Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 6 luglio 2012
Validità: 01.06.2012 - 31.12.2013
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Salerno
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Salerno
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Politiche di settore e relazioni sindacali
Contrasto al lavoro irregolare
Sicurezza
Enti paritetici
Sistema relazionale in opere pubbliche di rilevante interesse
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Appalti e Subappalti
Art. 3 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 4 Indennità Territoriale di Settore
Art. 5 Premio Produzione
Art. 6 Elemento economico territoriale
Art. 7 Elemento variabile della retribuzione
Art. 8 Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Art. 9 Indennità di trasporto
Art. 10 Trasferta
Art. 11 Ferie
Art. 12 Trattamento economico per Ferie, Festività e Gratifica natalizia
Art. 13 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 14 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 15 Malattia e Infortuni
Art. 16 Cassa Edile
Art. 17 Indumenti di lavoro, e Dispositivi protezione individuali
Art. 18 Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale
Art. 19 Ente Scuola Edile
Art. 20 Mercato del lavoro
Art. 21 Ambiente di lavoro
Art. 22 Previdenza integrativa
Art. 23 Lavoratori stranieri
Art. 24 Diritti sindacali
Art. 25 Diritto alla studio
Art. 26 Lavori a cottimo
Art. 27 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione Infortuni
Art. 28 Anzianità Professionale Edile Ordinaria
Art. 29 Rappresentanti lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)
Art. 30 Oneri mutualizzati per attività a sostegno del settore
Art. 31 Norme Premiali
Art. 32 Lavori usuranti e pesanti
Art. 33 Iniziative per il Settore delle Costruzioni
Art. 34 Oneri di settore
Art. 35 Modalità di pagamento
Art. 36 Norme di rinvio
Art. 37 Decorrenza e durata
Art. 38 Disposizioni finali
Allegato 1 - Autocertificazione EVR
Allegato 2 - Accordo modalità erogazione 2011-2012-2013 EVR

Verbale di accordo

L'anno 2012, il giorno 06, del mese di Luglio, in Salerno tra l'Ance Salerno […], il Sindacato provinciale lavoratori edili e affini e del legno Feneal-Uil […], il Sindacato provinciale lavoratori costruzioni e affini - Filca - Cisl […], il Sindacato provinciale lavoratori legno, edilizia industrie affini ed estrattive - Fillea - Cgil […], visti il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e l’Accordo di rinnovo del 19 aprile 2010 viene sottoscritto nella stesura definitiva concordata il rinnovo del contratto integrativo provinciale stipulato in data 15 novembre 2006 per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nell’ambito della Provincia di Salerno.

Premessa
Il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro rappresenta l’occasione per legarti firmatarie di ridefinire un ambito di obiettivi utili al settore delle costruzioni della provincia di Salerno, cui far seguire azioni coerenti con lo spirito che le ha animate.
Tra questi obiettivi resta preminente quello di qualificare il sistema produttivo di settore, definendo politiche contrattuali tese a valorizzare la sana concorrenza ed il consolidamento del sistema d’impresa che si muove in questa sfera.
Le parti confermano la volontà di guardare agli Enti Paritetici quali strumenti di attuazione di tali politiche, a cominciare dalla regolarità contributiva, da una modalità rinnovata di legare la formazione professionale in direzione di un’occupazione stabile e duratura nel settore e, infine, fare della sicurezza sul lavoro un ulteriore elemento di rafforzamenti qualitativo del sistema produttivo dell’edilizia. 
Nel condividere il complesso di tali valutazioni le parti concordano di voler lavorare ad una più stretta e sinergica collaborazione tra gli Enti Paritetici, affinché sia coerente la filiera che lega le specifiche competenze ed attribuzioni assegnate a ciascun Ente.
Con lo stesso spirito è riconfermato l’obiettivo di giungere alla realizzazione di una sede unica che accorpi tutti gli Enti Paritetici della provincia di Salerno.

