Cassazione Civile, Sez. 3, 26 giugno 2012, n. 10649 - Infortunio mortale, risarcimento e diritto di surroga



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott.ssa (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis) giusta delega in atti;

- ricorrente -

e contro

(Omissis) (Omissis), (Omissis), (Omissis);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1474/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/12/2008; R.G.N. 487/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2012 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha proposto al Tribunale di Caltagirone domanda di condanna di (Omissis) e di (Omissis) al rimborso della somma di lire 375.394.186, erogata alla vedova e ai figli di (Omissis), deceduto in un incidente sul lavoro del quale i convenuti sono stati dichiarati corresponsabili a seguito di processo penale.

I convenuti hanno resistito alla domanda, affermando di avere già adempiuto ai loro obblighi risarcitori, a seguito di transazione intervenuta con i figli del defunto.

Il Tribunale con sentenza non definitiva ha rigettato la domanda dell'Inail, limitatamente alla posizione riguardante i figli, rimettendo la causa in istruttoria quanto alla posizione della vedova. Con sentenza definitiva ha condannato i convenuti a pagare all'Inail lire 28.160.812, in rimborso della somma pagata a quest'ultima.

L'Inail ha proposto appello contro entrambe le sentenze, insistendo per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dei figli. Hanno resistito gli appellati.

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado.

L'Inail propone ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

Diritto



1.- L'Inail ha fatto valere la tesi per cui la transazione intercorsa fra i responsabili del sinistro e i danneggiati ed il pagamento che ne è conseguito non sono ad esso opponibili, poichè con lettera 12.4.1980, anteriore all'accordo transattivo, esso Istituto aveva comunicato ai responsabili di voler esercitare il diritto di surroga nei loro confronti, diffidandoli dallo stipulare accordi che tale diritto pregiudicassero.

La Corte di appello ha ritenuto, per contro, che la lettera non poteva esplicare alcun effetto al fine di precludere ai responsabili di definire transattivamente la vertenza e di rimborsare i danneggiati, ma solo avrebbe potuto ingenerare a loro carico una eventuale responsabilità per avere arrecato pregiudizio al diritto di surrogazione dell'assicuratore.

2.- Con l'unico motivo, deducendo violazione degli articolo 1916 cod. civ., articoli 115 e 116 cod. proc. civ., l'Istituto richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esercizio da parte dell'Inail del diritto di surroga nei confronti del responsabile del danno configura una peculiare forma di successione a titolo particolare nel credito del danneggiato, credito che si trasferisce all'istituto previdenziale, per la quota corrispondente all'ammontare dell'indennizzo assicurativo corrisposto al danneggiato (Cass. civ. S.U. n. 2639/1997; Cass. civ. Sez. 3, 15 luglio 2005 n. 15022); che a tale effetto è sufficiente la mera comunicazione al terzo responsabile della volontà di esercitare il diritto di surroga, con la conseguenza che il pagamento dell'indennizzo che avvenga successivamente a tale comunicazione non è opponibile all'ente gestore dell'assicurazione sociale (Cass. civ. 45 maggio 2004 n. 8527; Cass. n. 843/1995).

Assume che pertanto gli intimati non potevano ritenersi liberati, avendo effettuato il pagamento a soggetti non legittimati a riceverlo.

2.- Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza citata dal ricorrente si riferisce esclusivamente a casi in cui l'azione in surrogazione era stata esercitata in relazione ai danni conseguiti ad incidenti stradali, cioè a fattispecie in relazione alle quali il diritto di surrogazione dell'assicuratore è regolato dalla Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 28 che, introducendo eccezione ai principi di cui all'articolo 1916 cod. civ., attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale il diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, sempre che non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato.

Il secondo e l'articolo 28, comma 3 dispongono poi che l'assicuratore debba accertare - prima di pagare il risarcimento al danneggiato - se questi abbia diritto a prestazioni di assicurazione sociale, imponendogli di adottare una serie di cautele a tutela del diritto di surrogazione.

Sulla base di tali peculiari disposizioni si è formato l'orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente, secondo cui è sufficiente la mera dichiarazione scritta, con cui l'ente comunichi al responsabile di voler esercitare il diritto di surroga, per determinare il subingresso nel diritto di credito in termini opponibili al debitore.

Ma trattasi di disposizioni peculiari, applicabili solo in tema di responsabilità civile automobilistica.

In materia di infortuni sul lavoro il diritto di surrogazione dell'assicuratore è regolato esclusivamente dall'articolo 1916 cod. civ., a norma del quale solo l'assicuratore che abbia pagato l'indennità è surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili, non essendo sufficiente la mera comunicazione dell'intenzione di proporre la relativa azione, ed è surrogato a seguito di comunicazione indirizzata all'assicurato, non al terzo responsabile.

Tali principi valgono anche nei confronti di chi eserciti le assicurazioni sociali (articolo 1916 c.c., u.c.) ed i terzi responsabili, come i loro assicuratori, non sono tenuti agli adempimenti di cui alla Legge n. 990 del 1969, articolo 28, commi 3 e 4.

La lettera inviata dall'Inail ai responsabili - che peraltro neppure dichiara che il pagamento delle prestazioni è già stato eseguito - non poteva produrre l'effetto di impedire ai danneggianti di provvedere direttamente al risarcimento, nè a maggior ragione quello di provocare il trasferimento all'Istituto del credito risarcitorio, come ha correttamente deciso la Corte di appello.

Altro problema è quello dell'ipotetica addebitabilità di un comportamento di mala fede, e della conseguente responsabilità per danni, al debitore che - pur avendo avuto notizia del diritto di surroga - abbia trascurato anche i più elementari e gratuiti accorgimenti per non pregiudicare le ragioni dell'ente di assicurazione sociale, come ha specificato anche qui la Corte di appello.

Ma si tratta di fattispecie diversa da quella dedotta in giudizio e pertanto irrilevante.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.



La Corte di cassazione rigetta il ricorso.