici ad eccezione di quelle destinate al riposo compensativo.
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Art. 87. - Commissioni Interne.
I compiti, le funzioni e le prerogative delle Commissioni Interne, saranno quelli fissati e determinati per tutte le imprese industriali tra le Confederazioni generali dell’industria e del lavoro,

Art. 88. - Contratti interconfederali.
Il presente contratto regola e compiutamente stabilisce, in via particolare, i rapporti tra le Organizzazioni contraenti e le condizioni di lavoro dei dipendenti dell’industria saccarifera.
Per quanto in esso non previsto od eventualmente regolamentato da convenzioni di carattere generale stabilite d’accordo tra le Confederazioni generali dell'industria e del lavoro, a tali norme si farà esplicito riferimento.
Ugualmente dicasi per quelle eventuali pattuizioni interconfederali che venissero a modificare, dopo la sottoscrizione del presente contratto e durante l’applicazione di esso, le norme con esso stabilite: in tale caso le parti contraenti, ora per allora, si impegnano di incontrarsi allo scopo di coordinare attraverso concordati integrativi, le presenti formule con le nuove norme di carattere generale.

Art. 89. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale o plurimo dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende e saranno risolti con trattative dirette tra gli interessati - assistiti dalle Commissioni Interne - e le Direzioni.
Della conoscenza delle controversie collettive in merito all’applicazione del presente contratto saranno competenti in via esclusiva le Organizzazioni stipulanti.
In caso di impossibilità della loro composizione, previa redazione di verbale di mancato accordo - dal quale dovranno risultare i termini della vertenza e le tesi contrapposte - esse saranno rimesse all’esame e giudizio insindacabile delle Confederazioni generali dell’industria e del lavoro.

Appendice
Dichiarazione mense aziendali

Le mense aziendali - liberalità, del datore di lavoro - hanno universalmente incontrato l’approvazione e la soddisfazione dei lavoratori.
Pertanto se ne raccomanda il mantenimento laddove esistono e l'istituzione laddove ancora non esistono.
Le due Organizzazioni stipulanti interverranno congiuntamente presso quelle Aziende che ancora non le abbiano istituite onde esaminare d’accordo l’opportunità e la possibilità di dare prontamente attuazione a tale benefica iniziativa.
Le mense aziendali dovranno essere convenientemente attrezzate e rispondere alle normali regole d’igiene ed in genere allo scopo per cui vengono istituite.
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Il funzionamento della mensa è limitato al periodo di intercampagna.