Politiche di settore e relazioni sindacali
Tutto quanto contenuto nella premessa ha bisogno del dispiegarsi di una capacità di lettura e di interpretazione della nostra realtà che sia il frutto di conoscenze reali sui cambiamenti che intervengono sul territorio e all’interno del settore. In questo senso è utile al settore e alle parti sociali investire in una ricerca e in un’indagine strutturale sulle prospettive del settore in provincia di Salerno (investimenti, mercato delle imprese, fabbisogni formativi, mercato del lavoro) così come sarebbe utile aprire uno squarcio sulle condizioni dei lavoratori edili della nostra provincia (condizioni reddituali dei lavoratori, trasmissione del mestiere in ambito familiare, aspettative professionali).
Con l’individuazione delle metodologie di indagine, delle fonti informative e chiarendo in modo esplicito gli obiettivi della ricerca, potrà realizzarsi quello strumento di analisi necessario al funzionamento del Comitato Permanente di Settore (CPS).
È volontà delle parti firmatarie rendere sempre crescente la qualità delle relazioni sindacali, attraverso la gestione delle soluzioni contrattuali adottate col presente accordo e di tutti i rimandi contenuti nei protocolli allegati. Il Comitato Permanente di Settore sarà il luogo di gestione delle materie contrattuali e di governo del settore, con particolare riferimento agli Enti Paritetici quali strumenti di, attuazione delle politiche contrattuali.

Contrasto al lavoro irregolare
L’istituzione della procedura per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) costituisce una novità importante a sostegno dell’azione di contrasto della concorrenza sleale tra le imprese, laddove si utilizza la leva della drastica riduzione del costo del lavoro come elemento competitivo.
Il DURC, tuttavia, è uno strumento che non può vivere al di fuori di una permanente attenzione e verifica. Esso rappresenta, infatti, la modalità con cui le parti firmatarie hanno inteso sin dall’inizio assicurare al settore forme di contrasto al lavoro irregolare e alla concorrenza sleale.
In ragione di tale impegno è volontà prioritaria delle parti sociali definire in tempi brevi una sinergia tra gli Enti Paritetici finalizzata ad uno scambio informativo, attivando un’attenta e costante verifica del rispetto degli obblighi contributivi da parte delle imprese operanti nella provincia di Salerno.
Compito delle parti firmatarie è quello di supportare, attraverso accordi e protocolli operativi, l’azione degli organi ispettivi e di vigilanza al fine di favorire, attraverso l’utilizzo di dati derivanti dal sistema degli Enti Paritetici, interventi mirati di contrasto a fenomeni di illegalità ed irregolarità nei cantieri edili della provincia di Salerno.

Sicurezza
Il lavoro realizzato in occasione della precedente vigenza del contratto provinciale è stato importante.
La strutturazione funzionale ed operativa del CPT e degli RLST ha messo in campo una capacità di lavoro e di azioni, generalmente apprezzate dai soggetti che si muovono all’interno del settore, anche in contesti esterni alla nostra provincia.
È volontà esplicita delle parti rafforzare e migliorare questa capacità espressa finora, accompagnando anche sul piano dell’iniziativa politica il necessario sostegno, con particolare riferimento al rapporto con le stazioni appaltanti e le amministrazioni pubbliche.
È convinzione comune che un settore che fa della sicurezza sul lavoro un ambito di miglioramento e di investimento meglio potrà spendere attrattività nei confronti dei giovani, i soli che possono assicurare la trasmissione futura del mestiere edile.
In questo senso sarà rafforzato il lavoro che il CPT assicura in termini di consulenza sulle misure di prevenzione a favore dei soggetti che operano sui cantieri della provincia, così come l’attività di informazione e formazione delle figure individuate dai decreti legislativi 626/94 e 494/96.
Maggiori ambiti di sinergia e di coordinamento saranno assicurati, fermo restando le diverse e specifiche attribuzioni, tra la struttura del CPT e gli RLST.

Enti paritetici
Il consolidamento intervenuto nel corso della vigenza dell'ultimo Contratto Provinciale Integrativo, con la strutturazione operativa di tutti gli Enti Paritetici (Cassa Edile, Ente Scuola, CPT ed Edilsicura), rende necessario una ottimizzazione dei processi funzionali ed organizzativi interni.
In tale quadro è indispensabile realizzare una fase di valutazione e verifica dei processi organizzativi presenti in ogni Ente Paritetico. Risultato di tale attività deve essere la definizione di organigrammi professionali con l’indicazione del numero e dei profili professionali necessari per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti istituzionali degli Enti stessi.
Ciò premesso le parti firmatarie si impegnano ad adottare, definendo idoneo protocollo operativo, tutte le azioni necessarie ad un positivo riscontro delle esigenze degli Enti Paritetici.
A tal ragione si ritiene sin d’ora prioritario ed ineludibile procedere, entro il 31.12.2012, alla definizione delle fasi attuative di costituzione e realizzazione della sede unica entro cui allocare logisticamente gli enti paritetici di settore della provincia di Salerno.

