Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 giugno 2012, n. 10516 - Attività di endoscopista e nesso di causalità in relazione alla mielopatia cervicale




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

DOTTORESSA (Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), C/O STUDIO (Omissis) & PARTNERS IN (Omissis) VIA (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

A.S.R.E.M. - AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'EX AZIENDA USL/(Omissis) "CENTRO MOLISE" di (Omissis) (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 389/2009 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/07/2009 r.g.n. 198/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con sentenza depositata in data 8 luglio 2009, la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 15 febbraio 2005, con la quale era stata respinta la domanda proposta, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Campobasso e della Azienda Sanitaria Regionale (ASREM) subentrata alla prima e nei confronti della quale era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, dalla dott.ssa (Omissis), intesa a conseguire l'equo indennizzo in relazione alla mielopatia cervicale, dalla quale ella era affetta e che la ricorrente stessa aveva affermato essere dipendente da causa di servizio e, in particolare, dallo svolgimento, tra il (Omissis), di esami mediante fibroendoscopio e poi videoendoscopio, nel reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'Azienda Sanitaria Locale di Campobasso. La Corte d'appello, dopo avere affermato che erano incontroverse la natura, le caratteristiche e la durata dell'attività lavorativa della dott.ssa (Omissis), ha recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio al quale, in secondo grado, era stato affidato un nuovo accertamento medico - legale, sottolineando che la causazione della patologia (radicolo - mielopatia spondilogenetica con ernia discale C5-C6 e rachialgia bilaterale con deficit di forza e limitazione funzionale) risiedeva in fattori degenerativi e che non era prospettabile concausalità con la svolta attività di endoscopista.

La Corte ha rilevato che riscontro dell'aspetto degenerativo appariva rinvenirsi pure nell'esito della RM del novembre 1998, in presenza di minute irregolarità artrosiche a livello C4-C5 e C5-C6 e del fatto che i dischi intersomatici cervicali mostravano iniziali segni di disidratazione, più evidenti a livello C4-C5 e C5-C6, ivi anche con riduzione dello spessore discale. I giudici di secondo grado hanno aggiunto che la postura non naturale della lavoratrice aveva potuto caratterizzare solo il periodo nel quale ella aveva fatto uso del fibroendoscopio manuale, periodo terminato al più tardi agli inizi degli anni 90, mentre solo negli anni 1997/1998 si era registrata l'oggettivazione dell'ernia discale. Nel periodo successivo, con l'uso del videoendoscopio, la durata degli esami era normalmente assai ridotta; comunque, se anche fosse stato scelto il posizionamento dello schermo lateralmente all'operatore, i movimenti del collo per osservare le immagini non sarebbero stati dissimili da quelli che avvengono nella vita quotidiana allorchè sono effettuate dalla persona ripetute brevi visioni non frontali. Alla stregua di tali considerazioni il Collegio ha concluso nel senso che l'istruttoria non poneva in luce, in termini di certezza ovvero di alta probabilità, la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia emersa e l'attività svolta.

Avverso tale sentenza la (Omissis) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono con controricorso la Gestione Liquidatoria dell'ex ASL Centro Molise di (Omissis) e la ASREM Molise. La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

Diritto



1. Con il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 64 e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, articolo 2, comma 7.

In particolare, ella, da un lato, ribadisce che il riconoscimento dell'equo indennizzo, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, articolo 64 richiede che i fatti di servizio siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, da accertarsi secondo la criteriologia medico - legale richiamata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, articolo 2, comma 7; dall'altro, si duole del fatto che il consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Corte d'appello abbia formulato il suo giudizio prescindendo del tutto dagli anzidetti criteri.

A quest'ultimo proposito, la ricorrente precisa che il consulente, avendo sottolineato che la letteratura medica aveva rilevato solo nei pazienti anziani una minore mobilità della colonna cervicale, non aveva scientificamente spiegato come mai la degenerazione l'avesse colpita a livello del rachide cervicale, quando ella aveva solo 37 anni. Il consulente, inoltre, aveva ignorato che, per quanto emergeva dagli esami strumentali allegati agli atti, vi erano solo note di artrosi, oltre l'ernia cervicale, e che anche la risonanza magnetica del (Omissis) non evidenziava nè protrusioni discali, nè ernie, nè osteofitosi degli altri segmenti radicolari. Il consulente, ancora, aveva ignorato i fattori eziologici dinamici, laddove molti studi di settore avevano acclarato una forte evidenza di associazione tra disturbi muscolo - scheletrici della spalla ed elevati livelli di contrazione muscolare statica, come succede nei corso dell'esecuzione degli esami endoscopici.

In definitiva, il consulente non aveva tenuto conto dei criteri cronologico, topografico, di efficienza lesiva quantitativa e qualitativa, di esclusione di altre cause, di continuità fenomenica.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Ella lamenta che la Corte aveva genericamente respinto le censure mosse con le note critiche del 29 maggio 2009, nelle quali erano state evidenziate le seguenti circostanze: a) l'attività prestata aveva comportato la necessità di assumere posizioni incongrue rispetto allo strumento (fibroendoscopio) e ai video (successivi al primo e per l'ecografia), così come evidenziato dai testi; b) solo nel punto di cerniera si era registrata la degenerazione del disco intervertebrale e la formazione dell'ernia.