Sistema relazionale in opere pubbliche di rilevante interesse
Le parti intendono tracciare, con la presente intesa, le linee guida necessarie a garantire, nella Provincia di Salerno, un sistema di relazioni industriali e di informazioni ottimale nelle varie fasi di realizzazione di opere pubbliche di particolare rilevanza per il territorio.
In ragione di quanto sopra è fondamentale, nonché prioritario, attivare sessioni di lavoro con tutti i soggetti istituzionali interessati al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza, della legalità e della regolarità dei rapporti di lavoro.
Nel rispetto delle reciproche autonomie organizzative è obiettivo comune attivare sinergie operative avvalendosi anche di idonei strumenti di monitoraggio, controllo e vigilanza in grado di garantire il pieno rispetto delle regole ed un efficace contrasto di eventuali tentativi di lavoro nero ed infiltrazione della criminalità organizzata.
Fermo restando quanto già previsto dalla contrattazione nazionale in tema di relazioni industriali e sistema di informazioni, le cui modalità di attuazione sono parte integrante del vigente CCNL Edile e dell’integrativo provinciale, si ritiene utile la promozione di incontri periodici in sede locale per l’esame complessivo delle problematiche del cantiere e dell’opera più in generale.
Nel corso degli incontri saranno trattati temi di ampio interesse, avendo riguardo per l’autonomia gestionale tecnico-organizzativa propria del sistema impresa, senza che ciò determini interferenze con le politiche aziendali.
In particolare potranno essere promossi approfondimenti in ordine a:
- Elementi caratterizzanti l’opera e fonti di finanziamento;
- Struttura organizzativa dell’opera con particolare riferimento al quadro complessivo degli affidamenti e sub affidamenti;
- Stato di avanzamento dell’opera e modelli organizzativi in uso. Inquadramento del personale, orario di lavoro, turni di lavoro, riposi e ferie;
- Sistemi di prevenzione degli infortuni ed igiene negli ambienti di lavoro. Rapporti con l’ente bilaterale di settore per la Sicurezza e Prevenzione degli infortuni CPT-Comitato Paritetico Territoriale;
- Programmi di formazione delle maestranze e rapporti con l’ente bilaterale di settore Scuola Edile.

Art. 1 Orario di lavoro
Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 18 giugno 2008, l’orario normale contrattuale di quaranta ore, per tutti i mesi dell’anno, nei cantieri edili della Provincia di Salerno è ripartito di norma su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di ripartirlo su sei giorni, dal lunedì al sabato, previo accordo tra le parti.
È fatta salva la previsione ex art. 10 del CCNL di recuperare le ore di sosta indipendenti dalla volontà delle parti o comunque concordate dalle stesse. Per le imprese svolgenti un orario di lavoro ripartito su cinque giorni, il recupero può essere fatto nel giorno del sabato o nei dieci giorni immediatamente successivi nel limite massimo di un’ora.
In presenza di lavori pubblici, per i quali le stazioni appaltanti richiedano, per le caratteristiche dell’opera, regimi diversificati di orari di lavoro, compatibili con le norme di legge e di regolamento, le stesse si attiveranno per l’apertura di un tavolo consultivo ed informativo, possibilmente prima della stesura dei capitolati d’appalto, tra le OO.SS., l’Ance di Salerno e le stesse stazioni appaltanti.
A tal fine saranno verificate le compatibilità in tema di:
- condizioni di organizzazione del lavoro e connessi costi aggiuntivi;
- verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere;
- verifica della compatibilità e delle conseguenze delle lavorazioni nel contesto urbano.
Qualora intervengano, nella fase di esecuzione delle opere, necessarie variazioni all’organizzazione del lavoro, con ricorso a regimi continuativi di lavoro straordinario e/o a turno, le imprese forniranno, in apposita sessione informativa, tutti gli elementi tecnici idonei ad una valutazione delle RSA/RSU e delle organizzazione sindacali territoriali.
Resta fermo tutto quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 10 del CCNL 18 giugno 2008.

Art. 2 Appalti e subappalti
La possibilità del ricorso al subappalto è disciplinata dalla vigente normativa operante, rispettivamente, nel settore degli appalti pubblici (art. 18 legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 34 L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni), anche in virtù della modifica del titolo V della costituzione.


Art. 8 Mensa e indennità sostitutiva di mensa
L’impresa, in relazione all’ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, su richiesta scritta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l’allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze oppure facendo ricorso a servizi esterni.
Potranno in alternativa essere definite convenzioni per la fornitura del servizio mensa con terzi gestori dotando i lavoratori di “buoni pasto”.
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione, anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
[…]
Nei cantieri in cui non ricorre l’obbligatorietà dell’istituzione del servizio di mensa, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva […]

Art. 13 Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all’art. 23 del vigente CCNL 18 giugno 2008 agli operai che eseguono lavori in al montagna sarà corrisposta un’indennità fissata nella misura del 15% per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i 1000 metri sul livello del mare, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 CCNL 18 giugno 2008.

Art. 14 Indennità per lavori speciali disagiati
Ferme restanti le percentuali stabilite dall’art. 20 del CCNL 18 giugno 2008 relative a
* lavori vari - Gruppo A;
* lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C;
* lavori marittimi - Gruppo D;
si conviene che, nel rispetto della regolamentazione di cui all’art. 20 del CCNL del 20 maggio 2004, al personale addetto ai lavori in galleria - Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, dell’art. 24 del CCNL 18 giugno 2008.
 fronte di perforazione 46%;
 rivestimento e finiture 26%;
 riparazione e manutenzione ordinaria 18%;
 in presenza di forti getti d’acqua 20%.
Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un’ulteriore indennità di misura pari al 21% qualora la sezione risulti particolarmente ristretta o il fronte d’avanzamento sia distante oltre un chilometro dall’imbocco.
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo d’effettiva prestazione dell’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall’art. 20 del CCNL 18 giugno 2008.

Art. 17 Indumenti di lavoro Dispositivi Protezione Individuali
Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di obbligo di fornitura dei dispositivi di protezione individuale da parte delle imprese ai lavoratori nonché gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dai D.Leg.vi 626/94, 242/96 e 494/96, si conviene quanto segue.
Per le aziende con anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Salerno non inferiore a 24 mesi al 31 dicembre di ogni armo ed in regola con le relative obbligazioni contributive e contrattuali, per il personale denunciato con una media mensile non inferiore ad ore 160, l’Ente provvederà a fornire i seguenti indumenti di lavoro:
n. 2 tute di lavoro (1 estiva ed 1 invernale);
n. 2 paia di guanti da lavoro (1 estivo ed 1 invernale);
n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche (1 estivo ed 1 invernale);
n. 1 casco di protezione.
I DPI dovranno riportare il marchio di omologazione previsto dalla vigente normativa ed essere prodotti in uno dei Paesi aderenti alla Comunità Europea.
Le aziende con i requisiti indicati nel presente articolo dovranno presentare, così come disposto dalla Cassa Edile Salernitana, apposita richiesta per la fornitura dei DPI.
La Cassa Edile previa idonea istruttoria provvederà ad inviare la fornitura richiesta.
Le imprese titolari del requisito di anzianità di iscrizione alla Cassa Edile, che saneranno la loro posizione nei confronti dell’Ente entro l’anno di competenza, potranno richiedere la fornitura prevista dal presente articolo.
La Cassa Edile Salernitana, al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei DPI, si avvarrà della conoscenza e della competenza tecnica del CPT.

Art. 19 Ente Scuola Edile
[…]
Si conviene che l’Ente Scuola edile provvederà a trascrivere sul libretto personale di formazione professionale edile, predisposto dal Formedil Nazionale, la frequenza del corso e le competenze acquisite da parte di ogni singolo lavoratore partecipante ad azioni formative. Tale trascrizione sarà riconosciuta come elemento utile ai fini dell’inserimento del lavoratore nella BLEN.IT e conseguentemente per l’assunzione da parte delle imprese nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.
Le parti concordano che, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale è un elemento essenziale e dovrà anche essere finalizzata all’ingresso nel settore dei giovani e alla riqualificazione delle maestranze già impegnate.
Tale obiettivo sarà perseguito attivando, compatibilmente con le risorse disponibili dell’Ente, processi formativi in autofinanziamento.