La ricorrente aggiunge: che non era dato intendere dalla motivazione su quali basi scientifiche una diagnosi di minute irregolarità artrosiche avesse indotto la Corte d'Appello a ritenere l'esistenza di fattori degenerativi, anche alla luce dei risultati della menzionata risonanza magnetica del 2004; che dalle dichiarazioni dei testi escussi si evince che con l'introduzione del videoendoscopio non si potevano comunque escludere le posture incongrue del tratto cervicale della colonna vertebrale; che la sentenza aveva omesso di considerare il costante e prolungato impegno della medesima ricorrente nella sala endoscopica; che, per la frequenza, l'intensità e la durata dei movimenti, gli esami endoscopici eseguiti dalla ricorrente avrebbero potuto essere paragonati ad una continua retromarcia e non alla fugace visione in uno specchietto retrovisore.

3. Il primo motivo è infondato.

In realtà, non sussiste alcuna violazione di legge, con particolare riferimento all'individuazione dei presupposti normativi che identificano il nesso di causalità tra fatti di servizio e patologia, che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

La Corte di merito, all'esito di un percorso motivazionale che verrà esaminato infra, ha affermato che "la causazione della malattia risiede in fattori degenerativi, nè è prospettabile concausalità per la svolta attività di endoscopista" (pag. 7 sentenza impugnata) e, infine, che "globale istruttoria non pone in luce, in termini di certezza ovvero alta probabilità, la sussistenza del nesso eziologico" (pag. 9 medesima sentenza), in tal modo esattamente individuando i generali criteri di giudizio.

4. Se, invece, attraverso il denunciato vizio di violazione di legge, la ricorrente mira, come appare evidente dall'ulteriore articolazione del primo motivo, a censurare il percorso argomentativo seguito dal consulente, deve rilevarsi (e su questo punto la trattazione può avvenire congiuntamente con il secondo motivo di ricorso che, più puntualmente, fa riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 5), per giustificarne la reiezione, quanto segue. Secondo l'orientamento espresso da questa Corte (v., ad es., di recente, Cass. civ. ord., sez. 6, 8 novembre 2010, n. 22707), sia pure con riferimento all'accertamento dell'inabilità da infortunio sul lavoro, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinchè sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte.

4.1 In tale cornice di riferimento, deve sottolinearsi, in primo luogo, che la sentenza della Corte d'appello di Campobasso non si è limitata a recepire le valutazioni del consulente, ma le ha criticamente integrate con le altre risultanze istruttorie (come dimostra conclusivamente a pag. 9 la menzione degli esiti della "globale istruttoria). Ora, con specifico riferimento all'incidenza di fattori degenerativi endogeni, la premessa de consulente sulla minore mobilità della colonna cervicale negli anziani si apprezza, nel brano della relazione riportato in ricorso, come l'illustrazione dei risultati degli studi condotti al fine di indagare le cause della mielopatia spondilotica cervicale. Essa, tuttavia, si attualizza con riferimento alla ricorrente, alla luce delle accertate alterazioni degenerative dei dischi intervertebrali a livello del 4-5 e 6 metamero che hanno determinato la formazione di una ernia a livello del disco compreso tra C5 e C6.

Nel ricorso si legge che "se tutto fosse dovuto alla degenerazione del disco intervertebrale (fattori eziologico statico) legata all'età la patologia artrosica, al momento dell'inizio del procedimento, sarebbe dovuta essere più grave".

Tuttavia, questa conclusione, legata ai risultati della menzionata risonanza magnetica del 2004, rappresenta, in difetto di altri elementi, null'altro che una diversa valutazione, opposta a quella del consulente e, pertanto, per come formulata, rappresenta una critica inammissibile in sede di legittimità.

Anche le altre critiche all'incidenza dei fattori degenerativi, per come sopra descritte, esprimono, in assenza di dati scientifici idonei a dimostrare l'erroneità delle conclusioni del consulente, la mera aspirazione ad una rivisitazione dei risultati raggiunti.

Non emergono, in definitiva, deficienze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate.

4.2. Quanto ai fattori dinamici, la Corte d'Appello ha puntualmente e logicamente valutato le prove testimoniali, rilevando che il periodo di uso del fibroendoscopio si collocava in epoca di molto anteriore all'insorgenza dell'ernia discale e che, nel periodo successivo, caratterizzato dall'uso del videoendoscopio, gli esami erano di durata normalmente assai ridotta e che i movimenti del collo erano non differenziabili da quelli ordinariamente ricorrenti nella vita quotidiana.

Rispetto a tali valutazioni, non è dato ravvisare alcuna incongruenza logica alla luce delle risultanze delle prove raccolte e che, per come riportate dalla ricorrente, rivelano dei movimenti del collo, nel periodo che parte dai primi anni novanta, essenzialmente nelle gastroscopie, che durano solo qualche minuto e nelle quali il medico deve girarsi verso il paziente solo quando lo strumento deve essere introdotto più in profondità (v. teste (Omissis)).

La menzione di uno studio che correla un'evidenza di associazione tra disturbi muscolo - scheletrici del collo e della spalla ed elevati livelli di contrazione muscolare statica, prima ancora che privo di decisività, alla luce delle risultanze della prova orale, appare, per le ragioni appena indicate, un profilo di censura inammissibile, dal momento che non è dato intendere quando tale studio sia stato introdotto nel giudizio di merito e quale ne sia il contenuto, che non è riportato.

5. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle resistenti, delle spese di questo giudizio, liquidate in euro 30,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cap.