Art. 21 Ambiente di lavoro
Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 5, l’impresa, prima dell’inizio dei lavori, deve provvedere a mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
- un locale uso spogliatoio, doccia e servizio igienico con acqua corrente, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti;
- un deposito per i Dispositivi di Protezione Individuali atti a tutelare la sicurezza dei lavoratori;
- un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i periodi freddi.
L’impresa è tenuta alla fornitura di acqua potabile ai lavoratori.
Ai lavoratori dell’impresa che non usufruiranno delle agevolazioni previste dall’art. 17 del presente contratto, l’impresa fornirà ogni anno due tute da lavoro e due paia di scarpe, estive ed invernali.
In applicazione dell’art. 12 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le parti convengono che gli istituti di patronato (Inca-Cgil, Inas Cisl, Ital-Uil) collegati con le organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno, previa comunicazione di almeno 24 ore, accedere in cantiere per l’espletamento delle loro funzioni, durante la sosta pomeridiana o comunque fuori dell’orario di lavoro.

Art. 23 Lavoratori stranieri
Per favorire l’integrazione dei lavoratori stranieri occupati nel contesto sociale e produttivo del settore le parti convengono di assegnare all’Ente Scuola Edile e al CPT di Salerno il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione di base concernenti la lingua italiana, i diritti civili e contrattuali e il linguaggio della sicurezza sul lavoro.
[…]

Art. 24 Diritti sindacali
Con riferimento ed in attuazione al CCNL i Rappresentanti Sindacali sono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno almeno 10 dipendenti.

Art. 26 Lavori a cottimo
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del CCNL 18 giugno 2008 e la sua piena applicabilità il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente ai delegati sindacali di cantiere ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo.
Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall’art. 13 CCNL Edile, su richiesta di una delle parti, saranno programmati incontri a livello provinciale per esaminare il problema.

Art. 27 Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione infortuni
Il contributo di finanziamento del CPT è stabilito nella misura dello 0,50%, a carico delle imprese, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL 18 giugno 2008.
Le Parti sociali, attribuendo rilievo prioritario alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nei cantieri edili, confermano l’importanza del CPT, come strumento idoneo a promuovere tutte le misure atte a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il CPT, nell’ambito delle risorse finanziarie di esercizio, porrà in essere tutte quelle iniziative di informazione e formazione rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori in collaborazione con l’Ente Scuola.
Supporterà le istituzioni pubbliche, al fine di una più diffusa conoscenza della normativa antinfortunistica di settore.
Nel rispetto della normativa di legge è costituita presso il CPT la banca dati dei RLS, dei RSPP e delle loro rispettive imprese, allo scopo di programmare attività periodiche di formazione a carattere manutentivo.
Nelle procedure previste per l’attività consulenziale svolta sui cantieri della provincia dai tecnici del Comitato, sarà espressamente prevista la presenza del RLS a tutte le fasi della visita.
Il CPT, inoltre, assicurerà, con modalità dà definire, supporto di formazione dell’attività operativa dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), operanti all’interno dell’Associazione paritetica Edilsicura.

Art. 29 Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)
In conformità a quanto previsto dall’art. 87 del CCNL del 18 giugno 2008, nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante sindacale è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda a loro interno.
Il contributo in favore di Edilsicura, a carico delle imprese, per le attività proprie dei RLST, è pari allo 0,15% da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL del 18 giugno
Il contributo sarà versato alla Cassa Edile secondo le modalità già previste per gli altri accantonamenti. Le parti convengono che gli RLST sono stabiliti in numero di sei (6) unità.
Le parti si impegnano ad una verifica in ordine all’organizzazione e alle modalità operative di esercizio delle attività, al fine di un più efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Fatte salve le specifiche titolarità ed attribuzioni di legge e di contratto, le attività operative degli RLST saranno supportate dal CPT di Salerno.

Art. 36 Norma di Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al CCNL 18 giugno 2008 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne formano parte integrante.

Art. 38 Disposizioni finali
Le parti concordano di adeguare, alle eventuali modifiche legislative, nazionali e regionali, che dovessero intercorrere nel corso della sua validità, l’articolato interessato del presente accordo.
Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente.